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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/05/2025, n. 2319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2319 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3343 /2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) con l'Avv. MONICI SOFIA parte Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Indirizzo Telematico
- RICORRENTE -
contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE-
Oggetto: contratto a termine
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1. accerta e dichiara l'illegittimità del termine apposto dalla società resistente al contratto di lavoro con del 9 gennaio Parte_1
2023;
2. accerta la trasformazione del suddetto contratto in un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dall'assunzione del 9 gennaio 2023;
3. condanna ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 81/2015 al Controparte_2 risarcimento del danno a favore della ricorrente con un'indennità omnicomprensiva nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€1.440,00 lordi);
4. rigetta per il resto il ricorso;
5. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_2 di parte ricorrente che liquida in complessivi € 3.900,00 oltre I.V.A. e
C.P.A. e 15% spese generali.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 21/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) con l'Avv. MONICI SOFIA parte Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Indirizzo Telematico
- RICORRENTE -
contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE-
Oggetto: contratto a termine
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1. accerta e dichiara l'illegittimità del termine apposto dalla società resistente al contratto di lavoro con del 9 gennaio Parte_1
2023;
2. accerta la trasformazione del suddetto contratto in un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dall'assunzione del 9 gennaio 2023;
3. condanna ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 81/2015 al Controparte_2 risarcimento del danno a favore della ricorrente con un'indennità omnicomprensiva nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€1.440,00 lordi);
4. rigetta per il resto il ricorso;
5. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_2 di parte ricorrente che liquida in complessivi € 3.900,00 oltre I.V.A. e
C.P.A. e 15% spese generali.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 21/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani