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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/01/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15019/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Katia Songia ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15019/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUDICEANDREA Parte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA CALABRIA, 38 87100 COSENZA presso il difensore avv. GIUDICEANDREA GIUSEPPE
OPPONENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NTroparte_1 P.IVA_2
CANTORE PAOLO ENRICO, elettivamente domiciliato in Via A Massena n. 4 20145 MILANO presso il difensore avv. CANTORE PAOLO ENRICO
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per parte opponente Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- preliminarmente dichiarare il difetto di competenza per territorio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 e 20 c.cp. in favore del tribunale di Paola, con vittoria di spese e competenze di giudizio da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
- in subordine, nella denegata ipotesi di radicamento della competenza presso il Tribunale di NO, verificata la sottoscritta transazione fra le parti, sentenziare la cessata materia del contendere e per
pagina 1 di 9 l'effetto compensare fra le parti le spese di lite del presente giudizio”.
Per parte opposta CP_1 NTroparte_1
“In via preliminare:
- rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da a favore del Tribunale di Pt_1
Paola, in quanto inammissibile e infondata confermando la competenza del Tribunale di NO.
Nel merito: respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
condannare in ogni caso a pagare a Parte_1 NTroparte_1
la somma di Euro 7.185,03 oltre interessi di mora al saggio previsto dall'art. 5 D.Lgs 231/2002 dalla data di scadenza delle singole transazioni al saldo effettivo;
-respingere, in ogni caso, le domande e le eccezioni proposte e/o proponende dall'opponente,
NTr mandando all'uopo assolta dalle stesse.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 4.04.2023, la società Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3969/2023 emesso il 13.02.2023, dal Tribunale di NO, G.U. dott.ssa Laura Cesira Stella, con cui le veniva ingiunto di pagare in favore della
[...] la somma di € 7.185,03 oltre interessi e spese di procedura, a titolo di NTroparte_1 corrispettivi dovuti in esecuzione del servizio “Access Point”, come registrati nella propria contabilità.
A fondamento della propria opposizione, innanzitutto eccepiva l'incompetenza Parte_1 territoriale del Tribunale di NO, in favore del Tribunale di Paola, quale foro del “resistente”, ex art. 18 c.p.c., e quale foro del luogo in cui l'obbligazione è sorta e doveva essere eseguita, ex art. 20 c.p.c..
Nel merito affermava: a) di aver svolto per alcuni anni il servizio di “Access point”, ovvero di ritiro e NT consegna dei pacchi, per conto di occupandosi in particolare del deposito dei pacchi fermo, e resi
NT e spedizioni per conto dei clienti ad esclusione dell'incasso di somme;
b) che a fine mese, in base NT ai report, la fatturava i servizi resi in suo favore e provvedeva al relativo pagamento;
c) che in data
NT 10.06.2022, veniva depositata querela in cui veniva dedotto che un dipendente della – tale
[...]
-, di tanto in tanto aveva chiesto alla propria dipendente, IG , di Persona_1 NTroparte_3
poter caricare i depositi dal proprio terminale, assumendo come scusa che il computer palmare di cui era dotato non funzionasse nella zona, dichiarando, in caso di pagamenti in contrassegno, di aver pagina 2 di 9 incassato il dovuto che successivamente avrebbe girato in azienda, e di avervi acconsentito, salvo poi NT scoprire che si trattasse in realtà di una truffa;
d) di aver informato dell'illecito perpetrato, chiedendo comunque di poter provvedere all'eventuale restituzione di quanto trattenuto indebitamente dal in attesa di poterlo recuperare in seguito da costui, sentendosi peraltro accordare un piano di Per_1 rientro a suo dire particolarmente esoso e comunque con l'incertezza assoluta di poter rientrare NT nuovamente – sebbene incolpevole – nel novero delle aziende collaboratrici con ragione per cui decideva di non effettuare alcun pagamento, attendendo l'esito del giudizio penale per verificare responsabilità e gli addebiti della vicenda. Sulla scorta di tali deduzioni, e sulla considerazione di non NT aver mai incassato somme per conto di per i contrassegni millantati dal né di poter essere Per_1
NT ritenuta responsabile di alcunchè, non svolgendo l'attività di vettore per conto di chiedeva l'accertamento e la dichiarazione della propria carenza di legittimazione passiva e per l'effetto la dichiarazione di nullità e/o l'annullamento del decreto opposto, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Si costituiva in giudizio la prendendo posizione sulle deduzioni NTroparte_1 avversarie ed osservando, in particolare, come l'eccepita incompetenza territoriale sollevata dall'opponente dovesse giudicarsi inammissibile, non avendo la stessa contestato analiticamente il ricorrere di tutti i criteri di competenza, e come in ogni caso la stessa dovesse giudicarsi infondata. Nel merito affermava: a) che il rapporto inter partes si inquadrasse in una fattispecie contrattuale atipica e complessa, presentante tratti ed elementi tipici dell'appalto di servizi, del contratto di deposito e del mandato;
b) che in forza del contratto di “Access Point”, un soggetto s'impegna a fungere da centro di
NT raccolta di spedizioni eseguite da sia per la fase di “pickup”, ossia l'affidamento del collo da parte del mittente, che per quella di recapito, ossia la consegna del collo al destinatario, obbligandosi a custodire i pacchi sino alla consegna al vettore o al ritiro da parte del destinatario ed a riscuotere per
NT conto di il prezzo delle merci (i cd. “contrassegni” o VOG o COD2) o il costo della spedizione;
c) che tali attività vengono espletate esclusivamente attraverso l'accesso al sito ” NTroparte_4
mediante il quale le parti dialogano con l'ausilio di uno strumento di scansione, atto a leggere i codici a barre e i QR code apposti sulle etichette applicate ai pacchi, contenenti il numero di tracking che l'AP immette in tal modo nel sistema, così da consentirne sempre l'identificazione e la localizzazione ed ogni informazione necessaria alla consegna al destinatario (nome dello stesso, giorno e ora di consegna
NT da parte del driver giorno e data di ritiro da parte del destinatario e ricevuta di consegna, nonché eventuali istruzioni circa la sussistenza di COD, da riscuotere dal destinatario prima di consegnargli
NT materialmente il pacco); d) che nel gestionale vengono immesse e conservate dalle parti tutte le informazioni relative ai trasporti partiti da o recapitati presso l'AP, ivi comprese le somme da incassare pagina 3 di 9 NT che, appunto, debbono transitare sul conto corrente dedicato, affinchè possa periodicamente prelevare il relativo ammontare tramite richiesta alla Banca di bonifico SDD (Sepa Direct Debt), per
NT Par cui ha ricevuto autorizzazione permanente da parte dell' e) che in ragione di tale sistema di Par gestione, è lo stesso che, data per avvenuta la consegna e l'incasso del COD/VOG qualora vi sia gravato, genera in automatico il numero di transazione che viene ritrovato nell'estratto conto;
f) che in effetti il contratto intervenuto tra le parti stabiliva che “quando svolge tale servizio COD il sito AP è responsabile dell'eventuale incasso del prezzo dovuto” e che “una volta che il sito AP ha confermato il ricevimento dell'importo COD nell'Attrezzatura di UPS, si riterrà inconfutabilmente che lo stesso abbia ricevuto l'importo COD e che tale importo sia dovuto alla società. Ogni importo COD sarà trasferito e depositato il giorno lavorativo successivo, sul conto bancario”, il che comporta a monte ammissione circa l'incontestabilità delle risultanze del Gestionale UPS Access Point, le cui informazioni contenute sono condivise tra le parti, attesa la possibilità di entrambe di verificare i dati in tempo reale e di abbinare le transazioni segnalate a sistema (ossia l'ammontare dei contrassegni o COD
NT gravanti sui pacchi, che si presumono incassati e da riversare a , alla spedizione di riferimento, indentificata con un numero di tracking che è il medesimo riportato sui documenti di trasporto scaricati Par dal mittente o dal destinatario e presentati all' per l'affido e il ritiro della spedizione;
g) che nel caso di specie le pretese economiche azionate in via monitoria, riguardavano le transazioni rilevate nel gestionale suddetto, tant'è che l'opponente, ricevuta la diffida di pagamento, non si era mostrata stupita, ma anzi aveva preso tempo promettendo il bonifico a breve, chiedendo in seguito altresì un piano di rientro che, pur concesso, non veniva poi rispettato;
h) che l'estratto conto generato dal sistema AP evidenziava che le transazioni ivi elencate risalivano a giorni diversi nell'arco di un trimestre, non potendo pertanto a suo parere ritenersi credibile che l'opponente abbia in buona fede creduto al reiterarsi dell'imprevisto addotto da a giustificazione delle proprie richieste;
i) che, Per_1 attese le chiare informazioni fornite nella “Guida Rapida” e nel contratto, circa le conseguenze della conferma della consegna in contrassegno nel Sistema UPS, dovesse ritenersi a suo parere strano che si sia prestata in buona fede e solo per fare un favore, ad accogliere le richieste del Pt_1 Per_1
nella convinzione che non le sarebbe stato richiesto il rimborso dei COD che avrebbero dovuto essere riscossi contestualmente alla consegna;
l) che il servizio di consegna dei pacchi, così come quello di
NT riscossione dei COD è remunerato da all'AP, attraverso autofatture periodiche generate dal sistema, nella misura di euro 0,40 a pacco ed Euro 0,40 a COD riscosso, e che nel caso di specie ha ricevuto il pagamento del corrispettivo del servizio, avendo pertanto tratto un vantaggio Pt_1 economico dall'utilizzo del proprio sistema per caricarvi le consegne del m) che pertanto Per_1
l'opponente, anche ove non coinvolta nelle attività delittuose attribuite al ha comunque agito Per_1
pagina 4 di 9 contravvenendo consapevolmente alle obbligazioni previste dal contratto e a quelle generali di diligenza del buon padre di famiglia, imposte dal codice civile nell'esecuzione del mandato, dovendo pertanto provvedere a rimborsare i COD il cui incasso risulta registrato dal proprio account, non essendovi di contro alcuna prova che quei COD siano stati effettivamente intascati dal n) che in Per_1 ogni caso l'opponente debba ritenersi responsabile per non aver eseguito il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia, avendo utilizzato impropriamente gli strumenti e le procedure, al di fuori delle istruzioni fornite, accettando di eseguire operazioni extra mandato, richieste da un soggetto terzo;
Par o) che in effetti l'art. 10 del contratto recita che l' “manleverà e terrà pienamente indenne la Società da qualsivoglia danno, pretesa, costo o onere connessa allo svolgimento del Mandato e al compimento delle attività oggetto del Mandato che sia conseguenza della violazione da parte del sito delle CP_5 obbligazioni previste dall'accordo”. Sulla scorta di tali deduzioni, chiedeva in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, e nel merito la sua integrale conferma.
