CA
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 16/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1501/2023
CORTE DI APPELLO DI BARI
_________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr.ssa ELVIRA PALMA Presidente dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore dr.ssa VALERIA SPAGNOLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1501 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente tra
, in persona del le- Parte_1 gale rappresentante pro tempore, anche in qualità di mandatario della difeso dagli avv.ti Fabiola Leone e Antonio Bove;
Parte_2 appellante
e
, in persona del procuratore speciale Controparte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Danilo Buonamico, giusta CP_2 procura depositata nel fascicolo telematico;
nonché
nata il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_3
Ignazio Daniele Nenna, giusta procura deposita nel fascicolo telematico;
appellate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Trani depositato il 6 feb- braio 2020 ha proposto opposizione avverso la comu- Parte_3 nicazione di iscrizione ipotecaria n. 014 2022 1460000578000 emessa dalla
, notificata a mezzo posta raccomandata Controparte_1 in data 19 gennaio 2023, limitatamente alla sola cartella n. 014 2006
0003605354000, avente ad oggetto crediti di natura previdenziale di impor-
- 1 - to complessivo pari a 15.159,85 euro, oltre diritti di notifica e spese di pro- cedura.
Per quanto qui rileva, a fondamento del ricorso ha dedotto Parte_3 che la citata cartella non le era mai stata notificata e comunque, quand'anche fosse stata notificata il 15 marzo 2006 (come risultava dalla comunicazione impugnata), il credito era prescritto per decorso del relativo termine quinquennale in epoca successiva alla data di presunta notifica. Ha sostenuto, inoltre, che la comunicazione di iscrizione era viziata perché ad essa non erano stati allegati atti prodromici sulla base dei quali la comunica- zione medesima era stata emessa.
L' si è costituita ed ha chiesto il Controparte_1 rigetto del ricorso proposto da evidenziando – sempre nei limiti di Parte_3 quanto rileva nel presente grado di giudizio – che: a) dopo la notifica della cartella n. 014 2006 0003605354000 erano stati notificati a alcuni Parte_3 atti interruttivi della prescrizione, il primo dei quali era l'intimazione di pa- gamento n. 014 2012 9048804854 notificata il 6 agosto 2012; b) essa era priva di legittimazione passiva perché la controparte, asserendo di non aver mai ricevuto la notifica della cartella presupposta, aveva proposto un'opposizione ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 con funzione recuperato- ria;
c) era priva di legittimazione anche in ordine all'attività notificatoria degli atti di accertamento da parte dell'Ente previdenziale creditore, chie- dendo di essere manlevata dall'Ente medesimo ai fini di eventuali statuizio- ni di condanna alle spese della procedura;
d) infine, non era legittimata nep- pure in relazione al motivo di ricorso avente ad oggetto la prescrizione ma- turata successivamente alla notifica della cartella presupposta.
Anche l' si è costituito ed ha chiesto: 1) in via preliminare, che Pt_1 fosse dichiarata l'inammissibilità del ricorso in quanto il ruolo esattoriale non è impugnabile, come previsto dall'art. 3bis del d.l. n. 146 del 2021, che aveva novellato l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, e comunque la cartella prodromica era stata correttamente notificata il 15 marzo 2006; 2) nel meri- to, che fosse rigettata l'opposizione, riportandosi – quanto al periodo suc- cessivo alla notifica della cartella – alla difesa dell' Controparte_3
, che aveva in carico il ruolo, ed in ogni caso rappresentando che il
[...] termine di prescrizione era rimasto sospeso per 311 giorni in virtù della le- gislazione emergenziale approvata per fronteggiare la pandemia.
2. Con sentenza n. 1709/2023 del 19 ottobre 2023, pubblicata il 6 di- cembre, il Tribunale di Trani ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha: I) an- nullato la comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata limitatamente alla cartella di pagamento n. 014 2006 0003605354000; II) condannato
- 2 - l' alla rifusione delle spese processuali, con attribuzione al procuratore Pt_1 antistatario;
III) compensato le spese nei confronti dell' . CP_4
Il Giudice di prime cure ha rilevato che tra la data di notifica della cartella (15 marzo 2006) e la data di notifica del primo atto interruttivo utile
(6 agosto 2012) erano decorsi oltre cinque anni, per cui il credito doveva ri- tenersi prescritto. Ha evidenziato, inoltre, che l'attività successiva alla noti- fica della cartella era da imputarsi all'agente della riscossione, i cui effetti si ripercuotevano inevitabilmente in capo all'ente creditore.
Quanto alle spese, esse dovevano essere poste a carico dell' in Pt_1 quanto soccombente, mentre nei confronti dell' potevano essere CP_1 compensate stante l'intervenuta pronuncia delle Sezioni Unite in ordine alla questione della legittimazione dell'ente riscossore.
3. Avverso detta sentenza ha interposto tempestivo appello l' Pt_1 impugnando esclusivamente il capo relativo alle spese.
L' ha resistito depositando memo- Controparte_1 ria.
Anche si è costituita ed ha chiesto il rigetto del gravame. Parte_3
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio re- lativo al primo grado di giudizio, in data 16 gennaio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
4. Il ricorso proposto da è stato accolto in quanto tra la data Parte_3 di notifica della cartella prodromica e la data di notifica della comunicazio- ne di iscrizione ipotecaria era trascorso un lasso di tempo superiore a cinque anni.
