Articolo 30 della Legge 24 luglio 1962, n. 1073
Articolo 29Articolo 31
Versione
23 agosto 1962
Art. 30. Agevolazioni tributarie.

Ai fini dell'esenzione da imposte e tasse, gli istituti statali di educazione sono equiparati ad ogni effetto alle Amministrazioni dello Stato.
Entrata in vigore il 23 agosto 1962
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