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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 07/05/2025, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
RG 557/2023
TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, dr.ssa Miriam Valenti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
resa ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., nella causa civile n.
557 del ruolo generale degli affari contenziosi 2023, riservata all'udienza del 09-01-2025 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.;
avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione per pignoramento immobiliare n. 181/2021, ai sensi dell'art. 615 co. 2 c.p.c., e vertente
T R A
e rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'Avv. Umberto Del Pesce, con studio in Pomigliano d'Arco (NA), alla
Via N. Bixio n. 1 come da procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. ed allegata all'atto di citazione, con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC
(debitori-esecutati procedura n. Email_1
181/2021).
- OPPONENTI -
E
in persona del proprio Controparte_1 procuratore speciale Avv. , nella sua qualità di Controparte_2 procuratrice di in virtù Controparte_3 di procura conferita con Atto Pubblico del 6 marzo 2019 (doc. B), rappresentata e difesa – giusta procura alle liti estesa su foglio separato da intendersi in calce alla comparsa di costituzione – dall'Avv. Francesca
Andrea Cantone e dall'Avv. Lucio Parlato, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, Via Toledo n. 256. (creditore procedente procedura n. 181/2021).
- OPPOSTA–
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente giova evidenziare che il presente giudizio trae origine dal ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. spiegato in data 14-09-2022 dai debitori esecutati nell'ambito del procedimento di esecuzione immobiliare – rubricato al numero di ruolo 181/2021 azionato da (nella sua qualità di procuratrice Controparte_1 di e le doglianze Controparte_3 riguardavano:
1) la mancanza di legittimazione ad agire in executivis del creditore procedente per difetto di documentazione Controparte_4
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attestante la titolarità del credito;
2) la mancata iscrizione della
[...] nell'albo degli intermediari finanziari ex art 106 d.lgs. Controparte_4
n. 385\1993; 3) difetto di rappresentanza processuale della CP_1
per difetto di allegazione della procura a rappresentare la
[...] creditrice procedente;
2) nullità del mutuo azionato per indeterminatezza degli elementi essenziali del contratto;
3) nullità del mutuo per indeterminatezza ed illiceità delle clausole che rinviano all' Euribor per la determinazione del tasso di interesse;
4) nullità del contratto di mutuo per il superamento del limite di finanziabilità del contratto ex art. 38 co. 2
TUB; 5) inesistenza del credito quale conseguenza della nullità del contratto di mutuo ed applicazione della sanzione di cui all'art 117 comma
7 TUB con la conseguenza che alla data di decadenza dal beneficio del termine – 27.09.2019- il debito ricalcolato degli opponenti era pari ad €
634,03.
Il giudice dell'esecuzione, nella prima fase rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione con ordinanza motivata del 23-11-2022, concedendo il termine per l'introduzione della fase di merito.
Gli opponenti con atto di citazione notificato il 13-01-2023 riproponevano nella presente fase di merito solamente alcuni dei motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. già proposti innanzi al giudice dell'esecuzione, ed in particolare: 1) la carenza di legittimazione attiva;
2) la nullità parziale del contratto di mutuo per indeterminatezza degli elementi essenziali del contratto;
3) la nullità del tasso del mutuo per intervenuta manipolazione dell'indice euribor;
4) risarcimento del danno per pignoramento incauto ex art. 96 c.p.c.
Pertanto, i restanti motivi di opposizione non riproposti in fase di merito si intendono rinunciati.
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Concludevano chiedendo la dichiarazione di inesistenza del diritto della convenuta a procedere all'azione esecutiva in virtù del titolo azionato e la condanna della convenuta al pagamento delle somme di cui gli opponenti erano a credito oltre il risarcimento del danno;
vinte le spese di lite con attribuzione.
Si costituiva nel presente giudizio la società creditrice con la comparsa depositata in data 08-02-2023, documentando la propria legittimazione ad agire e chiedendo il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, vinte le spese di lite.
La causa è stata istruita con la concessione dei termini ex art. 183 co. 6°
c.p.c.; con l'ordinanza emessa il 12-10-2023 sono state rigettate le istanze istruttorie, in quanto ritenute inammissibili. All'udienza del 09-01-2025
(sostituita con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.), acquisiti d'ufficio gli atti della procedura esecutiva immobiliari rge. n. 181/2021, la causa è stata assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
(60+20).
*****
Preliminarmente, per l'inquadramento giuridico della fattispecie, deve precisarsi che tutti e tre i motivi di opposizione esplicitati nell'atto di citazione: 1) la carenza di legittimazione attiva;
2) la nullità parziale del contratto di mutuo per indeterminatezza degli elementi essenziali del contratto;
3) la nullità del tasso del mutuo per intervenuta manipolazione dell'indice euribor, attinenti il diritto di agire in via esecutiva della creditrice e la validità del titolo azionato nella procedura esecutiva immobiliare, sono da qualificarsi quali motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2
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c.p.c. avendo ad oggetto il credito per il quale i creditori agiscono in via esecutiva ed il quantum richiesto.
Sempre in via preliminare, al fine di contestualizzare i motivi di opposizione all'esecuzione proposti dai debitori, giova premettere in fatto, che il titolo esecutivo oggetto di impugnazione ed azionato dal creditore procedente, nella procedura esecutiva immobiliare rge. n. 181/2021, è rappresentato dal contratto di mutuo fondiario stipulato in data 15.12.2016 per Notaio con cui la AR BA LI ha Persona_1 concesso a titolo di mutuo (ai sensi dell'art. 38 T.U.), a favore dei sig.ri e la somma di euro 110.000,00. Parte_1 Parte_2
L'azione esecutiva immobiliare è stata intrapresa, con la notifica del pignoramento da parte della , quale procuratrice Controparte_1 della Controparte_5
Con il primo motivo di opposizione gli opponenti contestano la carenza di legittimazione attiva ed in particolare la mancanza di legittimazione ad agire in executivis del creditore procedente per Controparte_4 difetto di documentazione attestante la titolarità del credito, poiché la pubblicità in Gazzetta Ufficiale rappresenterebbe una mera forma di pubblicità.
Ebbene, per la cessione dei crediti in blocco l'art. 58 T.U.B. prevede che
“la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”
(comma 2) ed ancora che “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile” (comma 4).
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In relazione alla tematica della cessione in blocco dei crediti, l'allegazione dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58, co. II, T.U.B., può essere sufficiente a dimostrare l'avvenuta cessione del credito a condizione che l'avviso rechi “l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”
(cfr. Cass., n. 31188 del 2017).
Il legislatore ha voluto prevedere, per la cessione di crediti in blocco, una normativa speciale (di cui all'art. 58 T.U.B.) proprio in ragione della natura di questo tipo di cessione che, riguardando un numero significativo di rapporti giuridici, necessita di regole di agevole circolazione del credito.
Ciò posto, la finalità perseguita dalla norma verrebbe vanificata se si onerasse il creditore cessionario di provare la titolarità del credito mediante la produzione del contratto di cessione, poiché tanto equivarrebbe a metterlo nelle condizioni di produrre tutti i contratti che riguardano eventuali cessioni precedenti sino a risalire all'originario creditore cedente.
