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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/04/2025, n. 2746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2746 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38008/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Forlenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giovanni SIMONE, presso il cui studio in Milano, Via G. Serbelloni 4, è elettivamente domiciliata;
attrice; nei confronti di
(C.F. ), in persona del AR P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco
CARBONI e dall'avv. Mauro MONTISCI, presso lo studio dei quali in Cagliari, Via
Bruscu Onnis 6, è elettivamente domiciliata;
(C.F. ), in persona del ON P.IVA_2 liquidatore, dr. , rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco CP_3
CARBONI e dall'avv. Mauro MONTISCI, presso lo studio dei quali in Cagliari, Via
Bruscu Onnis 6, è elettivamente domiciliata;
pagina 1 di 15 , (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco CARBONI e dall'avv. Mauro
MONTISCI, presso lo studio dei quali in Cagliari, Via Bruscu Onnis 6, è elettivamente domiciliata;
convenute;
nonché
(C.F. ), nato a [...] il RO C.F._2
03.03.1944, residente in [...];
(C.F. ), in persona del legale TR P.IVA_4
rappresentante pro tempore;
(C.F. ), in Controparte_6 P.IVA_5
persona del legale rappresentante pro tempore;
convenuti contumaci;
Oggetto: riconoscimento di debito – promessa di pagamento pagina 2 di 15 sulle seguenti conclusioni delle parti:
per Parte_1
In via pregiudiziale, in limine litis:
- accertare e dichiarare che le dichiarazioni rese dal sig. e RO
indirizzate alla sig.ra sub docc. 3 e 4 allegati al presente atto, Parte_1
integrano promesse unilaterali di pagamento ovvero una ricognizione di debito ex art. 1988 c.c.;
- accertare e dichiarare l'inesistenza ovvero la nullità della clausola arbitrale in favore dell'arbitro di GA, siccome apposta unilateralmente dal sig.
[...]
nel proprio riconoscimento di debito (sub doc. 3), a fronte dei motivi CP_4 addotti nella narrativa di cui all'atto di citazione;
- per l'effetto, accertare e dichiarare la giurisdizione e la competenza del
Tribunale di Milano a conoscere della presente controversia;
Nel merito:
- accertare e dichiarare che il sig. è unico titolare o RO
comunque beneficarlo economico finale delle società , TR
oggi fallite ed estranee al presente giudizio in virtù della Controparte_6
rinuncia agli atti depositata ed accettata, nonché delle ulteriori società in bonis oggi convenute, , AR ON Pt_2
conseguentemente,
[...]
- accertare e dichiarare l'obbligo giuridico del sig. anche RO attraverso le società a quest'ultimo riconducibili AR
, di rispondere del debito riconosciuto e ON Parte_2 della promessa di pagamento contenuti nei docc. 3 e 4 attorei e, per l'effetto, di pagare in favore della sig.ra la somma di €.4.000.000,00.= Parte_1
(quattromilioni/00);
- accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato dalla sig.ra Pt_1
nei confronti del sig. anche attraverso le Società a
[...] RO quest'ultimo riconducibili, AR ON
, pari all'importo di €.4.000.000,00.= (quattromilioni/00);
[...] Parte_2
pagina 3 di 15 - per l'effetto, condannare il sig. anche attraverso le Società RO
a quest'ultimo riconducibili AR ON
, a versare all'attrice, sig.ra in unica
[...] Parte_2 Parte_1 soluzione, la somma di €.4.000.000,00.= (quattromilioni/00), di cui al riconoscimento di debito sub. doc. 3;
- con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, avanzare istanze di esibizione ex art. 210 c.p.c., indicare testimoni a favore ed eventuali relativi capitoli di prova, anche in considerazione delle avverse espositive, chiedendo sin d'ora di essere ammesso a prova contraria in caso di accoglimento dei mezzi istruttori ex adverso proposti.
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa
per e per AR ON
:
[...]
1) in via pregiudiziale dichiarare, per i motivi di cui alla espositiva della comparsa di costituzione, il difetto di giurisdizione del Tribunale di Milano a decidere le domande dell'attrice, dovendo le stesse essere decise tramite un arbitrato da svolgersi a GA, in virtù della clausola compromissoria contenuta nell'atto 22.3.2011 e nel successivo addendum 23.5.2011;
2) nel merito rigettare le domande della Signora in quanto Parte_1
palesemente infondate assolvendo 1' da ogni Controparte_7
avversa pretesa;
3) in ogni caso con vittoria delle spese del presente giudizio di merito con distrazione delle stesse a favore dei sottoscritti avvocati i quali dichiarano di aver anticipato le spese e di non aver riscosso i compensi.
4) condannare infine l'attrice al pagamento delle spese di lite oltre accessori di legge relative al procedimento cautelare per sequestro conservativo ex art. 671 epe RG 38008-1/2019 definito con ordinanza ex art. 669 septies epe del Tribunale di Milano in data 9 dicembre 2020, con distrazione delle stesse a favore dell'Avv.
Gianfranco NI il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso i compensi.
pagina 4 di 15 per : Parte_2
1) in via pregiudiziale dichiarare, per i motivi di cui all' espositiva della comparsa di costituzione, il difetto di giurisdizione del Tribunale Ordinario di Milano
a decidere le domande dell'attrice, dovendo le stesse essere decise tramite un arbitrato da svolgersi a GA, in virtù della clausola compromissoria contenuta nell'atto 22.3.2011 e nel successivo addendum 23.5.2011;
2) nel merito, rigettare le domande della Signora in quanto Parte_1
palesemente infondate assolvendo la società Kingley Ltdi da ogni avversa pretesa;
3) in ogni caso, con vittoria delle spese del giudizio oltre gli accessori di legge, con distrazione delle stesse a favore dei sottoscritti avvocati i quali dichiarano di aver anticipato le spese e di non aver riscosso i compensi. Milano
pagina 5 di 15 MOTIVI DELLA DECISIONE
con citazione in data 24.06.2019 conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e le società , CP_4 TR Controparte_6
, e
[...] AR ON
per ottenere nei loro confronti la condanna al pagamento Parte_2 dell'importo oggetto di una promessa di pagamento e ricognizione di debito.
