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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/12/2025, n. 3393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3393 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3308/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
Seconda Sezione CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Distefano Presidente dott.Andrea Francesco Pirola Consigliere
dott. Antonella Caterina Attardo Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3308/2024, promossa in riassunzione ex art. 392 cpc da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in VIA ERACLITO, 1 20052 MONZA, presso lo studio degli avv. CORTI
GU RA e LA CC, che li rappresentano e difendono come da delega in atti
ATTORI IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Via Giuseppe CP_1 C.F._3
Palumbo n. 3, presso lo studio dell'avv. Katia Nobiletti
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per e Parte_1 Parte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, in funzione di Giudice di rinvio in appello, in diversa composizione rispetto al Collegio di cui al procedimento r.g. n. 1139/2018, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvedere:
1. - in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto fissati dalla sentenza di rinvio della
Suprema Corte di Cassazione n. 21435/2024 adottare le conseguenti statuizioni in fatto e diritto e, per pagina 1 di 11 l'effetto, condannare il Sig. al pagamento in favore del Sig. delle spese CP_1 Parte_2 di lite, comprensive dei compensi, delle anticipazioni e delle spese forfettarie, oltre accessori di legge, con riferimento ai tre gradi di giudizio, per i motivi esposti in narrativa;
2.- condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore del Sig. CP_1 Parte_2 delle spese di lite del presente giudizio, comprensive dei compensi, delle anticipazioni e delle spese forfettarie, oltre accessori di legge;
3.- condannare il convenuto Sig. al pagamento in favore del Sig. delle CP_1 Parte_1 spese di lite, comprensive dei compensi, delle anticipazioni e delle spese forfettarie, oltre accessori di legge, con riferimento ai tre gradi di giudizio, per i motivi esposti in narrativa e nei limiti delle domande di detto convenuto rigettate nei precedenti gradi di merito;
4.- condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore del Sig. delle CP_1 Parte_1 spese di lite del presente giudizio, comprensive dei compensi, delle anticipazioni e delle spese forfettarie, oltre accessori di legge;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di ZA, e al fine di CP_1 Pt_1 Parte_2 ottenere una pronuncia di condanna, nei loro confronti, al risarcimento dei danni patrimoniali e non
(quantificati in euro 1.113.000,00, di cui euro 50.000 per i danni non patrimoniali), subiti a causa dell'asserita commissione, da parte dei convenuti, dei reati di calunnia e truffa.
A sostegno della propria domanda, parte attrice affermava quanto segue:
− in data 30.6.2013, riceveva incarico professionale, da parte di in qualità di Parte_1 amministratore e legale rappresentante della Progetto 2012 S.r.l., per assistere tale società, curando gli adempimenti ed i rapporti con il Comune di Bovisio Masciago, nell'operazione immobiliare denominata Piano Attuativo "14", intrapresa sull'area di proprietà di , Parte_3 zio di e , e socio al 50%, con nella società Progetto Parte_1 Parte_2 Parte_1
2012, della quale anche era amministratore;
le parti stipulavano contratto in Parte_2 forma scritta (doc.4 fascicolo attoreo in riassunzione);
− a titolo di corrispettivo per le prestazioni professionali, avrebbe dovuto ricevere euro CP_1
450.000,00, oltre Iva e oneri di legge, da corrispondersi in due soluzioni;
una di € 200.000,00, entro il 10.10.2014, l'altra di € 250.000,00, entro il 10.11.2014. A tal scopo erano stati emessi due assegni, allegati al contratto, tratti su conto corrente bancario, intestato a Progetto 2012 srl, presso Banca CR.Asti, agenzia di ZA (assegno n. 9013284901-10 datato 10.10.2014, e n.
9013284902-11 datato 10.11.2014, doc. 3 fascicolo attoreo in riassunzione); pagina 2 di 11 − portati da all'incasso, gli assegni restavano insoluti;
venivano sottoposti a sequestro, a CP_1 seguito di querela, sporta contro ignoti, in data 16.10.24, da che disconosceva la Parte_1 firma, su di essi apposta, ed affermava che sarebbe stato in possesso del timbro e del CP_1 libretto degli assegni della società Progetto 2012 S.r.l.;
− in data 28.10.2024, sporgeva denuncia-querela, nei confronti di e CP_1 Pt_2 Parte_1 affermando che la firma sul contratto e sugli assegni era di questi avrebbe Parte_1 disconosciuto tali sottoscrizioni allo scopo di calunniare e di ottenere un ingiusto CP_1 profitto;
− le asserite condotte delittuose dei avrebbero cagionato a danni patrimoniali e non Pt_1 CP_1 patrimoniali, da quantificare in complessivi euro 1.113.000,00.
Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali eccepivano il difetto di legittimazione passiva di
, estraneo alle condotte oggetto della domanda;
contestavano la fondatezza della Parte_2 pretesa risarcitoria.
Affermavano che, nel corso procedimento penale sui medesimi fatti, la Procura di ZA aveva accertato la non riconducibilità delle firme a che, in ogni caso, la querela era stata Parte_1 sporta contro ignoti, mancando pertanto l'intento di calunniare egli sarebbe stato CP_1 menzionato nella querela al solo fine di portare a conoscenza dell'autorità giudiziaria la circostanza che deteneva il timbro ed il carnet di assegni di Progetto 2012 srl, circostanza peraltro non CP_1 contestata dall'attore.
Fermo restando il disconoscimento delle sottoscrizioni, i convenuti sostenevano la nullità del contratto di incarico professionale, per indeterminatezza dell'oggetto, con la conseguente nullità, per mancanza di causa, degli assegni ad esso allegati.
Con sentenza n. 369/2017, del 21.12.2017, il Tribunale di ZA rigettava la domanda attorea e compensava le spese di lite.
Secondo il giudice di prime cure, il reato di calunnia sarebbe escluso dal difetto dell'elemento soggettivo: il dubbio sulla colpevolezza del denunciato, sorto dalla circostanza, mai contestata dall'attore, che fosse in possesso del timbro e del libretto degli assegni della società CP_1 mandataria, è incompatibile con la fattispecie di cui all'art 368 c.p., che richiede la consapevolezza dell'innocenza di chi si accusa. Parimenti non sarebbero provati gli artifizi e i raggiri, elementi costituitivi del reato di truffa.
Quanto alle istanze istruttorie, il Tribunale rigettava l'istanza di verificazione delle scritture, ex art. 216 cpc., avanzata solo nel corso della udienza per l'ammissione delle prove e, pertanto, tardiva,
pagina 3 di 11 nonostante che la parte avesse prodotto nei termini di legge le scritture di comparazione;
rigettava altresì la richiesta di CTU, ritenendola esplorativa.