La motivazione posta a base della decisione assunta dal Tribunale è la seguente: «In realtà, la ricorrente ha eccepito la maturazione della pre- scrizione quinquennale del credito in quanto tra la data di notifica della cartella stessa (15/3/2006) e la data di notifica del primo atto interruttivo utile (6/8/2012) sono decorsi oltre cinque anni. Tale attività è da imputarsi all'agente della Riscossione, i cui effetti si ripercuotono inevitabilmente in capo all'ente creditore. Pertanto, l'aver convenuto al mero fine di CP_4 accertare che la maturazione della prescrizione sia avvenuta per una con- dotta omissiva da parte dell'Agente della Riscossione, può valere come una pura denuntiatio litis. Tuttavia, la fondatezza dell' eccezione di prescrizione emerge dalla stessa difesa dell' , laddove nelle note conclusive si leg- CP_4 ge testualmente: “In relazione al terzo profilo di opposizione, afferente la prescrizione del credito sotteso alla cartella esattoriale n.
01420060003605354000, ferme ed impregiudicate le deduzioni tutte in or- dine all'eccepito difetto di legittimazione passiva e/o titolarità passiva di
- 3 - , nonché alla spiegata, e subordinata, domanda di garanzia e manleva CP_4 nei confronti dell'ente creditore, sussiste allo stato impossibilità di poter documentare la presenza di atti intermedi tra la notifica della cartella esat- toriale n. 01420060003605354000 (15.03.2006) e la notifica della intima- zione di pagamento n. 01420129048804854 (06.08.2012)”».
Il Giudice di prime cure ha così motivato la propria decisione in or- dine alla regolamentazione delle spese di lite in questa sede censurata dall' «Le spese seguono la soccombenza con l' mentre si ritiene Pt_1 Pt_1 di compensarle con lì ritenendo quale “gravi ed eccezionali ragioni” CP_4 di compensazione l'intervenuta pronuncia delle Sezioni Unite sopra indica- ta in ordine alla questione della legittimazione dell'ente riscossore».
5. L'Istituto previdenziale censura la sentenza impugnata laddove ha affermato che nella specie ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per com- pensare le spese nei confronti dell' e che la notifica del ricorso CP_4 all'agente della riscossione vale come pura denuntiatio litis.
L'Istituto evidenzia innanzitutto che tale affermazione contraddice quanto asserito dallo stesso Giudice in ordine al fatto che la fondatezza del motivo di ricorso sulla prescrizione c.d. successiva era stata ammessa dalla stessa la quale aveva ammesso di non poter documentare la pre- CP_1 senza di atti interruttivi intermedi. Rileva, inoltre, che nella specie non era stato l' a dare causa al giudizio, posto che l'assenza di atti interruttivi Pt_1 era ascrivibile solo all' , che non aveva proceduto alla tempestiva in- CP_4 terruzione della prescrizione. Deduce, ancora, che a seguito dell'iscrizione a ruolo l' cede il credito all'agente della riscossione, unico responsabile Pt_1 della tutela del credito. Osserva, infine, che nella specie si fa questione degli atti esecutivi imputabili al concessionario, il quale ha notificato l'intimazione quando il termine di prescrizione era già spirato.
6. L'appello è infondato e non può, pertanto, essere accolto, doven- dosi condividere – sia pure con le precisazioni che seguono – la decisione assunta dal Tribunale di Trani.
6.1. È opportuno premettere che con un unico ricorso ha Parte_3 cumulativamente proposto più azioni di diversa natura. Precisamente:
A) laddove ha sostenuto che la cartella prodromica non era stata no- tificata e che il credito da essa portato era conseguentemente prescritto, ha formulato un'opposizione tardiva c.d. “recuperatoria” avverso l'iscrizione a ruolo;
in relazione a tale giudizio la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio (cfr. Cass. sez. un. n. 7514 del 2022);
- 4 - B) laddove ha dedotto che l'iscrizione era invalida per mancata alle- gazione degli atti prodromici, ha intrapreso un'azione di accertamento nega- tivo del diritto ad iscrivere ipoteca in conseguenza dell'irregolarità formale dell'atto (cfr. Cass. n. 6844 del 2024, secondo cui in tale evenienza l'opposizione non può mai essere ricondotta nell'alveo dell'art. 617 c.p.c.), rispetto alla quale unico soggetto passivamente legittimato è l'agente della riscossione, cioè l'ente che ha emesso l'atto contestato ed al quale è ascrivi- bile l'irregolarità lamentata;
C) laddove ha eccepito la prescrizione maturata nell'arco di tempo successivo alla notifica della cartella presupposta, ha promosso un'azione di accertamento negativo avente ad oggetto non soltanto il diritto di credito dell' (la prescrizione dei contributi previdenziali, infatti, è estintiva e Pt_1 non semplicemente preclusiva: cfr. Cass. n. 6154 del 2024), ma anche il di- ritto dell'agente della riscossione ad agire in via esecutiva in forza del titolo presupposto (e, quindi, il diritto ad iscrivere ipoteca), rispetto alla quale so- no muniti di legittimazione passiva sia l'agente della riscossione (cioè il ti- tolare dell'azione esecutiva) sia l'ente creditore (nei cui confronti il debitore intende far valere il fatto estintivo del credito verificatosi in epoca posteriore alla notificazione del titolo).
Ne deriva che in maniera del tutto corretta ha notificato il Parte_3 ricorso introduttivo sia all' che all' , in Pt_1 Controparte_1 quanto le domande proposte con l'unico ricorso hanno quali destinatari ora l'ente previdenziale ora l'agente della riscossione ora entrambi.