Non si dimentichi poi che, anche la BA d'IA ha confermato che per
“rapporti giuridici individuabili in blocco” devono intendersi “i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo”, chiarendo che lo stesso
“può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti” (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999).
Nel caso di specie la cessione è efficace nei confronti dei debitori ceduti in virtù della pubblicazione in G.U. dell'intervenuta cessione (non è necessaria per le cessioni in blocco la comunicazione ai singoli debitori) e
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la prova della stessa è stata dalla BA creditrice opposta provata con la produzione in giudizio degli estratti della G.U. da quali si evince la sussistenza della legittimazione attiva del creditore procedente.
In particolare dagli atti emerge che con contratto del 31.10.2008 la
AR BA LI (originaria mutuante) stipulava contratto di compravendita di azienda con la con la quale venivano Controparte_1 ceduti a quest'ultima “tutti i contratti di mutuo fondiario sottoscritti da AR
BA LI, attraverso la propria succursale italiana, ed aventi le seguenti caratteristiche comuni: tutti i contratti di mutuo fondiario (contratti di mutuo con ipoteca), in qualsiasi modo denominati e/o presentati ai clienti e sottoscritti da
AR BA LI, attraverso la propria succursale italiana, nel periodo compreso tra il 1 agosto 2005 (incluso) e il 30 settembre 2008 (incluso)”, di tale cessione veniva data comunicazione ai sensi dell'art 58 del TUB con pubblicazione sulla G.U. parte II n. 131 del 6.11.2008 ( allegata agli atti dal creditore); è evidente la inclusione del credito azionato in via esecutiva tra quelli oggetto di cessione trattandosi di contratto di mutuo con garanzia ipotecaria stipulato da filiale italiana in data 15.12.2006.
Successivamente, con contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” concluso in data 28 gennaio 2019 la CP_1
, cedeva in blocco alla “tutti i crediti,
[...] Controparte_4 unitamente a ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, derivanti da
e/o in relazione a mutui fondiari residenziali aventi almeno due rate dovute e non pagate che rispondevano ai seguenti criteri cumulativi:(i) siano classificati come “mutui fondiari” in conformità al Testo Unico BArio;
(ii) siano stati originati con denominazione in euro e non indicizzati al CHF;
(iii) siano stati interamente erogati, non vi siano importi non erogati e non sia previsto il diritto di ulteriori erogazioni;
(iv) siano stati erogati a persone fisiche (individualmente o in cointestazione), appartenenti
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alla categoria SAE 600 - Famiglie Consumatrici – ai sensi del Regolamento di
Vigilanza; (v) siano garantiti da un'ipoteca di primo grado “economico”; (vi) siano garantiti da ipoteca su immobili residenziali con codice catastale A1, A2, A3, A4,
A5, A6, A7, A8, A9, A11; (vii) in relazione ai quali alla Data di Valutazione: vi siano almeno due rate esigibili e non pagate e almeno una rata ancora esigibile successivamente alla Data di Valutazione abbia fornito una garanzia fideiussoria rilasciata da una compagnia di assicurazione;
(ix) siano garantiti da ipoteche su beni immobili situati in IA;
(x) non beneficino di alcun sussidio da parte di soggetti terzi
(quali ad esempio enti statali); (xi) non siano mutui frazionati;
(xii) non siano stati soggetti a rinegoziazioni ai sensi del decreto legislativo n. 93 del 27 maggio 2008
(Decreto Tremonti), convertito in legge n. 126 del 24 luglio 2008; e (xiii) in relazione ai quali sia stata pagata almeno una rata.” di tale cessione veniva data comunicazione ai sensi dell'art 58 del TUB con pubblicazione sulla G.U. parte II n. 14 del
2.02.2019 (allegata agli atti);”.
Il credito azionato in via esecutiva deve ritenersi incluso tra quelli oggetto di cessione trattandosi di contratto di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria su immobile residenziale stipulato da filiale italiana in data
15.12.2006 da persona fisica, con capitale interamente erogato, con presentazione alla data di valutazione (20.01.2009) di almeno due rate non pagate (decadenza dal beneficio del termine in data 27.09.2019 come dedotto dagli stessi opponenti).
In fase di merito gli opponenti contestano tali evidenze probatorie, ritenendo che la banca non avrebbe tenuto conto di alcuni pagamenti effettuati tra il 06-06-2011 e il 05-05-2021, ma la circostanza è priva di fondamento probatorio e ai fini della valutazione dell'intervenuta cessione del credito è necessario e sufficiente a provare l'esistenza del mancato pagamento di due rate, l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine in
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data 27-01-2009; l'esistenza di una garanzia fideiussoria per rate successive ancora esigibili è una eventualità non determinante al fine dell'individuazione del credito ceduto.
Pertanto, alla luce dei suddetti documenti, depositati da parte opposta- convenuta, si ritiene che per la cessione in blocco dei crediti sono stati rispettati tutti i dettami normativi previsti dalla normativa vigente (L.
30.04.1999 n° 130 e art.58, co.2, co 3, co.4 TUB); gli avvisi in Gazzetta
Ufficiale individuano per categorie generali i crediti ceduti, tra i quali quello nei confronti degli opponenti.
Ciò è sufficiente a ritenere infondato il primo motivo di opposizione.
Con il secondo motivo di opposizione si contesta la nullità parziale del contratto di mutuo per indeterminatezza degli elementi essenziali del contratto ed in particolare si deduce che i dati inseriti dell'atto di mutuo e riferiti al valore del TAN e al piano di ammortamento non sono satisfattivi dell'obbligo incombente sull'istituto di credito, di fornire tutte le informazioni corrette e soprattutto di pattuire un oggetto determinato o determinabile.
Gli opponenti, esponendo lungamente nei propri scritti difensivi dei principi generali in relazione al concetto di TAN e di interesse (semplice, composito, anatocistico) e di costruzione di un corretto piano di ammortamento, sostengono che quest'ultimo può essere calcolato con regimi finanziari differenti e quindi la mancata indicazione specifica del regime di capitalizzazione rende il contratto di mutuo “indeterminato”; concludono che se i mutuatari avessero scelto un regime di capitalizzazione semplice (e non composto) avrebbero risparmiato alcune somme;
pertanto le clausole contrattuali sarebbero in contrasto con agli
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art.li 1421 e seg. c.c. e con il Codice del Consumo;
pertanto gli opponenti invocano l'applicazione dell'art. 117 co. 7 TUB oppure l'applicazione nel caso di specie del tasso sostitutivo BOT rilevato nei 12 mesi precedenti.
Sul punto è preliminare evidenziare che, contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti, il contratto di mutuo azionato nella procedura esecutiva n. 181/2021 (mutuo fondiario stipulato in data 15.12.2006 per
Notaio con cui la AR BA LI ha concesso Persona_1
a titolo di mutuo a favore dei sig.ri e Parte_1 [...]
la somma di euro 110.000,00) contiene in modo specifico le Parte_2 condizioni contrattuali, di cui i mutuatari sono stati edotti e hanno accettato.
