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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/07/2025, n. 3028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3028 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, espletata l'attività di cui all'art 127 ter cpc sostitutiva dell'udienza del 08.07.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 3676/24 R.G.
promossa da
, nato ad [...] il [...], ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Adrano (CT), Via A. Spampinato n. 33, C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Dario Di Stefano, CF. , che lo rappresenta e C.F._2 difende giusta procura in atti;
CONTRO
, con sede legale in Roma, via G. Grezar 14, c.f. Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, giusta procura speciale, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonia Fornaro, presso il cui Studio in Roma, Via della
Giuliana, 32, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
CONTRO
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento n. 29320239014589143000 notificata il 07/03/2024, a cui è sottesa la cartella n. 29320050054537431000 (all. 1), Ente impositore I.N.A.I.L., anni 2003, 2000, 2001, 2002, 2005, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987,
1988, 1989, 1990,1991, 19992, 1993, 1994 e 1995, per un totale di euro 6.928,64.
Con il ricorso depositato il 09.4.2024 ha convenuto, l' Parte_1 [...]
avanti a questo Giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Catania, in Controparte_2 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320239014589143000 notificata il
07/03/2024, a cui è sottesa la cartella n. 29320050054537431000 (all. 1), Ente impositore anni 2003, 2000, 2001, 2002, 2005, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, CP_3
1990,1991, 19992, 1993, 1994 e 1995, per un totale di euro 6.928,64.
A sostegno della domanda eccepiva la nullità dei ruoli esattoriali e della cartella di pagamento per omessa notifica, la prescrizione di tutte le obbligazioni sottese all'intimazione di pagamento ed alla cartella di pagamento opposta stante il decorso del termine prescrizionale di 5 anni dei crediti previdenziali ex legge n. 335/1995. Concludeva quindi chiedendo dichiararsi nulla, inefficace e/o prescritta la cartella di pagamento impugnata e le somme in essa richieste. Con vittoria di spese e compensi.
Con memoria di costituzione si costituiva l' chiedendo Controparte_1 preliminarmente dichiararsi la carenza di legittimazione passiva dell Controparte_4 in ordine a tutte le eccezioni relative alla legittimità dei carichi debitori iscritti a ruolo e in relazione agli avvisi di addebito di esclusiva competenza dell' per i motivi esposti;
nel Pt_2 merito, rigettare la domanda in quanto totalmente infondata in fatto e diritto;
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda ex adverso spiegata, accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità dell per tutti i motivi esposti in atti e per Controparte_1
l'effetto, tenere indenne il Concessionario da ogni effetto conseguente ad una pronuncia di condanna a favore della ricorrente;
in ogni caso con vittoria di spese competenze e onorari.
Premessi gli atti introduttivi ed i verbali di causa il cui contento deve intendersi riportato va preliminarmente esaminata l'ammissibilitá dell'opposizione ex art. 24 comma 5, Decreto
Legislativo n. 46/99.
Va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta oltre il termine di decadenza previsto dal D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24 comma 5 del Dlg. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr C. Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità
d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c. inoltre vedi Cassazione 8765/1997;Cassazione 9912/2001;17460.2007
Cassazione n. 3404/2004).
In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del termine di cui all'art. 24 d.lgs n. 46/99
e alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente.
Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008, n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ., sez. L., 2007, n. 4506).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che
l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”.
Pag. 2 di 3 Ed invero dall'esame della documentazione in atti è risultato che la cartella di pagamento n.
29320050054537431000 sottesa all'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata in data 19.01.2006 in mani della moglie . Parte_3
Pertanto la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'Ente previdenziale.
Va comunque esaminata l'eccezione di prescrizione successiva dovendosi sul punto qualificare l'azione come opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. non soggetta ad alcun termine se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061/2007).
Non essendo, come tale, sottoposta a termini decadenziali la stessa e dunque ammissibile e puó essere esaminata nel merito.
Dall'esame della documentazione in atti in mancanza di validi atti interruttivi della prescrizione tenuto conto che la prescrizione che era già maturata all'epoca della notifica degli atti di intimazione prodotti da va dichiarata in accoglimento dell'eccezione la prescrizione CP_5 successiva.
Pertanto in accoglimento della spiegata opposizione all'esecuzione dichiara non dovuti in quanto prescritti i crediti portati dalla cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento impugnata che conseguentemente non devono essere portati in esecuzione.
In considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali in materia si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Dott.ssa Alessia Trovato definitivamente pronunciando, nella causa di cui in epigrafe disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
accoglie l'opposizione all'esecuzione e per l' effetto dichiara non dovuti in quanto prescritti i crediti portati dalla cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento impugnata che conseguentemente non deve essere portata in esecuzione.