Non può pertanto condividersi l'assunto del Tribunale secondo cui
«l'aver convenuto al mero fine di accertare che la maturazione della CP_4 prescrizione sia avvenuta per una condotta omissiva da parte dell'Agente della Riscossione, può valere come una pura denuntiatio litis», posto che – come visto – interpretando la domanda nel suo complesso lo scopo avuto di mira dalla contribuente era quello di far valere anche vizi propri dell'atto avversato e, comunque, di far accertare l'inesistenza dell'azione esecutiva cui era preordinata l'ipoteca.
Solo rispetto all'opposizione a cartella esattoriale per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva la notifica dell'opposizione nei confronti dell'agente della riscossione assume valore di litis denuntiatio (così da ulti- mo Cass. n. 19985 del 2024). In relazione alle altre domande proposte da invece, la legittimazione spetta senza dubbio ad entrambi gli enti. Parte_3
6.2. Logica conseguenza di tale impostazione è che, considerato il contenuto della statuizione adottata dal primo Giudice, devono essere indi- viduati quali parti soccombenti sia l' che l' Pt_1 [...]
[...]
Controparte_5 [...]
[...]
[...]
[...]
. Ed infatti, l'opposizione proposta da è stata accolta con
[...] Parte_3 riferimento all'azione di accertamento negativo avente ad oggetto sia il cre- dito che l'azione esecutiva.
D'altra parte, è lo stesso Tribunale che – contraddicendo quanto pri- ma affermato in ordine al valore di mera litis denuntiatio della notifica ese- guita in favore dell'agente della riscossione – ha individuato quali parti soc- combenti sia l' che l'Agenzia, salvo poi compensare le spese nei riguar- Pt_1 di quest'ultima reputando sussistenti “gravi ed eccezionali ragioni” indivi- duate nella pronuncia delle Sezioni Unite circa la questione della legittima- zione dell'ente riscossore.
Il riferimento è evidentemente a Cass. sez. un. n. 7514 del 2022, concernente però l'ipotesi opposizione tardiva per motivi di merito con fun- zione recuperatoria, cioè il caso in cui il debitore intenda reagire alla riscos- sione del credito contributivo per ottenere l'accertamento negativo del credi- to iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa quanto per intervenu- ta prescrizione, opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispetto al termine previsto dall'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999, sul presuppo- sto della mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito.
6.3. Non v'è dubbio, quindi, che la decisione del Tribunale di con- dannare l' al pagamento delle spese processuali sostenute da Pt_1 Parte_3 sia in sé corretta, perché è anche nei confronti dell'ente titolare del credito che la contribuente doveva far valere l'estinzione dei contributi per l'intervenuta prescrizione successiva alla notifica della cartella.
L' critica la decisione del primo Giudice evidenziando che nel Pt_1 caso in esame le spese avrebbero dovuto essere sopportate esclusivamente dall' posto che l'estinzione del credito era dipeso dall'inerzia del CP_1 soggetto istituzionalmente deputato alla fase di riscossione e, quindi, era proprio l' ad aver “dato causa” alla lite. CP_1
Vi è però da considerare che né in primo grado né in grado di appel- lo l' ha promosso domanda nei confronti dell' Pt_1 Controparte_5
allo scopo di essere tenuta indenne dalle eventuali conseguenze
[...] sfavorevoli della lite, quanto meno con riferimento agli oneri processuali.
Dinanzi al Tribunale, difatti, l' si è limitato ad eccepire Pt_1
l'inammissibilità del ricorso in ragione della non impugnabilità del ruolo
(art. 3bis del d.l. n. 146 del 2021), nonché l'infondatezza dell'opposizione proposta da per motivi di merito, anche in relazione alla dedotta Parte_3 prescrizione dei contributi.
In grado di appello, invece, l' ha allegato che l' aveva Pt_1 CP_1 dato causa al processo, ma ha poi chiesto la modifica della sentenza impu-
- 6 - gnata nella parte in cui l'aveva condannato al pagamento delle spese senza compensarle. Queste sono le conclusioni contenute nell'atto di gravame:
«Premesso quanto sopra, la difesa dell' chiede alla Corte adita la ri- Pt_1 forma della sentenza appellata in punto di spese, con la modifica della parte relativa con compensazione nei confronti di . Pt_1
È evidente che tale richiesta non può trovare accoglimento, posto che la parte opponente è terza rispetto ai rapporti tra titolare del credito ed ente incaricato della riscossione. Pertanto, nel rapporto processuale instaurato tra l'obbligato, da una parte, e l' e l' , Pt_1 Controparte_1 dall'altra, non rileva in alcun modo che la prescrizione sia maturata per inerzia dell'esattore oppure per la mancata o la ritardata trasmissione del ruolo da parte dell'ente impositore (cfr. Cass. sez. un. n. 7514 del 2022, al punto 6 della motivazione, laddove richiama l'insegnamento di Cass. sez. un. n. 16412 del 2007).
In questa direzione, del resto, è orientata in maniera costante la giuri- sprudenza di legittimità. Ed infatti, secondo la Cassazione, ove la cartella di pagamento sia annullata per omessa notifica di un atto presupposto, le spese di lite vanno poste, in solido tra loro, a carico dell'ente impositore e del concessionario alla riscossione che siano stati convenuti insieme dal contri- buente, essendo entrambi soccombenti – in base al principio di causalità – rispetto all'opponente, il quale è estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo (cfr. Cass. n. 7371 del 2017).