Di seguito le principali caratteristiche tecniche ed economiche del contratto di mutuo sottoscritto tra le parti in data 15/12/2006 (riportate anche nella perizia di parte depositata dagli opponenti a firma del dott.
): Persona_2
Capitale mutuato: 110.000,00 euro
Tipologia mutuo: tasso variabile a rata costante e durata variabile
Durata (anni): 30 con possibilità di variare
Periodicità rata: mensile
N° rate da contratto: 360 alla stipula con possibilità di variare
Tipo di ammortamento: a rata mensile costante
Tasso di ammortamento (TAN) iniziale: 4,81 %
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Parametro finanziario di riferimento: Euribor-365 a 3 mesi rilevati dal Sole
24 Ore per la valuta 15 marzo, 15 giugno, 15 settembre e 15 dicembre di ogni anno e arrotondati al terzo decimale
Spread: 1,35%
Tasso di mora: maggiorazione del 2% sul TAN vigente pro-tempore
Commissione per estinzione anticipata: 1%
TAEG/ISC indicato in contratto: 5,0234%
Data decorrenza ammortamento: 15/12/2006
Spese di istruttoria: 190 euro
Spese di incasso rata: 4 euro/rata
Spese di perizia: 310 euro.
Pertanto, la contestazione relativa l'indeterminatezza del contratto rispetto ad elementi essenziali è infondata.
Quindi è evidente che il contratto azionato nella procedura esecutiva indica con precisione la modalità di rimborso del mutuo: 360 rate mensili posticipate di ammortamento, comprensive di quote interessi e di quote capitali crescenti, per gli importi indicati nel piano di ammortamento allegato alla lettera “D” del finanziamento.
Il piano di rimborso del finanziamento (evincibile dall' Allegato “D” espone in dettaglio l'importo della somma mutuata, l'importo della rata
(costante) e la sua composizione distinta per capitale ed interessi, il tasso applicato, la durata del prestito ed il numero di rate. Inoltre, il Documenti di Sintesi, Allegato “B” al contratto di mutuo, descrive in maniera
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dettagliata il “Metodo di ammortamento” applicato (cfr. doc. 1 cit.) che è calcolato secondo i principi del cd. piano di ammortamento alla francese.
Tale sistema non è illegittimo per contrarietà all' art. 1283 c.c., considerato, infatti, che nei contratti di mutuo in cui la restituzione del prestito è fatta in modo graduale nel tempo, il debitore paga periodicamente sia gli interessi, sia una parte del capitale: la rata di ammortamento è cioè composta da una quota interessi necessaria per pagare gli interessi sul debito di quel periodo e da una quota capitale necessaria per rimborsare una parte del prestito;
di tali quote solo quelle capitale vanno ad estinguere il debito, generando un debito residuo sempre minore, su cui si calcolano gli interessi che il mutuatario paga con la rata successiva.
Pertanto, di rata in rata, le quote interessi sono sempre decrescenti, mentre le quote capitali possono essere costanti (metodo di ammortamento c.d. uniforme) oppure variabili (metodo di ammortamento progressivo o c.d. francese, come nel caso di specie).
Nel sistema c.d. francese, la misura della rata costante dipende dal capitale dato in prestito, dal tasso di interesse fissato per periodo di pagamento e dal numero dei periodi di pagamento.
In conclusione, tale metodo non implica alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, in quanto questi vengono comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, di modo che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
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In ogni caso in tema di determinatezza e/o determinabilità del contenuto del contratto di mutuo, la Suprema Corte di Cassazione ha dettato il seguente principio di diritto (applicabile anche all'ipotesi di mutuo a tasso variabile): “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.” (cfr. Cass. S.U. sent. n. 1530/2024).
Ed ancora in conformità con quanto sopra esplicitato la Suprema Corte ha affermato che:“ In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire.” (Cass. Ord.
n. 7382/2025).
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Nel caso di specie, come sopra evidenziato, nel contratto di mutuo azionato risultano indicati in modo chiaro e inequivoco (i) l'importo erogato, pari ad Euro 110.000,00; (ii) la durata del prestito, trent'anni; (iii) la periodicità del rimborso, ovvero rate mensili posticipate con scadenza il quindicesimo giorno di ogni mese;
(iv) il tasso di interesse predeterminato, variabile, in misura pari alla media mensile tasso Euribor 3 mesi + spread
1,35% (cfr. doc. 1 cit.).
Pertanto, nessuno vizio di “indeterminatezza” si riscontra nel contratto di mutuo stipulato dagli opponenti.
Infine, l'art. 117 TUB richiamato dagli opponenti che detta il contenuto minimo dei contratti di finanziamento non richiede a pena di nullità
l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto.
Contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti, questo giudice non ritiene applicabile alla fattispecie de qua l'art. 117 TUB (che invece fa riferimento all'applicazione del tasso sostitutivo in caso di mancanza delle indicazioni per stabilire gli interessi o comunque quando questi siano più svantaggiosi per il mutuatario) poiché nel contratto di mutuo vi sono tutti i criteri di calcolo degli interessi.
Infine, gli opponenti lamentano una presunta discrasia tra CP_6 CP_7 si deve evidenziare (come dedotto anche dalla BA convenuta nella comparsa di costituzione) che la discrasia sarebbe assolutamente fisiologica, se solo si considera che il tasso, pattuito su base annuale, viene applicato su base mensile (e ciò prescinde dalla tipologia di ammortamento adottata). Infatti, il TAN (tasso annuo nominale) e TAE (tasso annuo effettivo) divergono ogni volta che sia previsto il rimborso del mutuo mediante rate di periodicità inferiore all'anno – proprio perché il TAN è
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un tasso annuale – e ciò accade indipendentemente dal piano di ammortamento adottato, sia esso italiano o francese (cfr. sent. Trib di
Milano n. 2436/2019).
Nel caso di specie le rate di rimborso sono mensili e quindi è ovvio che il tasso effettivo sia maggiore del TAN.
Ciò tuttavia non comporta alcuna indeterminatezza del tasso e non si ritiene, quindi, applicabile l'invocato tasso sostitutivo ex art. 117 TUB.
Con l'ultimo motivo di opposizione gli attori deducono la nullità del tasso del mutuo per intervenuta manipolazione dell'indice euribor ed in particolare la nullità del mutuo per indeterminatezza ed illiceità delle clausole che rinviano all' Euribor per la determinazione del tasso di interesse.
Sul punto giova premettere che l'Euribor è uno dei tassi principali utilizzati per ancorare le condizioni economiche dei mutui ad un tasso che sia equo nei confronti della clientela e che non rischi il superamento della soglia fissata per l'usura.
L'Euribor non può qualificarsi come un'intesa tra banche: l'Euribor è il tasso al quale vengono offerti i depositi interbancari a termine da un primario istituto bancario a un altro nell'Eurozona alle 11.00 del mattino.
