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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 1489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1489 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 13877/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13877 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso) promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] – C.F. ) elett.te dom.ta in Sant'Antimo Parte_1 C.F._1
(NA) alla via Delle Azalee n. 2 presso lo studio dell'avv. Anna Russo, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...], il [...] - C.F. ) elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in Napoli, alla via Cervantes de Saavedra, 55, presso lo studio del suo difensore Avvocato
Hamida Megherbi, che lo rapp.ta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avvocato Federica Gragnano, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.06.2024 , premesso che aveva intrattenuto una Parte_1
relazione sentimentale con dalla quale, in data 23.10.2012, era nata una figlia, Controparte_1
riconosciuta da entrambi i genitori;
che la coppia aveva stabilito la propria residenza Per_1
familiare in Napoli alla via S. Agostino alla Zecca n. 82, nell'abitazione di proprietà della ricorrente;
che la convivenza nell'anno 2019 si era interrotta perché il decideva di trasferirsi CP_1
a casa della propria madre, in quanto aveva iniziato una relazione sentimentale con una nuova donna;
che nel primo anno di separazione il padre aveva continuato a garantire la sua presenza affettiva e il suo supporto economico per la cura e crescita di invero, in considerazione Per_1
dei turni di lavoro, aveva con sé la bambina nei fine settimana alternati con pernotto presso il suo domicilio e sentiva la figlia telefonicamente ogni giorno e le versava per il mantenimento della piccola € 300,00 mensili, contribuendo alle spese straordinarie per la minore nella misura del 50%; che da quando il aveva iniziato una nuova vita con l'attuale compagna, dalla quale aveva CP_1
avuto un figlio, aveva iniziato a disinteressarsi delle esigenze affettive ed economiche della figlia che gli incontri con la stessa erano diventati Per_1
sempre più radi, aveva arbitrariamente diminuito la contribuzione economica ad € 200,00 mensili, addirittura sospendendola per alcuni mesi senza preavviso e lasciandola in gravi difficoltà economiche;
che il era indifferente al disagio emotivo della figlia, che aveva molto risentito CP_1
del suo allontanamento;
che ella aveva sempre sostenuto ed incoraggiato il rapporto padre figlia, sollecitando più volte il resistente ad essere maggiormente presente nella vita della figlia, ma con il tempo i suoi tentativi erano risultati vani, vedendosi, alla fine costretta ad adire l'autorità giudiziaria al fine di veder tutelati i diritti della figlia minore;
che ella esercitava nella misura del
100% la responsabilità genitoriale sulla figlia di anni 11, provvedendo da sola alla cura, Per_1
crescita, istruzione ed accudimento della figlia;
che frequentava la seconda media Per_1 dell'Istituto Statale A. Ristori in Napoli, viveva con la madre nella casa familiare in Napoli alla via
S. Agostino alla Zecca n. 82, di sua proprietà, non svolgeva alcuna attività extrascolastica a causa delle carenti possibilità economiche;
che ella era disoccupata, percepiva il reddito di inclusione di circa € 575,00 mensile e l'assegno unico di € 170,00 mensile;
che il era un Controparte_1
operaio, impiegato presso la DAF- DIESEL MECC SNC di Pigniatiello in Portici CP_2
(NA) con introiti mensili di circa € 2.200,00.
Tanto premesso e considerato la ricorrente chiedeva disciplinarsi la responsabilità genitoriale nei confronti della minore prevedendosi l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre, disporre che i tempi di rimanenza della stessa presso il padre fossero rimessi all'accordo diretto tra il padre e il la minore, disporre che l'assegno unico per la figlia continuasse ad essere percepito per intero dalla madre, disporre a carico del resistente un assegno mensile a titolo di contributo nel mantenimento della figlia di euro 400 oltre rivalutazione
Istat e 50% delle spese straordinarie.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 14 e ss cpc.
