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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/10/2025, n. 2272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2272 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
MA NZ Presidente
Cecilia Pratesi CE rel.
ST NI CE
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15482/2024 , introdotta da
(ROMA, 25/09/1973) e Parte_1 Parte_2
(ROMA, 19/09/1977), entrambi con il patrocinio dell'avv. LUCA ANTONY
DEL GAIZO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
In fatto e in diritto e chiedono al Tribunale di Parte_1 Parte_2
dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2018 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte: 1) “Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto , con rito civile , in data 01.08.2008, nel Comune di Roma, iscritto presso l'Ufficio dello Stato
Civile del medesimo comune dell'annoAnno 2008-atto n. 01339 p.I, serie 03
, in regime di separazione dei beni, ordinando all'Ufficiale di stato civile del medesimo comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza
2) La casa coniugale sita in via Amedeo Crivellucci n. 44, di esclusiva proprietà del sig. rimarrà nell'uso esclusivo ed in godimento allo Pt_1 stesso;
3) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori che eserciteranno parimenti la responsabilità genitoria sulla medesima;
4) La figlia minore dimorerà stabilmente con la madre nell'immobile di proprietà di quest'ultima , sito in Roma Via Monteparano, n. 23;
5) Entrambi i genitori contribuiranno al mantenimento della figlia in proporzione alla loro capacità patrimoniale, all'uopo, il sig. verserà Pt_1 un assegno mensile di euro 200,00 a titolo di concorso al mantenimento della figlia, da versarsi nei primi 5 giorni di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Il sig. si farà, altresì, carico del Pt_1 pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per la figlia minore purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre, secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Roma;
6) Il sig. corrisponderà un assegno mensile di euro 150,00 a titolo di Pt_1 assegno divorzile ,da versarsi nei primi 5 giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
7) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il padre potrà vedere e tenere con sè le figlia nei giorni e nei periodi che concorderà con la madre e, comunque, nei giorni di: martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 20; i fine settimana alternati dalle ore 16.30 del venerdì alle 20 della domenica;
durante le vacanze natalizie, dal 23 dicembre al 30 dicembre, ovvero, dal 30 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni;
per le vacanze pasquali, sempre ad anni alterni e per 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive da concordare entro il mese di maggio di ciascun anno;
per le altre festività e per i giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, salvo, in ogni caso, diversi accordi;
il tutto, in ogni caso, conformemente alla comunicazione ai sensi dell'art. 473 bis 12 c.p.c. ultimo comma, dalle parti sottoscritta ed allegata;
8) I Ricorrenti avranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando avranno con sé la figlia minore;
9) I coniugi si danno, sin da ora, reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio;
10) I coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”. Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 01/08/2008, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15482/2024 R.G.A.C.:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
01/08/2008 tra (ROMA, 25/09/1973) e Parte_1 [...]
(ROMA, 19/09/1977) trascritto nel Registro degli Atti di Parte_2
Matrimonio del Comune di ROMA al n. 01339, Parte I, Serie 3, Anno 2008,
alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 26/09/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente MA NZ
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
MA NZ Presidente
Cecilia Pratesi CE rel.
ST NI CE
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15482/2024 , introdotta da
(ROMA, 25/09/1973) e Parte_1 Parte_2
(ROMA, 19/09/1977), entrambi con il patrocinio dell'avv. LUCA ANTONY
DEL GAIZO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
In fatto e in diritto e chiedono al Tribunale di Parte_1 Parte_2
dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2018 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte: 1) “Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto , con rito civile , in data 01.08.2008, nel Comune di Roma, iscritto presso l'Ufficio dello Stato
Civile del medesimo comune dell'annoAnno 2008-atto n. 01339 p.I, serie 03
, in regime di separazione dei beni, ordinando all'Ufficiale di stato civile del medesimo comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza
2) La casa coniugale sita in via Amedeo Crivellucci n. 44, di esclusiva proprietà del sig. rimarrà nell'uso esclusivo ed in godimento allo Pt_1 stesso;
3) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori che eserciteranno parimenti la responsabilità genitoria sulla medesima;
4) La figlia minore dimorerà stabilmente con la madre nell'immobile di proprietà di quest'ultima , sito in Roma Via Monteparano, n. 23;
5) Entrambi i genitori contribuiranno al mantenimento della figlia in proporzione alla loro capacità patrimoniale, all'uopo, il sig. verserà Pt_1 un assegno mensile di euro 200,00 a titolo di concorso al mantenimento della figlia, da versarsi nei primi 5 giorni di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Il sig. si farà, altresì, carico del Pt_1 pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per la figlia minore purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre, secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Roma;
6) Il sig. corrisponderà un assegno mensile di euro 150,00 a titolo di Pt_1 assegno divorzile ,da versarsi nei primi 5 giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
7) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il padre potrà vedere e tenere con sè le figlia nei giorni e nei periodi che concorderà con la madre e, comunque, nei giorni di: martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 20; i fine settimana alternati dalle ore 16.30 del venerdì alle 20 della domenica;
durante le vacanze natalizie, dal 23 dicembre al 30 dicembre, ovvero, dal 30 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni;
per le vacanze pasquali, sempre ad anni alterni e per 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive da concordare entro il mese di maggio di ciascun anno;
per le altre festività e per i giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, salvo, in ogni caso, diversi accordi;
il tutto, in ogni caso, conformemente alla comunicazione ai sensi dell'art. 473 bis 12 c.p.c. ultimo comma, dalle parti sottoscritta ed allegata;
8) I Ricorrenti avranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando avranno con sé la figlia minore;
9) I coniugi si danno, sin da ora, reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio;
10) I coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”. Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 01/08/2008, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15482/2024 R.G.A.C.:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
01/08/2008 tra (ROMA, 25/09/1973) e Parte_1 [...]
(ROMA, 19/09/1977) trascritto nel Registro degli Atti di Parte_2
Matrimonio del Comune di ROMA al n. 01339, Parte I, Serie 3, Anno 2008,
alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 26/09/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente MA NZ