In senso analogo si è affermato che nel giudizio di opposizione a
[...]
esattoriale l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei con- Pt_4 fronti dell'opponente in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro con- to che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incarica- to, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese proces- suali (v. Cass. n. 2570 del 2017 e Cass. n. 24678 del 2018, richiamate da questa Corte territoriale nella sentenza n. 1773/2020, pubblicata il 4 dicem- bre 2020).
In base al principio di causalità, dunque, le spese di lite vanno poste solidalmente a carico dell'ente impositore e dell'agente della riscossione, da considerarsi entrambi soccombenti rispetto all'opponente (così ancora Cass.
n. 1070 del 2017).
- 7 - Nulla esclude che la domanda di manleva dalle spese processuali del giudizio di opposizione possa essere esercitata anche nell'ambito dello stes- so giudizio di opposizione, oltre che in separata sede, ma rimane comunque fermo che nei rapporti con il contribuente non rileva che ad aver provocato la necessità del giudizio sia stato l'uno o l'altro ente.
A riprova della radicale autonomia dei rapporti vi è il fatto che l'eventuale giudicato sulle spese formatosi nel giudizio di opposizione non può rilevare nel rapporto interno tra ente creditore e concessionario (v. Cass.
n. 6092 del 2020, così massimata: «In tema di esecuzione c.d. esattoriale, quando l'opposizione proposta dal debitore è accolta in relazione a vizi del procedimento o di merito ascrivibili esclusivamente all'ente creditore, il di- ritto del concessionario del servizio di riscossione di essere manlevato dall'ente medesimo dal pagamento dei compensi professionali dei propri di- fensori può essere esercitato nell'ambito del medesimo giudizio ovvero in separata sede;
nel primo caso, qualora il giudice non accolga la domanda di manleva o non provveda sulla stessa, il concessionario dovrà coltivare gli ordinari rimedi impugnatori, nell'altro, invece, la disposta compensa- zione delle spese processuali fra l'opponente e gli opposti non determina alcun giudicato nei rapporti interni fra il concessionario e l'ente credito- re»).
6.4. Non giova alla prospettazione dell' il richiamo a Cass. n. Pt_1
7716 del 2022, secondo la quale ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma re- stando la legittimazione passiva sia dell' Controparte_1 che dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in di- pendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata noti- fica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione. Mentre nel primo caso il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustifi- cata alla luce del principio di causalità.
La citata ordinanza attiene ad un ricorso con cui il debitore che ave- va proposto opposizione avverso una cartella relativa a sanzioni per viola-
- 8 - zione del codice della strada si doleva della decisione del giudice di merito che aveva condannato al pagamento delle spese di lite soltanto l'agente della riscossione e non anche l'ente creditore (nel caso scrutinato, il CP_6
. La decisione si richiama ad un orientamento interpretativo formatosi
[...] in tema di esecuzione esattoriale di cui sono espressione, ad esempio, Cass.
n. 14125 del 2016 e Cass. n. 3105 del 2017 (entrambe citate da Cass. n.
7716 del 2022).
Si tratta però di controversie nelle quali l'unico soggetto che deve necessariamente partecipare al giudizio è proprio l'agente della riscossione, mentre è rimessa all'iniziativa di quest'ultimo la facoltà di chiamare in giu- dizio l'ente impositore al fine di essere tenuto indenne delle perdite econo- miche subite in esecuzione dell'incarico conferitogli (così in particolare
Cass. n. 14125 del 2016, alla cui articolata motivazione in questa sede si ri- manda). Tale facoltà è disciplinata dall'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, in base al quale il concessionario, nelle liti promosse contro di esso che non ri- guardino esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato e, in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.
Tuttavia, ad avviso delle Sezioni Unite il citato art. 39 non opera in materia di riscossione dei contributi previdenziali e, quindi, esso non è ap- plicabile alle opposizioni a iscrizione a ruolo di tali crediti e nelle opposi- zioni concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo (v. punto 12.2 della motivazione di Cass. n. 7514 del
2022; nello stesso senso v. anche Cass. n. 16425 del 2019, che qualifica l'art. 39 cit. come “norma eccezionale”).
È evidente, perciò, che l'indirizzo interpretativo di cui è espressione
Cass. n. 7716 del 2022 non si attaglia al caso in esame, nel quale – per tutte le ragioni prima indicate – sono da considerarsi legittimati passivi sia l' Pt_1 che l' , con la conseguenza che entrambi Controparte_1 vanno considerati soccombenti nei confronti del debitore opponente nel caso di accoglimento dell'opposizione. Pertanto, la decisione del Giudice di pri- me cure di condannare alle spese l' non è di per sé errata, ferma restan- Pt_1 do – come detto – l'eventuale facoltà dell'Istituto di rivalersi nei confronti dell'Agenzia per le conseguenze negative derivanti dalla sua inerzia.
7. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello dev'essere rigettato e, per l'effetto, la sentenza impugnata va senz'altro con- fermata.
Resta assorbita ogni altra questione.