Con provvedimento emesso il 15.11.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8.11.2023, veniva rigettata la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio formulata dalla società opponente in occasione della prima udienza di trattazione, atteso che, secondo Cass. n.
15641/2009, “In materia di rapporto tra giudizio civile e processo penale, il primo può essere sospeso, in base a quanto dispongono gli artt. 295 cod. proc. civ., 654 cod. proc. pen. e 211 disp. att. cod. proc. pen., nell'ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto di giudizio nel processo civile, e sempre a condizione che la sentenza che sia per essere pronunciata nel processo penale possa esplicare nel caso concreto efficacia di giudicato nel processo civile. Pertanto, per rendere dipendente la decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale” ed atteso che, secondo Cass. n. 313/15 “la sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., nell'ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, è subordinata alla condizione della contemporanea pendenza dei due processi, civile e penale, e, quindi, dell'avvenuto esercizio dell'azione penale da parte del P.M. nei modi previsti dall'art. 405 cod. proc. pen., mediante la formulazione dell'imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio, sicché tale sospensione non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia e della conseguente apertura di indagini preliminari”, mentre, nella fattispecie, non risultava integrato alcuno dei presupposti affermati dalla giurisprudenza citata per l'operatività della disciplina della sospensione ex pagina 5 di 9 art. 295 c.p.c. invocata sulla scorta della sola presentazione di una denuncia querela, peraltro da parte di soggetto estraneo al presente giudizio (IG ) nei confronti di altro soggetto pure NTroparte_3
estraneo (signor . Persona_1
Con il medesimo provvedimento, ritenuto il credito azionato allo stato adeguatamente supportato dal contratto inter partes (doc. 1 fascicolo opposta), dalla copia dell'estratto conto generato dal sito AP relativo alle transazioni azionate in via monitoria (doc. 3 fascicolo opposta), dalle autofatture da cui
NT risultano i corrispettivi corrisposti da all'opponente per i servizi in contrassegno (doc. 7 fascicolo opposta), sui quali documenti parte opponente non ha formulato alcuna contestazione specifica, nonché dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e tra i rispettivi legali (doc. 5 e 6 fascicolo opposta), e ritenuta, di contro, l'opposizione non fondata su prova scritta né di pronta soluzione, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 numeri 1, 2 e 3 c.p.c., veniva fissata per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova l'udienza del 27.02.2024, sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Con provvedimento del 27.03.2024, viste le note di trattazione scritta depositate dalla sola parte opposta, con la richiesta di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, e viste le richieste istruttorie formulate da parte opponente nel proprio atto introduttivo, ritenuto inammissibile l'interrogatorio formale del signor in quanto soggetto estraneo al presente Persona_1
giudizio, e ritenuta inammissibile la prova testimoniale in quanto richiesta su circostanze da provarsi documentalmente (cap. 1), negative (cap. 2 e 4), e irrilevanti (cap 3), venivano rigettate le menzionate istanze istruttorie e veniva quindi fissata udienza di precisazione delle conclusioni al 28.05.2024, al cui esito la causa veniva trattenuta in decisione con provvedimento del 18.06.2024, con il quale venivano altresì assegnati i termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche di cui all'art. 190 c.p.c..
Nella propria comparsa conclusionale, parte opponente affermava di aver raggiunto un accordo
NT transattivo con – che peraltro non provvedeva a documentare – in ragione del quale si è impegnata NT a pagare ad sei rate di € 1.860,00 ciascuna, per un ammontare complessivo di € 11.335,27 a fronte del capitale di € 7.185,03 portato in decreto, dando atto di averne pagate tre in una prima ed unica soluzione nel mese di agosto 2024, a copertura anche dei ratei di settembre ed ottobre e dovendo rispettare le ulteriori tre scadenza a partire dal mese di novembre 2024. In ragione di ciò chiedeva che venisse dato atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, e che venisse di conseguenza disposta la compensazione delle spese e competenze di lite.
NT nella propria replica riferiva che, concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, si era pagina 6 di 9 trovata costretta a promuovere un pignoramento presso terzi a causa del mancato adempimento spontaneo dell'opponente, in seguito al quale quest'ultima le avrebbe “imposto” una dilazione di pagamento autodeterminandone numero di rate e scadenze, versando sino al momento, parte dell'importo concordato di euro 11.335,27 – così determinato in ragione della somma precettata (euro
10.565,97), degli interessi di mora maturati successivamente alla notifica del precetto e delle spese e competenze della procedura esecutiva - , in cambio della propria rinuncia a coltivare la medesima procedura che, per tale ragione, non è stata iscritta a ruolo, ma dando atto di non essere ancora stata integralmente pagata e contestando in ragione di ciò la richiesta compensazione delle spese e competenze di lite, insistendo, pertanto, per l'accoglimento delle conclusioni formulate anche in punto spese.
Così ricostruito l'iter processuale, va innanzitutto decisa in via definitiva l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente.
L'eccezione deve giudicarsi inammissibile, non avendo parte opponente contestato la competenza territoriale con riferimento a tutti i profili concorrenti ricorrenti in caso di controversia relativa all'adempimento di obbligazione di natura contrattuale.