Pertanto, l'Euribor non è frutto di un'intesa tra banche, ma è calcolato dall'Agente per il Calcolo (ad oggi, la Global Rate Set System Ltd) in base alle valutazioni proposte dalle banche e in conformità alla procedura descritta nel sito internet della European Money Market Institute's
(EMMI) (www.emmi-benchmarks.eu).
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Secondo i principi espressi dalle recenti sentenze di merito e di legittimità
l'Euribor è un parametro idoneo, sempre determinato o determinabile, per il calcolo degli interessi;
in particolare con riferimento ad un contratto di mutuo, la Suprema Corte ha ritenuto che “il tasso – riferito all'Euribor – [è] determinabile per relationem, il che è conforme a quanto, anche recentemente, statuito da questa Corte (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 96 del 4/1/2022)” (cfr. Cass., 22 marzo 2022, n. 9229).
Quando si stipula una convenzione tra le parti in cui si faccia riferimento al tasso Euribor si intende far riferimento ad un parametro oggettivo e che la fissazione giornaliera del tasso [Euribor] è affidata a un'associazione di banche, ma avviene in conformità a dati che si assumono come oggettivi.
Ciò posto, gli opponenti eccepiscono la nullità del contratto di mutuo ab origine, affermando che la Dec. 4-12-2013 della Commissione U.E., che esamina e sanziona l'intesa anticoncorrenziale accertata dalla stessa
Commissione Europea in un determinato periodo di riferimento, ha ritenuto che l'Euribor fosse stato manipolato e pertanto nei contratti a valle avesse perduto la sua caratteristica più importante, ossia di fungere da parametro di riferimento oggettivo per determinare il prezzo del finanziamento e quindi la pattuizione non dovrebbe ritenersi più valida.
La clausola di pattuizione degli interessi secondo i ricorrenti sarebbe nulla per violazione di “norme imperative” (cfr. Atto di citazione, pag. 14).
Il motivo di opposizione è infondato.
In primo luogo, non sono individuate le norme imperative violate dalla clausola di pattuizione degli interessi del contratto di mutuo del 15-12-
2006 (azionato nella procedura esecutiva n. 181/2021).
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Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha in più occasioni precisato che: “In tema di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (cd. "nullità virtuale"), ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto
è suscettibile di determinarne la nullità, che va, pertanto, esclusa sia quando risulta prevista una diversa forma di invalidità (es. annullabilità), sia quando la legge assicura
l'effettività della norma imperativa con la previsione di rimedi diversi.” (cfr. Ord.
n. 25222 del 14/12/2010; sent. n. 8462 del 10/04/2014).
Nel caso di specie non può ritenersi sussistente la nullità della clausola relativa agli interessi in ragione della violazione delle regole della concorrenza come accertata dalla Commissione Europea poiché non ricorre nessuna ipotesi di nullità previste dall'art. 1418 c.c.: né testuale né virtuale;
quest'ultima forma di nullità può dirsi, infatti, integrata soltanto quando il contenuto del contratto violi norme inderogabili, che vietano singole clausole o la stipulazione stessa del contratto (in assoluto o a determinate condizioni).
La Decisione del 2013 della Commissione U.E. ha esclusivamente accertato la nullità dell'intesa anticoncorrenziale posta in essere da taluni trader, ma non si è pronunciata sulle conseguenze di tale violazione sul mercato e sui contratti parametrati all'Euribor.
La Suprema Corte di Cassazione con numerose sentenze (richiamate anche dalla creditrice convenuta) ha statuito che “dalla declaratoria di nullità di un'intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità
Antitrust ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle impese aderenti all'intesa, i quali mantengono la loro validità” (Cass., 10 novembre 2020, n. 25273; Cass., 26 settembre 2019, n. 22573; Cass., 11 giugno 2003, n. 9384).
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Non è possibile prevedere una nullità del contratto a valle non essendo prevista dall'ordinamento la sanzione della nullità di essi, in quanto la legge n. 289\1990 prevede la nullità, per violazione della disciplina antitrust, delle intese illecite tra imprenditori e non anche dei contratti stipulati a valle, rispetto ai quali, laddove risultino essere lo sbocco di intese illecite e ne rappresentino la esecuzione, l'ordinamento giuridico appresta la tutela risarcitoria a favore del contraente danneggiato.
La decisione della Commissione del 4.12.13 non riguarda l'Euribor in sé stesso, tanto che fa riferimento soltanto a delle finestre temporali, diverse per le banche sanzionate (v. Art. 1 della decisione), ed inoltre riguarda l'Euribor solo per la restrizione o la distorsione della concorrenza nel settore dei Derivati sui tassi di interessi in euro collegati all'Euribor, pertanto la natura della violazione accertata dalla Commissione e la portata materiale della medesima nulla hanno a che fare con la fattispecie in esame in cui si tratta di un contratto di mutuo fondiario, in cui per la determinazione degli interessi si fa riferimento all'Euribor quale parametro idoneo, sempre determinato o determinabile.
I ricorrenti invocano l'invalidità della clausola relativa agli interessi che fa riferimento all'Euribor, manipolato da intese restrittive della concorrenza, presupponendo che ciò ha comportato un danno in termini economici per i mutuatari e dei vantaggi per la banca creditrice.
Ebbene, anche tale assunto è del tutto privo di fondamento.
Come affermato dalla recente giurisprudenza di merito (le cui motivazioni in parte vengono qui richiamate poiché pienamente condivise) “la circostanza che l'attore avrebbe sostenuto maggiori oneri rispetto a quanto si sarebbe verificato in mancanza dell'illecito sanzionato dalla Commissione Europea resta
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sfornito di prova nella presente sede, né può ritenersi che un tale pregiudizio possa presumersi sulla sola base della indicizzazione del tasso convenzionale applicato all'Euribor. A riguardo (…) non può ritenersi che l'indicizzazione del tasso di interesse all'Euribor sia sufficiente, di per sé sola, a comportare una automatica ed indiscriminata sanzione della nullità del contratto in questione. Né del resto, una tale carenza di prova può essere colmata sulla base delle indicazioni evincibili da Cass.,
SS.UU., n. 41994 del 2021, la quale a ben vedere si riferisce ad ipotesi contrattuale diversa da quella in esame e trae le mosse pur sempre dal presupposto che l'intesa anticoncorrenziale “a monte” comportasse un sicuro pregiudizio per il consumatore, tale da imporre una automatica estensione della sanzione della nullità anche al contratto “a valle”, circostanza che invece non può ritenersi inequivocabilmente provata nel presente caso” (cfr. Trib. Roma, 13 ottobre 2022).
Per tutti questi motivi l'opposizione sul punto è da rigettare perché infondata.
Alla luce del rigetto di tutti i motivi di opposizione, non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno per pignoramento incauto formulata dagli opponenti.
Le spese seguono la soccombenza con applicazione del D.M. 55/2014
(aggiornato 2022); tenuto conto del valore della causa (credito azionato in executivis) con l'applicazione dei parametri medi, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
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- rigetta l'opposizione;
- condanna gli opponenti al pagamento, nei confronti della opposta delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 5.810,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Nola, 07-05-2025 IL GIUDICE
Dr.ssa Miriam Valenti
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TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, dr.ssa Miriam Valenti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
resa ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., nella causa civile n.