- 9 - 8. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno po- ste, quindi, a carico dell' Pt_1
La liquidazione è affidata al dispositivo che segue. Essa è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche (sostituite, da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022), tenu- to conto del valore della causa (che nella specie va commisurato al valore delle spese legali liquidate dal Tribunale di Trani), della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contri- buto per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con ricorso depositato il 15.12.2023 nei con- Pt_1 fronti dell' e di av- Controparte_1 Parte_3 verso la sentenza emessa dal Tribunale di Trani, sezione lavoro, in data
19.10.2023, pubblicata il 6.12.2023, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.000,00 in favore di ciascuna parte appellata, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 16 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Elvira Palma
- 10 -
CORTE DI APPELLO DI BARI
_________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr.ssa ELVIRA PALMA Presidente dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore dr.ssa VALERIA SPAGNOLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1501 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente tra
, in persona del le- Parte_1 gale rappresentante pro tempore, anche in qualità di mandatario della difeso dagli avv.ti Fabiola Leone e Antonio Bove;
Parte_2 appellante
e
, in persona del procuratore speciale Controparte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Danilo Buonamico, giusta CP_2 procura depositata nel fascicolo telematico;
nonché
nata il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_3
Ignazio Daniele Nenna, giusta procura deposita nel fascicolo telematico;
appellate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Trani depositato il 6 feb- braio 2020 ha proposto opposizione avverso la comu- Parte_3 nicazione di iscrizione ipotecaria n. 014 2022 1460000578000 emessa dalla
, notificata a mezzo posta raccomandata Controparte_1 in data 19 gennaio 2023, limitatamente alla sola cartella n. 014 2006
0003605354000, avente ad oggetto crediti di natura previdenziale di impor-
- 1 - to complessivo pari a 15.159,85 euro, oltre diritti di notifica e spese di pro- cedura.
Per quanto qui rileva, a fondamento del ricorso ha dedotto Parte_3 che la citata cartella non le era mai stata notificata e comunque, quand'anche fosse stata notificata il 15 marzo 2006 (come risultava dalla comunicazione impugnata), il credito era prescritto per decorso del relativo termine quinquennale in epoca successiva alla data di presunta notifica. Ha sostenuto, inoltre, che la comunicazione di iscrizione era viziata perché ad essa non erano stati allegati atti prodromici sulla base dei quali la comunica- zione medesima era stata emessa.
L' si è costituita ed ha chiesto il Controparte_1 rigetto del ricorso proposto da evidenziando – sempre nei limiti di Parte_3 quanto rileva nel presente grado di giudizio – che: a) dopo la notifica della cartella n. 014 2006 0003605354000 erano stati notificati a alcuni Parte_3 atti interruttivi della prescrizione, il primo dei quali era l'intimazione di pa- gamento n. 014 2012 9048804854 notificata il 6 agosto 2012; b) essa era priva di legittimazione passiva perché la controparte, asserendo di non aver mai ricevuto la notifica della cartella presupposta, aveva proposto un'opposizione ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 con funzione recuperato- ria;
c) era priva di legittimazione anche in ordine all'attività notificatoria degli atti di accertamento da parte dell'Ente previdenziale creditore, chie- dendo di essere manlevata dall'Ente medesimo ai fini di eventuali statuizio- ni di condanna alle spese della procedura;
d) infine, non era legittimata nep- pure in relazione al motivo di ricorso avente ad oggetto la prescrizione ma- turata successivamente alla notifica della cartella presupposta.
Anche l' si è costituito ed ha chiesto: 1) in via preliminare, che Pt_1 fosse dichiarata l'inammissibilità del ricorso in quanto il ruolo esattoriale non è impugnabile, come previsto dall'art. 3bis del d.l. n. 146 del 2021, che aveva novellato l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, e comunque la cartella prodromica era stata correttamente notificata il 15 marzo 2006; 2) nel meri- to, che fosse rigettata l'opposizione, riportandosi – quanto al periodo suc- cessivo alla notifica della cartella – alla difesa dell' Controparte_3
, che aveva in carico il ruolo, ed in ogni caso rappresentando che il
[...] termine di prescrizione era rimasto sospeso per 311 giorni in virtù della le- gislazione emergenziale approvata per fronteggiare la pandemia.
2. Con sentenza n. 1709/2023 del 19 ottobre 2023, pubblicata il 6 di- cembre, il Tribunale di Trani ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha: I) an- nullato la comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata limitatamente alla cartella di pagamento n. 014 2006 0003605354000; II) condannato
- 2 - l' alla rifusione delle spese processuali, con attribuzione al procuratore Pt_1 antistatario;
III) compensato le spese nei confronti dell' . CP_4
Il Giudice di prime cure ha rilevato che tra la data di notifica della cartella (15 marzo 2006) e la data di notifica del primo atto interruttivo utile
(6 agosto 2012) erano decorsi oltre cinque anni, per cui il credito doveva ri- tenersi prescritto. Ha evidenziato, inoltre, che l'attività successiva alla noti- fica della cartella era da imputarsi all'agente della riscossione, i cui effetti si ripercuotevano inevitabilmente in capo all'ente creditore.
Quanto alle spese, esse dovevano essere poste a carico dell' in Pt_1 quanto soccombente, mentre nei confronti dell' potevano essere CP_1 compensate stante l'intervenuta pronuncia delle Sezioni Unite in ordine alla questione della legittimazione dell'ente riscossore.
3. Avverso detta sentenza ha interposto tempestivo appello l' Pt_1 impugnando esclusivamente il capo relativo alle spese.
L' ha resistito depositando memo- Controparte_1 ria.
Anche si è costituita ed ha chiesto il rigetto del gravame. Parte_3
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio re- lativo al primo grado di giudizio, in data 16 gennaio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
4. Il ricorso proposto da è stato accolto in quanto tra la data Parte_3 di notifica della cartella prodromica e la data di notifica della comunicazio- ne di iscrizione ipotecaria era trascorso un lasso di tempo superiore a cinque anni.
