Sentenza breve 18 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 18/01/2021, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/01/2021
N. 00422/2021 REG.PROV.COLL.
N. 04259/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4259 del 2020, proposto da
-OMISSIS- nella qualità di genitori del minore T.A, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco De Cristofaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Usr Campania, Istituto Alfonso Gallo di Aversa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento, previa sospensione
del provvedimento prot. n. 5951 del 21.09.2020, con il quale l’Istituto Tecnico Economico Statale “Alfonso Gallo” ha assegnato il servizio di sostegno, determinandolo, per il minore T. A., in 18 ore su n. 40 ore di frequenza settimanali;
B) di tutti atti preordinati, connessi e consequenziali, trai quali: l’assegnazione dei posti e gli organici dell’autonomia per l’Istituto Tecnico Economico Statale “Alfonso Gallo”; i verbali delle adunanze degli Organi Collegiali dell’Istituto, ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno, documenti non esibiti;
C) per l’accertamento del diritto del minore, quale soggetto affetto da handicap in condizione di estrema gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2020/2021, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare al minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 40 ore in quanto unica misura adeguata alla sua patologia;
D) per la nomina di un commissario ad acta con effetto dalla scadenza di un termine eventualmente assegnato all’amministrazione per l’ottemperanza;
E) per la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, con attribuzione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, Usr Campania e dell’Istituto “Alfonso Gallo” di Aversa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2020, tenutasi con modalità telematiche ai sensi dell’art. 25 d.l. 28 ottobre 2020 n.137 e dell’art.4 d.l. 30 aprile 2020 n.28 convertito, con modificazioni, in l. 25 giugno 2020 n. 70, la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti, nella qualità sopra indicata, impugnavano l’atto con il quale l’Amministrazione scolastica ha assegnato al figlio minore, già riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell’art.3, comma 3, della l. 104/1992, come da certificazione allegata al ricorso introduttivo, un insegnante di sostegno per un numero di 18 ore su 40 ore di frequenza settimanali, ritenuto non sufficiente rispetto alla patologia dalla quale risulta affetto e chiedevano l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento suddetto nonché l’accertamento, per l’anno in corso, del diritto ad ottenere dall’Amministrazione Scolastica competente l’assegnazione di un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato alla sua patologia e alle sue concrete esigenze formative; chiedevano, altresì, la condanna delle Amministrazioni intimate al pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge ed attribuzione al procuratore di essi ricorrenti per averne fatto anticipo.
Il ricorso è affidato alle censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili.
L’Amministrazione scolastica si è costituita in resistenza.
All’udienza camerale del 17/12/2020, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare e tenuta ai sensi dell’art. 25 d.l. 28 ottobre 2020 n.137 e art.4 d.l. 30 aprile 2020 n.28 convertito, con modificazioni, in l. 25 giugno 2020 n. 70, la causa è passata in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a. come da verbale di udienza.
In limine litis, va osservato che la presente controversia rientra nella ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella materia dei pubblici servizi, ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. sulla base di un percorso argomentativo riportato, tra le altre, nella Sent. n. 1331/2015 le cui considerazioni, sulla questione di giurisdizione, si intendono integralmente richiamate in questa sede.
Nel merito, la domanda è fondata per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
L’art. 3, comma 2, L. 104\1992 stabilisce che la persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. Tale principio deriva, in tutta evidenza, dagli artt. 3, 32, 34 e 38 Cost., sicché la giurisprudenza costituzionale ha evidenziato in più occasioni l’importanza dell’integrazione scolastica del disabile e la natura di diritto fondamentale dell’istruzione scolastica, la cui fruizione è assicurata, in particolare, attraverso “misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicap la frequenza degli istituti d’istruzione” (C. Cost. n. 215 del 1987).
Tra le varie misure previste dal legislatore viene in rilievo la previsione di personale docente specializzato, chiamato per l’appunto ad adempiere alle “ineliminabili (anche sul piano costituzionale) forme di integrazione e di sostegno” a favore degli alunni diversamente abili (C. Cost. n. 52 del 2000). La concreta attuazione dei principi sopra espressi è assicurata in via principale dall’art. 12, comma 5, della L. 104-1992, secondo cui, una volta intervenuto l’accertamento sanitario che dà luogo al diritto a fruire delle prestazioni stesse, deve essere elaborato un Profilo Dinamico-Funzionale (PDF) che indichi le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e ponga in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata; esso, inoltre, indica in via prioritaria, dopo un primo periodo di inserimento scolastico, il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno in situazione di handicap dimostra di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni) (art. 4, comma 1 d.P.R. 24 febbraio 1994 - Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap), e alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di istruzione, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato. All'elaborazione del PDF iniziale seguono verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico. Esso è aggiornato a conclusione della scuola materna, elementare, media e durante il corso di istruzione secondaria superiore (cfr. art. 12 l. 104/92, co. 6 e ss.).
La redazione del PDF è finalizzata alla formulazione di un Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), nella cui definizione i soggetti di cui sopra propongono, ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica, medico-scientifica e di contatto e sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap. Detti interventi propositivi vengono, quindi, integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili, indicandosi non solo il programma che il disabile deve svolgere nell'anno scolastico di riferimento ma anche le figure professionali (docenti e non docenti) che devono supportare il disabile nonché la classe frequentata dallo stesso.