Il Tribunale compensava le spese di lite, in virtù dell'incertezza interpretativa, in giurisprudenza, sulla questione se le scritture di comparazione debbano essere indicate entro i termini delle preclusioni istruttorie.
Avverso la sentenza n. 369/2017 del Tribunale di ZA, proponeva appello CP_1 articolando i seguenti motivi di appello:
1. censurava la sentenza impugnata, reputando erroneo il ragionamento posto alla base della decisione;
sosteneva di aver provato gli elementi costitutivi dei reati di truffa e calunnia, mediante la produzione di perizie calligrafiche, disattese dal Tribunale;
2. sosteneva la carenza motivazionale del provvedimento, per avere il Giudice rigettato le sue istanze istruttorie.
Si costituivano gli appellati e eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità Pt_1 Parte_2 dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc.; il difetto di legittimazione passiva di . Parte_2
In via principale, chiedevano dichiararsi l'infondatezza dell'impugnazione, sostenendo che l'attore non avrebbe assolto all'onere probatorio circa la sussistenza del dolo di calunnia;
affermavano che prevarrebbe quanto stabilito dalle perizie, disposte dalla Procura di ZA, sulle perizie di parte depositate nel fascicolo pendente avanti il Giudice civile. Affermavano, infine, che l'impugnazione avesse natura temeraria, con conseguente richiesta di condanna di ai sensi dell'art 96 cpc.. CP_1
La Corte d'Appello di Milano disponeva CTU calligrafica, che stabiliva la riconducibilità delle firme sugli assegni a Parte_1
In data 14.10.2020, la Corte di Appello emetteva la sentenza n. 1371/21, con cui parzialmente accoglieva l'appello proposto da In particolare: CP_1
1. dichiarava il difetto di legittimazione passiva di , non ritenendo attribuibile a Parte_2 questi la querela, sporta da Parte_1
2. accertava, in capo a gli elementi costitutivi del reato di calunnia, ex art 368 c.p.. Parte_1
Infatti la firma sugli assegni risultava autografa, e la querela, per quanto sporta contro ignoti, era idonea a far individuare quale responsabile dell'ipotizzato reato;
per l'effetto, CP_1 condannava a rifondere a , ingiustamente sottoposto a procedimento Parte_1 CP_1 penale, con conseguente sconvolgimento della stabilità psicologica, a titolo di risarcimento del danno morale, la somma di € 12.000,00, già comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo;
pagina 4 di 11 3. poneva definitivamente a carico di le spese della CTU;
Parte_1
4. compensava tra le parti integralmente le spese del grado di appello, ritenendo sussistenti giustificati motivi per confermare la compensazione delle spese, stabilita in primo grado, e disporre la compensazione anche per il grado di appello.
Avverso la decisione della Corte d'appello di Milano, proponeva ricorso per CP_1
Cassazione, fondato su cinque motivi:
1) Con il primo motivo, avente ad oggetto la sussistenza del reato di truffa in capo a e Parte_1
, lamentava la violazione dell'art. 640 c.p. in relazione all'art. 360 n.3 Parte_2 CP_1
c.p.c..
2) Con il secondo motivo, concernente la carenza di legittimazione passiva di , Parte_2 censurava la violazione dell'art. 100 c.p.c. in relazione all'art. 360, n.3 e n.5 c.p.c..
3) Con il terzo motivo, afferente l'asserita nullità della sentenza, per omesso riconoscimento del risarcimento del danno, sosteneva la violazione degli artt. 1440 c.c., e 2056 c.c. e ss., in CP_1 relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., per il mancato rilievo riconosciuto agli artifizi e ai raggiri posti in essere da entrambi i Pt_1
4) Con il quarto motivo, rubricato “nullità della sentenza per violazione di legge e di motivazione ex
360 cpc co. 1 n. 3 e 5 – omesso risarcimento del danno patrimoniale per il reato di calunnia ex art 368 c.p. e differenza sul danno morale non riconosciuta”, lamentava l'erroneità della CP_1 sentenza della Corte di Appello, nella parte in cui non gli aveva riconosciuto la spettanza del danno patrimoniale;
contestava, inoltre, il quantum del danno morale riconosciutogli (ritenendo dovuta la maggior somma di euro 50.000).
5) Con il quinto ed ultimo motivo, affermava la nullità della sentenza, per violazione di CP_1 legge ai sensi degli artt. 91 e ss. cpc., e per carenza di motivazione in ordine alla compensazione delle spese di giudizio, chiedendo la rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio.
e resistevano con controricorso, proponendo, a loro volta, ricorso Parte_1 Parte_2 incidentale sulla base di tre motivi:
1) Con il primo motivo, lamentavano la violazione, ex art. 360 c. 1 nn. 3 e 4 cpc, degli articoli 42, 43
e 368 c.p., nonché degli articoli 112, 115 e 132 c.p.c., nonché dell'art. 111 c. 6, Costituzione, e la nullità della sentenza in punto motivazione, in riferimento alla dichiarata sussistenza dei presupposti del reato di calunnia in capo a contestavano le argomentazioni, con cui Parte_1 la Corte d'Appello aveva ritenuto fondata la domanda risarcitoria di con riferimento al CP_1 danno morale, senza pronunciarsi sull'elemento psicologico del reato di calunnia. pagina 5 di 11 2) Con il secondo motivo, censuravano la violazione, ex art. 360 c. 1 nn. 3 e 4 c.p.c., degli articoli
112, 115 e 132 c.p.c., 2697 c.c., nonché dell'art. 111 c. 6 Costituzione, e sostenevano la nullità della sentenza in punto motivazione, in riferimento alla condanna di al risarcimento Parte_1 dei danni morali in favore del ricorrente, sostenendo che gli stessi erano stati riconosciuti, pur in mancanza di allegazione specifica da parte del danneggiato.
3) Con il terzo motivo, lamentavano la violazione, ex art. 360 c. 1 nn. 3 e 4 cpc, degli articoli 91, 92
e 132 c.p.c., nonché dell'art. 111 c. 6 Costituzione, e la nullità della sentenza in punto motivazione, nella parte in cui disponeva la compensazione delle spese tra il ricorrente e
[...]
: la Corte d'Appello, pur riconoscendo la carenza di legittimazione passiva di Pt_2 Parte_2
non liquidava in suo favore le spese di lite, violando il disposto dell'art. 91 c.p.c., che
[...] espressamente prevede la condanna alle spese del soccombente, e l'art. 92 c.p.c. che stabilisce, al comma 2, i casi specifici nei quali il giudice può compensare le spese di lite;
inoltre, lamentavano la completa omissione della motivazione sul punto, in palese violazione dell'art. 134 c. 2 n.4 c.p.c.
