Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 17/06/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 00839/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01025/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1025 del 2024, proposto da
Fondazione Mater Domini Pensionato Mamma Rosa ONLUS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Sgobba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con sede in Bari, via Melo, 97;
nei confronti
Vito Lenti Ceo, Vito Lenti, VI De Tommasi, UD De Tommasi, FA De Tommasi, Comune di Noci, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
nei limiti di interesse della Fondazione ricorrente, del decreto prot. n° 49 del 18/04/2024, recapitato in data 12/06/2024, unitamente alla nota di accompagnamento prot. n° MIC/MIC_SABAP-BA/12/06/2024/0007233-P, con il quale il Segretario Regionale p.t. della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Puglia ha dichiarato “ di interesse particolarmente importante e viene quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo ” l’immobile denominato “Villa Lenti” sito nel Comune di Noci (BA), meglio individuato nelle premesse del decreto e descritto nell’allegata planimetria catastale e relazione storico artistica;
nei limiti di interesse della Fondazione ricorrente;
della nota prot. n° 10889 del 22/09/2023 con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari ha comunicato l’avvio del procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale ex art. 13 del D.Lgs. n° 42/04, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo;
della nota prot. n° 10890 del 22/09/2023 della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari con la quale ha proposto al Segretariato Regionale l’adozione del provvedimento di tutela architettonica ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n° 42/04 e s.m.i.;
delle controdeduzioni fornite dalla competente Soprintendenza, le quali hanno confermato la proposta di vincolo sull’immobile appresso descritto;
del verbale della Commissione Regionale per il patrimonio culturale riunitasi il 27/03/2024, ai sensi dell’art. 47 del D.P.C.M. n° 169 del 02/12/2019;
dell’allegata planimetria catastale e della relazione storico-artistica prot. n° 0012391 del 29/09/2023;
della nota prot. n° 12031 del 16/10/2023 recante la tutela indiretta ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs n° 42/2004;
di ogni altro atto precedente, conseguente e/o comunque connesso a quelli impugnati, ancorché non conosciuti, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il dott. Lorenzo Mennoia e udito l'avv. Giacomo Sgobba, per il ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con atto notificato il 6.8.2024 e depositato il 3.9.2024 la parte ricorrente ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti con cui la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari ha apposto la tutela diretta ed indiretta ai fondi di sua proprietà, confinanti con l’immobile denominato “Villa Lenti”, sito nel Comune di Noci (BA).
Ha allegato di essere titolare di due particelle facenti parte del più ampio appezzamento in cui sorge la villa Lenti, ricevute con atto di donazione modale da parte della stessa famiglia Lenti e con lo scopo di realizzarvi un’università per la terza età o, comunque, un’opera di interesse generale a scopo scientifico, di assistenza, educazione, istruzione, ricerca o pubblica utilità.
In attesa del rilascio del titolo edilizio, non ancora ottenuto a causa dei ritardi del Comune e dell’esistenza di alcuni contenziosi con gli eredi della donante, la Soprintendenza ha quindi adottato i provvedimenti impugnati, meglio indicati in epigrafe.
Ha dedotto, in primo luogo, che la tutela fosse stata estesa a tutto il compendio immobiliare, composto dal fabbricato storico e da tutti gli appezzamenti intorno, inglobando pure le due porzioni di terreni edificabili della ricorrente, coperti soltanto da vegetazione incolta.
L’apposizione del vincolo in modo così ampio sarebbe illegittima, anzitutto, per un evidente carenza istruttoria: in nessun atto prodromico, infatti, la Soprintendenza avrebbe citato espressamente tali particelle o fornito spiegazione per cui i terreni di proprietà della ricorrente sarebbero effettivamente meritevoli di tutela, giustificando quindi la loro sottoposizione al regime vincolistico.