La motivazione posta a base della decisione assunta dal Tribunale è la seguente: «In realtà, la ricorrente ha eccepito la maturazione della pre- scrizione quinquennale del credito in quanto tra la data di notifica della cartella stessa (15/3/2006) e la data di notifica del primo atto interruttivo utile (6/8/2012) sono decorsi oltre cinque anni. Tale attività è da imputarsi all'agente della Riscossione, i cui effetti si ripercuotono inevitabilmente in capo all'ente creditore. Pertanto, l'aver convenuto al mero fine di CP_4 accertare che la maturazione della prescrizione sia avvenuta per una con- dotta omissiva da parte dell'Agente della Riscossione, può valere come una pura denuntiatio litis. Tuttavia, la fondatezza dell' eccezione di prescrizione emerge dalla stessa difesa dell' , laddove nelle note conclusive si leg- CP_4 ge testualmente: “In relazione al terzo profilo di opposizione, afferente la prescrizione del credito sotteso alla cartella esattoriale n.
01420060003605354000, ferme ed impregiudicate le deduzioni tutte in or- dine all'eccepito difetto di legittimazione passiva e/o titolarità passiva di
- 3 - , nonché alla spiegata, e subordinata, domanda di garanzia e manleva CP_4 nei confronti dell'ente creditore, sussiste allo stato impossibilità di poter documentare la presenza di atti intermedi tra la notifica della cartella esat- toriale n. 01420060003605354000 (15.03.2006) e la notifica della intima- zione di pagamento n. 01420129048804854 (06.08.2012)”».
Il Giudice di prime cure ha così motivato la propria decisione in or- dine alla regolamentazione delle spese di lite in questa sede censurata dall' «Le spese seguono la soccombenza con l' mentre si ritiene Pt_1 Pt_1 di compensarle con lì ritenendo quale “gravi ed eccezionali ragioni” CP_4 di compensazione l'intervenuta pronuncia delle Sezioni Unite sopra indica- ta in ordine alla questione della legittimazione dell'ente riscossore».
5. L'Istituto previdenziale censura la sentenza impugnata laddove ha affermato che nella specie ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per com- pensare le spese nei confronti dell' e che la notifica del ricorso CP_4 all'agente della riscossione vale come pura denuntiatio litis.
L'Istituto evidenzia innanzitutto che tale affermazione contraddice quanto asserito dallo stesso Giudice in ordine al fatto che la fondatezza del motivo di ricorso sulla prescrizione c.d. successiva era stata ammessa dalla stessa la quale aveva ammesso di non poter documentare la pre- CP_1 senza di atti interruttivi intermedi. Rileva, inoltre, che nella specie non era stato l' a dare causa al giudizio, posto che l'assenza di atti interruttivi Pt_1 era ascrivibile solo all' , che non aveva proceduto alla tempestiva in- CP_4 terruzione della prescrizione. Deduce, ancora, che a seguito dell'iscrizione a ruolo l' cede il credito all'agente della riscossione, unico responsabile Pt_1 della tutela del credito. Osserva, infine, che nella specie si fa questione degli atti esecutivi imputabili al concessionario, il quale ha notificato l'intimazione quando il termine di prescrizione era già spirato.
6. L'appello è infondato e non può, pertanto, essere accolto, doven- dosi condividere – sia pure con le precisazioni che seguono – la decisione assunta dal Tribunale di Trani.
6.1. È opportuno premettere che con un unico ricorso ha Parte_3 cumulativamente proposto più azioni di diversa natura. Precisamente:
A) laddove ha sostenuto che la cartella prodromica non era stata no- tificata e che il credito da essa portato era conseguentemente prescritto, ha formulato un'opposizione tardiva c.d. “recuperatoria” avverso l'iscrizione a ruolo;
in relazione a tale giudizio la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio (cfr. Cass. sez. un. n. 7514 del 2022);
- 4 - B) laddove ha dedotto che l'iscrizione era invalida per mancata alle- gazione degli atti prodromici, ha intrapreso un'azione di accertamento nega- tivo del diritto ad iscrivere ipoteca in conseguenza dell'irregolarità formale dell'atto (cfr. Cass. n. 6844 del 2024, secondo cui in tale evenienza l'opposizione non può mai essere ricondotta nell'alveo dell'art. 617 c.p.c.), rispetto alla quale unico soggetto passivamente legittimato è l'agente della riscossione, cioè l'ente che ha emesso l'atto contestato ed al quale è ascrivi- bile l'irregolarità lamentata;
C) laddove ha eccepito la prescrizione maturata nell'arco di tempo successivo alla notifica della cartella presupposta, ha promosso un'azione di accertamento negativo avente ad oggetto non soltanto il diritto di credito dell' (la prescrizione dei contributi previdenziali, infatti, è estintiva e Pt_1 non semplicemente preclusiva: cfr. Cass. n. 6154 del 2024), ma anche il di- ritto dell'agente della riscossione ad agire in via esecutiva in forza del titolo presupposto (e, quindi, il diritto ad iscrivere ipoteca), rispetto alla quale so- no muniti di legittimazione passiva sia l'agente della riscossione (cioè il ti- tolare dell'azione esecutiva) sia l'ente creditore (nei cui confronti il debitore intende far valere il fatto estintivo del credito verificatosi in epoca posteriore alla notificazione del titolo).
Ne deriva che in maniera del tutto corretta ha notificato il Parte_3 ricorso introduttivo sia all' che all' , in Pt_1 Controparte_1 quanto le domande proposte con l'unico ricorso hanno quali destinatari ora l'ente previdenziale ora l'agente della riscossione ora entrambi.
