Articolo 1434 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 1434. Medaglie al valore dell'Esercito 1. Le medaglie d'oro e d'argento al valore dell'Esercito sono concesse a coloro che, in condizioni di estrema difficolta', hanno dimostrato spiccato coraggio e singolare perizia, esponendo la propria vita a manifesto rischio per salvare una o piu' persone in grave pericolo oppure per impedire o diminuire comunque il danno di grave disastro. 2. Per l'attribuzione della medaglia d'oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere l'atto compiuto meritorio e commendevole in sommo grado e la condizione essenziale che ne sia derivato grande onore all'Esercito italiano. 3. La medaglia di bronzo e' concessa per atti e imprese di particolare coraggio e perizia, compiuti senza manifesto pericolo di vita.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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