Ancora, non risulterebbe eseguito alcun esame ai fini della connessione storica, culturale ed architettonica tra i terreni in questione e la villa né vi sarebbero elementi di pregio, architettonici e/o ornamentali, tali da giustificare tale collegamento; al contrario, sarebbe stato attribuito valore decisivo all’elemento topografico, in realtà indifferenziato e neutro ai fini della rilevanza culturale dei terreni.
Infine, il contesto circostante, nel quale ad esempio sorge un istituto scolastico oltre a numerosi edifici residenziali, sarebbe già stato compromesso dall’azione umana, senza considerare che le proprie particelle, 1560 e 1562, non farebbero parte del “ giardino murato all’italiana ” né sulle medesime vi sarebbe alcun affaccio da parte della villa, essendo interposto un ampio cortile con fabbricati in origine destinati a stalle e/o depositi.
Si è costituita l’Amministrazione, resistendo al ricorso.
All’udienza del 6.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso va respinto.
Anzitutto, quanto all’estensione del sindacato del G.A. sulla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, da ritenersi pieno ed in grado di assicurare il massimo controllo sulle scelte operate dalla P.A. nell’utilizzo di scienze esatte, non esatte o elastiche, è sufficiente un richiamo alla sentenza di questo T.A.R. n. 467/2025 del 7.4.2025 ed ai principi ivi contenuti.
Nel merito, i motivi di ricorso, da trattare congiuntamente, vanno disattesi riconoscendo un esercizio coerente, razionale e proporzionato del potere amministrativo da parte della Soprintendenza nel vincolare l’area attorno al bene principale “Villa Lenti”.
L’istruttoria risulta correttamente espletata da parte della P.A., che ha esaminato i fatti - sulla base dello studio dei documenti storici ma anche attraverso un esame diretto dei luoghi, come da foto e planimetrie in atti – quindi selezionato e valutato gli interessi in gioco, tenendo conto dell’originaria destinazione dei luoghi, sui quali sorgeva un convento domenicano del millesettecento, nonché dell’attuale conformazione del territorio (la presenza di strade pubbliche, dell’istituto scolastico e delle altre strutture residenziali poste maggiormente a distanza dall’immobile di pregio).
La villa si trova alla fine del centro storico, prima che inizi l’importante pendenza del colle sul quale è poggiata la cittadina in provincia di Bari, e ha la facciata principale di nord-ovest che guarda il centro della città, raggiungibile mediante una via (della Repubblica) che sembra proprio destinata ad unire l’immobile con il resto del paese.
Venendo alle due particelle di proprietà della ricorrente, effettivamente interessate dall’apposizione dei vincoli, in parte diretti ed in parte indiretti, si tratta di suoli che, sul piano morfologico, sono posizionati a sud-ovest della villa (quindi verso la periferia) e ad una quota altimetrica notevolmente inferiore rispetto al fabbricato principale, sulla prosecuzione del declivio naturale che dall’immobile prosegue verso le strade cittadine e si spinge lungo la valle di Noci che porta verso Taranto.
I suoli in questione – individuati nelle due particelle 1560 e 1562 - si trovano uno affianco all’altro e si pongono sostanzialmente a metà strada (senza considerare altre particelle trascurabili nella descrizione dei luoghi) tra la facciata sud-ovest dell’immobile principale, su cui si sviluppa il giardino murato all’italiana (particelle 1561, 101, 102 e 1559), e la strada pubblica (via Giorgio La Pila); a nord-ovest i suoli confinano con i terreni sui quali è stato realizzato l’istituto pubblico e a sud, sud-est con altre strade pubbliche (via Palmiro Togliatti e la SP34) ed altri fondi, anch’essi destinatari di tutela indiretta (cfr. mappa catastale prodotta da entrambe le parti).
Ancora, sulla base della planimetria catastale si può prendere atto che circa la metà di ciascuna delle due particelle in questione (aventi un’estensione complessiva di circa quindicimila metri quadri) sia stata attinta dalla tutela diretta (la parte che è più vicina alla villa) mentre le altre metà, quelle affacciate sulla strada pubblica e da cui ha accesso la ricorrente, da tutela indiretta.