L'attrice, coniugata con in data 26.12.1974, esponeva che i RO
coniugi avevano presentato nel 2005 innanzi al Tribunale di Roma ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio., dichiarata con sentenza Tribunale di Roma n. 6640/2005 del 30.03.2005, in cui era stato previsto il versamento di un assegno divorzile di Euro 8.000,00 mensili, rivalutabili secondo indici ISTAT. Visti i ritardi nel versamento di detto assegno, E. aveva CP_4
sottoscritto a GA in data 22.03.2011 innanzi al notaio elvetico dott.ssa una scrittura privata in cui si riconosceva nei confronti Persona_1 dell'attrice debitore sia personalmente, che “per il tramite delle società a lui riconducibili”, e prometteva il pagamento di Euro 4.000.000 “a titolo di liquidazione di ogni rapporto dare-avere” tra le parti. Detta scrittura, che si dichiarava essere valida sia in Svizzera che in italia, che in altre nazioni, veniva assoggettata al diritto elvetico, e prevedeva una clausola compromissoria per arbitrato presso l'Arbitro di
GA. Alla predetta scrittura era stato poi accluso un addendum , sempre sottoscritto da riportante le modalità (rateizzate) di pagamento della CP_8
somma di denaro pattuita. Nessun importo era stato però versato, ed inutili si erano rivelati i solleciti e le diffide inviate sia al che alle società CP_4 convenute. Precisava altresì sempre in fatto che “l'effettiva titolarità e la piena ed incondizionata disponibilità del patrimonio” di dette società da parte di
[...]
erano state accertate in sede penale dal Tribunale di Genova, in un CP_8
giudizio definito con sentenza n. 861/2017, confermata con sentenza Corte
d'Appello di Genova n. 2378/2018.
Sotto il profilo del diritto l'attrice deduceva in primo luogo che la scrittura de qua, contenente elementi di estraneità, doveva essere qualificata ai sensi della l. 218/95 secondo i criteri proprio del diritto italiano, e pertanto quale ricognizione di debito la pagina 6 di 15 scrittura, e quale promessa di pagamento l'addendum allegato. Riteneva comunque che anche il diritto svizzero ne consentisse l'inquadramento in termini analoghi.
Affermava pertanto la giurisdizione del giudice italiano, sostenendo che detta scrittura non prevedesse una valida deroga di giurisdizione in quanto: 1) non era un atto di autonomia negoziale tra le parti, era una manifestazione unilaterale del cui non era seguito alcun consenso da parte dell'attrice stessa;
2) era CP_4 applicabile l'art.
3.1 l. 218/95, dal momento che il convenuto era CP_9
cittadino italiano, residente in Italia al momento della stipula della scrittura
22.03.2011; 3) la clausola compromissoria a favore dell'Arbitro di GA, in quanto non sorretta da alcun accordo tra l'autore e la destinataria della dichiarazione ricognitiva di debito era del tutto invalida;
4) detta clausola non rispettava comunque i requisiti formali previsti sia dal diritto elvetico che da quello italiano.
L'attrice deduceva altresì nel merito che l'obbligazione assunta dal CP_4 doveva coinvolgere anche tutte le società delle quali l'ex marito era stato ed era ancora allora “reale titolare e beneficiario economico”, essendosi il CP_4
impegnato sia con il proprio patrimonio personale, che con quello di dette società.
Sulla scorta dei predetti argomenti, l'attrice rassegnava le seguenti conclusioni:
“In via pregiudiziale, in limine litis:
- accertare e dichiarare che le dichiarazioni rese dal sig. e RO
indirizzate alla sig.ra sub docc. 3 e 4 allegati al presente atto, Parte_1
integrano promesse unilaterali, a fronte di quanto evidenziato in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inesistenza ovvero la nullità della clausola arbitrale in favore dell'arbitro di GA, siccome apposta unilateralmente dal sig.
[...]
nel proprio riconoscimento di debito (sub doc. 3), a fronte dei motivi CP_4
addotti in narrativa;
- per l'effetto, accertare e dichiarare la giurisdizione e la competenza del Tribunale di Milano a conoscere della presente controversia;
Nel merito:
- accertare e dichiarare che il sig. è unico titolare delle società RO
pagina 7 di 15 , TR Controparte_6 [...]
, AR ON Parte_2
conseguentemente,
- accertare e dichiarare l'obbligo giuridico del sig. e delle RO
società , TR Controparte_6 [...]
, di AR ON Parte_2 pagare in favore della sig.ra la somma di €.4.000.000,00.= Parte_1
(quattromilioni/00), conformemente a quanto esposto in narrativa;
- accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato dalla sig.ra Pt_1
nei confronti del sig. nonché di
[...] RO TR
,
[...] Controparte_6 AR
, pari all'importo di
[...] ON Parte_2
€.4.000.000,00.= (quattromilioni/00);
- per l'effetto, condannare il sig. e le società RO TR
,
[...] Controparte_6 AR
, a versare all'attrice, sig.ra
[...] ON Parte_2 in unica soluzione, la somma di €.4.000.000,00.= Parte_1
(quattromilioni/00), di cui al riconoscimento di debito sub. doc. 3; …Con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
L'attrice depositava altresì in data 08.11.2019 ricorso ex artt. 669 quater e 671
c.p.c. per ottenere “l'immediato sequestro conservativo sulle unità immobiliari site in MILANO, Via Clerici n. 7, di proprietà della , TR
meglio descritte sub doc. 14; sulle unità immobiliari site in PADOVA, Via Antonio
Magarotto, di proprietà di meglio descritte sub Controparte_6 doc. 15; sulle unità immobiliari site in SPINO D'ADDA (CR), Via Stradivari, di proprietà di , meglio descritte sub doc. 16; sulle ON
unità immobiliari site in ORBETELLO (GR), strada Vicinale di Patanella, di proprietà di meglio descritte sub doc. 17. AR
..”.