In ogni caso l'eccezione deve ritenersi infondata, dal momento che il Tribunale di NO deve affermarsi territorialmente competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c., ubicandosi in NO (dove ha sede l'opposta) il luogo in cui doveva essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio, ossia il pagamento da parte di delle somme incassate a nome e per suo conto. Trattandosi infatti di obbligazione Pt_1 posta in capo all'opponente di natura pecuniaria e determinata nel suo ammontare (come comprovato dalle transazioni elencate nell'estratto notarile, ciascuna delle quali corrisponde a un contrassegno riscosso) deve trovare applicazione il terzo comma dell'art. 1182 cc, secondo il quale l'obbligazione di pagare una somma di denaro determinata, deve essere adempiuta al domicilio del creditore al momento della scadenza della stessa.
Nel merito parte opponente non ha riproposto in sede conclusiva la propria domanda di annullamento
(o meglio di revoca) del decreto opposto, affermando anzi di aver provveduto al pagamento del credito dallo stesso portato, invocando di conseguenza l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Di contro parte opposta ha negato di aver concluso una transazione a definizione della controversia, dato atto di aver in effetti ricevuto dei pagamenti, il cui ammontare non è stato precisato, a fronte del maggior importo concordato con parte opponente per evitare l'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva avviata nei suoi confronti per il recupero del credito in seguito alla concessione provvisoria del decreto opposto, affermando che tale importo comprendesse anche le competenze maturate per tale pagina 7 di 9 procedura, per il precetto, per gli interessi moratori maturati e di non aver ancora ricevuto il saldo del dovuto. In mancanza di produzioni dalle parti e di convergenza di allegazioni in ordine ai pagamenti effettuati nel corso del giudizio di opposizione, non vi è prova che il credito portato dal decreto opposto sia stato in effetti saldato o anche solo pagato in parte. Ne deriva che non può essere pronunciata la cessazione della materia del contendere.
L'opposizione deve essere respinta, in quanto infondata, come anche dimostrato dal contegno processuale di parte opponente successivo alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, non avendo la medesima depositato alcuna memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., NT omettendo pertanto di prendere posizione sui fatti allegati da nella propria comparsa di risposta, che devono intendersi totalmente confermati ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c. e rinunciando infine alla richiesta di dichiarazione di annullamento (revoca) del decreto opposto, per avere a suo dire ormai definito la controversia con un accordo di dilazione del credito azionato.
In effetti è incontestato tra le parti che sia tra loro intercorso un rapporto di “Access Point”, che prevedeva in particolare, per quanto rileva in questa sede, a carico di l'obbligo di Parte_1
NT riscuotere dal destinatario per conto di il prezzo delle merci (i cd. “contrassegni” o VOG o COD2)
o il costo della spedizione, prima di consegnargli materialmente il pacco, e la responsabilità della medesima per l'eventuale mancato incasso del COD/VOG. In ragione di tale accordo era obbligatorio
NT tra le parti l'utilizzo del gestionale realizzato da (“Sito ”) per caricare le NTroparte_4
prove di consegna dei pacchi e, conseguentemente, di riscossione dei contrassegni di cui gli stessi erano gravati, nel quale dovevano essere immesse e conservate dalle parti tutte le informazioni relative ai trasporti partiti da o recapitati presso ivi comprese le somme da incassare che Parte_1
NT dovevano transitare sul conto corrente dedicato affinchè potesse periodicamente prelevarne il
NT relativo ammontare tramite richiesta alla di bonifico SDD (Sepa Direct Debt), per cui aveva CP_6
ricevuto autorizzazione permanente da parte della stessa Parte_1
NT Gli estratti conto prodotti da attestanti le transazioni ed il conseguente l'incasso del , CP_7
sono stati estrapolati dal suddetto gestionale e non sono stati oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente, la quale non ha neppure contestato di aver percepito dall'opposta il corrispettivo contrattuale per il servizio reso in relazione a tali transazioni.
L'affermazione dell'opponente secondo cui per le transazioni azionate non avrebbe mai incassato i
COD registrati dal proprio gestionale, essendosi limitata a scaricare sullo stesso pacchi in contrassegno
NT già consegnati ai relativi destinatari da tal signor driver di di zona, solo per fargli un Persona_1 favore, a fronte dell'asserito malfunzionamento dello strumento di scansione in possesso di pagina 8 di 9 quest'ultimo, che a suo dire gli impediva la chiusura della consegna, è rimasta priva di ogni riscontro, e deve in ogni caso ritenersi irrilevante, stanti gli accordi contrattuali intervenuti tra le parti anche con riferimento alla responsabilità nell'utilizzo del gestionale.
Con l'annotazione delle transazioni di cui è questione, ha dato atto sul gestionale Parte_1
condiviso di aver riscosso i relativi COD, che risultano confermati dalle risultanze del sistema prodotte in giudizio e non oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente, la quale anzi ha dato atto di aver formulato proposte di rientro ancora prima del ricorso monitorio, a conferma della fondatezza del credito.
Ne deriva che l'opposizione proposta da deve essere rigattata. In mancanza di Parte_1
qualsivoglia prova dell'avvenuta estinzione, anche solo parziale, del credito azionato in via monitoria, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei parametri medi di cui al d.m. 55/2014 e s.m., come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo Parte_1
opposto;
- condanna la parte opponente a rimborsare a le spese di lite, che si CP_1 NTroparte_1
liquidano in € 5.077,00 per spese compensi di avvocato, oltre 15% sui compensi a titolo di spese generali ed c.p.a. ed i.v.a. se dovuta.