La linea (sostanzialmente una retta) tracciata dall’Amministrazione come forma di separazione dei due tipi di tutela è stata individuata nel luogo in cui, dal punto di vista morfologico, si verifica un salto di quota: il declivio che protegge la villa viene quindi considerato nelle sue caratteristiche naturali, cambiando il regime vincolistico dei terreni in base al legame più o meno forte e alla continuità con il fabbricato posto in cima alla collinetta e con le relative pertinenze.
Già sul piano delle scienze tecniche della geo-morfologia (quale species della geologia), la scelta risulta razionale, avendo l’Amministrazione interessato – con diverse profondità del vincolo – i terreni intorno alla villa, la cui posizione dominante vuole quindi essere protetta dalla Soprintendenza con gli atti impugnati.
Passando a saggiare le scelte tecniche dell’Amministrazione operate sulla base delle scienze sociali e dunque, con uno statuto epistemologico più debole (architettura e, soprattutto, estetica e cultura visuale), anche qui si può rilevare un corretto uso del potere amministrativo nell’imprimere un vincolo ai suoli immediatamente e direttamente connessi con il bene storico-architettonico della “Villa Lenti”.
Sebbene, infatti, i suoli della ricorrente non si trovino a contatto con la parte d’ingresso della villa e su cui dominano due ampie terrazze (lato nord-ovest, quello verso la città), le particelle per cui è causa sono quelle poste al fianco dell’immobile, quello più esposto al sole, dove lo stesso gode di un affaccio fondamentale nell’equilibrio estetico-funzionale dell’abitazione (a differenza dei lati a nord-est e sud-est, dove la strada pubblica tange l’angolo dell’immobile, avente forma a C e sostanzialmente quadrangolare).
Questo scorcio, sui terreni della ricorrente ma in realtà sull’intera vallata, è assicurato dal camminamento lungo le mura di cinta del “giardino all’italiana”, che offrono al visitatore (la villa è privata, ma rientra nel piano delle giornate del FAI) la possibilità di ammirare il giardino, racchiuso tra le quattro mura, e spostando lo sguardo più in là, verso sud, di poter osservare l’intero declivio, regolato da antichi terrazzamenti e su cui insistono anche i suoli della ricorrente (attualmente in stato di sostanziale abbandono).
Emerge efficacemente, dunque, il collegamento tra la villa ed i terreni di causa, che sono oggetto di osservazione da parte di colui che cammina sul camminamento panoramico. D’altra parte, assume rilievo il fatto che - ponendosi dal punto di vista dell’osservatore comune, posizionato sulla strada cittadina La Pira - è consentito al passante, proprio per le attuali caratteristiche dell’area, di poter ammirare la maestosità della villa a dominio del poggio, solo in parte celata da alberi di alto fusto.
Questo passaggio è contenuto nella relazione storico-artistica sulla villa (pag. 2, Localizzazione ) ove si legge: “ Proprio su via Togliatti e sulla sua traversa, via La Pira, è possibile cogliere la villa nelle sue dimensioni, cha appaiono particolarmente imponenti dal lato sud […]”.
E ancora, sempre dal punto di vista estetico-visuale, è utile quanto riferito nella motivazione del vincolo indiretto (pag. 2, Motivazioni) , in cui si sottolinea l’importanza: “ di un’area di rispetto che preservi la sua visibilità dagli assi stradali su indicati, rivestendo un valore simbolico, oltre che estetico e paesaggistico. Dovranno dunque essere preservate le prerogative di luce e prospettiva delle aree sotto rubricate, impedendo così che siano alterate le condizioni di ambiente e decoro e che siano compromessi i valori strutturali e percettivi dell’area con operazioni invasive […] che comportino alterazioni definitive dei caratteri del sito con conseguente modifica delle relazioni invarianti che la villa detiene nel contesto di prossimità e soprattutto nei rapporti consolidati con il tessuto urbano storico verso nord e rurale verso sud […] ”.