Il subprocedimento si concludeva con ordinanza di rigetto delle domande cautelari proposte dall'attrice, con rinvio al merito per il regolamento delle spese di lite.
pagina 8 di 15 Si costituiva ritualmente nel giudizio di merito in data 08.01.2020 la società che eccepiva preliminarmente il difetto di AR
giurisdizione del giudice italiano, ritenendo che la causa dovesse essere necessariamente definita mediante arbitrato da svolgersi a GA, secondo il diritto elvetico, come stabilito nella scrittura de qua. Confutava i rilievi avversari sotto tale profilo, osservando che l'attrice aveva comunque approvato e sottoscritto in data 23.05. 011 il c.d. “addendum al riconoscimento di debito sottoscritto il 22 marzo 2011” con sottoscrizioni autenticate dal Notaio svizzero dr.ssa Per_1
e con in calce la certificazione in data 12.12.2012 ai sensi della
[...]
Convenzione dell'Aia 5 ottobre 1961, con conseguente piena applicabilità dell'art..
4 comma 2 l. 218/1995.
Nel merito rilevava l'assoluta inconferenza degli accertamenti svolti in sede penale, sia per l'intervento demolitorio della S.C. nelle more operato con la sentenza n. 44678/2019, sia perché la società convenuta era estranea ai processi ex adverso citati. Negava che vi fosse la prova che fosse il titolare CP_8 sostanziale della società, affermando che, in virtù del principio dell'autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitali, l non AR
avrebbe mai potuto essere obbligata a garantire con il proprio patrimonio le obbligazioni a carico di La convenuta concludeva pertanto nei CP_8 seguenti termini: “1) in via pregiudiziale dichiarare, per i motivi di cui alla superiore espositiva, il difetto di giurisdizione del Tribunale di Milano a decidere le domande dell'attrice, dovendo le stesse essere decise tramite un arbitrato da svolgersi a
GA, in virtù della clausola compromissoria contenuta nell'atto 22.3.2011 e nel successivo addendum 23.5.2011;
2) nel merito rigettare le domande della Signora in quanto Parte_1
palesemente infondate assolvendo la da ogni AR
avversa pretesa;
3) in ogni caso, con vittoria delle spese del giudizio”.
Con atto autonomo e patrocinio dei medesimi legali, si costituiva in data
09.01.2020 in giudizio anche la società , che ON
svolgeva le medesime eccezioni pregiudiziali e contestazioni della società
pagina 9 di 15 rassegnando le seguenti analoghe AR conclusioni: “1) in via pregiudiziale dichiarare, per i motivi di cui alla superiore espositiva, il difetto di giurisdizione del Tribunale Ordinario di Milano a decidere le domande dell'attrice, dovendo le stesse essere decise tramite un arbitrato da svolgersi a GA, in virtù della clausola compromissoria contenuta nell'atto
22.3.2011 e nel successivo addendum 23.5.2011;
2) nel merito, rigettare le domande della Signora in quanto Parte_1
palesemente infondate assolvendo la società da ogni ON
avversa pretesa;
3) in ogni caso, con vittoria delle spese e competenze del giudizio, con gli accessori di legge”.
In corso di causa l'attrice dava atto dell'intervenuto fallimento delle società
, AR0
e della sua rinuncia agli atti nei confronti delle stesse.
A seguito di un primo rigetto dell'istanza di rimessione in termini proposta dall'attrice per la rinnovazione della notifica ai convenuti e CP_8 Pt_2
il precedente giudicante con ordinanza del 03.07.2022 autorizzava la
[...]
rinnovazione della notifica nei confronti dei predetti convenuti.
Si costituiva pertanto in giudizio in data 14.11.2022 sempre con i medesimi procuratori anche la società che riproponeva le medesime Parte_2
eccezioni e deduzioni delle altre società già costituite, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) in via pregiudiziale dichiarare, per i motivi di cui alla superiore espositiva, il difetto di giurisdizione del Tribunale di Milano a decidere le domande dell'attrice, dovendo le stesse essere decise tramite un arbitrato da svolgersi a GA, in virtù della clausola compromissoria contenuta nell'atto 22.3.2011 e nel successivo addendum 23.5.2011; 2) nel merito rigettare le domande della Signora in quanto palesemente infondate Parte_1
assolvendo la società da ogni avversa pretesa;
3) in ogni caso, CP_11
con vittoria delle spese del giudizio con gli accessori di legge con distrazione a favore dei sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari”.
pagina 10 di 15 Nessuno si costituiva per il convenuto E. con conseguente CP_4
declaratoria di contumacia.
All'esito dell'integrazione del contraddittorio, la causa, nelle more riassegnata al presente giudicante, veniva definitivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Premessa la necessaria declaratoria di estinzione del giudizio con riferimento alle società fallite ed per TR Controparte_6 effetto della rinuncia agli atti nei loro confronti dell'attrice ex art. 306 c.p.c., in relazione alla vicenda dedotta in giudizio, deve in primo luogo delibarsi l'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione del giudice italiano a conoscere della controversia, formulata dalle convenute costituite, e peraltro rilevabile d'ufficio.
Nel presente caso viene in rilievo, al di là della l. 218/95 citata dalle parti, la
Convenzione di GA del 30.10.2007 che, analogamente alla precedente, disciplina la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, tra la Confederazione Elvetica e gli Stati membri dell'Unione Europea, recependo mutatis mutandis la disciplina dettata in ambito endocomunitario dal Regolamento (CE) 44/01.
Di detta convenzione, per quanto d'interesse nella presente sede, oltre alla clausola generale di cui all'art.
2.1 che prevede che le persone domiciliate nel territorio di uno Stato vincolato, sono convenute, a prescindere dalla cittadinanza, davanti ai giudici di quello stato, deve richiamarsi l'art. 23 della sezione 7 –
Proroga di competenza, secondo cui:
1. Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, abbiano convenuto la competenza dì un giudice o dei giudici di uno Stato vincolato dalla presente convenzione a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a quel giudice o ai giudici di quello Stato. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:
a) per iscritto o oralmente con conferma scritta;
o
pagina 11 di 15 b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro;
o
c) nel commercio intemazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuta e regolarmente rispettata dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato.