Così deciso in NO, 7 gennaio 2025
Il GOP
dott.ssa Katia Songia
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Katia Songia ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15019/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUDICEANDREA Parte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA CALABRIA, 38 87100 COSENZA presso il difensore avv. GIUDICEANDREA GIUSEPPE
OPPONENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NTroparte_1 P.IVA_2
CANTORE PAOLO ENRICO, elettivamente domiciliato in Via A Massena n. 4 20145 MILANO presso il difensore avv. CANTORE PAOLO ENRICO
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per parte opponente Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- preliminarmente dichiarare il difetto di competenza per territorio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 e 20 c.cp. in favore del tribunale di Paola, con vittoria di spese e competenze di giudizio da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
- in subordine, nella denegata ipotesi di radicamento della competenza presso il Tribunale di NO, verificata la sottoscritta transazione fra le parti, sentenziare la cessata materia del contendere e per
pagina 1 di 9 l'effetto compensare fra le parti le spese di lite del presente giudizio”.
Per parte opposta CP_1 NTroparte_1
“In via preliminare:
- rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da a favore del Tribunale di Pt_1
Paola, in quanto inammissibile e infondata confermando la competenza del Tribunale di NO.
Nel merito: respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
condannare in ogni caso a pagare a Parte_1 NTroparte_1
la somma di Euro 7.185,03 oltre interessi di mora al saggio previsto dall'art. 5 D.Lgs 231/2002 dalla data di scadenza delle singole transazioni al saldo effettivo;
-respingere, in ogni caso, le domande e le eccezioni proposte e/o proponende dall'opponente,
NTr mandando all'uopo assolta dalle stesse.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 4.04.2023, la società Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3969/2023 emesso il 13.02.2023, dal Tribunale di NO, G.U. dott.ssa Laura Cesira Stella, con cui le veniva ingiunto di pagare in favore della
[...] la somma di € 7.185,03 oltre interessi e spese di procedura, a titolo di NTroparte_1 corrispettivi dovuti in esecuzione del servizio “Access Point”, come registrati nella propria contabilità.
A fondamento della propria opposizione, innanzitutto eccepiva l'incompetenza Parte_1 territoriale del Tribunale di NO, in favore del Tribunale di Paola, quale foro del “resistente”, ex art. 18 c.p.c., e quale foro del luogo in cui l'obbligazione è sorta e doveva essere eseguita, ex art. 20 c.p.c..
Nel merito affermava: a) di aver svolto per alcuni anni il servizio di “Access point”, ovvero di ritiro e NT consegna dei pacchi, per conto di occupandosi in particolare del deposito dei pacchi fermo, e resi
NT e spedizioni per conto dei clienti ad esclusione dell'incasso di somme;
b) che a fine mese, in base NT ai report, la fatturava i servizi resi in suo favore e provvedeva al relativo pagamento;
c) che in data
NT 10.06.2022, veniva depositata querela in cui veniva dedotto che un dipendente della – tale
[...]
-, di tanto in tanto aveva chiesto alla propria dipendente, IG , di Persona_1 NTroparte_3
poter caricare i depositi dal proprio terminale, assumendo come scusa che il computer palmare di cui era dotato non funzionasse nella zona, dichiarando, in caso di pagamenti in contrassegno, di aver pagina 2 di 9 incassato il dovuto che successivamente avrebbe girato in azienda, e di avervi acconsentito, salvo poi NT scoprire che si trattasse in realtà di una truffa;
d) di aver informato dell'illecito perpetrato, chiedendo comunque di poter provvedere all'eventuale restituzione di quanto trattenuto indebitamente dal in attesa di poterlo recuperare in seguito da costui, sentendosi peraltro accordare un piano di Per_1 rientro a suo dire particolarmente esoso e comunque con l'incertezza assoluta di poter rientrare NT nuovamente – sebbene incolpevole – nel novero delle aziende collaboratrici con ragione per cui decideva di non effettuare alcun pagamento, attendendo l'esito del giudizio penale per verificare responsabilità e gli addebiti della vicenda. Sulla scorta di tali deduzioni, e sulla considerazione di non NT aver mai incassato somme per conto di per i contrassegni millantati dal né di poter essere Per_1
NT ritenuta responsabile di alcunchè, non svolgendo l'attività di vettore per conto di chiedeva l'accertamento e la dichiarazione della propria carenza di legittimazione passiva e per l'effetto la dichiarazione di nullità e/o l'annullamento del decreto opposto, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Si costituiva in giudizio la prendendo posizione sulle deduzioni NTroparte_1 avversarie ed osservando, in particolare, come l'eccepita incompetenza territoriale sollevata dall'opponente dovesse giudicarsi inammissibile, non avendo la stessa contestato analiticamente il ricorrere di tutti i criteri di competenza, e come in ogni caso la stessa dovesse giudicarsi infondata. Nel merito affermava: a) che il rapporto inter partes si inquadrasse in una fattispecie contrattuale atipica e complessa, presentante tratti ed elementi tipici dell'appalto di servizi, del contratto di deposito e del mandato;
b) che in forza del contratto di “Access Point”, un soggetto s'impegna a fungere da centro di
NT raccolta di spedizioni eseguite da sia per la fase di “pickup”, ossia l'affidamento del collo da parte del mittente, che per quella di recapito, ossia la consegna del collo al destinatario, obbligandosi a custodire i pacchi sino alla consegna al vettore o al ritiro da parte del destinatario ed a riscuotere per
NT conto di il prezzo delle merci (i cd. “contrassegni” o VOG o COD2) o il costo della spedizione;
c) che tali attività vengono espletate esclusivamente attraverso l'accesso al sito ” NTroparte_4
mediante il quale le parti dialogano con l'ausilio di uno strumento di scansione, atto a leggere i codici a barre e i QR code apposti sulle etichette applicate ai pacchi, contenenti il numero di tracking che l'AP immette in tal modo nel sistema, così da consentirne sempre l'identificazione e la localizzazione ed ogni informazione necessaria alla consegna al destinatario (nome dello stesso, giorno e ora di consegna
NT da parte del driver giorno e data di ritiro da parte del destinatario e ricevuta di consegna, nonché eventuali istruzioni circa la sussistenza di COD, da riscuotere dal destinatario prima di consegnargli
NT materialmente il pacco); d) che nel gestionale vengono immesse e conservate dalle parti tutte le informazioni relative ai trasporti partiti da o recapitati presso l'AP, ivi comprese le somme da incassare pagina 3 di 9 NT che, appunto, debbono transitare sul conto corrente dedicato, affinchè possa periodicamente prelevare il relativo ammontare tramite richiesta alla Banca di bonifico SDD (Sepa Direct Debt), per
NT Par cui ha ricevuto autorizzazione permanente da parte dell' e) che in ragione di tale sistema di Par gestione, è lo stesso che, data per avvenuta la consegna e l'incasso del COD/VOG qualora vi sia gravato, genera in automatico il numero di transazione che viene ritrovato nell'estratto conto;
f) che in effetti il contratto intervenuto tra le parti stabiliva che “quando svolge tale servizio COD il sito AP è responsabile dell'eventuale incasso del prezzo dovuto” e che “una volta che il sito AP ha confermato il ricevimento dell'importo COD nell'Attrezzatura di UPS, si riterrà inconfutabilmente che lo stesso abbia ricevuto l'importo COD e che tale importo sia dovuto alla società. Ogni importo COD sarà trasferito e depositato il giorno lavorativo successivo, sul conto bancario”, il che comporta a monte ammissione circa l'incontestabilità delle risultanze del Gestionale UPS Access Point, le cui informazioni contenute sono condivise tra le parti, attesa la possibilità di entrambe di verificare i dati in tempo reale e di abbinare le transazioni segnalate a sistema (ossia l'ammontare dei contrassegni o COD
NT gravanti sui pacchi, che si presumono incassati e da riversare a , alla spedizione di riferimento, indentificata con un numero di tracking che è il medesimo riportato sui documenti di trasporto scaricati Par dal mittente o dal destinatario e presentati all' per l'affido e il ritiro della spedizione;
g) che nel caso di specie le pretese economiche azionate in via monitoria, riguardavano le transazioni rilevate nel gestionale suddetto, tant'è che l'opponente, ricevuta la diffida di pagamento, non si era mostrata stupita, ma anzi aveva preso tempo promettendo il bonifico a breve, chiedendo in seguito altresì un piano di rientro che, pur concesso, non veniva poi rispettato;
h) che l'estratto conto generato dal sistema AP evidenziava che le transazioni ivi elencate risalivano a giorni diversi nell'arco di un trimestre, non potendo pertanto a suo parere ritenersi credibile che l'opponente abbia in buona fede creduto al reiterarsi dell'imprevisto addotto da a giustificazione delle proprie richieste;
i) che, Per_1 attese le chiare informazioni fornite nella “Guida Rapida” e nel contratto, circa le conseguenze della conferma della consegna in contrassegno nel Sistema UPS, dovesse ritenersi a suo parere strano che si sia prestata in buona fede e solo per fare un favore, ad accogliere le richieste del Pt_1 Per_1
nella convinzione che non le sarebbe stato richiesto il rimborso dei COD che avrebbero dovuto essere riscossi contestualmente alla consegna;
l) che il servizio di consegna dei pacchi, così come quello di
NT riscossione dei COD è remunerato da all'AP, attraverso autofatture periodiche generate dal sistema, nella misura di euro 0,40 a pacco ed Euro 0,40 a COD riscosso, e che nel caso di specie ha ricevuto il pagamento del corrispettivo del servizio, avendo pertanto tratto un vantaggio Pt_1 economico dall'utilizzo del proprio sistema per caricarvi le consegne del m) che pertanto Per_1
l'opponente, anche ove non coinvolta nelle attività delittuose attribuite al ha comunque agito Per_1
pagina 4 di 9 contravvenendo consapevolmente alle obbligazioni previste dal contratto e a quelle generali di diligenza del buon padre di famiglia, imposte dal codice civile nell'esecuzione del mandato, dovendo pertanto provvedere a rimborsare i COD il cui incasso risulta registrato dal proprio account, non essendovi di contro alcuna prova che quei COD siano stati effettivamente intascati dal n) che in Per_1 ogni caso l'opponente debba ritenersi responsabile per non aver eseguito il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia, avendo utilizzato impropriamente gli strumenti e le procedure, al di fuori delle istruzioni fornite, accettando di eseguire operazioni extra mandato, richieste da un soggetto terzo;
Par o) che in effetti l'art. 10 del contratto recita che l' “manleverà e terrà pienamente indenne la Società da qualsivoglia danno, pretesa, costo o onere connessa allo svolgimento del Mandato e al compimento delle attività oggetto del Mandato che sia conseguenza della violazione da parte del sito delle CP_5 obbligazioni previste dall'accordo”. Sulla scorta di tali deduzioni, chiedeva in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, e nel merito la sua integrale conferma.