La Corte di Cassazione, , con ordinanza del 26 gennaio 2024, pubblicata in data 31.7.2024, rigettava il primo motivo del ricorso principale perché infondato, e dichiarava inammissibili il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale. Esaminati congiuntamente il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale, la Corte li riteneva parimenti infondati.
Esaminati congiuntamente il quinto motivo del ricorso principale ed il terzo motivo del ricorso incidentale, relativi alla statuizione sulle spese di lite, la Cassazione li riteneva fondati. Infatti, riteneva erronea la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte d'Appello aveva disposto la compensazione delle spese, ritenendo sussistenti “giustificati motivi” in tal senso, senza tuttavia esplicitarli. Osservava che si applica, ratione temporis, il testo dell'art. 92 cod. proc. civ., modificato dapprima dalla l. n. 263 del 2005, poi dalla l. n. 69 del 2009, e successivamente, dal d.l. n. 132 del
2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, secondo cui la compensazione delle spese di lite è subordinata, oltre che all'ipotesi della soccombenza reciproca delle parti, alla sussistenza di "gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione". Infatti, aggiungeva la Suprema Corte, sebbene la Corte Costituzionale, con sentenza n. 77 del 2018, abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 cpc, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, non solo nei casi tipizzati dalla norma, ma anche quando sussistono “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, il giudice non può prescindere dall'esplicare in motivazione le effettive ragioni che consentono la compensazione delle spese. Tale attività interpretativa “è censurabile in sede di legittimità al pari di ogni giudizio fondato su norme
pagina 6 di 11 giuridiche, atteso che, nell'esprimere il giudizio di valore necessario ad integrare il parametro generale contenuto nella norma elastica, il giudice compie un'attività di interpretazione giuridica e non meramente fattuale della norma, dando concretezza a quella parte mobile della stessa" (Cass.
Civ. SSUU, sent. 22 febbraio 2012, n. 2572).
La Corte d'Appello, nel caso odierno, riteneva di compensare integralmente le spese del doppio grado tra le parti, limitandosi, tuttavia, quanto alla motivazione, ad asserire quanto segue: “Quanto alle spese di giudizio in riferimento al parziale accoglimento dell'appello ed al valore della domanda che di gran lunga si discosta dall'importo del danno accertato, la Corte ritiene sussistere nel caso di specie giustificati motivi per confermare la compensazione delle spese già dichiarata in sentenza di primo grado e disporre la compensazione anche per il grado di appello, ponendo definitivamente a carico di parte appellata le spese della CTU come già liquidate”. Pertanto, la Corte di Cassazione, ritenuto che, in assenza di una reciproca soccombenza, la compensazione delle spese di lite fosse stata disposta dalla Corte di Appello, senza indicare esplicitamente nella motivazione la sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni che la avrebbero consentita, cassava la sentenza impugnata per i motivi accolti e rinviava alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, per farla uniformare ai principi espressi, e provvedere anche in merito alle spese del giudizio di legittimità.
e citavano in riassunzione , con atto di citazione ai sensi Parte_1 Parte_2 Controparte_2 dell'art. 392 c.p.c..
Alla prima udienza del 25.3.2025, il Consigliere istruttore, dato atto della regolarità della notifica dell'atto di citazione in riassunzione a ne dichiarava la contumacia. Visti gli artt. 127 ter e CP_1
352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 25 novembre 2025 per la rimessione della causa in decisione innanzi al Collegio riunito in quella data. Gli attori in riassunzione depositavano note scritte in sostituzione dell'udienza e la causa veniva rimessa al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori in riassunzione, confermata dalla Corte di Cassazione la statuizione relativa al difetto di legittimazione passiva di , chiedono la condanna di al pagamento delle Parte_2 CP_1 spese di lite a favore del medesimo, per i tre gradi di giudizio già svolti, oltre che per il presente grado, da liquidarsi con riferimento al valore delle domande risarcitorie di (€ 1.113.000,00), secondo CP_1
i parametri del D.M. 55/2014 e successive modifiche, oltre al rimborso delle spese forfettarie e degli accessori di legge.
Al riguardo, la Corte osserva che la ordinanza della Cassazione, resa nel caso odierno, ha specificato pagina 7 di 11 che la soccombenza rimane il criterio cardine nella disciplina della regolazione delle spese di lite, mentre la compensazione delle spese di lite è soluzione praticabile solo in via residuale, e cioè solo in caso di reciproca soccombenza, o ricorrenza di gravi motivi, che devono essere esplicitati in motivazione dal Giudice. Tali principi devono essere applicati in maniera da attagliarsi al caso in esame, secondo le prescrizioni della Corte Costituzionale, dovendo il giudicante motivare, in concreto, le eventuali gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite.
Quanto alla posizione di è esclusa la possibilità di ravvisare la reciproca soccombenza, Parte_2 rispetto a dovendosi ritenere vittoriose le ragioni di , di cui è stata statuita, dalla CP_1 Parte_2
Corte di Appello, la carenza di legittimazione passiva, dalla parte invocata sin dalla comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado. , infatti, convenuto in giudizio da Parte_2
non ha né sottoscritto gli assegni, di cui è causa, né sporto la denunzia-querela relativa. Il capo
CP_1 della sentenza della Corte di Appello, relativo alla declaratoria di carenza di legittimazione passiva, in capo a , è divenuto definitivo. Dassì deve, pertanto ritenersi pienamente Parte_2 Pt_2 vittorioso nei confronti di Non sussistono gravi ed eccezionali motivi, come precisati
CP_1 dalla Corte Costituzionale e dalla Suprema Corte, che possano giustificare la compensazione delle spese di lite tra e;
devono pertanto a quest'ultimo essere riconosciute le spese
CP_1 Parte_2 di lite, da porsi a carico di per i tre gradi di giudizio già svolti e per il presente.
