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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/03/2025, n. 1802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1802 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1197/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1197/2024 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Catania, Via Dalmazia n. 79, presso lo studio dell'avv. BORZI'
ANTONIO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
nato a [...] il [...], cod. fisc.: , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Zafferana Etnea (CT), Via IV Novembre n. 284, presso lo studio dell'avv. CAVALLARO MARIAFLAVIA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
1 Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, premettendo di aver intrattenuto una convivenza more uxorio Parte_1
con da cui sono nati i figli il 05/07/2017 e Controparte_1 Persona_1 [...]
il 28/08/2019, ha chiesto a questo Tribunale di disporre l'affidamento Persona_2
condiviso dei figli minorenni con collocamento presso sé, di disciplinare tempi di visita e permanenza dei figli col padre e di porre a carico del padre l'obbligo di corrisponderle un assegno per il mantenimento dei due figli minorenni di Euro 500,00 mensili, oltre a partecipare al 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei figli minorenni.
Si è costituito e si è opposto al quantum richiesto dalla Controparte_1
ricorrente per il mantenimento dei figli, deducendo di essere stato licenziato da lavoro e di poter versare la minor somma di Euro 250,00 mensili.
All'udienza tenutasi in data 08/10/2024 le parti hanno raggiunto un accordo e hanno precisato congiuntamente le conclusioni come da verbale in atti, quindi, la causa è stata posta in decisione dinnanzi al Collegio.
Nel merito, appare opportuno a questo Collegio disporre l'affidamento condiviso dei figli minorenni e con collocamento presso la Persona_1 Persona_2
ricorrente. Non va disposta l'assegnazione della casa familiare.
Le modalità del diritto di visita dei figli minorenni col padre possono essere disposte in conformità a quanto concordato tra le parti in udienza, e solamente in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti, vanno disciplinate come in dispositivo.
Rileva il Collegio che, in base all'accordo raggiunto dalle parti, il resistente
[...]
debba contribuire al mantenimento dei figli minorenni e CP_1 Per_1 Per_2
2 corrispondendo un assegno dell'importo complessivo di Euro 300,00, da versare a CP_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli Parte_1
indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Il Tribunale prende atto che le parti hanno concordato che il c.d. assegno unico verrà
percepito interamente da . Parte_1
Il Tribunale prende atto che le parti si autorizzano vicendevolmente al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio, e alla richiesta di rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio per i figli minorenni.
La natura del giudizio e la definizione congiunta della controversia consentono di compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
dispone l'affidamento condiviso dei figli minorenni e Persona_1 Persona_2
ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
[...] Parte_1
dispone che il padre possa sempre vedere e tenere con sé i figli Controparte_1
minorenni e compatibilmente con le esigenze Persona_1 Persona_2
dell'altro genitore e dei figli stessi (e segnatamente di quelle scolastiche), in conformità a quanto chiesto congiuntamente dalle parti e, in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti: ogni martedì e giovedì, dalle ore 15,00, o in alternativa dall'uscita da scuola, alle ore 21,00; a settimane alterne, dall'uscita da scuola del venerdì (o del sabato) alle ore 21,00 della domenica;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività
del Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della Domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
per trenta giorni, dei quali almeno quindici giorni continuativamente, nel periodo estivo;
ad anni alterni il giorno del compleanno;
in modalità alternata le ulteriori festività previste in calendario;
le parti
3 potranno avvalersi anche di videochiamate e strumenti per la videoconferenza;
gli incontri devono essere sempre voluti e graditi dai figli minorenni;
dispone che il resistente contribuisca al mantenimento dei figli Controparte_1
minorenni e versando a , Persona_1 Persona_2 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile dell'importo complessivo di Euro 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
Così deciso in Catania in data 18 Febbraio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1197/2024 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Catania, Via Dalmazia n. 79, presso lo studio dell'avv. BORZI'
ANTONIO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
nato a [...] il [...], cod. fisc.: , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Zafferana Etnea (CT), Via IV Novembre n. 284, presso lo studio dell'avv. CAVALLARO MARIAFLAVIA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
1 Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, premettendo di aver intrattenuto una convivenza more uxorio Parte_1
con da cui sono nati i figli il 05/07/2017 e Controparte_1 Persona_1 [...]
il 28/08/2019, ha chiesto a questo Tribunale di disporre l'affidamento Persona_2
condiviso dei figli minorenni con collocamento presso sé, di disciplinare tempi di visita e permanenza dei figli col padre e di porre a carico del padre l'obbligo di corrisponderle un assegno per il mantenimento dei due figli minorenni di Euro 500,00 mensili, oltre a partecipare al 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei figli minorenni.
Si è costituito e si è opposto al quantum richiesto dalla Controparte_1
ricorrente per il mantenimento dei figli, deducendo di essere stato licenziato da lavoro e di poter versare la minor somma di Euro 250,00 mensili.
All'udienza tenutasi in data 08/10/2024 le parti hanno raggiunto un accordo e hanno precisato congiuntamente le conclusioni come da verbale in atti, quindi, la causa è stata posta in decisione dinnanzi al Collegio.
Nel merito, appare opportuno a questo Collegio disporre l'affidamento condiviso dei figli minorenni e con collocamento presso la Persona_1 Persona_2
ricorrente. Non va disposta l'assegnazione della casa familiare.
Le modalità del diritto di visita dei figli minorenni col padre possono essere disposte in conformità a quanto concordato tra le parti in udienza, e solamente in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti, vanno disciplinate come in dispositivo.
Rileva il Collegio che, in base all'accordo raggiunto dalle parti, il resistente
[...]
debba contribuire al mantenimento dei figli minorenni e CP_1 Per_1 Per_2
2 corrispondendo un assegno dell'importo complessivo di Euro 300,00, da versare a CP_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli Parte_1
indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Il Tribunale prende atto che le parti hanno concordato che il c.d. assegno unico verrà
percepito interamente da . Parte_1
Il Tribunale prende atto che le parti si autorizzano vicendevolmente al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio, e alla richiesta di rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio per i figli minorenni.
La natura del giudizio e la definizione congiunta della controversia consentono di compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
dispone l'affidamento condiviso dei figli minorenni e Persona_1 Persona_2
ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
[...] Parte_1
dispone che il padre possa sempre vedere e tenere con sé i figli Controparte_1
minorenni e compatibilmente con le esigenze Persona_1 Persona_2
dell'altro genitore e dei figli stessi (e segnatamente di quelle scolastiche), in conformità a quanto chiesto congiuntamente dalle parti e, in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti: ogni martedì e giovedì, dalle ore 15,00, o in alternativa dall'uscita da scuola, alle ore 21,00; a settimane alterne, dall'uscita da scuola del venerdì (o del sabato) alle ore 21,00 della domenica;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività
del Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della Domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
per trenta giorni, dei quali almeno quindici giorni continuativamente, nel periodo estivo;
ad anni alterni il giorno del compleanno;
in modalità alternata le ulteriori festività previste in calendario;
le parti
3 potranno avvalersi anche di videochiamate e strumenti per la videoconferenza;
gli incontri devono essere sempre voluti e graditi dai figli minorenni;
dispone che il resistente contribuisca al mantenimento dei figli Controparte_1
minorenni e versando a , Persona_1 Persona_2 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile dell'importo complessivo di Euro 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
Così deciso in Catania in data 18 Febbraio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
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