2. La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione elettronica che permetta una registrazione durevole della clausola attributiva di competenza….”.
Nel caso in esame l'attrice ha domandato l'adempimento di una ricognizione di debito e promessa di pagamento sottoscritta a GA (CH) dall'ex coniuge in data 22.03.2011 innanzi al notaio elvetico dr. e della CP_9 Per_2
collegata promessa di pagamento del 23.05.2011.
Nella scrittura privata del 22.03.2011 autenticata dal notaio elvetico Per_3 munita di apostille, in cui il convenuto si riconosceva debitore dell'ex CP_9 moglie dell'importo complessivo di Euro 4.000.000, viene CP_12 espressamente dichiarato che: “ Il presente riconoscimento di debito è sottoposto al diritto svizzero. Tutte le controversie inerenti la validità, la nullità, la violazione o la fine del presente riconoscimento di debito, saranno risolte in via definitiva mediante arbitrato secondo le disposizioni contenute nel CPC in vigore dal 1.12011. La sede dell'arbitrato è
GA Diritto applicabile è quello svizzero”.(doc. 3 fasc. attrice).
Detta scrittura risulta altresi integrata dalla scrittura “Addendum al riconoscimento di debito del 22.03.2011” del 23.05.2011 costituente promessa di pagamento in cui si legge testualmente: “Mediante la firma del presente addendum al riconoscimento di debito sottoscritto il 22 marzo 2011, il signor RO
nato a [...] il [...], cittadino italiano, residente a [...]in Via
Pantano 8, carta d'identità italiana no. si impegna a versare alla NumeroD_1
signora nata a [...] il [...], cittadina italiana residente Parte_1
a Roma con passaporto italiano no. D 145304, la somma di Euro 4'000.000.—
(quattro milioni di euro) in rate semestrali di Euro 500'000.-- (cinquecento mila euro) ciascuna a partire dal 1 dicembre 2011…. Restano valide tutte le altre condizioni previste nel riconoscimento di debito sottoscritto il 22 marzo 2011”.
pagina 12 di 15 Detta scrittura integrativa risulta sottoscritta sia dal convenuto che CP_8 dall'attrice con sottoscrizioni autenticate sempre dal predetto notaio Parte_3
elvetico (doc. 4 fasc. attrice).
Le due scritture, cosi come integrate, ed alla luce dell'espresso richiamo operato nella seconda alle condizioni della prima, costituiscono a tutt'evidenza un unico accordo negoziale, in cui la prima parte contenente l'atto unilaterale di riconoscimento di debito, è stato integrato con la promessa di pagamento, contenente le modalità di adempimento della stessa, e detto atto è stato sottoscritto da entrambe le parti, come peraltro attestato dall'autentica notarile.
Non possono pertanto esservi dubbi non solo in ordine all'accordo sulla legge applicabile (svizzera), ma anche alla proroga di giurisdizione a favore della giurisdizione elvetica – con indicazione dell'arbitrato di GA – proroga che risponde ai requisiti previsti dall'art. 23 Convenzione di GA riveduta al
30.10,200, sopra citato.
Non colgono pertanto minimamente nel segno le contestazioni mosse sotto tale profilo pregiudiziale dall'attrice, atteso che:
a) non viene in rilievo il foro generale del convenuto, osservandosi peraltro solo ad abundantiam che in relazione ad detto foro comunque rinvierebbe CP_8
al giudice svizzero, posto che al momento della domanda, la residenza del convenuto era in Svizzera, non rilevando certo sotto tale profilo che la residenza all'epoca della sottoscrizione delle predette scritture, fosse ancora in Italia;
b) la proroga di giurisdizione – come già detto – è refluita formalmente in un accordo negoziale scritto, in cui risulta evidente la volontà anche dell'attrice di accettare sia il riconoscimento di debito che la promessa di pagamento formulati da accettando altresi con la propria sottoscrizione dell'atto CP_9
integrativo, anche le ulteriori clausole (legge applicabile e proroga di giurisdizione con indicazione della giurisdizione arbitrale elvetica) previste nella prima scrittura e richiamate nella seconda. Non può peraltro essere revocato in dubbio che il richiamo si riferisse a tali clausole, posto che le stesse sono le uniche ulteriori clausole contenute nella ricognizione di debito del 22.03.2011, oltre alla ricognizione stessa.
pagina 13 di 15 Deve pertanto concludersi, alla luce della valida ed efficace proroga di giurisdizione sopra citata, per il difetto di giurisdizione del giudice italiano, a favore della giurisdizione elvetica, anche arbitrale, con conseguente assorbimento le ulteriori domande ed eccezioni proposte nel presente giudizio.
Alla soccombenza dell'attrice consegue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna della stessa al pagamento delle spese del giudizio, compremsive delle spese del subprocedimento cautelare, in cui è risultata del pari soccombente, come liquidate in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia, alla pronuncia in rito su questione pregiudiziale, all'assenza di attività istruttorie e, per altro verso, al contenuto sostanzialmente identico delle difese delle tre società convenute costituite, assistite dai medesimi procuratori, con liquidazione pertanto unitaria e distrazione delle spese a favore dei procuratori, come da richiesta.