Non può pertanto condividersi l'assunto del Tribunale secondo cui
«l'aver convenuto al mero fine di accertare che la maturazione della CP_4 prescrizione sia avvenuta per una condotta omissiva da parte dell'Agente della Riscossione, può valere come una pura denuntiatio litis», posto che – come visto – interpretando la domanda nel suo complesso lo scopo avuto di mira dalla contribuente era quello di far valere anche vizi propri dell'atto avversato e, comunque, di far accertare l'inesistenza dell'azione esecutiva cui era preordinata l'ipoteca.
Solo rispetto all'opposizione a cartella esattoriale per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva la notifica dell'opposizione nei confronti dell'agente della riscossione assume valore di litis denuntiatio (così da ulti- mo Cass. n. 19985 del 2024). In relazione alle altre domande proposte da invece, la legittimazione spetta senza dubbio ad entrambi gli enti. Parte_3
6.2. Logica conseguenza di tale impostazione è che, considerato il contenuto della statuizione adottata dal primo Giudice, devono essere indi- viduati quali parti soccombenti sia l' che l' Pt_1 [...]
[...]
Controparte_5 [...]
[...]
[...]
[...]
. Ed infatti, l'opposizione proposta da è stata accolta con
[...] Parte_3 riferimento all'azione di accertamento negativo avente ad oggetto sia il cre- dito che l'azione esecutiva.
D'altra parte, è lo stesso Tribunale che – contraddicendo quanto pri- ma affermato in ordine al valore di mera litis denuntiatio della notifica ese- guita in favore dell'agente della riscossione – ha individuato quali parti soc- combenti sia l' che l'Agenzia, salvo poi compensare le spese nei riguar- Pt_1 di quest'ultima reputando sussistenti “gravi ed eccezionali ragioni” indivi- duate nella pronuncia delle Sezioni Unite circa la questione della legittima- zione dell'ente riscossore.
Il riferimento è evidentemente a Cass. sez. un. n. 7514 del 2022, concernente però l'ipotesi opposizione tardiva per motivi di merito con fun- zione recuperatoria, cioè il caso in cui il debitore intenda reagire alla riscos- sione del credito contributivo per ottenere l'accertamento negativo del credi- to iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa quanto per intervenu- ta prescrizione, opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispetto al termine previsto dall'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999, sul presuppo- sto della mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito.
6.3. Non v'è dubbio, quindi, che la decisione del Tribunale di con- dannare l' al pagamento delle spese processuali sostenute da Pt_1 Parte_3 sia in sé corretta, perché è anche nei confronti dell'ente titolare del credito che la contribuente doveva far valere l'estinzione dei contributi per l'intervenuta prescrizione successiva alla notifica della cartella.
L' critica la decisione del primo Giudice evidenziando che nel Pt_1 caso in esame le spese avrebbero dovuto essere sopportate esclusivamente dall' posto che l'estinzione del credito era dipeso dall'inerzia del CP_1 soggetto istituzionalmente deputato alla fase di riscossione e, quindi, era proprio l' ad aver “dato causa” alla lite. CP_1
Vi è però da considerare che né in primo grado né in grado di appel- lo l' ha promosso domanda nei confronti dell' Pt_1 Controparte_5
allo scopo di essere tenuta indenne dalle eventuali conseguenze
[...] sfavorevoli della lite, quanto meno con riferimento agli oneri processuali.
Dinanzi al Tribunale, difatti, l' si è limitato ad eccepire Pt_1
l'inammissibilità del ricorso in ragione della non impugnabilità del ruolo
(art. 3bis del d.l. n. 146 del 2021), nonché l'infondatezza dell'opposizione proposta da per motivi di merito, anche in relazione alla dedotta Parte_3 prescrizione dei contributi.
In grado di appello, invece, l' ha allegato che l' aveva Pt_1 CP_1 dato causa al processo, ma ha poi chiesto la modifica della sentenza impu-
- 6 - gnata nella parte in cui l'aveva condannato al pagamento delle spese senza compensarle. Queste sono le conclusioni contenute nell'atto di gravame:
«Premesso quanto sopra, la difesa dell' chiede alla Corte adita la ri- Pt_1 forma della sentenza appellata in punto di spese, con la modifica della parte relativa con compensazione nei confronti di . Pt_1
È evidente che tale richiesta non può trovare accoglimento, posto che la parte opponente è terza rispetto ai rapporti tra titolare del credito ed ente incaricato della riscossione. Pertanto, nel rapporto processuale instaurato tra l'obbligato, da una parte, e l' e l' , Pt_1 Controparte_1 dall'altra, non rileva in alcun modo che la prescrizione sia maturata per inerzia dell'esattore oppure per la mancata o la ritardata trasmissione del ruolo da parte dell'ente impositore (cfr. Cass. sez. un. n. 7514 del 2022, al punto 6 della motivazione, laddove richiama l'insegnamento di Cass. sez. un. n. 16412 del 2007).
In questa direzione, del resto, è orientata in maniera costante la giuri- sprudenza di legittimità. Ed infatti, secondo la Cassazione, ove la cartella di pagamento sia annullata per omessa notifica di un atto presupposto, le spese di lite vanno poste, in solido tra loro, a carico dell'ente impositore e del concessionario alla riscossione che siano stati convenuti insieme dal contri- buente, essendo entrambi soccombenti – in base al principio di causalità – rispetto all'opponente, il quale è estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo (cfr. Cass. n. 7371 del 2017).