Si costituiva , il quale preliminarmente eccepiva l'improponibilità del ricorso Controparte_1 sussistendo già un provvedimento giudiziario reso, nell'ambito del procedimento R.G. 3654.2020 dell'intestato Tribunale, in data 14.01.2021 che sull'accordo delle parti aveva disciplinato l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore Comunque evidenziava che alcun Per_1
elemento nuovo era sopravvenuto per giustificare la modifica di quel provvedimento e quindi, quand'anche il giudizio fosse stato promosso ai sensi dell'articolo 473 bis 29 cpc non vi erano i presupposti per l'accoglimento di una richiesta di modifica.
All'udienza del 10.12.2024 il Giudice invitava preliminarmente i procuratori presenti a discutere sulla eccezione di improponibilità sollevata da parte resistente. Parte ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso e il Giudice rimetteva la causa alla decisione del Collegio previo parere del PM.
Il presente giudizio ha ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore delle parti, E però, come eccepito da parte resistente, tale domanda ha Per_1
già formato oggetto di altro giudizio, promosso dalle parti con ricorso congiunto definito con decreto dell'intestato Tribunale dell'8-14/01/2021. La domanda è pertanto improponibile.
Né, prescindendosi dalla intestazione del ricorso introduttivo, la domanda può essere qualificata ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c., posto che nel ricorso introduttivo non vi è alcun riferimento al provvedimento eventualmente da modificare alla stregua di tale norma e non potendo all'uopo essere utilizzate le memorie di cui all'art. 473 bis 17 c.p.c. per mutare la domanda. La soccombenza regola infine il regime delle spese e deve essere condannata al Parte_1
pagamento delle spese processuali che vengono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile, per tre fasi (studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, sul ricorso promosso da nei confronti di Parte_1 [...]
così provvede: CP_1
1.dichiara il ricorso improponibile;
2. condanna al pagamento delle spese processuali in favore di che si Parte_1 Controparte_1
liquidano in complessivi euro 2.905,00 oltre IVA e C.P.A. se dovute e spese generali come per legge.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 13.12.2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13877 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso) promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] – C.F. ) elett.te dom.ta in Sant'Antimo Parte_1 C.F._1
(NA) alla via Delle Azalee n. 2 presso lo studio dell'avv. Anna Russo, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...], il [...] - C.F. ) elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in Napoli, alla via Cervantes de Saavedra, 55, presso lo studio del suo difensore Avvocato
Hamida Megherbi, che lo rapp.ta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avvocato Federica Gragnano, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.06.2024 , premesso che aveva intrattenuto una Parte_1
relazione sentimentale con dalla quale, in data 23.10.2012, era nata una figlia, Controparte_1
riconosciuta da entrambi i genitori;
che la coppia aveva stabilito la propria residenza Per_1
familiare in Napoli alla via S. Agostino alla Zecca n. 82, nell'abitazione di proprietà della ricorrente;
che la convivenza nell'anno 2019 si era interrotta perché il decideva di trasferirsi CP_1
a casa della propria madre, in quanto aveva iniziato una relazione sentimentale con una nuova donna;
che nel primo anno di separazione il padre aveva continuato a garantire la sua presenza affettiva e il suo supporto economico per la cura e crescita di invero, in considerazione Per_1
dei turni di lavoro, aveva con sé la bambina nei fine settimana alternati con pernotto presso il suo domicilio e sentiva la figlia telefonicamente ogni giorno e le versava per il mantenimento della piccola € 300,00 mensili, contribuendo alle spese straordinarie per la minore nella misura del 50%; che da quando il aveva iniziato una nuova vita con l'attuale compagna, dalla quale aveva CP_1
avuto un figlio, aveva iniziato a disinteressarsi delle esigenze affettive ed economiche della figlia che gli incontri con la stessa erano diventati Per_1