557 del ruolo generale degli affari contenziosi 2023, riservata all'udienza del 09-01-2025 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.;
avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione per pignoramento immobiliare n. 181/2021, ai sensi dell'art. 615 co. 2 c.p.c., e vertente
T R A
e rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'Avv. Umberto Del Pesce, con studio in Pomigliano d'Arco (NA), alla
Via N. Bixio n. 1 come da procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. ed allegata all'atto di citazione, con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC
(debitori-esecutati procedura n. Email_1
181/2021).
- OPPONENTI -
E
in persona del proprio Controparte_1 procuratore speciale Avv. , nella sua qualità di Controparte_2 procuratrice di in virtù Controparte_3 di procura conferita con Atto Pubblico del 6 marzo 2019 (doc. B), rappresentata e difesa – giusta procura alle liti estesa su foglio separato da intendersi in calce alla comparsa di costituzione – dall'Avv. Francesca
Andrea Cantone e dall'Avv. Lucio Parlato, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, Via Toledo n. 256. (creditore procedente procedura n. 181/2021).
- OPPOSTA–
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente giova evidenziare che il presente giudizio trae origine dal ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. spiegato in data 14-09-2022 dai debitori esecutati nell'ambito del procedimento di esecuzione immobiliare – rubricato al numero di ruolo 181/2021 azionato da (nella sua qualità di procuratrice Controparte_1 di e le doglianze Controparte_3 riguardavano:
1) la mancanza di legittimazione ad agire in executivis del creditore procedente per difetto di documentazione Controparte_4
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attestante la titolarità del credito;
2) la mancata iscrizione della
[...] nell'albo degli intermediari finanziari ex art 106 d.lgs. Controparte_4
n. 385\1993; 3) difetto di rappresentanza processuale della CP_1
per difetto di allegazione della procura a rappresentare la
[...] creditrice procedente;
2) nullità del mutuo azionato per indeterminatezza degli elementi essenziali del contratto;
3) nullità del mutuo per indeterminatezza ed illiceità delle clausole che rinviano all' Euribor per la determinazione del tasso di interesse;
4) nullità del contratto di mutuo per il superamento del limite di finanziabilità del contratto ex art. 38 co. 2
TUB; 5) inesistenza del credito quale conseguenza della nullità del contratto di mutuo ed applicazione della sanzione di cui all'art 117 comma
7 TUB con la conseguenza che alla data di decadenza dal beneficio del termine – 27.09.2019- il debito ricalcolato degli opponenti era pari ad €
634,03.
Il giudice dell'esecuzione, nella prima fase rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione con ordinanza motivata del 23-11-2022, concedendo il termine per l'introduzione della fase di merito.
Gli opponenti con atto di citazione notificato il 13-01-2023 riproponevano nella presente fase di merito solamente alcuni dei motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. già proposti innanzi al giudice dell'esecuzione, ed in particolare: 1) la carenza di legittimazione attiva;
2) la nullità parziale del contratto di mutuo per indeterminatezza degli elementi essenziali del contratto;
3) la nullità del tasso del mutuo per intervenuta manipolazione dell'indice euribor;
4) risarcimento del danno per pignoramento incauto ex art. 96 c.p.c.
Pertanto, i restanti motivi di opposizione non riproposti in fase di merito si intendono rinunciati.
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Concludevano chiedendo la dichiarazione di inesistenza del diritto della convenuta a procedere all'azione esecutiva in virtù del titolo azionato e la condanna della convenuta al pagamento delle somme di cui gli opponenti erano a credito oltre il risarcimento del danno;
vinte le spese di lite con attribuzione.
Si costituiva nel presente giudizio la società creditrice con la comparsa depositata in data 08-02-2023, documentando la propria legittimazione ad agire e chiedendo il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, vinte le spese di lite.
La causa è stata istruita con la concessione dei termini ex art. 183 co. 6°
c.p.c.; con l'ordinanza emessa il 12-10-2023 sono state rigettate le istanze istruttorie, in quanto ritenute inammissibili. All'udienza del 09-01-2025
(sostituita con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.), acquisiti d'ufficio gli atti della procedura esecutiva immobiliari rge. n. 181/2021, la causa è stata assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
(60+20).
*****
Preliminarmente, per l'inquadramento giuridico della fattispecie, deve precisarsi che tutti e tre i motivi di opposizione esplicitati nell'atto di citazione: 1) la carenza di legittimazione attiva;
2) la nullità parziale del contratto di mutuo per indeterminatezza degli elementi essenziali del contratto;
3) la nullità del tasso del mutuo per intervenuta manipolazione dell'indice euribor, attinenti il diritto di agire in via esecutiva della creditrice e la validità del titolo azionato nella procedura esecutiva immobiliare, sono da qualificarsi quali motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2
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c.p.c. avendo ad oggetto il credito per il quale i creditori agiscono in via esecutiva ed il quantum richiesto.
Sempre in via preliminare, al fine di contestualizzare i motivi di opposizione all'esecuzione proposti dai debitori, giova premettere in fatto, che il titolo esecutivo oggetto di impugnazione ed azionato dal creditore procedente, nella procedura esecutiva immobiliare rge. n. 181/2021, è rappresentato dal contratto di mutuo fondiario stipulato in data 15.12.2016 per Notaio con cui la AR BA LI ha Persona_1 concesso a titolo di mutuo (ai sensi dell'art. 38 T.U.), a favore dei sig.ri e la somma di euro 110.000,00. Parte_1 Parte_2
L'azione esecutiva immobiliare è stata intrapresa, con la notifica del pignoramento da parte della , quale procuratrice Controparte_1 della Controparte_5
Con il primo motivo di opposizione gli opponenti contestano la carenza di legittimazione attiva ed in particolare la mancanza di legittimazione ad agire in executivis del creditore procedente per Controparte_4 difetto di documentazione attestante la titolarità del credito, poiché la pubblicità in Gazzetta Ufficiale rappresenterebbe una mera forma di pubblicità.
Ebbene, per la cessione dei crediti in blocco l'art. 58 T.U.B. prevede che
“la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”
(comma 2) ed ancora che “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile” (comma 4).
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In relazione alla tematica della cessione in blocco dei crediti, l'allegazione dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58, co. II, T.U.B., può essere sufficiente a dimostrare l'avvenuta cessione del credito a condizione che l'avviso rechi “l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”
(cfr. Cass., n. 31188 del 2017).
Il legislatore ha voluto prevedere, per la cessione di crediti in blocco, una normativa speciale (di cui all'art. 58 T.U.B.) proprio in ragione della natura di questo tipo di cessione che, riguardando un numero significativo di rapporti giuridici, necessita di regole di agevole circolazione del credito.
Ciò posto, la finalità perseguita dalla norma verrebbe vanificata se si onerasse il creditore cessionario di provare la titolarità del credito mediante la produzione del contratto di cessione, poiché tanto equivarrebbe a metterlo nelle condizioni di produrre tutti i contratti che riguardano eventuali cessioni precedenti sino a risalire all'originario creditore cedente.