Spese non ripetibili per contro in relazione alla posizione del convenuto attesa la sua contumacia. CP_9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Pt_1
nei confronti delle società
[...] AR
, e e di nella ON Parte_2 RO contumacia di quest'ultimo, ogni ulteriore domanda od eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
I – dichiara il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana;
II – condanna l'attrice al pagamento a favore delle società convenute costiutite
, e AR ON
delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 40.000,00 per Parte_2
compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali, ed accessori di legge, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari;
pagina 14 di 15 III – Spese non ripetibili per il convenuto attesa la sua contumacia. CP_9
Milano, 1 aprile 2025
Il Giudice dott. Alessandra Forlenza
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Forlenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giovanni SIMONE, presso il cui studio in Milano, Via G. Serbelloni 4, è elettivamente domiciliata;
attrice; nei confronti di
(C.F. ), in persona del AR P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco
CARBONI e dall'avv. Mauro MONTISCI, presso lo studio dei quali in Cagliari, Via
Bruscu Onnis 6, è elettivamente domiciliata;
(C.F. ), in persona del ON P.IVA_2 liquidatore, dr. , rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco CP_3
CARBONI e dall'avv. Mauro MONTISCI, presso lo studio dei quali in Cagliari, Via
Bruscu Onnis 6, è elettivamente domiciliata;
pagina 1 di 15 , (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco CARBONI e dall'avv. Mauro
MONTISCI, presso lo studio dei quali in Cagliari, Via Bruscu Onnis 6, è elettivamente domiciliata;
convenute;
nonché
(C.F. ), nato a [...] il RO C.F._2
03.03.1944, residente in [...];
(C.F. ), in persona del legale TR P.IVA_4
rappresentante pro tempore;
(C.F. ), in Controparte_6 P.IVA_5
persona del legale rappresentante pro tempore;
convenuti contumaci;
Oggetto: riconoscimento di debito – promessa di pagamento pagina 2 di 15 sulle seguenti conclusioni delle parti:
per Parte_1
In via pregiudiziale, in limine litis:
- accertare e dichiarare che le dichiarazioni rese dal sig. e RO
indirizzate alla sig.ra sub docc. 3 e 4 allegati al presente atto, Parte_1
integrano promesse unilaterali di pagamento ovvero una ricognizione di debito ex art. 1988 c.c.;
- accertare e dichiarare l'inesistenza ovvero la nullità della clausola arbitrale in favore dell'arbitro di GA, siccome apposta unilateralmente dal sig.
[...]
nel proprio riconoscimento di debito (sub doc. 3), a fronte dei motivi CP_4 addotti nella narrativa di cui all'atto di citazione;
- per l'effetto, accertare e dichiarare la giurisdizione e la competenza del
Tribunale di Milano a conoscere della presente controversia;
Nel merito:
- accertare e dichiarare che il sig. è unico titolare o RO
comunque beneficarlo economico finale delle società , TR
oggi fallite ed estranee al presente giudizio in virtù della Controparte_6
rinuncia agli atti depositata ed accettata, nonché delle ulteriori società in bonis oggi convenute, , AR ON Pt_2
conseguentemente,
[...]
- accertare e dichiarare l'obbligo giuridico del sig. anche RO attraverso le società a quest'ultimo riconducibili AR
, di rispondere del debito riconosciuto e ON Parte_2 della promessa di pagamento contenuti nei docc. 3 e 4 attorei e, per l'effetto, di pagare in favore della sig.ra la somma di €.4.000.000,00.= Parte_1
(quattromilioni/00);
- accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato dalla sig.ra Pt_1
nei confronti del sig. anche attraverso le Società a
[...] RO quest'ultimo riconducibili, AR ON
, pari all'importo di €.4.000.000,00.= (quattromilioni/00);
[...] Parte_2
pagina 3 di 15 - per l'effetto, condannare il sig. anche attraverso le Società RO
a quest'ultimo riconducibili AR ON
, a versare all'attrice, sig.ra in unica
[...] Parte_2 Parte_1 soluzione, la somma di €.4.000.000,00.= (quattromilioni/00), di cui al riconoscimento di debito sub. doc. 3;
- con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, avanzare istanze di esibizione ex art. 210 c.p.c., indicare testimoni a favore ed eventuali relativi capitoli di prova, anche in considerazione delle avverse espositive, chiedendo sin d'ora di essere ammesso a prova contraria in caso di accoglimento dei mezzi istruttori ex adverso proposti.
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa
per e per AR ON
:
[...]
1) in via pregiudiziale dichiarare, per i motivi di cui alla espositiva della comparsa di costituzione, il difetto di giurisdizione del Tribunale di Milano a decidere le domande dell'attrice, dovendo le stesse essere decise tramite un arbitrato da svolgersi a GA, in virtù della clausola compromissoria contenuta nell'atto 22.3.2011 e nel successivo addendum 23.5.2011;
2) nel merito rigettare le domande della Signora in quanto Parte_1
palesemente infondate assolvendo 1' da ogni Controparte_7
avversa pretesa;
3) in ogni caso con vittoria delle spese del presente giudizio di merito con distrazione delle stesse a favore dei sottoscritti avvocati i quali dichiarano di aver anticipato le spese e di non aver riscosso i compensi.
4) condannare infine l'attrice al pagamento delle spese di lite oltre accessori di legge relative al procedimento cautelare per sequestro conservativo ex art. 671 epe RG 38008-1/2019 definito con ordinanza ex art. 669 septies epe del Tribunale di Milano in data 9 dicembre 2020, con distrazione delle stesse a favore dell'Avv.
Gianfranco NI il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso i compensi.
pagina 4 di 15 per : Parte_2
1) in via pregiudiziale dichiarare, per i motivi di cui all' espositiva della comparsa di costituzione, il difetto di giurisdizione del Tribunale Ordinario di Milano
a decidere le domande dell'attrice, dovendo le stesse essere decise tramite un arbitrato da svolgersi a GA, in virtù della clausola compromissoria contenuta nell'atto 22.3.2011 e nel successivo addendum 23.5.2011;
2) nel merito, rigettare le domande della Signora in quanto Parte_1
palesemente infondate assolvendo la società Kingley Ltdi da ogni avversa pretesa;
3) in ogni caso, con vittoria delle spese del giudizio oltre gli accessori di legge, con distrazione delle stesse a favore dei sottoscritti avvocati i quali dichiarano di aver anticipato le spese e di non aver riscosso i compensi. Milano
pagina 5 di 15 MOTIVI DELLA DECISIONE
con citazione in data 24.06.2019 conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e le società , CP_4 TR Controparte_6
, e
[...] AR ON
per ottenere nei loro confronti la condanna al pagamento Parte_2 dell'importo oggetto di una promessa di pagamento e ricognizione di debito.