Oltre agli aspetti estetici, di rilievo è il collegamento esistente sul piano funzionale tra la villa ed i terrazzamenti più in basso, su cui insistono alcune strutture produttive in disuso ma anche i suoli della ricorrente, raggiungibili mediante un camminamento rettilineo posto sul confine con l’istituto scolastico.
Questi elementi sono specificamente riportati nella relazione, nella quale si legge: " Oltre il giardino murato alcune terrazze verso valle ospitano manufatti rurali usati come depositi e stalle e documentano anche l'uso produttivo della villa […]. Lungo il perimetro che divide la Villa dalla scuola di moderna edificazione un viale rettilineo collega, in infilata, le varie aree funzionali della villa e consente di raggiungere i terreni scarpati […]".
Infine, al quadro motivazione appena descritto (basato dunque, su ragioni morfologiche, estetiche e funzionali) si aggiungono funzioni di valorizzazione di tipo storico, posto che sulle particelle della ricorrente, nelle porzioni tutelate direttamente, vi sono terrazzamenti al confine con quei manufatti in passato usati per l’agricoltura: si tratta di un insieme di elementi che consente di conoscere e restituire al passato la funzione produttiva ed agricola del territorio, connessa storicamente al convento domenicano, sulle cui fondamenta e pertinenze è stata in seguito realizzata la villa, la quale a sua volta ha utilizzato parte delle strutture preesistenti come pertinenze produttive.
Si tratta di elementi specificati dall’Amministrazione nella propria relazione di tutela diretta che, a sua volta, richiama documenti rinvenuti presso l’Archivio di Stato di Napoli (Biblioteca del Museo Nazionale nella Certosa di San Martino, Napoli, Platea dei beni de soppressi Domenicani di Noci, ms.X:XIl.23 Cart.; 1711-1759; cc. 81; mm 280x195 (c. 9) - 300x405 (c. 80)) e che è opportuno riportare almeno in parte.
Il giardino murato appartenente all'antico Convento di S. Domenico Vecchio, che ha dato il toponimo all'area, era infatti dotato di un vero e proprio camminamento panoramico in quota. Gli ambienti ricavati all'interno del perimetro con continuità, voltati a botte o a solaio piano, presentano “ampie aperture verso valle, dove altri terreni terrazzati offrivano miraggio a chi sostava all'interno per le piantumazioni e le attività colturali che integravano in termini produttivi l'uso del monumentale complesso architettonico ".
In definitiva, quindi, la motivazione alla base del provvedimento risulta solida ed ampia, richiamando leggi di copertura di varia natura e che hanno giustificato, sotto più profili, la scelta di apporre vincoli di tutela ai terreni in questione, allo stato incolti ma che si inseriscono perfettamente nel quadro della valorizzazione (futura) della villa.
Va dunque confermata la razionalità estrinseca ed intrinseca la motivazione della Soprintendenza, la quale conclude nei seguenti termini, perfettamente condivisibili, la propria relazione sulla tutela diretta: “ Considerato l'alto valore architettonico della Villa Lenti […] nonché il valore paesaggistico detenuto all'interno delle aree esterne all'edificato urbano […], si ritiene necessario sottoporre il complesso residenziale della villa, le pertinenze, lo slargo antistante, il viale di limite verso la scuola con il fornice con timpano, il giardino murato, le aree a verde che delimitano i fronti di facciata con annessi rustici, la terrazza con i manufatti rurali e le strutture murarie che definiscono le scarpate un tempo funzionali all'attività agricola ” alla tutela diretta prevista dal Codice dei Beni culturali.
Con riguardo infine, alla tutela indiretta ed alle prescrizioni ivi contenute, si è già rilevata l’assoluta proporzionalità della misura nella parte in cui, sui terreni più a valle, oltre un determinato salto di quota, ha previsto soltanto alcune prescrizioni, che però andrebbero a loro volta saggiate al fine di valutare l’ idoneità , la necessità e l’ adeguatezza della misura in questione (sul punto, cfr. CGUE, sez. III, C-545/2021 del 8 giugno 2023; CGUE grande sezione, C-205/2020 del 8 marzo 2022).