CP_1
Quanto alla liquidazione, si osserva in primo luogo come sia stato difeso, Parte_2 congiuntamente con dal medesimo difensore, che ha predisposto difese congiunte per Parte_1 entrambi, depositando atti relativi alle posizioni di entrambi. Si ritiene pertanto necessario liquidare le somme, alla cui rifusione deve essere condannato, in favore di , dividendo a CP_1 Parte_2 metà la somma calcolata, in applicazione del DM 55/14, come modificato dal Dm 147/22, nei valori medi, per le difese svolte in ciascun grado di giudizio dal difensore comune di e Parte_2 Pt_1
Stante il valore della causa, dichiarato da in primo grado, di euro 1.113.000,00, deve
[...] CP_1 applicarsi lo scaglione da euro 1.000.000,00 a 2.000.000,00. Data la bassa complessità della questione, oggetto della domanda di nei confronti di , si ritiene di applicare il valore CP_1 Parte_2 minimo, nello scaglione di riferimento. Pertanto:
1) Quanto al primo grado, ove tutte le fasi sono state svolte, deve essere condannato alla CP_1 rifusione, in favore di , della somma di euro 9488,50, già dimidiata, per compensi, Parte_2 oltre iva, cpa e spese forfettarie al 15%, come per legge.
2) Quanto al secondo grado, ove tutte le fasi sono state svolte, avendo la Corte disposto CTU calligrafica, deve essere condannato alla rifusione, in favore di , della CP_1 Parte_2
pagina 8 di 11 somma di euro 8501,00, già dimidiata, per compensi, oltre iva, cpa e spese forfettarie al 15%, come per legge.
3) Quanto al grado avanti la Cassazione, deve essere condannato alla rifusione, in favore di CP_1
, della somma di euro 4552,00, già dimidiata, per compensi, oltre iva, cpa e spese Parte_2 forfettarie al 15%, come per legge.
4) Quanto al presente grado, ove tutte le fasi, tranne quella istruttoria, sono state svolte, deve CP_1 essere condannato alla rifusione, in favore di , della somma di euro 6016,50, già Parte_2 dimidiata, per compensi, oltre iva, cpa e spese forfettarie al 15%, come per legge.
5) Quanto alle somme per la tassa di registro relativa alla sentenza del Tribunale di ZA (doc. 17b del fascicolo del presente grado del giudizio), e per la tassa di registro relativa alla sentenza della
Corte di Appello di Milano (doc. 18b, del fascicolo del presente grado del giudizio), di cui si chiede la rifusione, in favore di , si rileva come, in entrambi i casi, i documenti 17b Parte_2
e 18b attestino che il pagamento è avvenuto ad opera di Non risultando, pertanto, che Parte_1
abbia versato alcunché a tale titolo, la domanda relativa deve essere respinta. Parte_2
Gli attori in riassunzione chiedono, altresì, di condannare il convenuto al pagamento, in CP_1 favore di delle spese di lite, comprensive dei compensi, delle anticipazioni e delle spese Parte_1 forfettarie, oltre accessori di legge, con riferimento ai tre gradi di giudizio. Chiedono che la Corte
d'Appello, nel valutare la soccombenza, tenga conto della sentenza del Tribunale di ZA n.
84/2022, resa in sede penale, con cui è stato assolto, con formula piena, dalle accuse di Parte_1 calunnia, e giunga alla liquidazione delle spese in totale favore di quest'ultimo; in subordine, chiedono di compensare le spese limitatamente al solo danno morale liquidato in € 12.000,00 (a fronte della maggior somma richiesta per € 50.000,00).
La Corte osserva che la Corte di Appello, con la sentenza n. 1371/2021, depositata il 30/04/2021, ha condannato a versare a la somma, liquidata a titolo risarcitorio del danno Parte_1 CP_1 morale, subito da quest'ultimo, di euro 12.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Tale statuizione della Corte è passata in giudicato;
infatti, essa è stata oggetto di ricorso in Cassazione, da parte dei con il primo e secondo motivo di ricorso incidentale, che sono stati dichiarati infondati Pt_1 dalla Suprema Corte. Deve pertanto ravvisarsi la soccombenza di nei confronti di Parte_1 CP_1
relativamente a tale domanda.
[...]
Non rileva in alcun modo la sentenza del Tribunale di ZA del 2022, invocata da con Parte_1 cui questi è stato assolto dai reati a lui ascritti, in sede penale, essendo divenuto definitivo il capo della sentenza della Corte di Appello che, una volta riconosciuta incidentalmente, in capo a la Parte_1 commissione del reato previsto e punto dall'art. 368 cp, lo ha condannato, per l'effetto, a risarcire il pagina 9 di 11 conseguente danno morale.
In mancanza di altre statuizioni definitive, che abbiano stabilito la soccombenza, anche parziale, di nei confronti di deve rilevarsi la totale soccombenza di nei confronti CP_1 Parte_1 Parte_1 di . CP_1
Nonostante la condanna di a versare somme a titolo risarcitorio a la Corte di Parte_1 CP_1
Appello ha compensato le spese di lite tra le parti, ponendo a carico di integralmente, solo Parte_1 le spese di CTU.
Di conseguenza la domanda, proposta nel presente grado da di condanna di alla Parte_1 CP_1 rifusione delle spese di lite, per tutti i gradi del giudizio, risulta infondata, sia perché egli è carente di interesse, avendo la Corte di Appello compensato le spese di lite, nonostante la sua soccombenza;
sia perché le spese non possono essere liquidate in suo favore, perché soccombente, come peraltro ribadito dalla ordinanza della Cassazione, resa nel precedente grado del presente giudizio.
Si rileva, altresì, che non si è costituito nel presente giudizio in riassunzione ex art. 392 cpc, e CP_1 pertanto, non ha svolto alcuna domanda, con la conseguenza che non possono essere riliquidate, in suo favore, le spese di lite per i precedenti gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, in parziale riforma della sentenza, cassata con rinvio dalla Corte di Cassazione
(con ordinanza n. 21435/2024 raccolta generale, emessa in data 26/1/2024, pubblicata in data
31/7/2024, nel procedimento rubricato con rg 30298/2021), della Corte di Appello di Milano, n.
1371/2021, depositata il 30/04/2021:
1) Condanna alla rifusione, in favore di , della somma di euro CP_1 Parte_2
9488,50, per compensi, oltre iva, cpa e spese forfettarie al 15%, come per legge, per il primo grado;
della somma di euro 8501,00, per compensi, oltre iva, cpa e spese forfettarie al 15%, come per legge, per il grado avanti la Corte di Appello;
della somma di euro 4552,00, per compensi, oltre iva, cpa e spese forfettarie al 15%, come per legge, per il grado avanti la Corte di Cassazione;
della somma di euro 6016,5, per compensi, oltre iva, cpa e spese forfettarie al
15%, come per legge, per il presente grado.
2) Rigetta le domande di Parte_1
3) Nulla sulle spese, essendo il convenuto in riassunzione contumace.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 03/12/2025
pagina 10 di 11 Il Consigliere est.
Dott. Antonella Caterina Attardo
Il Presidente
Dott. Francesco Distefano
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
Seconda Sezione CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Distefano Presidente dott.Andrea Francesco Pirola Consigliere
dott. Antonella Caterina Attardo Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3308/2024, promossa in riassunzione ex art. 392 cpc da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in VIA ERACLITO, 1 20052 MONZA, presso lo studio degli avv. CORTI
GU RA e LA CC, che li rappresentano e difendono come da delega in atti
ATTORI IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Via Giuseppe CP_1 C.F._3
Palumbo n. 3, presso lo studio dell'avv. Katia Nobiletti
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per e Parte_1 Parte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, in funzione di Giudice di rinvio in appello, in diversa composizione rispetto al Collegio di cui al procedimento r.g. n. 1139/2018, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvedere:
1. - in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto fissati dalla sentenza di rinvio della
Suprema Corte di Cassazione n. 21435/2024 adottare le conseguenti statuizioni in fatto e diritto e, per pagina 1 di 11 l'effetto, condannare il Sig. al pagamento in favore del Sig. delle spese CP_1 Parte_2 di lite, comprensive dei compensi, delle anticipazioni e delle spese forfettarie, oltre accessori di legge, con riferimento ai tre gradi di giudizio, per i motivi esposti in narrativa;
2.- condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore del Sig. CP_1 Parte_2 delle spese di lite del presente giudizio, comprensive dei compensi, delle anticipazioni e delle spese forfettarie, oltre accessori di legge;
3.- condannare il convenuto Sig. al pagamento in favore del Sig. delle CP_1 Parte_1 spese di lite, comprensive dei compensi, delle anticipazioni e delle spese forfettarie, oltre accessori di legge, con riferimento ai tre gradi di giudizio, per i motivi esposti in narrativa e nei limiti delle domande di detto convenuto rigettate nei precedenti gradi di merito;
4.- condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore del Sig. delle CP_1 Parte_1 spese di lite del presente giudizio, comprensive dei compensi, delle anticipazioni e delle spese forfettarie, oltre accessori di legge;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di ZA, e al fine di CP_1 Pt_1 Parte_2 ottenere una pronuncia di condanna, nei loro confronti, al risarcimento dei danni patrimoniali e non
(quantificati in euro 1.113.000,00, di cui euro 50.000 per i danni non patrimoniali), subiti a causa dell'asserita commissione, da parte dei convenuti, dei reati di calunnia e truffa.
A sostegno della propria domanda, parte attrice affermava quanto segue:
− in data 30.6.2013, riceveva incarico professionale, da parte di in qualità di Parte_1 amministratore e legale rappresentante della Progetto 2012 S.r.l., per assistere tale società, curando gli adempimenti ed i rapporti con il Comune di Bovisio Masciago, nell'operazione immobiliare denominata Piano Attuativo "14", intrapresa sull'area di proprietà di , Parte_3 zio di e , e socio al 50%, con nella società Progetto Parte_1 Parte_2 Parte_1
2012, della quale anche era amministratore;
le parti stipulavano contratto in Parte_2 forma scritta (doc.4 fascicolo attoreo in riassunzione);
− a titolo di corrispettivo per le prestazioni professionali, avrebbe dovuto ricevere euro CP_1
450.000,00, oltre Iva e oneri di legge, da corrispondersi in due soluzioni;
una di € 200.000,00, entro il 10.10.2014, l'altra di € 250.000,00, entro il 10.11.2014. A tal scopo erano stati emessi due assegni, allegati al contratto, tratti su conto corrente bancario, intestato a Progetto 2012 srl, presso Banca CR.Asti, agenzia di ZA (assegno n. 9013284901-10 datato 10.10.2014, e n.
9013284902-11 datato 10.11.2014, doc. 3 fascicolo attoreo in riassunzione); pagina 2 di 11 − portati da all'incasso, gli assegni restavano insoluti;
venivano sottoposti a sequestro, a CP_1 seguito di querela, sporta contro ignoti, in data 16.10.24, da che disconosceva la Parte_1 firma, su di essi apposta, ed affermava che sarebbe stato in possesso del timbro e del CP_1 libretto degli assegni della società Progetto 2012 S.r.l.;
− in data 28.10.2024, sporgeva denuncia-querela, nei confronti di e CP_1 Pt_2 Parte_1 affermando che la firma sul contratto e sugli assegni era di questi avrebbe Parte_1 disconosciuto tali sottoscrizioni allo scopo di calunniare e di ottenere un ingiusto CP_1 profitto;
− le asserite condotte delittuose dei avrebbero cagionato a danni patrimoniali e non Pt_1 CP_1 patrimoniali, da quantificare in complessivi euro 1.113.000,00.
Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali eccepivano il difetto di legittimazione passiva di
, estraneo alle condotte oggetto della domanda;
contestavano la fondatezza della Parte_2 pretesa risarcitoria.
Affermavano che, nel corso procedimento penale sui medesimi fatti, la Procura di ZA aveva accertato la non riconducibilità delle firme a che, in ogni caso, la querela era stata Parte_1 sporta contro ignoti, mancando pertanto l'intento di calunniare egli sarebbe stato CP_1 menzionato nella querela al solo fine di portare a conoscenza dell'autorità giudiziaria la circostanza che deteneva il timbro ed il carnet di assegni di Progetto 2012 srl, circostanza peraltro non CP_1 contestata dall'attore.
Fermo restando il disconoscimento delle sottoscrizioni, i convenuti sostenevano la nullità del contratto di incarico professionale, per indeterminatezza dell'oggetto, con la conseguente nullità, per mancanza di causa, degli assegni ad esso allegati.
Con sentenza n. 369/2017, del 21.12.2017, il Tribunale di ZA rigettava la domanda attorea e compensava le spese di lite.
Secondo il giudice di prime cure, il reato di calunnia sarebbe escluso dal difetto dell'elemento soggettivo: il dubbio sulla colpevolezza del denunciato, sorto dalla circostanza, mai contestata dall'attore, che fosse in possesso del timbro e del libretto degli assegni della società CP_1 mandataria, è incompatibile con la fattispecie di cui all'art 368 c.p., che richiede la consapevolezza dell'innocenza di chi si accusa. Parimenti non sarebbero provati gli artifizi e i raggiri, elementi costituitivi del reato di truffa.
Quanto alle istanze istruttorie, il Tribunale rigettava l'istanza di verificazione delle scritture, ex art. 216 cpc., avanzata solo nel corso della udienza per l'ammissione delle prove e, pertanto, tardiva,
pagina 3 di 11 nonostante che la parte avesse prodotto nei termini di legge le scritture di comparazione;
rigettava altresì la richiesta di CTU, ritenendola esplorativa.
