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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/03/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 1685/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. LENZINI ELENA, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore,
e C.F. , con il Parte_2 C.F._2
patrocinio dell'avv. DE MARCH VALENTINA, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
1 RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio depositata il 17/04/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
- considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
nella presente procedura, in cui è stata pubblicata in data 15/07/2024
2 sentenza di separazione consensuale n. 335/2024 passata in giudicato
(R.G. 1685/2024);
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1. Il mantenimento dei figli e , entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni e non economicamente indipendenti, viene assolto in via diretta, restando i figli con i genitori un numero uguale di giorni;
qualora per qualunque motivo le parti non riuscissero a tenere con sé i figli in modo paritetico viene previsto un mantenimento di euro 5 al giorno a figlio, che le parti conguaglieranno fra loro al giorno 15 del mese seguente.
Saranno, invece, a carico dei genitori in parti uguali, al 50% ciascuno, tutte le spese straordinarie dei figli, secondo il protocollo in uso al Tribunale di Modena e precisamente spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b. cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c. accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d. tickets sanitari;
e. farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del sistema sanitario nazionale;
3 spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b. cure termali e fisioterapiche;
c. accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d. cure non convenzionali;
e. farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c. gite scolastiche senza pernottamento;
d. trasporto pubblico;
e. mensa spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b. corsi di specializzazione;
c. gite scolastiche con pernottamento;
d. corsi di recupero e lezioni private;
e. alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a. tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b. centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che
4 richiedono il preventivo accordo:
a. corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b. spese di custodia (baby sitter);
c. viaggi e vacanze.
Si precisa che per quanto riguarda l'acquisto del vestiario per entrambi i figli i ricorrenti concorderanno tra loro se tali spese rientreranno o meno, come di regola, nel mantenimento diretto in essere tra loro o se, invece, stante la straordinarietà dell'acquisto da farsi, saranno suddivise al 50%.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data del ricevimento della richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
2. Le parti dichiarano di aver già regolamentato gli aspetti patrimoniali e di non avere più nulla a cui pretendere l'uno dall'altro.”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
5 - ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre
1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in TORINO il
06/12/2003 fra nata in [...] il Parte_1
06/04/1981 e nato a [...] il Parte_2
02/07/1971 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di TORINO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2003 Atto n. 480
Parte I Uff. 1;
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato
6 Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 1685/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. LENZINI ELENA, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore,
e C.F. , con il Parte_2 C.F._2
patrocinio dell'avv. DE MARCH VALENTINA, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
1 RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio depositata il 17/04/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
- considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
nella presente procedura, in cui è stata pubblicata in data 15/07/2024
2 sentenza di separazione consensuale n. 335/2024 passata in giudicato
(R.G. 1685/2024);
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1. Il mantenimento dei figli e , entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni e non economicamente indipendenti, viene assolto in via diretta, restando i figli con i genitori un numero uguale di giorni;
qualora per qualunque motivo le parti non riuscissero a tenere con sé i figli in modo paritetico viene previsto un mantenimento di euro 5 al giorno a figlio, che le parti conguaglieranno fra loro al giorno 15 del mese seguente.
Saranno, invece, a carico dei genitori in parti uguali, al 50% ciascuno, tutte le spese straordinarie dei figli, secondo il protocollo in uso al Tribunale di Modena e precisamente spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b. cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c. accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d. tickets sanitari;
e. farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del sistema sanitario nazionale;
3 spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b. cure termali e fisioterapiche;
c. accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d. cure non convenzionali;
e. farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c. gite scolastiche senza pernottamento;
d. trasporto pubblico;
e. mensa spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b. corsi di specializzazione;
c. gite scolastiche con pernottamento;
d. corsi di recupero e lezioni private;
e. alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a. tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b. centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che
4 richiedono il preventivo accordo:
a. corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b. spese di custodia (baby sitter);
c. viaggi e vacanze.
Si precisa che per quanto riguarda l'acquisto del vestiario per entrambi i figli i ricorrenti concorderanno tra loro se tali spese rientreranno o meno, come di regola, nel mantenimento diretto in essere tra loro o se, invece, stante la straordinarietà dell'acquisto da farsi, saranno suddivise al 50%.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data del ricevimento della richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
2. Le parti dichiarano di aver già regolamentato gli aspetti patrimoniali e di non avere più nulla a cui pretendere l'uno dall'altro.”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
5 - ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre
1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in TORINO il
06/12/2003 fra nata in [...] il Parte_1
06/04/1981 e nato a [...] il Parte_2
02/07/1971 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di TORINO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2003 Atto n. 480
Parte I Uff. 1;
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato
6 Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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