L'attrice, coniugata con in data 26.12.1974, esponeva che i RO
coniugi avevano presentato nel 2005 innanzi al Tribunale di Roma ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio., dichiarata con sentenza Tribunale di Roma n. 6640/2005 del 30.03.2005, in cui era stato previsto il versamento di un assegno divorzile di Euro 8.000,00 mensili, rivalutabili secondo indici ISTAT. Visti i ritardi nel versamento di detto assegno, E. aveva CP_4
sottoscritto a GA in data 22.03.2011 innanzi al notaio elvetico dott.ssa una scrittura privata in cui si riconosceva nei confronti Persona_1 dell'attrice debitore sia personalmente, che “per il tramite delle società a lui riconducibili”, e prometteva il pagamento di Euro 4.000.000 “a titolo di liquidazione di ogni rapporto dare-avere” tra le parti. Detta scrittura, che si dichiarava essere valida sia in Svizzera che in italia, che in altre nazioni, veniva assoggettata al diritto elvetico, e prevedeva una clausola compromissoria per arbitrato presso l'Arbitro di
GA. Alla predetta scrittura era stato poi accluso un addendum , sempre sottoscritto da riportante le modalità (rateizzate) di pagamento della CP_8
somma di denaro pattuita. Nessun importo era stato però versato, ed inutili si erano rivelati i solleciti e le diffide inviate sia al che alle società CP_4 convenute. Precisava altresì sempre in fatto che “l'effettiva titolarità e la piena ed incondizionata disponibilità del patrimonio” di dette società da parte di
[...]
erano state accertate in sede penale dal Tribunale di Genova, in un CP_8
giudizio definito con sentenza n. 861/2017, confermata con sentenza Corte
d'Appello di Genova n. 2378/2018.
Sotto il profilo del diritto l'attrice deduceva in primo luogo che la scrittura de qua, contenente elementi di estraneità, doveva essere qualificata ai sensi della l. 218/95 secondo i criteri proprio del diritto italiano, e pertanto quale ricognizione di debito la pagina 6 di 15 scrittura, e quale promessa di pagamento l'addendum allegato. Riteneva comunque che anche il diritto svizzero ne consentisse l'inquadramento in termini analoghi.
Affermava pertanto la giurisdizione del giudice italiano, sostenendo che detta scrittura non prevedesse una valida deroga di giurisdizione in quanto: 1) non era un atto di autonomia negoziale tra le parti, era una manifestazione unilaterale del cui non era seguito alcun consenso da parte dell'attrice stessa;
2) era CP_4 applicabile l'art.
3.1 l. 218/95, dal momento che il convenuto era CP_9
cittadino italiano, residente in Italia al momento della stipula della scrittura
22.03.2011; 3) la clausola compromissoria a favore dell'Arbitro di GA, in quanto non sorretta da alcun accordo tra l'autore e la destinataria della dichiarazione ricognitiva di debito era del tutto invalida;
4) detta clausola non rispettava comunque i requisiti formali previsti sia dal diritto elvetico che da quello italiano.
L'attrice deduceva altresì nel merito che l'obbligazione assunta dal CP_4 doveva coinvolgere anche tutte le società delle quali l'ex marito era stato ed era ancora allora “reale titolare e beneficiario economico”, essendosi il CP_4
impegnato sia con il proprio patrimonio personale, che con quello di dette società.
Sulla scorta dei predetti argomenti, l'attrice rassegnava le seguenti conclusioni:
“In via pregiudiziale, in limine litis:
- accertare e dichiarare che le dichiarazioni rese dal sig. e RO
indirizzate alla sig.ra sub docc. 3 e 4 allegati al presente atto, Parte_1
integrano promesse unilaterali, a fronte di quanto evidenziato in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inesistenza ovvero la nullità della clausola arbitrale in favore dell'arbitro di GA, siccome apposta unilateralmente dal sig.
[...]
nel proprio riconoscimento di debito (sub doc. 3), a fronte dei motivi CP_4
addotti in narrativa;
- per l'effetto, accertare e dichiarare la giurisdizione e la competenza del Tribunale di Milano a conoscere della presente controversia;
Nel merito:
- accertare e dichiarare che il sig. è unico titolare delle società RO
pagina 7 di 15 , TR Controparte_6 [...]
, AR ON Parte_2
conseguentemente,
- accertare e dichiarare l'obbligo giuridico del sig. e delle RO
società , TR Controparte_6 [...]
, di AR ON Parte_2 pagare in favore della sig.ra la somma di €.4.000.000,00.= Parte_1
(quattromilioni/00), conformemente a quanto esposto in narrativa;
- accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato dalla sig.ra Pt_1
nei confronti del sig. nonché di
[...] RO TR
,
[...] Controparte_6 AR
, pari all'importo di
[...] ON Parte_2
€.4.000.000,00.= (quattromilioni/00);
- per l'effetto, condannare il sig. e le società RO TR
,
[...] Controparte_6 AR
, a versare all'attrice, sig.ra
[...] ON Parte_2 in unica soluzione, la somma di €.4.000.000,00.= Parte_1
(quattromilioni/00), di cui al riconoscimento di debito sub. doc. 3; …Con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
L'attrice depositava altresì in data 08.11.2019 ricorso ex artt. 669 quater e 671
c.p.c. per ottenere “l'immediato sequestro conservativo sulle unità immobiliari site in MILANO, Via Clerici n. 7, di proprietà della , TR
meglio descritte sub doc. 14; sulle unità immobiliari site in PADOVA, Via Antonio
Magarotto, di proprietà di meglio descritte sub Controparte_6 doc. 15; sulle unità immobiliari site in SPINO D'ADDA (CR), Via Stradivari, di proprietà di , meglio descritte sub doc. 16; sulle ON
unità immobiliari site in ORBETELLO (GR), strada Vicinale di Patanella, di proprietà di meglio descritte sub doc. 17. AR
..”.