Il Tribunale compensava le spese di lite, in virtù dell'incertezza interpretativa, in giurisprudenza, sulla questione se le scritture di comparazione debbano essere indicate entro i termini delle preclusioni istruttorie.
Avverso la sentenza n. 369/2017 del Tribunale di ZA, proponeva appello CP_1 articolando i seguenti motivi di appello:
1. censurava la sentenza impugnata, reputando erroneo il ragionamento posto alla base della decisione;
sosteneva di aver provato gli elementi costitutivi dei reati di truffa e calunnia, mediante la produzione di perizie calligrafiche, disattese dal Tribunale;
2. sosteneva la carenza motivazionale del provvedimento, per avere il Giudice rigettato le sue istanze istruttorie.
Si costituivano gli appellati e eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità Pt_1 Parte_2 dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc.; il difetto di legittimazione passiva di . Parte_2
In via principale, chiedevano dichiararsi l'infondatezza dell'impugnazione, sostenendo che l'attore non avrebbe assolto all'onere probatorio circa la sussistenza del dolo di calunnia;
affermavano che prevarrebbe quanto stabilito dalle perizie, disposte dalla Procura di ZA, sulle perizie di parte depositate nel fascicolo pendente avanti il Giudice civile. Affermavano, infine, che l'impugnazione avesse natura temeraria, con conseguente richiesta di condanna di ai sensi dell'art 96 cpc.. CP_1
La Corte d'Appello di Milano disponeva CTU calligrafica, che stabiliva la riconducibilità delle firme sugli assegni a Parte_1
In data 14.10.2020, la Corte di Appello emetteva la sentenza n. 1371/21, con cui parzialmente accoglieva l'appello proposto da In particolare: CP_1
1. dichiarava il difetto di legittimazione passiva di , non ritenendo attribuibile a Parte_2 questi la querela, sporta da Parte_1
2. accertava, in capo a gli elementi costitutivi del reato di calunnia, ex art 368 c.p.. Parte_1
Infatti la firma sugli assegni risultava autografa, e la querela, per quanto sporta contro ignoti, era idonea a far individuare quale responsabile dell'ipotizzato reato;
per l'effetto, CP_1 condannava a rifondere a , ingiustamente sottoposto a procedimento Parte_1 CP_1 penale, con conseguente sconvolgimento della stabilità psicologica, a titolo di risarcimento del danno morale, la somma di € 12.000,00, già comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo;
pagina 4 di 11 3. poneva definitivamente a carico di le spese della CTU;
Parte_1
4. compensava tra le parti integralmente le spese del grado di appello, ritenendo sussistenti giustificati motivi per confermare la compensazione delle spese, stabilita in primo grado, e disporre la compensazione anche per il grado di appello.
Avverso la decisione della Corte d'appello di Milano, proponeva ricorso per CP_1
Cassazione, fondato su cinque motivi:
1) Con il primo motivo, avente ad oggetto la sussistenza del reato di truffa in capo a e Parte_1
, lamentava la violazione dell'art. 640 c.p. in relazione all'art. 360 n.3 Parte_2 CP_1
c.p.c..
2) Con il secondo motivo, concernente la carenza di legittimazione passiva di , Parte_2 censurava la violazione dell'art. 100 c.p.c. in relazione all'art. 360, n.3 e n.5 c.p.c..
3) Con il terzo motivo, afferente l'asserita nullità della sentenza, per omesso riconoscimento del risarcimento del danno, sosteneva la violazione degli artt. 1440 c.c., e 2056 c.c. e ss., in CP_1 relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., per il mancato rilievo riconosciuto agli artifizi e ai raggiri posti in essere da entrambi i Pt_1
4) Con il quarto motivo, rubricato “nullità della sentenza per violazione di legge e di motivazione ex
360 cpc co. 1 n. 3 e 5 – omesso risarcimento del danno patrimoniale per il reato di calunnia ex art 368 c.p. e differenza sul danno morale non riconosciuta”, lamentava l'erroneità della CP_1 sentenza della Corte di Appello, nella parte in cui non gli aveva riconosciuto la spettanza del danno patrimoniale;
contestava, inoltre, il quantum del danno morale riconosciutogli (ritenendo dovuta la maggior somma di euro 50.000).
5) Con il quinto ed ultimo motivo, affermava la nullità della sentenza, per violazione di CP_1 legge ai sensi degli artt. 91 e ss. cpc., e per carenza di motivazione in ordine alla compensazione delle spese di giudizio, chiedendo la rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio.
e resistevano con controricorso, proponendo, a loro volta, ricorso Parte_1 Parte_2 incidentale sulla base di tre motivi:
1) Con il primo motivo, lamentavano la violazione, ex art. 360 c. 1 nn. 3 e 4 cpc, degli articoli 42, 43
e 368 c.p., nonché degli articoli 112, 115 e 132 c.p.c., nonché dell'art. 111 c. 6, Costituzione, e la nullità della sentenza in punto motivazione, in riferimento alla dichiarata sussistenza dei presupposti del reato di calunnia in capo a contestavano le argomentazioni, con cui Parte_1 la Corte d'Appello aveva ritenuto fondata la domanda risarcitoria di con riferimento al CP_1 danno morale, senza pronunciarsi sull'elemento psicologico del reato di calunnia. pagina 5 di 11 2) Con il secondo motivo, censuravano la violazione, ex art. 360 c. 1 nn. 3 e 4 c.p.c., degli articoli
112, 115 e 132 c.p.c., 2697 c.c., nonché dell'art. 111 c. 6 Costituzione, e sostenevano la nullità della sentenza in punto motivazione, in riferimento alla condanna di al risarcimento Parte_1 dei danni morali in favore del ricorrente, sostenendo che gli stessi erano stati riconosciuti, pur in mancanza di allegazione specifica da parte del danneggiato.
3) Con il terzo motivo, lamentavano la violazione, ex art. 360 c. 1 nn. 3 e 4 cpc, degli articoli 91, 92
e 132 c.p.c., nonché dell'art. 111 c. 6 Costituzione, e la nullità della sentenza in punto motivazione, nella parte in cui disponeva la compensazione delle spese tra il ricorrente e
[...]
: la Corte d'Appello, pur riconoscendo la carenza di legittimazione passiva di Pt_2 Parte_2
non liquidava in suo favore le spese di lite, violando il disposto dell'art. 91 c.p.c., che
[...] espressamente prevede la condanna alle spese del soccombente, e l'art. 92 c.p.c. che stabilisce, al comma 2, i casi specifici nei quali il giudice può compensare le spese di lite;
inoltre, lamentavano la completa omissione della motivazione sul punto, in palese violazione dell'art. 134 c. 2 n.4 c.p.c.