Non si dimentichi poi che, anche la BA d'IA ha confermato che per
“rapporti giuridici individuabili in blocco” devono intendersi “i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo”, chiarendo che lo stesso
“può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti” (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999).
Nel caso di specie la cessione è efficace nei confronti dei debitori ceduti in virtù della pubblicazione in G.U. dell'intervenuta cessione (non è necessaria per le cessioni in blocco la comunicazione ai singoli debitori) e
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la prova della stessa è stata dalla BA creditrice opposta provata con la produzione in giudizio degli estratti della G.U. da quali si evince la sussistenza della legittimazione attiva del creditore procedente.
In particolare dagli atti emerge che con contratto del 31.10.2008 la
AR BA LI (originaria mutuante) stipulava contratto di compravendita di azienda con la con la quale venivano Controparte_1 ceduti a quest'ultima “tutti i contratti di mutuo fondiario sottoscritti da AR
BA LI, attraverso la propria succursale italiana, ed aventi le seguenti caratteristiche comuni: tutti i contratti di mutuo fondiario (contratti di mutuo con ipoteca), in qualsiasi modo denominati e/o presentati ai clienti e sottoscritti da
AR BA LI, attraverso la propria succursale italiana, nel periodo compreso tra il 1 agosto 2005 (incluso) e il 30 settembre 2008 (incluso)”, di tale cessione veniva data comunicazione ai sensi dell'art 58 del TUB con pubblicazione sulla G.U. parte II n. 131 del 6.11.2008 ( allegata agli atti dal creditore); è evidente la inclusione del credito azionato in via esecutiva tra quelli oggetto di cessione trattandosi di contratto di mutuo con garanzia ipotecaria stipulato da filiale italiana in data 15.12.2006.
Successivamente, con contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” concluso in data 28 gennaio 2019 la CP_1
, cedeva in blocco alla “tutti i crediti,
[...] Controparte_4 unitamente a ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, derivanti da
e/o in relazione a mutui fondiari residenziali aventi almeno due rate dovute e non pagate che rispondevano ai seguenti criteri cumulativi:(i) siano classificati come “mutui fondiari” in conformità al Testo Unico BArio;
(ii) siano stati originati con denominazione in euro e non indicizzati al CHF;
(iii) siano stati interamente erogati, non vi siano importi non erogati e non sia previsto il diritto di ulteriori erogazioni;
(iv) siano stati erogati a persone fisiche (individualmente o in cointestazione), appartenenti
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alla categoria SAE 600 - Famiglie Consumatrici – ai sensi del Regolamento di
Vigilanza; (v) siano garantiti da un'ipoteca di primo grado “economico”; (vi) siano garantiti da ipoteca su immobili residenziali con codice catastale A1, A2, A3, A4,
A5, A6, A7, A8, A9, A11; (vii) in relazione ai quali alla Data di Valutazione: vi siano almeno due rate esigibili e non pagate e almeno una rata ancora esigibile successivamente alla Data di Valutazione abbia fornito una garanzia fideiussoria rilasciata da una compagnia di assicurazione;
(ix) siano garantiti da ipoteche su beni immobili situati in IA;
(x) non beneficino di alcun sussidio da parte di soggetti terzi
(quali ad esempio enti statali); (xi) non siano mutui frazionati;
(xii) non siano stati soggetti a rinegoziazioni ai sensi del decreto legislativo n. 93 del 27 maggio 2008
(Decreto Tremonti), convertito in legge n. 126 del 24 luglio 2008; e (xiii) in relazione ai quali sia stata pagata almeno una rata.” di tale cessione veniva data comunicazione ai sensi dell'art 58 del TUB con pubblicazione sulla G.U. parte II n. 14 del
2.02.2019 (allegata agli atti);”.
Il credito azionato in via esecutiva deve ritenersi incluso tra quelli oggetto di cessione trattandosi di contratto di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria su immobile residenziale stipulato da filiale italiana in data
15.12.2006 da persona fisica, con capitale interamente erogato, con presentazione alla data di valutazione (20.01.2009) di almeno due rate non pagate (decadenza dal beneficio del termine in data 27.09.2019 come dedotto dagli stessi opponenti).
In fase di merito gli opponenti contestano tali evidenze probatorie, ritenendo che la banca non avrebbe tenuto conto di alcuni pagamenti effettuati tra il 06-06-2011 e il 05-05-2021, ma la circostanza è priva di fondamento probatorio e ai fini della valutazione dell'intervenuta cessione del credito è necessario e sufficiente a provare l'esistenza del mancato pagamento di due rate, l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine in
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data 27-01-2009; l'esistenza di una garanzia fideiussoria per rate successive ancora esigibili è una eventualità non determinante al fine dell'individuazione del credito ceduto.
Pertanto, alla luce dei suddetti documenti, depositati da parte opposta- convenuta, si ritiene che per la cessione in blocco dei crediti sono stati rispettati tutti i dettami normativi previsti dalla normativa vigente (L.
30.04.1999 n° 130 e art.58, co.2, co 3, co.4 TUB); gli avvisi in Gazzetta
Ufficiale individuano per categorie generali i crediti ceduti, tra i quali quello nei confronti degli opponenti.
Ciò è sufficiente a ritenere infondato il primo motivo di opposizione.
Con il secondo motivo di opposizione si contesta la nullità parziale del contratto di mutuo per indeterminatezza degli elementi essenziali del contratto ed in particolare si deduce che i dati inseriti dell'atto di mutuo e riferiti al valore del TAN e al piano di ammortamento non sono satisfattivi dell'obbligo incombente sull'istituto di credito, di fornire tutte le informazioni corrette e soprattutto di pattuire un oggetto determinato o determinabile.
Gli opponenti, esponendo lungamente nei propri scritti difensivi dei principi generali in relazione al concetto di TAN e di interesse (semplice, composito, anatocistico) e di costruzione di un corretto piano di ammortamento, sostengono che quest'ultimo può essere calcolato con regimi finanziari differenti e quindi la mancata indicazione specifica del regime di capitalizzazione rende il contratto di mutuo “indeterminato”; concludono che se i mutuatari avessero scelto un regime di capitalizzazione semplice (e non composto) avrebbero risparmiato alcune somme;
pertanto le clausole contrattuali sarebbero in contrasto con agli
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art.li 1421 e seg. c.c. e con il Codice del Consumo;
pertanto gli opponenti invocano l'applicazione dell'art. 117 co. 7 TUB oppure l'applicazione nel caso di specie del tasso sostitutivo BOT rilevato nei 12 mesi precedenti.
Sul punto è preliminare evidenziare che, contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti, il contratto di mutuo azionato nella procedura esecutiva n. 181/2021 (mutuo fondiario stipulato in data 15.12.2006 per
Notaio con cui la AR BA LI ha concesso Persona_1
a titolo di mutuo a favore dei sig.ri e Parte_1 [...]
la somma di euro 110.000,00) contiene in modo specifico le Parte_2 condizioni contrattuali, di cui i mutuatari sono stati edotti e hanno accettato.
Di seguito le principali caratteristiche tecniche ed economiche del contratto di mutuo sottoscritto tra le parti in data 15/12/2006 (riportate anche nella perizia di parte depositata dagli opponenti a firma del dott.
): Persona_2
Capitale mutuato: 110.000,00 euro
Tipologia mutuo: tasso variabile a rata costante e durata variabile
Durata (anni): 30 con possibilità di variare
Periodicità rata: mensile
N° rate da contratto: 360 alla stipula con possibilità di variare
Tipo di ammortamento: a rata mensile costante
Tasso di ammortamento (TAN) iniziale: 4,81 %
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Parametro finanziario di riferimento: Euribor-365 a 3 mesi rilevati dal Sole
24 Ore per la valuta 15 marzo, 15 giugno, 15 settembre e 15 dicembre di ogni anno e arrotondati al terzo decimale
Spread: 1,35%
Tasso di mora: maggiorazione del 2% sul TAN vigente pro-tempore
Commissione per estinzione anticipata: 1%
TAEG/ISC indicato in contratto: 5,0234%
Data decorrenza ammortamento: 15/12/2006
Spese di istruttoria: 190 euro
Spese di incasso rata: 4 euro/rata
Spese di perizia: 310 euro.
Pertanto, la contestazione relativa l'indeterminatezza del contratto rispetto ad elementi essenziali è infondata.
Quindi è evidente che il contratto azionato nella procedura esecutiva indica con precisione la modalità di rimborso del mutuo: 360 rate mensili posticipate di ammortamento, comprensive di quote interessi e di quote capitali crescenti, per gli importi indicati nel piano di ammortamento allegato alla lettera “D” del finanziamento.
Il piano di rimborso del finanziamento (evincibile dall' Allegato “D” espone in dettaglio l'importo della somma mutuata, l'importo della rata
(costante) e la sua composizione distinta per capitale ed interessi, il tasso applicato, la durata del prestito ed il numero di rate. Inoltre, il Documenti di Sintesi, Allegato “B” al contratto di mutuo, descrive in maniera
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dettagliata il “Metodo di ammortamento” applicato (cfr. doc. 1 cit.) che è calcolato secondo i principi del cd. piano di ammortamento alla francese.
Tale sistema non è illegittimo per contrarietà all' art. 1283 c.c., considerato, infatti, che nei contratti di mutuo in cui la restituzione del prestito è fatta in modo graduale nel tempo, il debitore paga periodicamente sia gli interessi, sia una parte del capitale: la rata di ammortamento è cioè composta da una quota interessi necessaria per pagare gli interessi sul debito di quel periodo e da una quota capitale necessaria per rimborsare una parte del prestito;
di tali quote solo quelle capitale vanno ad estinguere il debito, generando un debito residuo sempre minore, su cui si calcolano gli interessi che il mutuatario paga con la rata successiva.
Pertanto, di rata in rata, le quote interessi sono sempre decrescenti, mentre le quote capitali possono essere costanti (metodo di ammortamento c.d. uniforme) oppure variabili (metodo di ammortamento progressivo o c.d. francese, come nel caso di specie).
Nel sistema c.d. francese, la misura della rata costante dipende dal capitale dato in prestito, dal tasso di interesse fissato per periodo di pagamento e dal numero dei periodi di pagamento.
In conclusione, tale metodo non implica alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, in quanto questi vengono comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, di modo che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
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In ogni caso in tema di determinatezza e/o determinabilità del contenuto del contratto di mutuo, la Suprema Corte di Cassazione ha dettato il seguente principio di diritto (applicabile anche all'ipotesi di mutuo a tasso variabile): “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.” (cfr. Cass. S.U. sent. n. 1530/2024).
Ed ancora in conformità con quanto sopra esplicitato la Suprema Corte ha affermato che:“ In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire.” (Cass. Ord.
n. 7382/2025).
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Nel caso di specie, come sopra evidenziato, nel contratto di mutuo azionato risultano indicati in modo chiaro e inequivoco (i) l'importo erogato, pari ad Euro 110.000,00; (ii) la durata del prestito, trent'anni; (iii) la periodicità del rimborso, ovvero rate mensili posticipate con scadenza il quindicesimo giorno di ogni mese;
(iv) il tasso di interesse predeterminato, variabile, in misura pari alla media mensile tasso Euribor 3 mesi + spread
1,35% (cfr. doc. 1 cit.).
Pertanto, nessuno vizio di “indeterminatezza” si riscontra nel contratto di mutuo stipulato dagli opponenti.
Infine, l'art. 117 TUB richiamato dagli opponenti che detta il contenuto minimo dei contratti di finanziamento non richiede a pena di nullità
l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto.
Contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti, questo giudice non ritiene applicabile alla fattispecie de qua l'art. 117 TUB (che invece fa riferimento all'applicazione del tasso sostitutivo in caso di mancanza delle indicazioni per stabilire gli interessi o comunque quando questi siano più svantaggiosi per il mutuatario) poiché nel contratto di mutuo vi sono tutti i criteri di calcolo degli interessi.
Infine, gli opponenti lamentano una presunta discrasia tra CP_6 CP_7 si deve evidenziare (come dedotto anche dalla BA convenuta nella comparsa di costituzione) che la discrasia sarebbe assolutamente fisiologica, se solo si considera che il tasso, pattuito su base annuale, viene applicato su base mensile (e ciò prescinde dalla tipologia di ammortamento adottata). Infatti, il TAN (tasso annuo nominale) e TAE (tasso annuo effettivo) divergono ogni volta che sia previsto il rimborso del mutuo mediante rate di periodicità inferiore all'anno – proprio perché il TAN è
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un tasso annuale – e ciò accade indipendentemente dal piano di ammortamento adottato, sia esso italiano o francese (cfr. sent. Trib di
Milano n. 2436/2019).
Nel caso di specie le rate di rimborso sono mensili e quindi è ovvio che il tasso effettivo sia maggiore del TAN.
Ciò tuttavia non comporta alcuna indeterminatezza del tasso e non si ritiene, quindi, applicabile l'invocato tasso sostitutivo ex art. 117 TUB.
Con l'ultimo motivo di opposizione gli attori deducono la nullità del tasso del mutuo per intervenuta manipolazione dell'indice euribor ed in particolare la nullità del mutuo per indeterminatezza ed illiceità delle clausole che rinviano all' Euribor per la determinazione del tasso di interesse.
Sul punto giova premettere che l'Euribor è uno dei tassi principali utilizzati per ancorare le condizioni economiche dei mutui ad un tasso che sia equo nei confronti della clientela e che non rischi il superamento della soglia fissata per l'usura.
L'Euribor non può qualificarsi come un'intesa tra banche: l'Euribor è il tasso al quale vengono offerti i depositi interbancari a termine da un primario istituto bancario a un altro nell'Eurozona alle 11.00 del mattino.
Pertanto, l'Euribor non è frutto di un'intesa tra banche, ma è calcolato dall'Agente per il Calcolo (ad oggi, la Global Rate Set System Ltd) in base alle valutazioni proposte dalle banche e in conformità alla procedura descritta nel sito internet della European Money Market Institute's
(EMMI) (www.emmi-benchmarks.eu).
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Secondo i principi espressi dalle recenti sentenze di merito e di legittimità
l'Euribor è un parametro idoneo, sempre determinato o determinabile, per il calcolo degli interessi;
in particolare con riferimento ad un contratto di mutuo, la Suprema Corte ha ritenuto che “il tasso – riferito all'Euribor – [è] determinabile per relationem, il che è conforme a quanto, anche recentemente, statuito da questa Corte (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 96 del 4/1/2022)” (cfr. Cass., 22 marzo 2022, n. 9229).
Quando si stipula una convenzione tra le parti in cui si faccia riferimento al tasso Euribor si intende far riferimento ad un parametro oggettivo e che la fissazione giornaliera del tasso [Euribor] è affidata a un'associazione di banche, ma avviene in conformità a dati che si assumono come oggettivi.
Ciò posto, gli opponenti eccepiscono la nullità del contratto di mutuo ab origine, affermando che la Dec. 4-12-2013 della Commissione U.E., che esamina e sanziona l'intesa anticoncorrenziale accertata dalla stessa
Commissione Europea in un determinato periodo di riferimento, ha ritenuto che l'Euribor fosse stato manipolato e pertanto nei contratti a valle avesse perduto la sua caratteristica più importante, ossia di fungere da parametro di riferimento oggettivo per determinare il prezzo del finanziamento e quindi la pattuizione non dovrebbe ritenersi più valida.
La clausola di pattuizione degli interessi secondo i ricorrenti sarebbe nulla per violazione di “norme imperative” (cfr. Atto di citazione, pag. 14).
Il motivo di opposizione è infondato.
In primo luogo, non sono individuate le norme imperative violate dalla clausola di pattuizione degli interessi del contratto di mutuo del 15-12-
2006 (azionato nella procedura esecutiva n. 181/2021).
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Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha in più occasioni precisato che: “In tema di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (cd. "nullità virtuale"), ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto
è suscettibile di determinarne la nullità, che va, pertanto, esclusa sia quando risulta prevista una diversa forma di invalidità (es. annullabilità), sia quando la legge assicura
l'effettività della norma imperativa con la previsione di rimedi diversi.” (cfr. Ord.
n. 25222 del 14/12/2010; sent. n. 8462 del 10/04/2014).
Nel caso di specie non può ritenersi sussistente la nullità della clausola relativa agli interessi in ragione della violazione delle regole della concorrenza come accertata dalla Commissione Europea poiché non ricorre nessuna ipotesi di nullità previste dall'art. 1418 c.c.: né testuale né virtuale;
quest'ultima forma di nullità può dirsi, infatti, integrata soltanto quando il contenuto del contratto violi norme inderogabili, che vietano singole clausole o la stipulazione stessa del contratto (in assoluto o a determinate condizioni).
La Decisione del 2013 della Commissione U.E. ha esclusivamente accertato la nullità dell'intesa anticoncorrenziale posta in essere da taluni trader, ma non si è pronunciata sulle conseguenze di tale violazione sul mercato e sui contratti parametrati all'Euribor.
La Suprema Corte di Cassazione con numerose sentenze (richiamate anche dalla creditrice convenuta) ha statuito che “dalla declaratoria di nullità di un'intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità
Antitrust ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle impese aderenti all'intesa, i quali mantengono la loro validità” (Cass., 10 novembre 2020, n. 25273; Cass., 26 settembre 2019, n. 22573; Cass., 11 giugno 2003, n. 9384).
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Non è possibile prevedere una nullità del contratto a valle non essendo prevista dall'ordinamento la sanzione della nullità di essi, in quanto la legge n. 289\1990 prevede la nullità, per violazione della disciplina antitrust, delle intese illecite tra imprenditori e non anche dei contratti stipulati a valle, rispetto ai quali, laddove risultino essere lo sbocco di intese illecite e ne rappresentino la esecuzione, l'ordinamento giuridico appresta la tutela risarcitoria a favore del contraente danneggiato.
La decisione della Commissione del 4.12.13 non riguarda l'Euribor in sé stesso, tanto che fa riferimento soltanto a delle finestre temporali, diverse per le banche sanzionate (v. Art. 1 della decisione), ed inoltre riguarda l'Euribor solo per la restrizione o la distorsione della concorrenza nel settore dei Derivati sui tassi di interessi in euro collegati all'Euribor, pertanto la natura della violazione accertata dalla Commissione e la portata materiale della medesima nulla hanno a che fare con la fattispecie in esame in cui si tratta di un contratto di mutuo fondiario, in cui per la determinazione degli interessi si fa riferimento all'Euribor quale parametro idoneo, sempre determinato o determinabile.
I ricorrenti invocano l'invalidità della clausola relativa agli interessi che fa riferimento all'Euribor, manipolato da intese restrittive della concorrenza, presupponendo che ciò ha comportato un danno in termini economici per i mutuatari e dei vantaggi per la banca creditrice.
Ebbene, anche tale assunto è del tutto privo di fondamento.
Come affermato dalla recente giurisprudenza di merito (le cui motivazioni in parte vengono qui richiamate poiché pienamente condivise) “la circostanza che l'attore avrebbe sostenuto maggiori oneri rispetto a quanto si sarebbe verificato in mancanza dell'illecito sanzionato dalla Commissione Europea resta
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sfornito di prova nella presente sede, né può ritenersi che un tale pregiudizio possa presumersi sulla sola base della indicizzazione del tasso convenzionale applicato all'Euribor. A riguardo (…) non può ritenersi che l'indicizzazione del tasso di interesse all'Euribor sia sufficiente, di per sé sola, a comportare una automatica ed indiscriminata sanzione della nullità del contratto in questione. Né del resto, una tale carenza di prova può essere colmata sulla base delle indicazioni evincibili da Cass.,
SS.UU., n. 41994 del 2021, la quale a ben vedere si riferisce ad ipotesi contrattuale diversa da quella in esame e trae le mosse pur sempre dal presupposto che l'intesa anticoncorrenziale “a monte” comportasse un sicuro pregiudizio per il consumatore, tale da imporre una automatica estensione della sanzione della nullità anche al contratto “a valle”, circostanza che invece non può ritenersi inequivocabilmente provata nel presente caso” (cfr. Trib. Roma, 13 ottobre 2022).
Per tutti questi motivi l'opposizione sul punto è da rigettare perché infondata.
Alla luce del rigetto di tutti i motivi di opposizione, non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno per pignoramento incauto formulata dagli opponenti.
Le spese seguono la soccombenza con applicazione del D.M. 55/2014
(aggiornato 2022); tenuto conto del valore della causa (credito azionato in executivis) con l'applicazione dei parametri medi, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
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- rigetta l'opposizione;
- condanna gli opponenti al pagamento, nei confronti della opposta delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 5.810,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Nola, 07-05-2025 IL GIUDICE
Dr.ssa Miriam Valenti
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