Si riporta il punto 3 delle prescrizioni, secondo cui: “ Dovrà essere preservato l’assetto rurale dei suoli, con il loro andamento altimetrico, in quanto risultato di una strutturazione territoriale stratificata nel tempo e testimonianza dei segni antropici che da essa sono scaturiti in antichità, come ad esempio i muretti a secco e i terrazzamenti, frutto di più remoti usi del suolo risalenti già alla fase conventuale dell’area ”.
Al punto 5 si prescrive, invece, che “ Eventuali opere di sistemazione delle aree, da limitare al fg.42 particelle 1560 (parte), 1562 (parte), 150, 408, 112p*, 789p*, 790p*, 793p*, 2254p*, dovranno risultare compatibili con le finalità di salvaguardia della villa e finalizzate alla riqualificazione del contesto. Potranno essere ammesse opere legate per lo più alla sistemazione a giardino o a parco delle aree che incentivino la fruizione collettiva, ammettendo anche l'inserimento di annessi rustici connessi alle attività di manutenzione dell'area o ad attività di tipo ricreativo, di dimensioni limitate, compatibili con il contesto rurale […]”
Si tratta quindi, di disposizioni che consentono trasformazioni “controllate”, al fine di tutelare la luce e il decoro della villa e delle sue pertinenze, in particolare poiché questo lato della collina – a differenza di quello in cui insiste l’istituto scolastico ovvero quello rivolto verso il centro storico di Noci – è quello dal quale si affaccia la terrazza/belvedere del giardino murato, che a sua volta costituisce un elemento fortemente caratterizzante la villa e che ne giustifica la rilevanza pubblicistica.
D’altra parte, premesso che non esiste ancora alcun progetto approvato, le tutele non impediscono affatto la creazione di un’opera pubblica, ma impongono l’intervento della Soprintendenza e, comunque, mirano a tutelare l’assetto del territorio circostante al fabbricato d’interesse storico-architettonico, in particolare i terrazzamenti, i muretti a secco, le scarpate e quindi la complessiva morfologia, evitando interventi di movimento-terra che possano alterare il declivio naturale.
Da ultimo, prendendo posizione sulla giurisprudenza richiamata dalla difesa della ricorrente nel corso della discussione orale (cfr. T.A.R. Lombardia, sentenza n. 436/2020), può rilevarsi come il caso proposto sia soltanto in apparenza simile, anzitutto poiché nel presente giudizio la Soprintendenza ha graduato il proprio intervento con forme di tutela diretta ed indiretta (a differenza di quello, dove l’intero uliveto di oltre undicimila metri quadri era stato sottoposto alla tutela diretta insieme al bene principale, costituito da una chiesetta di campagna); non solo, nel caso degli appezzamenti della ricorrente vi sono “ utilizzazioni storiche ancora leggibili ” (i terrazzamenti al confine con le strutture di ricovero) e, soprattutto, va valorizzata adeguatamente la caratteristica collinare dell’appezzamento in questione e dunque, la natura di “poggio” sul quale la villa è adagiata: tutti elementi che contribuiscono sul piano estetico-visuale, ma anche storico-funzionale, a determinarne le caratteristiche ed a giustificare la sua rilevanza di bene culturale, non come immobile singolarmente considerato ma anche per come inserito in quello specifico contesto periurbano e storicamente rurale, da tutelare rispetto alla restante area cittadina, che via via si è sviluppata tutt’attorno alla villa e che per questo richiede, adesso, una protezione da parte della Soprintendenza nell’interesse dell’intera collettività.
In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
Sussistono opportune ragioni per disporre la compensazione delle spese, anche considerando il tipo ed il contenuto delle rispettive difese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
Lorenzo Mennoia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Mennoia | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO