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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18951 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
DI
ZA , nata a [...] il [...], rappresentata Pt_1
e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. DE VIVO CRISTINA MARIA presso il quale elettivamente domicilia
E
, nato a [...] il [...],N Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. CERCIELLO NUNZIO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/10/2024 e , Parte_2 Controparte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 13/09/2011, che dall'unione coniugale erano nati i figli ( nata ad [...] il [...]) e ( nato ad Persona_1 Persona_2
Acerra il 17.08.2015) rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ 1. Autorizzare i coniugi a vivere separati;
2. Assegnare la casa coniugale sita in Napoli alla Via Malibran alla IG.ra Parte_2
quale collocataria della prole;
3. Disporre l'affido condiviso dei minori e con
[...] Per_1 Per_2
collocazione prevalente presso la madre e con diritto di visita da riconoscersi in capo al IG.
secondo le seguenti modalità :- il padre terrà con sé i figli ogni giorno ( lunedì- Controparte_1
giovedì) dalle ore 18.00 alle ore 20.00 e a weekend alterni dal venerdì alle 18.00 ( non va a scuola il sabato) alla domenica ore 21.00 ivi compreso il pernotto;
- 1 novembre, 8 dicembre ad anni alterni con ciascun genitore;
- I figli trascorreranno le vacanze natalizie secondo il seguente schema: a partire dal 2024 dal 24/12 al 26/12 con la madre, dal 31/12 al 01/01 con il padre alternandosi di anno in anno. Il giorno dell'Epifania i figli lo trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore;
I figli trascorreranno la Pasqua ad anni alterni con ciascun genitore, 25 aprile,1 maggio, 2 giugno ad anni alterni con ciascun genitore;
compleanno ed onomastico della madre con la madre, compleanno ed onomastico del padre con il padre, se dovessero tali ricorrente cadere nel fine settimana che spetta a ciascuno dei genitori, potranno recuperarlo entro i cinque giorni successivi, compleanno ed onomastico dei figli ad anni alterni con ciascun genitore, 15 agosto ad anni alterni con ciascun genitore, il padre terrà con sé i figli per 15 giorni consecutivi con pernottamento durante il periodo estivo di vacanza comunicando alla IG.ra
il luogo, indirizzo, mezzo di trasporto. Tutti i periodi di vacanza devono essere Parte_2
calendarizzati entro il 31 maggio di ogni anno. Il viaggio fuori dal paese di residenza è consentito quando all'altro genitore vengono fornite tutte le informazioni al riguardo con 30 giorni di anticipo. Le informazioni includono itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numero di telefono.
Esso non è consentito senza un precedente consenso scritto dell'altro genitore. Il consenso dovrà includere itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numero di telefono. Per i viaggi all'estero: è consentito alle stesse condizioni di cui ai viaggi fuori dal paese di residenza, ma in più è consentito solo nei paesi membri firmatari della Convenzione dell'Aja sugli aspetti civili della sottrazione dei minori.4) disporre a carico del padre il versamento della somma mensile di
600,00€ a titolo di mantenimento dei figli, assegno da versare entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese, somma rivalutabile di anno in anno secondo gli indici ISTAT oltre il 50% delle spese straordinarie ( mediche, scolastiche, vestiario, sportive) come da protocollo COA.
2 L'assegno unico sarà percepito nella misura del 100% dalla IG.ra ; 5) la IG.ra Parte_2
rinuncia ad ogni forma di mantenimento e/o assegno di mantenimento;
6) Parte_2 compensare le spese del presente giudizio”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_3
(atto n.156, parte II , S. A , Ufficio 23, reg. Atti Matrimonio anno 2011) ;
[...]
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 09/05/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
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