La Corte di Cassazione, , con ordinanza del 26 gennaio 2024, pubblicata in data 31.7.2024, rigettava il primo motivo del ricorso principale perché infondato, e dichiarava inammissibili il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale. Esaminati congiuntamente il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale, la Corte li riteneva parimenti infondati.
Esaminati congiuntamente il quinto motivo del ricorso principale ed il terzo motivo del ricorso incidentale, relativi alla statuizione sulle spese di lite, la Cassazione li riteneva fondati. Infatti, riteneva erronea la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte d'Appello aveva disposto la compensazione delle spese, ritenendo sussistenti “giustificati motivi” in tal senso, senza tuttavia esplicitarli. Osservava che si applica, ratione temporis, il testo dell'art. 92 cod. proc. civ., modificato dapprima dalla l. n. 263 del 2005, poi dalla l. n. 69 del 2009, e successivamente, dal d.l. n. 132 del
2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, secondo cui la compensazione delle spese di lite è subordinata, oltre che all'ipotesi della soccombenza reciproca delle parti, alla sussistenza di "gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione". Infatti, aggiungeva la Suprema Corte, sebbene la Corte Costituzionale, con sentenza n. 77 del 2018, abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 cpc, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, non solo nei casi tipizzati dalla norma, ma anche quando sussistono “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, il giudice non può prescindere dall'esplicare in motivazione le effettive ragioni che consentono la compensazione delle spese. Tale attività interpretativa “è censurabile in sede di legittimità al pari di ogni giudizio fondato su norme
pagina 6 di 11 giuridiche, atteso che, nell'esprimere il giudizio di valore necessario ad integrare il parametro generale contenuto nella norma elastica, il giudice compie un'attività di interpretazione giuridica e non meramente fattuale della norma, dando concretezza a quella parte mobile della stessa" (Cass.
Civ. SSUU, sent. 22 febbraio 2012, n. 2572).
La Corte d'Appello, nel caso odierno, riteneva di compensare integralmente le spese del doppio grado tra le parti, limitandosi, tuttavia, quanto alla motivazione, ad asserire quanto segue: “Quanto alle spese di giudizio in riferimento al parziale accoglimento dell'appello ed al valore della domanda che di gran lunga si discosta dall'importo del danno accertato, la Corte ritiene sussistere nel caso di specie giustificati motivi per confermare la compensazione delle spese già dichiarata in sentenza di primo grado e disporre la compensazione anche per il grado di appello, ponendo definitivamente a carico di parte appellata le spese della CTU come già liquidate”. Pertanto, la Corte di Cassazione, ritenuto che, in assenza di una reciproca soccombenza, la compensazione delle spese di lite fosse stata disposta dalla Corte di Appello, senza indicare esplicitamente nella motivazione la sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni che la avrebbero consentita, cassava la sentenza impugnata per i motivi accolti e rinviava alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, per farla uniformare ai principi espressi, e provvedere anche in merito alle spese del giudizio di legittimità.
e citavano in riassunzione , con atto di citazione ai sensi Parte_1 Parte_2 Controparte_2 dell'art. 392 c.p.c..
Alla prima udienza del 25.3.2025, il Consigliere istruttore, dato atto della regolarità della notifica dell'atto di citazione in riassunzione a ne dichiarava la contumacia. Visti gli artt. 127 ter e CP_1
352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 25 novembre 2025 per la rimessione della causa in decisione innanzi al Collegio riunito in quella data. Gli attori in riassunzione depositavano note scritte in sostituzione dell'udienza e la causa veniva rimessa al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori in riassunzione, confermata dalla Corte di Cassazione la statuizione relativa al difetto di legittimazione passiva di , chiedono la condanna di al pagamento delle Parte_2 CP_1 spese di lite a favore del medesimo, per i tre gradi di giudizio già svolti, oltre che per il presente grado, da liquidarsi con riferimento al valore delle domande risarcitorie di (€ 1.113.000,00), secondo CP_1
i parametri del D.M. 55/2014 e successive modifiche, oltre al rimborso delle spese forfettarie e degli accessori di legge.
Al riguardo, la Corte osserva che la ordinanza della Cassazione, resa nel caso odierno, ha specificato pagina 7 di 11 che la soccombenza rimane il criterio cardine nella disciplina della regolazione delle spese di lite, mentre la compensazione delle spese di lite è soluzione praticabile solo in via residuale, e cioè solo in caso di reciproca soccombenza, o ricorrenza di gravi motivi, che devono essere esplicitati in motivazione dal Giudice. Tali principi devono essere applicati in maniera da attagliarsi al caso in esame, secondo le prescrizioni della Corte Costituzionale, dovendo il giudicante motivare, in concreto, le eventuali gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite.
Quanto alla posizione di è esclusa la possibilità di ravvisare la reciproca soccombenza, Parte_2 rispetto a dovendosi ritenere vittoriose le ragioni di , di cui è stata statuita, dalla CP_1 Parte_2
Corte di Appello, la carenza di legittimazione passiva, dalla parte invocata sin dalla comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado. , infatti, convenuto in giudizio da Parte_2
non ha né sottoscritto gli assegni, di cui è causa, né sporto la denunzia-querela relativa. Il capo
CP_1 della sentenza della Corte di Appello, relativo alla declaratoria di carenza di legittimazione passiva, in capo a , è divenuto definitivo. Dassì deve, pertanto ritenersi pienamente Parte_2 Pt_2 vittorioso nei confronti di Non sussistono gravi ed eccezionali motivi, come precisati
CP_1 dalla Corte Costituzionale e dalla Suprema Corte, che possano giustificare la compensazione delle spese di lite tra e;
devono pertanto a quest'ultimo essere riconosciute le spese
CP_1 Parte_2 di lite, da porsi a carico di per i tre gradi di giudizio già svolti e per il presente.