Spese compensate
Cosi deciso il 12.07.2025
IL GOT
Dott.ssa Alessia Trovato
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, espletata l'attività di cui all'art 127 ter cpc sostitutiva dell'udienza del 08.07.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 3676/24 R.G.
promossa da
, nato ad [...] il [...], ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Adrano (CT), Via A. Spampinato n. 33, C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Dario Di Stefano, CF. , che lo rappresenta e C.F._2 difende giusta procura in atti;
CONTRO
, con sede legale in Roma, via G. Grezar 14, c.f. Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, giusta procura speciale, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonia Fornaro, presso il cui Studio in Roma, Via della
Giuliana, 32, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
CONTRO
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento n. 29320239014589143000 notificata il 07/03/2024, a cui è sottesa la cartella n. 29320050054537431000 (all. 1), Ente impositore I.N.A.I.L., anni 2003, 2000, 2001, 2002, 2005, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987,
1988, 1989, 1990,1991, 19992, 1993, 1994 e 1995, per un totale di euro 6.928,64.
Con il ricorso depositato il 09.4.2024 ha convenuto, l' Parte_1 [...]
avanti a questo Giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Catania, in Controparte_2 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320239014589143000 notificata il
07/03/2024, a cui è sottesa la cartella n. 29320050054537431000 (all. 1), Ente impositore anni 2003, 2000, 2001, 2002, 2005, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, CP_3
1990,1991, 19992, 1993, 1994 e 1995, per un totale di euro 6.928,64.
A sostegno della domanda eccepiva la nullità dei ruoli esattoriali e della cartella di pagamento per omessa notifica, la prescrizione di tutte le obbligazioni sottese all'intimazione di pagamento ed alla cartella di pagamento opposta stante il decorso del termine prescrizionale di 5 anni dei crediti previdenziali ex legge n. 335/1995. Concludeva quindi chiedendo dichiararsi nulla, inefficace e/o prescritta la cartella di pagamento impugnata e le somme in essa richieste. Con vittoria di spese e compensi.
Con memoria di costituzione si costituiva l' chiedendo Controparte_1 preliminarmente dichiararsi la carenza di legittimazione passiva dell Controparte_4 in ordine a tutte le eccezioni relative alla legittimità dei carichi debitori iscritti a ruolo e in relazione agli avvisi di addebito di esclusiva competenza dell' per i motivi esposti;
nel Pt_2 merito, rigettare la domanda in quanto totalmente infondata in fatto e diritto;
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda ex adverso spiegata, accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità dell per tutti i motivi esposti in atti e per Controparte_1
l'effetto, tenere indenne il Concessionario da ogni effetto conseguente ad una pronuncia di condanna a favore della ricorrente;
in ogni caso con vittoria di spese competenze e onorari.
Premessi gli atti introduttivi ed i verbali di causa il cui contento deve intendersi riportato va preliminarmente esaminata l'ammissibilitá dell'opposizione ex art. 24 comma 5, Decreto
Legislativo n. 46/99.
Va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta oltre il termine di decadenza previsto dal D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24 comma 5 del Dlg. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr C. Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità
d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c. inoltre vedi Cassazione 8765/1997;Cassazione 9912/2001;17460.2007
Cassazione n. 3404/2004).
In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del termine di cui all'art. 24 d.lgs n. 46/99
e alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente.
Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008, n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ., sez. L., 2007, n. 4506).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che
l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”.
Pag. 2 di 3 Ed invero dall'esame della documentazione in atti è risultato che la cartella di pagamento n.
29320050054537431000 sottesa all'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata in data 19.01.2006 in mani della moglie . Parte_3
Pertanto la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'Ente previdenziale.
Va comunque esaminata l'eccezione di prescrizione successiva dovendosi sul punto qualificare l'azione come opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. non soggetta ad alcun termine se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061/2007).
Non essendo, come tale, sottoposta a termini decadenziali la stessa e dunque ammissibile e puó essere esaminata nel merito.
Dall'esame della documentazione in atti in mancanza di validi atti interruttivi della prescrizione tenuto conto che la prescrizione che era già maturata all'epoca della notifica degli atti di intimazione prodotti da va dichiarata in accoglimento dell'eccezione la prescrizione CP_5 successiva.
Pertanto in accoglimento della spiegata opposizione all'esecuzione dichiara non dovuti in quanto prescritti i crediti portati dalla cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento impugnata che conseguentemente non devono essere portati in esecuzione.
In considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali in materia si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Dott.ssa Alessia Trovato definitivamente pronunciando, nella causa di cui in epigrafe disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
accoglie l'opposizione all'esecuzione e per l' effetto dichiara non dovuti in quanto prescritti i crediti portati dalla cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento impugnata che conseguentemente non deve essere portata in esecuzione.
Spese compensate
Cosi deciso il 12.07.2025
IL GOT
Dott.ssa Alessia Trovato
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