Secondo quanto stabilito dagli artt. 5 e 6 del d.P.R. 24 febbraio 1994 il P.E.I si caratterizza come documento che contiene, contemporaneamente, a) finalità e obiettivi didattici; b) itinerari di lavoro; c) tecnologia da utilizzare; d) metodologie, tecniche e verifiche; e) modalità di coinvolgimento della famiglia. Esso va definito entro il 30 luglio (art. 3, D.P.C.M. 185 del 2006), e va soggetto a verifiche (possibilmente trimestrali o anche straordinarie per casi di particolare difficoltà). L’importanza del PDF e del P.E.I. nel sistema di tutela dell’alunno disabile sono quindi evidenti: la mancanza o l’incompletezza dell’uno o dell’altro, determinano di fatto l’impossibilità dell’Amministrazione di provvedere in ordine alla tutela degli alunni con disabilità. Essi costituiscono una parte imprescindibile del complesso sistema che il legislatore ha apprestato per pervenire all’assegnazione degli insegnanti di sostegno agli alunni portatori di handicap grave: tale sistema, come visto, parte dalla programmazione complessiva in materia di organici, per poi giungere, attraverso una serie di passaggi via via sempre più individualizzati, all’attribuzione delle ore di sostegno al singolo studente disabile.
Ne discende che, nel caso concreto, l’attribuzione di 18 ore di sostegno, a fronte di un maggiore orario scolastico, da parte dell’Amministrazione scolastica, è senz’altro illegittima, anche perché secondo quanto riportato a pag. 8 del ricorso il PEI per l’a.s. 2020/2021 mancherebbe del tutto. Né l’Amministrazione dell’istruzione, nel costituirsi, ha contestato tale affermazione.
Tanto premesso, il Collegio, ritiene necessario adottare misure ai sensi dell’art. 34 co. 1 lett. e c.p.a. al fine di assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale, avuto riguardo alla natura degli interessi coinvolti ed alla necessità di provvedere all’inizio dell’anno scolastico alla redazione del PEI ed alla assegnazione di eventuali ore di sostegno aggiuntive che fossero ivi individuate; ciò in vista del conseguimento, da parte del ricorrente, “dell’utilità ‘primaria’ specificatamente oggetto della posizione soggettiva riconosciuta dall’ordinamento”.
In tal senso, va osservato che l’art. 34 comma 1, lett. c) del c.p.a., nel precisare i contenuti della sentenza di condanna, prevede anche l’adozione “delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio” e che, in base alla successiva lett. e), il giudice dispone “le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato compresa la nomina di un commissario ad acta, che può avvenire anche in sede di cognizione con effetto dalla scadenza di un termine assegnato per l'ottemperanza”. Le due previsioni prefigurano, quindi, un potere di condanna senza restrizione di oggetto, modulabile a seconda del bisogno differenziato emerso in giudizio; ossia, all’occorrenza, quale sbocco di una tutela restitutoria, ripristinatoria ovvero di adempimento pubblicistico coattivo.
Occorre, pertanto, imporre all’amministrazione di dare esecuzione alla presente sentenza entro giorni quindici dalla sua notificazione ad istanza di parte o dalla sua comunicazione in via amministrativa. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora il Dirigente Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del MIUR, con facoltà di delega ad un funzionario dell'Ufficio, e con facoltà di farsi assistere da ausiliari specializzati (questi ultimi ai soli fini della eventuale integrazione del PEI ove essa si rendesse necessaria), il quale provvederà nei successivi trenta giorni.
Le spese per l'eventuale funzione commissariale restano poste a carico dell'Amministrazione inadempiente in epigrafe, in quanto comprese per legge nella onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all’art. 5 sexies comma 8 l n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1 comma 777 l. n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
In conclusione, il ricorso va accolto e va riconosciuto il diritto del minore ad essere assistito da un insegnante di sostegno per un numero di ore superiore a quello assegnato ed in rapporto di 1:1, in base alla riconosciuta invalidità ex art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992 e da indicarsi nel redigendo PEI per l’anno scolastico 2020/2021.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a)accoglie in parte il ricorso e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui ha assegnato un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali inferiore all’orario scolastico complessivo e, comunque, non adeguato alla patologia da cui è affetto il minore che comporta il rapporto di 1:1;
b)condanna l’Amministrazione scolastica competente alla conseguente attribuzione all’anzidetto minore di un insegnante per il numero di ore di sostegno scolastico adeguate alla sua patologia così come quantificate nel redigendo P.E.I. per l’a.s. 2020/2021;
c)qualora l’Amministrazione scolastica non ottemperi entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, nomina Commissario ad acta il Dirigente Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'Ufficio che provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all'esecuzione della presente sentenza;
d)condanna le Amministrazioni resistenti, in solido, al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €.1.500,00# (euro millecinquecento/00#), oltre alla rifusione dell’importo del contributo unificato, se versato, e agli altri accessori dovuti per legge e con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2020 con l'intervento dei magistrati:
Pierina Biancofiore, Presidente
Ida Raiola, Consigliere
Rita Luce, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rita Luce | Pierina Biancofiore |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.