CP_1
Quanto alla liquidazione, si osserva in primo luogo come sia stato difeso, Parte_2 congiuntamente con dal medesimo difensore, che ha predisposto difese congiunte per Parte_1 entrambi, depositando atti relativi alle posizioni di entrambi. Si ritiene pertanto necessario liquidare le somme, alla cui rifusione deve essere condannato, in favore di , dividendo a CP_1 Parte_2 metà la somma calcolata, in applicazione del DM 55/14, come modificato dal Dm 147/22, nei valori medi, per le difese svolte in ciascun grado di giudizio dal difensore comune di e Parte_2 Pt_1
Stante il valore della causa, dichiarato da in primo grado, di euro 1.113.000,00, deve
[...] CP_1 applicarsi lo scaglione da euro 1.000.000,00 a 2.000.000,00. Data la bassa complessità della questione, oggetto della domanda di nei confronti di , si ritiene di applicare il valore CP_1 Parte_2 minimo, nello scaglione di riferimento. Pertanto:
1) Quanto al primo grado, ove tutte le fasi sono state svolte, deve essere condannato alla CP_1 rifusione, in favore di , della somma di euro 9488,50, già dimidiata, per compensi, Parte_2 oltre iva, cpa e spese forfettarie al 15%, come per legge.
2) Quanto al secondo grado, ove tutte le fasi sono state svolte, avendo la Corte disposto CTU calligrafica, deve essere condannato alla rifusione, in favore di , della CP_1 Parte_2
pagina 8 di 11 somma di euro 8501,00, già dimidiata, per compensi, oltre iva, cpa e spese forfettarie al 15%, come per legge.
3) Quanto al grado avanti la Cassazione, deve essere condannato alla rifusione, in favore di CP_1
, della somma di euro 4552,00, già dimidiata, per compensi, oltre iva, cpa e spese Parte_2 forfettarie al 15%, come per legge.
4) Quanto al presente grado, ove tutte le fasi, tranne quella istruttoria, sono state svolte, deve CP_1 essere condannato alla rifusione, in favore di , della somma di euro 6016,50, già Parte_2 dimidiata, per compensi, oltre iva, cpa e spese forfettarie al 15%, come per legge.
5) Quanto alle somme per la tassa di registro relativa alla sentenza del Tribunale di ZA (doc. 17b del fascicolo del presente grado del giudizio), e per la tassa di registro relativa alla sentenza della
Corte di Appello di Milano (doc. 18b, del fascicolo del presente grado del giudizio), di cui si chiede la rifusione, in favore di , si rileva come, in entrambi i casi, i documenti 17b Parte_2
e 18b attestino che il pagamento è avvenuto ad opera di Non risultando, pertanto, che Parte_1
abbia versato alcunché a tale titolo, la domanda relativa deve essere respinta. Parte_2
Gli attori in riassunzione chiedono, altresì, di condannare il convenuto al pagamento, in CP_1 favore di delle spese di lite, comprensive dei compensi, delle anticipazioni e delle spese Parte_1 forfettarie, oltre accessori di legge, con riferimento ai tre gradi di giudizio. Chiedono che la Corte
d'Appello, nel valutare la soccombenza, tenga conto della sentenza del Tribunale di ZA n.
84/2022, resa in sede penale, con cui è stato assolto, con formula piena, dalle accuse di Parte_1 calunnia, e giunga alla liquidazione delle spese in totale favore di quest'ultimo; in subordine, chiedono di compensare le spese limitatamente al solo danno morale liquidato in € 12.000,00 (a fronte della maggior somma richiesta per € 50.000,00).
La Corte osserva che la Corte di Appello, con la sentenza n. 1371/2021, depositata il 30/04/2021, ha condannato a versare a la somma, liquidata a titolo risarcitorio del danno Parte_1 CP_1 morale, subito da quest'ultimo, di euro 12.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Tale statuizione della Corte è passata in giudicato;
infatti, essa è stata oggetto di ricorso in Cassazione, da parte dei con il primo e secondo motivo di ricorso incidentale, che sono stati dichiarati infondati Pt_1 dalla Suprema Corte. Deve pertanto ravvisarsi la soccombenza di nei confronti di Parte_1 CP_1
relativamente a tale domanda.
[...]
Non rileva in alcun modo la sentenza del Tribunale di ZA del 2022, invocata da con Parte_1 cui questi è stato assolto dai reati a lui ascritti, in sede penale, essendo divenuto definitivo il capo della sentenza della Corte di Appello che, una volta riconosciuta incidentalmente, in capo a la Parte_1 commissione del reato previsto e punto dall'art. 368 cp, lo ha condannato, per l'effetto, a risarcire il pagina 9 di 11 conseguente danno morale.
In mancanza di altre statuizioni definitive, che abbiano stabilito la soccombenza, anche parziale, di nei confronti di deve rilevarsi la totale soccombenza di nei confronti CP_1 Parte_1 Parte_1 di . CP_1
Nonostante la condanna di a versare somme a titolo risarcitorio a la Corte di Parte_1 CP_1
Appello ha compensato le spese di lite tra le parti, ponendo a carico di integralmente, solo Parte_1 le spese di CTU.
Di conseguenza la domanda, proposta nel presente grado da di condanna di alla Parte_1 CP_1 rifusione delle spese di lite, per tutti i gradi del giudizio, risulta infondata, sia perché egli è carente di interesse, avendo la Corte di Appello compensato le spese di lite, nonostante la sua soccombenza;
sia perché le spese non possono essere liquidate in suo favore, perché soccombente, come peraltro ribadito dalla ordinanza della Cassazione, resa nel precedente grado del presente giudizio.
Si rileva, altresì, che non si è costituito nel presente giudizio in riassunzione ex art. 392 cpc, e CP_1 pertanto, non ha svolto alcuna domanda, con la conseguenza che non possono essere riliquidate, in suo favore, le spese di lite per i precedenti gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, in parziale riforma della sentenza, cassata con rinvio dalla Corte di Cassazione
(con ordinanza n. 21435/2024 raccolta generale, emessa in data 26/1/2024, pubblicata in data
31/7/2024, nel procedimento rubricato con rg 30298/2021), della Corte di Appello di Milano, n.
1371/2021, depositata il 30/04/2021:
1) Condanna alla rifusione, in favore di , della somma di euro CP_1 Parte_2
9488,50, per compensi, oltre iva, cpa e spese forfettarie al 15%, come per legge, per il primo grado;
della somma di euro 8501,00, per compensi, oltre iva, cpa e spese forfettarie al 15%, come per legge, per il grado avanti la Corte di Appello;
della somma di euro 4552,00, per compensi, oltre iva, cpa e spese forfettarie al 15%, come per legge, per il grado avanti la Corte di Cassazione;
della somma di euro 6016,5, per compensi, oltre iva, cpa e spese forfettarie al
15%, come per legge, per il presente grado.
2) Rigetta le domande di Parte_1
3) Nulla sulle spese, essendo il convenuto in riassunzione contumace.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 03/12/2025
pagina 10 di 11 Il Consigliere est.
Dott. Antonella Caterina Attardo
Il Presidente
Dott. Francesco Distefano
pagina 11 di 11