In senso analogo si è affermato che nel giudizio di opposizione a
[...]
esattoriale l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei con- Pt_4 fronti dell'opponente in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro con- to che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incarica- to, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese proces- suali (v. Cass. n. 2570 del 2017 e Cass. n. 24678 del 2018, richiamate da questa Corte territoriale nella sentenza n. 1773/2020, pubblicata il 4 dicem- bre 2020).
In base al principio di causalità, dunque, le spese di lite vanno poste solidalmente a carico dell'ente impositore e dell'agente della riscossione, da considerarsi entrambi soccombenti rispetto all'opponente (così ancora Cass.
n. 1070 del 2017).
- 7 - Nulla esclude che la domanda di manleva dalle spese processuali del giudizio di opposizione possa essere esercitata anche nell'ambito dello stes- so giudizio di opposizione, oltre che in separata sede, ma rimane comunque fermo che nei rapporti con il contribuente non rileva che ad aver provocato la necessità del giudizio sia stato l'uno o l'altro ente.
A riprova della radicale autonomia dei rapporti vi è il fatto che l'eventuale giudicato sulle spese formatosi nel giudizio di opposizione non può rilevare nel rapporto interno tra ente creditore e concessionario (v. Cass.
n. 6092 del 2020, così massimata: «In tema di esecuzione c.d. esattoriale, quando l'opposizione proposta dal debitore è accolta in relazione a vizi del procedimento o di merito ascrivibili esclusivamente all'ente creditore, il di- ritto del concessionario del servizio di riscossione di essere manlevato dall'ente medesimo dal pagamento dei compensi professionali dei propri di- fensori può essere esercitato nell'ambito del medesimo giudizio ovvero in separata sede;
nel primo caso, qualora il giudice non accolga la domanda di manleva o non provveda sulla stessa, il concessionario dovrà coltivare gli ordinari rimedi impugnatori, nell'altro, invece, la disposta compensa- zione delle spese processuali fra l'opponente e gli opposti non determina alcun giudicato nei rapporti interni fra il concessionario e l'ente credito- re»).
6.4. Non giova alla prospettazione dell' il richiamo a Cass. n. Pt_1
7716 del 2022, secondo la quale ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma re- stando la legittimazione passiva sia dell' Controparte_1 che dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in di- pendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata noti- fica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione. Mentre nel primo caso il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustifi- cata alla luce del principio di causalità.
La citata ordinanza attiene ad un ricorso con cui il debitore che ave- va proposto opposizione avverso una cartella relativa a sanzioni per viola-
- 8 - zione del codice della strada si doleva della decisione del giudice di merito che aveva condannato al pagamento delle spese di lite soltanto l'agente della riscossione e non anche l'ente creditore (nel caso scrutinato, il CP_6
. La decisione si richiama ad un orientamento interpretativo formatosi
[...] in tema di esecuzione esattoriale di cui sono espressione, ad esempio, Cass.
n. 14125 del 2016 e Cass. n. 3105 del 2017 (entrambe citate da Cass. n.
7716 del 2022).
Si tratta però di controversie nelle quali l'unico soggetto che deve necessariamente partecipare al giudizio è proprio l'agente della riscossione, mentre è rimessa all'iniziativa di quest'ultimo la facoltà di chiamare in giu- dizio l'ente impositore al fine di essere tenuto indenne delle perdite econo- miche subite in esecuzione dell'incarico conferitogli (così in particolare
Cass. n. 14125 del 2016, alla cui articolata motivazione in questa sede si ri- manda). Tale facoltà è disciplinata dall'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, in base al quale il concessionario, nelle liti promosse contro di esso che non ri- guardino esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato e, in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.
Tuttavia, ad avviso delle Sezioni Unite il citato art. 39 non opera in materia di riscossione dei contributi previdenziali e, quindi, esso non è ap- plicabile alle opposizioni a iscrizione a ruolo di tali crediti e nelle opposi- zioni concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo (v. punto 12.2 della motivazione di Cass. n. 7514 del
2022; nello stesso senso v. anche Cass. n. 16425 del 2019, che qualifica l'art. 39 cit. come “norma eccezionale”).
È evidente, perciò, che l'indirizzo interpretativo di cui è espressione
Cass. n. 7716 del 2022 non si attaglia al caso in esame, nel quale – per tutte le ragioni prima indicate – sono da considerarsi legittimati passivi sia l' Pt_1 che l' , con la conseguenza che entrambi Controparte_1 vanno considerati soccombenti nei confronti del debitore opponente nel caso di accoglimento dell'opposizione. Pertanto, la decisione del Giudice di pri- me cure di condannare alle spese l' non è di per sé errata, ferma restan- Pt_1 do – come detto – l'eventuale facoltà dell'Istituto di rivalersi nei confronti dell'Agenzia per le conseguenze negative derivanti dalla sua inerzia.
7. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello dev'essere rigettato e, per l'effetto, la sentenza impugnata va senz'altro con- fermata.
Resta assorbita ogni altra questione.
- 9 - 8. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno po- ste, quindi, a carico dell' Pt_1
La liquidazione è affidata al dispositivo che segue. Essa è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche (sostituite, da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022), tenu- to conto del valore della causa (che nella specie va commisurato al valore delle spese legali liquidate dal Tribunale di Trani), della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contri- buto per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con ricorso depositato il 15.12.2023 nei con- Pt_1 fronti dell' e di av- Controparte_1 Parte_3 verso la sentenza emessa dal Tribunale di Trani, sezione lavoro, in data
19.10.2023, pubblicata il 6.12.2023, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.000,00 in favore di ciascuna parte appellata, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 16 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Elvira Palma
- 10 -