Il subprocedimento si concludeva con ordinanza di rigetto delle domande cautelari proposte dall'attrice, con rinvio al merito per il regolamento delle spese di lite.
pagina 8 di 15 Si costituiva ritualmente nel giudizio di merito in data 08.01.2020 la società che eccepiva preliminarmente il difetto di AR
giurisdizione del giudice italiano, ritenendo che la causa dovesse essere necessariamente definita mediante arbitrato da svolgersi a GA, secondo il diritto elvetico, come stabilito nella scrittura de qua. Confutava i rilievi avversari sotto tale profilo, osservando che l'attrice aveva comunque approvato e sottoscritto in data 23.05. 011 il c.d. “addendum al riconoscimento di debito sottoscritto il 22 marzo 2011” con sottoscrizioni autenticate dal Notaio svizzero dr.ssa Per_1
e con in calce la certificazione in data 12.12.2012 ai sensi della
[...]
Convenzione dell'Aia 5 ottobre 1961, con conseguente piena applicabilità dell'art..
4 comma 2 l. 218/1995.
Nel merito rilevava l'assoluta inconferenza degli accertamenti svolti in sede penale, sia per l'intervento demolitorio della S.C. nelle more operato con la sentenza n. 44678/2019, sia perché la società convenuta era estranea ai processi ex adverso citati. Negava che vi fosse la prova che fosse il titolare CP_8 sostanziale della società, affermando che, in virtù del principio dell'autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitali, l non AR
avrebbe mai potuto essere obbligata a garantire con il proprio patrimonio le obbligazioni a carico di La convenuta concludeva pertanto nei CP_8 seguenti termini: “1) in via pregiudiziale dichiarare, per i motivi di cui alla superiore espositiva, il difetto di giurisdizione del Tribunale di Milano a decidere le domande dell'attrice, dovendo le stesse essere decise tramite un arbitrato da svolgersi a
GA, in virtù della clausola compromissoria contenuta nell'atto 22.3.2011 e nel successivo addendum 23.5.2011;
2) nel merito rigettare le domande della Signora in quanto Parte_1
palesemente infondate assolvendo la da ogni AR
avversa pretesa;
3) in ogni caso, con vittoria delle spese del giudizio”.
Con atto autonomo e patrocinio dei medesimi legali, si costituiva in data
09.01.2020 in giudizio anche la società , che ON
svolgeva le medesime eccezioni pregiudiziali e contestazioni della società
pagina 9 di 15 rassegnando le seguenti analoghe AR conclusioni: “1) in via pregiudiziale dichiarare, per i motivi di cui alla superiore espositiva, il difetto di giurisdizione del Tribunale Ordinario di Milano a decidere le domande dell'attrice, dovendo le stesse essere decise tramite un arbitrato da svolgersi a GA, in virtù della clausola compromissoria contenuta nell'atto
22.3.2011 e nel successivo addendum 23.5.2011;
2) nel merito, rigettare le domande della Signora in quanto Parte_1
palesemente infondate assolvendo la società da ogni ON
avversa pretesa;
3) in ogni caso, con vittoria delle spese e competenze del giudizio, con gli accessori di legge”.
In corso di causa l'attrice dava atto dell'intervenuto fallimento delle società
, AR0
e della sua rinuncia agli atti nei confronti delle stesse.
A seguito di un primo rigetto dell'istanza di rimessione in termini proposta dall'attrice per la rinnovazione della notifica ai convenuti e CP_8 Pt_2
il precedente giudicante con ordinanza del 03.07.2022 autorizzava la
[...]
rinnovazione della notifica nei confronti dei predetti convenuti.
Si costituiva pertanto in giudizio in data 14.11.2022 sempre con i medesimi procuratori anche la società che riproponeva le medesime Parte_2
eccezioni e deduzioni delle altre società già costituite, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) in via pregiudiziale dichiarare, per i motivi di cui alla superiore espositiva, il difetto di giurisdizione del Tribunale di Milano a decidere le domande dell'attrice, dovendo le stesse essere decise tramite un arbitrato da svolgersi a GA, in virtù della clausola compromissoria contenuta nell'atto 22.3.2011 e nel successivo addendum 23.5.2011; 2) nel merito rigettare le domande della Signora in quanto palesemente infondate Parte_1
assolvendo la società da ogni avversa pretesa;
3) in ogni caso, CP_11
con vittoria delle spese del giudizio con gli accessori di legge con distrazione a favore dei sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari”.
pagina 10 di 15 Nessuno si costituiva per il convenuto E. con conseguente CP_4
declaratoria di contumacia.
All'esito dell'integrazione del contraddittorio, la causa, nelle more riassegnata al presente giudicante, veniva definitivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Premessa la necessaria declaratoria di estinzione del giudizio con riferimento alle società fallite ed per TR Controparte_6 effetto della rinuncia agli atti nei loro confronti dell'attrice ex art. 306 c.p.c., in relazione alla vicenda dedotta in giudizio, deve in primo luogo delibarsi l'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione del giudice italiano a conoscere della controversia, formulata dalle convenute costituite, e peraltro rilevabile d'ufficio.
Nel presente caso viene in rilievo, al di là della l. 218/95 citata dalle parti, la
Convenzione di GA del 30.10.2007 che, analogamente alla precedente, disciplina la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, tra la Confederazione Elvetica e gli Stati membri dell'Unione Europea, recependo mutatis mutandis la disciplina dettata in ambito endocomunitario dal Regolamento (CE) 44/01.
Di detta convenzione, per quanto d'interesse nella presente sede, oltre alla clausola generale di cui all'art.
2.1 che prevede che le persone domiciliate nel territorio di uno Stato vincolato, sono convenute, a prescindere dalla cittadinanza, davanti ai giudici di quello stato, deve richiamarsi l'art. 23 della sezione 7 –
Proroga di competenza, secondo cui:
1. Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, abbiano convenuto la competenza dì un giudice o dei giudici di uno Stato vincolato dalla presente convenzione a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a quel giudice o ai giudici di quello Stato. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:
a) per iscritto o oralmente con conferma scritta;
o
pagina 11 di 15 b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro;
o
c) nel commercio intemazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuta e regolarmente rispettata dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato.