Con provvedimento emesso il 15.11.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8.11.2023, veniva rigettata la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio formulata dalla società opponente in occasione della prima udienza di trattazione, atteso che, secondo Cass. n.
15641/2009, “In materia di rapporto tra giudizio civile e processo penale, il primo può essere sospeso, in base a quanto dispongono gli artt. 295 cod. proc. civ., 654 cod. proc. pen. e 211 disp. att. cod. proc. pen., nell'ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto di giudizio nel processo civile, e sempre a condizione che la sentenza che sia per essere pronunciata nel processo penale possa esplicare nel caso concreto efficacia di giudicato nel processo civile. Pertanto, per rendere dipendente la decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale” ed atteso che, secondo Cass. n. 313/15 “la sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., nell'ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, è subordinata alla condizione della contemporanea pendenza dei due processi, civile e penale, e, quindi, dell'avvenuto esercizio dell'azione penale da parte del P.M. nei modi previsti dall'art. 405 cod. proc. pen., mediante la formulazione dell'imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio, sicché tale sospensione non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia e della conseguente apertura di indagini preliminari”, mentre, nella fattispecie, non risultava integrato alcuno dei presupposti affermati dalla giurisprudenza citata per l'operatività della disciplina della sospensione ex pagina 5 di 9 art. 295 c.p.c. invocata sulla scorta della sola presentazione di una denuncia querela, peraltro da parte di soggetto estraneo al presente giudizio (IG ) nei confronti di altro soggetto pure NTroparte_3
estraneo (signor . Persona_1
Con il medesimo provvedimento, ritenuto il credito azionato allo stato adeguatamente supportato dal contratto inter partes (doc. 1 fascicolo opposta), dalla copia dell'estratto conto generato dal sito AP relativo alle transazioni azionate in via monitoria (doc. 3 fascicolo opposta), dalle autofatture da cui
NT risultano i corrispettivi corrisposti da all'opponente per i servizi in contrassegno (doc. 7 fascicolo opposta), sui quali documenti parte opponente non ha formulato alcuna contestazione specifica, nonché dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e tra i rispettivi legali (doc. 5 e 6 fascicolo opposta), e ritenuta, di contro, l'opposizione non fondata su prova scritta né di pronta soluzione, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 numeri 1, 2 e 3 c.p.c., veniva fissata per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova l'udienza del 27.02.2024, sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Con provvedimento del 27.03.2024, viste le note di trattazione scritta depositate dalla sola parte opposta, con la richiesta di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, e viste le richieste istruttorie formulate da parte opponente nel proprio atto introduttivo, ritenuto inammissibile l'interrogatorio formale del signor in quanto soggetto estraneo al presente Persona_1
giudizio, e ritenuta inammissibile la prova testimoniale in quanto richiesta su circostanze da provarsi documentalmente (cap. 1), negative (cap. 2 e 4), e irrilevanti (cap 3), venivano rigettate le menzionate istanze istruttorie e veniva quindi fissata udienza di precisazione delle conclusioni al 28.05.2024, al cui esito la causa veniva trattenuta in decisione con provvedimento del 18.06.2024, con il quale venivano altresì assegnati i termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche di cui all'art. 190 c.p.c..
Nella propria comparsa conclusionale, parte opponente affermava di aver raggiunto un accordo
NT transattivo con – che peraltro non provvedeva a documentare – in ragione del quale si è impegnata NT a pagare ad sei rate di € 1.860,00 ciascuna, per un ammontare complessivo di € 11.335,27 a fronte del capitale di € 7.185,03 portato in decreto, dando atto di averne pagate tre in una prima ed unica soluzione nel mese di agosto 2024, a copertura anche dei ratei di settembre ed ottobre e dovendo rispettare le ulteriori tre scadenza a partire dal mese di novembre 2024. In ragione di ciò chiedeva che venisse dato atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, e che venisse di conseguenza disposta la compensazione delle spese e competenze di lite.
NT nella propria replica riferiva che, concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, si era pagina 6 di 9 trovata costretta a promuovere un pignoramento presso terzi a causa del mancato adempimento spontaneo dell'opponente, in seguito al quale quest'ultima le avrebbe “imposto” una dilazione di pagamento autodeterminandone numero di rate e scadenze, versando sino al momento, parte dell'importo concordato di euro 11.335,27 – così determinato in ragione della somma precettata (euro
10.565,97), degli interessi di mora maturati successivamente alla notifica del precetto e delle spese e competenze della procedura esecutiva - , in cambio della propria rinuncia a coltivare la medesima procedura che, per tale ragione, non è stata iscritta a ruolo, ma dando atto di non essere ancora stata integralmente pagata e contestando in ragione di ciò la richiesta compensazione delle spese e competenze di lite, insistendo, pertanto, per l'accoglimento delle conclusioni formulate anche in punto spese.
Così ricostruito l'iter processuale, va innanzitutto decisa in via definitiva l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente.
L'eccezione deve giudicarsi inammissibile, non avendo parte opponente contestato la competenza territoriale con riferimento a tutti i profili concorrenti ricorrenti in caso di controversia relativa all'adempimento di obbligazione di natura contrattuale.
