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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 31/03/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati: dott. Rosario BAGLIONI Presidente rel. est. dott.ssa Licia TOMAY Giudice dott.ssa Adelia TOMASETTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile nr. 2415/2024 V.G. introdotta da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Christian Parte_1
Scalese ed elettivamente domiciliata c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Potenza, alla Via
Nazario Sauro, nr. 102
e da
, nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
Christian Scalese ed elettivamente domiciliato c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Potenza, alla Via Nazario Sauro, nr. 102 ricorrenti - con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
- parte necessaria -
Oggetto: separazione consensuale
1 Conclusioni: le parti chiedono l'omologazione della separazione consensuale ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso.
Alla data odierna non risulta pervenuto il parere del P.M..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso del 20/11/2024, e - premesso di aver contratto Parte_2 Parte_1 matrimonio in Pignola (PZ) il 16/07/1994 e che dalla loro unione sono nati i figli e _1
, all'attualità entrambi maggiorenni - hanno dedotto il venir meno dell'affectio Persona_2 coniugalis che preclude la prosecuzione della convivenza.
Hanno, dunque, chiesto che venisse dichiarata la loro separazione consensuale con le seguenti, concordate condizioni regolatrici del rapporto di separazione: “Autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale degli stessi. La casa coniugale, sita in Pignola alla
Via Aldo Moro, snc, unitamente a tutti gli arredi, di proprietà della IG.ra verrà Parte_1 assegnata e rimarrà nella disponibilità della proprietaria . I Ricorrenti dichiarano Parte_1 che, in pieno e assoluto accordo tra loro, la casa coniugale verrà donata al figlio Persona_3
entro il termine di 1 anno (diconsi un anno) dalla liberazione dell'immobile di proprietà della
[...]
, in cui attualmente vive il padre della stessa. Modalità e condizioni della predetta Parte_1 saranno da definirsi tra le parti entro il predetto termine. Relativamente alla casa coniugale i ricorrenti pattuiscono tra loro che il avrà il diritto di abitare nella casa coniugale Parte_2 ogni volta che ne avrà bisogno. I figli maggiorenni e , Persona_4 Persona_3 non avranno diritto a mantenimento essendo entrambi autonomi e indipendenti patrimonialmente.
Il IG. avrà l'obbligo di corrispondere alla , a titolo di Parte_2 Parte_1 mantenimento per la stessa, la somma di € 500,00 mensili, aggiornabili annualmente secondo gli indici Istat correnti. Tale somma dovrà essere versata entro il giorno 10 di ogni mese sulle coordinate bancarie della IG.ra . si farà carico di tutte le spese necessarie Parte_1 Parte_2 per le utenze domestiche della casa coniugale nonché di tutte le spese di manutenzione ordinaria ammontanti nel loro totale a € 600,00 mensili circa. Tale condizione sarà valida fino ad avvenuta donazione della casa coniugale al figlio , da effettuarsi entro il termine di 1 Persona_3 anno (diconsi un anno) dalla liberazione dell'immobile di proprietà della , in cui Parte_1 attualmente vive il padre della stessa, presso cui poi fisserà la propria residenza. Qualora la IG.ra decidesse di non procedere alla donazione entro il termine predetto le utenze innanzi Parte_1 specificate e le spese per la manutenzione e cura della casa coniugale saranno interamente a suo carico. provvederà al pagamento delle spese necessarie per la manutenzione del Parte_2 giardino fino al mese di agosto 2025. Il si impegna altresì a provvedere al Parte_2
2 pagamento della quota del 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio . I Persona_2 coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto espressamente previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. Pronunciare la separazione personale alle condizioni innanzi specificate, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.”.
All'udienza del 20/03/2025, previa autorizzazione alla trattazione scritta, letta la nota depositata telematicamente dal difensore, il Tribunale ha riservato la causa in decisione.
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo prospettato non presenta profili di illiceità o contrarietà
a norme imperative.
Esso, inoltre, risponde all'interesse di entrambi i figli alla stabilità abitativa.
L'accordo tra i coniugi va qui integrato con l'obbligatoria rivalutazione annuale del contributo ordinario di mantenimento a carico del , che avverrà sulla base degli indici Istat-Foi. Parte_2
Va pertanto omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Pignola (PZ) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Le spese processuali vanno interamente compensate, tenuto conto dell'accordo delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla contestuale domanda proposta da Parte_2
e con ricorso del 20/11/2024, così provvede: Parte_1
a) omologa la separazione consensuale di e , i quali hanno Parte_2 Parte_1
contratto matrimonio in Pignola (PZ), il 16/07/1994, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Pignola (PZ) dell'anno 1994, Atto nr. 19, Parte II, Serie A,
Ufficio 1.
b) autorizza i coniugi a vivere separatamente.
c) dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi,
come riportate in motivazione;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Pignola (PZ) per gli adempimenti di competenza;
3 e) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in camera di consiglio, in Potenza il 20/03/2025.
IL PRESIDENTE
dott. Rosario Baglioni
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