2. La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione elettronica che permetta una registrazione durevole della clausola attributiva di competenza….”.
Nel caso in esame l'attrice ha domandato l'adempimento di una ricognizione di debito e promessa di pagamento sottoscritta a GA (CH) dall'ex coniuge in data 22.03.2011 innanzi al notaio elvetico dr. e della CP_9 Per_2
collegata promessa di pagamento del 23.05.2011.
Nella scrittura privata del 22.03.2011 autenticata dal notaio elvetico Per_3 munita di apostille, in cui il convenuto si riconosceva debitore dell'ex CP_9 moglie dell'importo complessivo di Euro 4.000.000, viene CP_12 espressamente dichiarato che: “ Il presente riconoscimento di debito è sottoposto al diritto svizzero. Tutte le controversie inerenti la validità, la nullità, la violazione o la fine del presente riconoscimento di debito, saranno risolte in via definitiva mediante arbitrato secondo le disposizioni contenute nel CPC in vigore dal 1.12011. La sede dell'arbitrato è
GA Diritto applicabile è quello svizzero”.(doc. 3 fasc. attrice).
Detta scrittura risulta altresi integrata dalla scrittura “Addendum al riconoscimento di debito del 22.03.2011” del 23.05.2011 costituente promessa di pagamento in cui si legge testualmente: “Mediante la firma del presente addendum al riconoscimento di debito sottoscritto il 22 marzo 2011, il signor RO
nato a [...] il [...], cittadino italiano, residente a [...]in Via
Pantano 8, carta d'identità italiana no. si impegna a versare alla NumeroD_1
signora nata a [...] il [...], cittadina italiana residente Parte_1
a Roma con passaporto italiano no. D 145304, la somma di Euro 4'000.000.—
(quattro milioni di euro) in rate semestrali di Euro 500'000.-- (cinquecento mila euro) ciascuna a partire dal 1 dicembre 2011…. Restano valide tutte le altre condizioni previste nel riconoscimento di debito sottoscritto il 22 marzo 2011”.
pagina 12 di 15 Detta scrittura integrativa risulta sottoscritta sia dal convenuto che CP_8 dall'attrice con sottoscrizioni autenticate sempre dal predetto notaio Parte_3
elvetico (doc. 4 fasc. attrice).
Le due scritture, cosi come integrate, ed alla luce dell'espresso richiamo operato nella seconda alle condizioni della prima, costituiscono a tutt'evidenza un unico accordo negoziale, in cui la prima parte contenente l'atto unilaterale di riconoscimento di debito, è stato integrato con la promessa di pagamento, contenente le modalità di adempimento della stessa, e detto atto è stato sottoscritto da entrambe le parti, come peraltro attestato dall'autentica notarile.
Non possono pertanto esservi dubbi non solo in ordine all'accordo sulla legge applicabile (svizzera), ma anche alla proroga di giurisdizione a favore della giurisdizione elvetica – con indicazione dell'arbitrato di GA – proroga che risponde ai requisiti previsti dall'art. 23 Convenzione di GA riveduta al
30.10,200, sopra citato.
Non colgono pertanto minimamente nel segno le contestazioni mosse sotto tale profilo pregiudiziale dall'attrice, atteso che:
a) non viene in rilievo il foro generale del convenuto, osservandosi peraltro solo ad abundantiam che in relazione ad detto foro comunque rinvierebbe CP_8
al giudice svizzero, posto che al momento della domanda, la residenza del convenuto era in Svizzera, non rilevando certo sotto tale profilo che la residenza all'epoca della sottoscrizione delle predette scritture, fosse ancora in Italia;
b) la proroga di giurisdizione – come già detto – è refluita formalmente in un accordo negoziale scritto, in cui risulta evidente la volontà anche dell'attrice di accettare sia il riconoscimento di debito che la promessa di pagamento formulati da accettando altresi con la propria sottoscrizione dell'atto CP_9
integrativo, anche le ulteriori clausole (legge applicabile e proroga di giurisdizione con indicazione della giurisdizione arbitrale elvetica) previste nella prima scrittura e richiamate nella seconda. Non può peraltro essere revocato in dubbio che il richiamo si riferisse a tali clausole, posto che le stesse sono le uniche ulteriori clausole contenute nella ricognizione di debito del 22.03.2011, oltre alla ricognizione stessa.
pagina 13 di 15 Deve pertanto concludersi, alla luce della valida ed efficace proroga di giurisdizione sopra citata, per il difetto di giurisdizione del giudice italiano, a favore della giurisdizione elvetica, anche arbitrale, con conseguente assorbimento le ulteriori domande ed eccezioni proposte nel presente giudizio.
Alla soccombenza dell'attrice consegue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna della stessa al pagamento delle spese del giudizio, compremsive delle spese del subprocedimento cautelare, in cui è risultata del pari soccombente, come liquidate in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia, alla pronuncia in rito su questione pregiudiziale, all'assenza di attività istruttorie e, per altro verso, al contenuto sostanzialmente identico delle difese delle tre società convenute costituite, assistite dai medesimi procuratori, con liquidazione pertanto unitaria e distrazione delle spese a favore dei procuratori, come da richiesta.
Spese non ripetibili per contro in relazione alla posizione del convenuto attesa la sua contumacia. CP_9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Pt_1
nei confronti delle società
[...] AR
, e e di nella ON Parte_2 RO contumacia di quest'ultimo, ogni ulteriore domanda od eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
I – dichiara il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana;
II – condanna l'attrice al pagamento a favore delle società convenute costiutite
, e AR ON
delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 40.000,00 per Parte_2
compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali, ed accessori di legge, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari;
pagina 14 di 15 III – Spese non ripetibili per il convenuto attesa la sua contumacia. CP_9
Milano, 1 aprile 2025
Il Giudice dott. Alessandra Forlenza
pagina 15 di 15