In ogni caso l'eccezione deve ritenersi infondata, dal momento che il Tribunale di NO deve affermarsi territorialmente competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c., ubicandosi in NO (dove ha sede l'opposta) il luogo in cui doveva essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio, ossia il pagamento da parte di delle somme incassate a nome e per suo conto. Trattandosi infatti di obbligazione Pt_1 posta in capo all'opponente di natura pecuniaria e determinata nel suo ammontare (come comprovato dalle transazioni elencate nell'estratto notarile, ciascuna delle quali corrisponde a un contrassegno riscosso) deve trovare applicazione il terzo comma dell'art. 1182 cc, secondo il quale l'obbligazione di pagare una somma di denaro determinata, deve essere adempiuta al domicilio del creditore al momento della scadenza della stessa.
Nel merito parte opponente non ha riproposto in sede conclusiva la propria domanda di annullamento
(o meglio di revoca) del decreto opposto, affermando anzi di aver provveduto al pagamento del credito dallo stesso portato, invocando di conseguenza l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Di contro parte opposta ha negato di aver concluso una transazione a definizione della controversia, dato atto di aver in effetti ricevuto dei pagamenti, il cui ammontare non è stato precisato, a fronte del maggior importo concordato con parte opponente per evitare l'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva avviata nei suoi confronti per il recupero del credito in seguito alla concessione provvisoria del decreto opposto, affermando che tale importo comprendesse anche le competenze maturate per tale pagina 7 di 9 procedura, per il precetto, per gli interessi moratori maturati e di non aver ancora ricevuto il saldo del dovuto. In mancanza di produzioni dalle parti e di convergenza di allegazioni in ordine ai pagamenti effettuati nel corso del giudizio di opposizione, non vi è prova che il credito portato dal decreto opposto sia stato in effetti saldato o anche solo pagato in parte. Ne deriva che non può essere pronunciata la cessazione della materia del contendere.
L'opposizione deve essere respinta, in quanto infondata, come anche dimostrato dal contegno processuale di parte opponente successivo alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, non avendo la medesima depositato alcuna memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., NT omettendo pertanto di prendere posizione sui fatti allegati da nella propria comparsa di risposta, che devono intendersi totalmente confermati ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c. e rinunciando infine alla richiesta di dichiarazione di annullamento (revoca) del decreto opposto, per avere a suo dire ormai definito la controversia con un accordo di dilazione del credito azionato.
In effetti è incontestato tra le parti che sia tra loro intercorso un rapporto di “Access Point”, che prevedeva in particolare, per quanto rileva in questa sede, a carico di l'obbligo di Parte_1
NT riscuotere dal destinatario per conto di il prezzo delle merci (i cd. “contrassegni” o VOG o COD2)
o il costo della spedizione, prima di consegnargli materialmente il pacco, e la responsabilità della medesima per l'eventuale mancato incasso del COD/VOG. In ragione di tale accordo era obbligatorio
NT tra le parti l'utilizzo del gestionale realizzato da (“Sito ”) per caricare le NTroparte_4
prove di consegna dei pacchi e, conseguentemente, di riscossione dei contrassegni di cui gli stessi erano gravati, nel quale dovevano essere immesse e conservate dalle parti tutte le informazioni relative ai trasporti partiti da o recapitati presso ivi comprese le somme da incassare che Parte_1
NT dovevano transitare sul conto corrente dedicato affinchè potesse periodicamente prelevarne il
NT relativo ammontare tramite richiesta alla di bonifico SDD (Sepa Direct Debt), per cui aveva CP_6
ricevuto autorizzazione permanente da parte della stessa Parte_1
NT Gli estratti conto prodotti da attestanti le transazioni ed il conseguente l'incasso del , CP_7
sono stati estrapolati dal suddetto gestionale e non sono stati oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente, la quale non ha neppure contestato di aver percepito dall'opposta il corrispettivo contrattuale per il servizio reso in relazione a tali transazioni.
L'affermazione dell'opponente secondo cui per le transazioni azionate non avrebbe mai incassato i
COD registrati dal proprio gestionale, essendosi limitata a scaricare sullo stesso pacchi in contrassegno
NT già consegnati ai relativi destinatari da tal signor driver di di zona, solo per fargli un Persona_1 favore, a fronte dell'asserito malfunzionamento dello strumento di scansione in possesso di pagina 8 di 9 quest'ultimo, che a suo dire gli impediva la chiusura della consegna, è rimasta priva di ogni riscontro, e deve in ogni caso ritenersi irrilevante, stanti gli accordi contrattuali intervenuti tra le parti anche con riferimento alla responsabilità nell'utilizzo del gestionale.
Con l'annotazione delle transazioni di cui è questione, ha dato atto sul gestionale Parte_1
condiviso di aver riscosso i relativi COD, che risultano confermati dalle risultanze del sistema prodotte in giudizio e non oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente, la quale anzi ha dato atto di aver formulato proposte di rientro ancora prima del ricorso monitorio, a conferma della fondatezza del credito.
Ne deriva che l'opposizione proposta da deve essere rigattata. In mancanza di Parte_1
qualsivoglia prova dell'avvenuta estinzione, anche solo parziale, del credito azionato in via monitoria, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei parametri medi di cui al d.m. 55/2014 e s.m., come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo Parte_1
opposto;
- condanna la parte opponente a rimborsare a le spese di lite, che si CP_1 NTroparte_1
liquidano in € 5.077,00 per spese compensi di avvocato, oltre 15% sui compensi a titolo di spese generali ed c.p.a. ed i.v.a. se dovuta.
Così deciso in NO, 7 gennaio 2025
Il GOP
dott.ssa Katia Songia
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