sempre più radi, aveva arbitrariamente diminuito la contribuzione economica ad € 200,00 mensili, addirittura sospendendola per alcuni mesi senza preavviso e lasciandola in gravi difficoltà economiche;
che il era indifferente al disagio emotivo della figlia, che aveva molto risentito CP_1
del suo allontanamento;
che ella aveva sempre sostenuto ed incoraggiato il rapporto padre figlia, sollecitando più volte il resistente ad essere maggiormente presente nella vita della figlia, ma con il tempo i suoi tentativi erano risultati vani, vedendosi, alla fine costretta ad adire l'autorità giudiziaria al fine di veder tutelati i diritti della figlia minore;
che ella esercitava nella misura del
100% la responsabilità genitoriale sulla figlia di anni 11, provvedendo da sola alla cura, Per_1
crescita, istruzione ed accudimento della figlia;
che frequentava la seconda media Per_1 dell'Istituto Statale A. Ristori in Napoli, viveva con la madre nella casa familiare in Napoli alla via
S. Agostino alla Zecca n. 82, di sua proprietà, non svolgeva alcuna attività extrascolastica a causa delle carenti possibilità economiche;
che ella era disoccupata, percepiva il reddito di inclusione di circa € 575,00 mensile e l'assegno unico di € 170,00 mensile;
che il era un Controparte_1
operaio, impiegato presso la DAF- DIESEL MECC SNC di Pigniatiello in Portici CP_2
(NA) con introiti mensili di circa € 2.200,00.
Tanto premesso e considerato la ricorrente chiedeva disciplinarsi la responsabilità genitoriale nei confronti della minore prevedendosi l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre, disporre che i tempi di rimanenza della stessa presso il padre fossero rimessi all'accordo diretto tra il padre e il la minore, disporre che l'assegno unico per la figlia continuasse ad essere percepito per intero dalla madre, disporre a carico del resistente un assegno mensile a titolo di contributo nel mantenimento della figlia di euro 400 oltre rivalutazione
Istat e 50% delle spese straordinarie.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 14 e ss cpc.
Si costituiva , il quale preliminarmente eccepiva l'improponibilità del ricorso Controparte_1 sussistendo già un provvedimento giudiziario reso, nell'ambito del procedimento R.G. 3654.2020 dell'intestato Tribunale, in data 14.01.2021 che sull'accordo delle parti aveva disciplinato l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore Comunque evidenziava che alcun Per_1
elemento nuovo era sopravvenuto per giustificare la modifica di quel provvedimento e quindi, quand'anche il giudizio fosse stato promosso ai sensi dell'articolo 473 bis 29 cpc non vi erano i presupposti per l'accoglimento di una richiesta di modifica.
All'udienza del 10.12.2024 il Giudice invitava preliminarmente i procuratori presenti a discutere sulla eccezione di improponibilità sollevata da parte resistente. Parte ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso e il Giudice rimetteva la causa alla decisione del Collegio previo parere del PM.
Il presente giudizio ha ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore delle parti, E però, come eccepito da parte resistente, tale domanda ha Per_1
già formato oggetto di altro giudizio, promosso dalle parti con ricorso congiunto definito con decreto dell'intestato Tribunale dell'8-14/01/2021. La domanda è pertanto improponibile.
Né, prescindendosi dalla intestazione del ricorso introduttivo, la domanda può essere qualificata ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c., posto che nel ricorso introduttivo non vi è alcun riferimento al provvedimento eventualmente da modificare alla stregua di tale norma e non potendo all'uopo essere utilizzate le memorie di cui all'art. 473 bis 17 c.p.c. per mutare la domanda. La soccombenza regola infine il regime delle spese e deve essere condannata al Parte_1
pagamento delle spese processuali che vengono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile, per tre fasi (studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, sul ricorso promosso da nei confronti di Parte_1 [...]
così provvede: CP_1
1.dichiara il ricorso improponibile;
2. condanna al pagamento delle spese processuali in favore di che si Parte_1 Controparte_1
liquidano in complessivi euro 2.905,00 oltre IVA e C.P.A. se dovute e spese generali come per legge.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 13.12.2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino