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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/04/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 964/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 964/2025 promossa da:
, nata a [...], il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Capolupo Federica che lo rappresenta e difende, ed elettivamente domiciliata presso il suo ufficio in
Matera, via della Croce n.13/D
e
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Molinella, Parte_2
Via San Ferrari n.225 presso lo studio dell'Avv. FAVA JESSICA che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
Con l'intervento del PM presso il TRIBUNALE di BOLOGNA,
Oggetto: ricorso congiunto ex art.473 bis.51 c.p.c. relativo alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo;
evidenziato che:
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n.
10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 28/01/2025;
pagina 1 di 5 - la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2
sottoscritto e depositato in data 26/03/2018 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto la modifica delle statuizioni di cui al decreto n. 12240/2021 del Tribunale di Bologna del 22/11/2021 e il recepimento da parte del Tribunale delle seguenti nuove condizioni.
$$$
Ritiene il Tribunale che quanto previsto dalle parti nel ricorso congiunto non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce alla figlia minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le richieste di cui al ricorso in esame possono, dunque, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale modifica delle statuizioni di cui decreto n.
12440/2021 del 22/11/2021 del Tribunale di Bologna, così provvede:
1) dispone che i genitori manterranno un contegno di reciproco rispetto, di serena comunicazione e di reciproca collaborazione e comprensione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato tra di loro, in qualità di genitori, nonché della figlia con ciascuno di essi. Restano confermate le utenze telefoniche attualmente in uso e già note ai sig.ri e , a mezzo delle quali Pt_2 Pt_1
continueranno ad espletarsi le comunicazioni tra di loro e con la minore, con obbligo reciproco di informare tempestivamente l'altro in caso di variazione;
2) affida in via condivisa la minore ad entrambi i genitori con le modalità dell'affidamento condiviso, anche in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, e ne cureranno di comune accordo la crescita, l'educazione e l'istruzione, secondo un unico e concorde progetto educativo;
3) prende atto che entrambi i genitori si impegnano a che nessun soggetto esterno potrà influire in alcun modo sulle scelte genitoriali come già statuito nel previgente accordo.
4) dispone che BE resterà collocata con la madre sig.ra presso l'abitazione Parte_1
pagina 2 di 5 dalla stessa condotta in locazione e sita in Bologna alla Via di Corticella n. 260 - int. 4;
5) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo le modalità di seguito indicate:
- A settimane alterne, il lunedì dalle ore 17,00 alle ore 21,00, prendendo la piccola da scuola e riaccompagnandola presso la casa materna;
la settimana successiva il mercoledì sempre dalle ore 17,00 alle ore 21,00, prendendo la minore da scuola e riaccompagnandola presso la casa materna;
a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita di scuola, sino alla domenica alle ore
18,30, riaccompagnandola presso la casa della sig.ra . Solo nel caso di Pt_1
necessità/eventualità e previo avviso del padre, è prevista la possibilità che il sig.
[...]
presso la casa della nonna materna;
Parte_3
- quanto alle FESTIVITÀ e RICORRENZE, il diritto di visita sarà esercitato dal padre nei termini seguenti:
- festività natalizie: la Vigilia di Natale sarà trascorsa con il papà mentre il giorno di Natale con la mamma, come da accordo previgente;
il giorno di S. TE potrà essere trascorso dalla minore ad anni alterni con ciascun genitore;
- 31 dicembre unitamente al 1° gennaio con un genitore, l'anno successivo si alterna;
- festività pasquali: la domenica di Pasqua unitamente al Lunedi dell'Angelo con un genitore,
l'anno successivo si alterna;
- giorni rossi singoli quali 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa patronale, il giorno di Ognissanti
e ogni altra festività o ricorrenza non espressamente menzionata, saranno trascorse, con ciascuno dei genitori singolarmente, sempre ad anni alterni e sempre previo accordo tra i genitori;
- feste della mamma e del papà e compleanni dei genitori verranno trascorsi con il genitore festeggiato.
- vacanze estive: di anno in anno, preferibilmente entro il mese di maggio, i genitori si accorderanno sul calendario delle frequentazioni, cosicché BE possa trascorrere un eguale periodo di vacanza con entrambi. Qualora il periodo fosse il medesimo (es. agosto), il sig.
e la sig.ra terranno la figlia per metà periodo ciascuno. In ogni caso, il sig. Pt_2 Pt_1
potrà portare BE con sé per fare visita ai nonni paterni presso la residenza di questi Pt_2
ultimi in Sicilia o, comunque, fuori Regione presso le località turistiche/balneari prescelte per trascorrere le ferie;
6) prende atto che le parti concordano affinché sia consentita ampia deroga agli accordi sopra enucleati, in base alle comuni esigenze ed alle necessità della minore purché congruamente pagina 3 di 5 comunicate e sorrette da adeguata ed effettiva/valida motivazione;
7) obbliga il sig. nell'interesse esclusivo della prole ed a titolo di concorso al Pt_2 mantenimento della figlia, a corrispondere alla sig.ra la somma di € 300,00 mensili da Pt_1
versarsi in favore della genitrice collocataria entro il giorno 10 di ogni mese, su conto corrente bancario intestato alla predetta e già noto all'obbligato, oltre rivalutazione annuale su base
ISTAT come per legge;
8) dispone che l'assegno unico e universale per la figlia a carico sarà richiesto e percepito interamente dalla sig.ra nella sua qualità di genitore collocatarjo di BE;
Pt_1
9) prende atto che le parti hanno concordato che la sig.ra si farà esclusivo carico delle Pt_1
spese straordinarie afferenti il centro estivo e lo sport per BE;
10) dispone che tutte le altre spese straordinarie, che non siano centro estivo e/o sport, rimarranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% e saranno rimborsate al genitore anticipatario previa esibizione del giustificativo di spesa, come da Protocollo del Tribunale di Bologna n.
7367 del 09.08.2017 che si riporta integralmente:
- spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le
spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le
spese per l'acquisto delle relative attrezzature); campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici,
pagina 4 di 5 comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
- spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi;
- rimborso delle spese straordinarie: il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie."
11) prende atto che i ricorrenti si impegnano a favorire i rapporti tra la minore ed i parenti, sia materni che paterni;
12) prende atto che le parti prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto ed alla carta di identità valida anche per l'espatrio, impegnandosi reciprocamente a sottoscrivere le necessarie dichiarazioni/autorizzazioni di legge, ove richieste. Per gli eventuali viaggi delle parti all'estero con la figlia minore, sarà necessaria l'autorizzazione dell'altro genitore, con obbligo di comunicare l'esatta località. Invece, per i viaggi nazionali non sarà necessaria l'autorizzazione dell'altro genitore, ma la mera comunicazione/condivisione del periodo e della esatta località, sempre con congruo preavviso ed accordo tra i genitori;
13) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 26.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 964/2025 promossa da:
, nata a [...], il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Capolupo Federica che lo rappresenta e difende, ed elettivamente domiciliata presso il suo ufficio in
Matera, via della Croce n.13/D
e
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Molinella, Parte_2
Via San Ferrari n.225 presso lo studio dell'Avv. FAVA JESSICA che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
Con l'intervento del PM presso il TRIBUNALE di BOLOGNA,
Oggetto: ricorso congiunto ex art.473 bis.51 c.p.c. relativo alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo;
evidenziato che:
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n.
10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 28/01/2025;
pagina 1 di 5 - la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2
sottoscritto e depositato in data 26/03/2018 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto la modifica delle statuizioni di cui al decreto n. 12240/2021 del Tribunale di Bologna del 22/11/2021 e il recepimento da parte del Tribunale delle seguenti nuove condizioni.
$$$
Ritiene il Tribunale che quanto previsto dalle parti nel ricorso congiunto non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce alla figlia minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le richieste di cui al ricorso in esame possono, dunque, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale modifica delle statuizioni di cui decreto n.
12440/2021 del 22/11/2021 del Tribunale di Bologna, così provvede:
1) dispone che i genitori manterranno un contegno di reciproco rispetto, di serena comunicazione e di reciproca collaborazione e comprensione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato tra di loro, in qualità di genitori, nonché della figlia con ciascuno di essi. Restano confermate le utenze telefoniche attualmente in uso e già note ai sig.ri e , a mezzo delle quali Pt_2 Pt_1
continueranno ad espletarsi le comunicazioni tra di loro e con la minore, con obbligo reciproco di informare tempestivamente l'altro in caso di variazione;
2) affida in via condivisa la minore ad entrambi i genitori con le modalità dell'affidamento condiviso, anche in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, e ne cureranno di comune accordo la crescita, l'educazione e l'istruzione, secondo un unico e concorde progetto educativo;
3) prende atto che entrambi i genitori si impegnano a che nessun soggetto esterno potrà influire in alcun modo sulle scelte genitoriali come già statuito nel previgente accordo.
4) dispone che BE resterà collocata con la madre sig.ra presso l'abitazione Parte_1
pagina 2 di 5 dalla stessa condotta in locazione e sita in Bologna alla Via di Corticella n. 260 - int. 4;
5) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo le modalità di seguito indicate:
- A settimane alterne, il lunedì dalle ore 17,00 alle ore 21,00, prendendo la piccola da scuola e riaccompagnandola presso la casa materna;
la settimana successiva il mercoledì sempre dalle ore 17,00 alle ore 21,00, prendendo la minore da scuola e riaccompagnandola presso la casa materna;
a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita di scuola, sino alla domenica alle ore
18,30, riaccompagnandola presso la casa della sig.ra . Solo nel caso di Pt_1
necessità/eventualità e previo avviso del padre, è prevista la possibilità che il sig.
[...]
presso la casa della nonna materna;
Parte_3
- quanto alle FESTIVITÀ e RICORRENZE, il diritto di visita sarà esercitato dal padre nei termini seguenti:
- festività natalizie: la Vigilia di Natale sarà trascorsa con il papà mentre il giorno di Natale con la mamma, come da accordo previgente;
il giorno di S. TE potrà essere trascorso dalla minore ad anni alterni con ciascun genitore;
- 31 dicembre unitamente al 1° gennaio con un genitore, l'anno successivo si alterna;
- festività pasquali: la domenica di Pasqua unitamente al Lunedi dell'Angelo con un genitore,
l'anno successivo si alterna;
- giorni rossi singoli quali 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, festa patronale, il giorno di Ognissanti
e ogni altra festività o ricorrenza non espressamente menzionata, saranno trascorse, con ciascuno dei genitori singolarmente, sempre ad anni alterni e sempre previo accordo tra i genitori;
- feste della mamma e del papà e compleanni dei genitori verranno trascorsi con il genitore festeggiato.
- vacanze estive: di anno in anno, preferibilmente entro il mese di maggio, i genitori si accorderanno sul calendario delle frequentazioni, cosicché BE possa trascorrere un eguale periodo di vacanza con entrambi. Qualora il periodo fosse il medesimo (es. agosto), il sig.
e la sig.ra terranno la figlia per metà periodo ciascuno. In ogni caso, il sig. Pt_2 Pt_1
potrà portare BE con sé per fare visita ai nonni paterni presso la residenza di questi Pt_2
ultimi in Sicilia o, comunque, fuori Regione presso le località turistiche/balneari prescelte per trascorrere le ferie;
6) prende atto che le parti concordano affinché sia consentita ampia deroga agli accordi sopra enucleati, in base alle comuni esigenze ed alle necessità della minore purché congruamente pagina 3 di 5 comunicate e sorrette da adeguata ed effettiva/valida motivazione;
7) obbliga il sig. nell'interesse esclusivo della prole ed a titolo di concorso al Pt_2 mantenimento della figlia, a corrispondere alla sig.ra la somma di € 300,00 mensili da Pt_1
versarsi in favore della genitrice collocataria entro il giorno 10 di ogni mese, su conto corrente bancario intestato alla predetta e già noto all'obbligato, oltre rivalutazione annuale su base
ISTAT come per legge;
8) dispone che l'assegno unico e universale per la figlia a carico sarà richiesto e percepito interamente dalla sig.ra nella sua qualità di genitore collocatarjo di BE;
Pt_1
9) prende atto che le parti hanno concordato che la sig.ra si farà esclusivo carico delle Pt_1
spese straordinarie afferenti il centro estivo e lo sport per BE;
10) dispone che tutte le altre spese straordinarie, che non siano centro estivo e/o sport, rimarranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% e saranno rimborsate al genitore anticipatario previa esibizione del giustificativo di spesa, come da Protocollo del Tribunale di Bologna n.
7367 del 09.08.2017 che si riporta integralmente:
- spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le
spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le
spese per l'acquisto delle relative attrezzature); campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici,
pagina 4 di 5 comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
- spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi;
- rimborso delle spese straordinarie: il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie."
11) prende atto che i ricorrenti si impegnano a favorire i rapporti tra la minore ed i parenti, sia materni che paterni;
12) prende atto che le parti prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto ed alla carta di identità valida anche per l'espatrio, impegnandosi reciprocamente a sottoscrivere le necessarie dichiarazioni/autorizzazioni di legge, ove richieste. Per gli eventuali viaggi delle parti all'estero con la figlia minore, sarà necessaria l'autorizzazione dell'altro genitore, con obbligo di comunicare l'esatta località. Invece, per i viaggi nazionali non sarà necessaria l'autorizzazione dell'altro genitore, ma la mera comunicazione/condivisione del periodo e della esatta località, sempre con congruo preavviso ed accordo tra i genitori;
13) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 26.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
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