TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 26/11/2025, n. 1989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1989 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2848/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2848/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. SALVEMINI PASQUALE C.F._2
OPPONENTI contro
C.F. ), quale procuratrice di con Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 il patrocinio dell'avv. PREZIOSI FABIO e dell'avv. SANDULLI FEDERICA
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta.
La quale procuratrice di premesso che: Controparte_1 CP_2
a) il 4 ottobre 1979, il Banco di Napoli S.p.A. - filiale di Manfredonia – ha stipulato il contratto di conto corrente n. 27/2358 con la “ ; Parte_3 b) negli anni, le parti hanno concluso contratti di apertura di credito sul predetto conto corrente;
c) il 3 maggio 1982, a garanzia di tutte le obbligazioni assunte dalla società, e Parte_4 Pt_3 hanno sottoscritto una fideiussione omnibus, che il successivo 2 giugno 1992 hanno limitato
[...] fino alla concorrenza di lire 250.000.000, e che il 24 giugno 1996 hanno poi confermato con integrazioni ai sensi degli artt. 1469 bis e seguenti c.c.; d) la garanzia è stata poi estesa fino ad € 400.000,00 il 29 luglio 2002; e) successivamente, il 15 gennaio 2009, , , e Parte_1 Controparte_3 Parte_2
, in qualità di eredi di , hanno sottoscritto una fideiussione omnibus CP_4 Parte_3 fino alla concorrenza di € 400.000,00, a conferma di ogni impegno assunto dal de cuius;
pagina 1 di 4 f) per l'eccessiva e perdurante esposizione debitoria della società correntista, il 24 marzo 2014 il Banco di Napoli ha revocato con effetto immediato gli affidamenti in essere e, al contempo, ha intimato - senza esito - alla stessa società ed ai fideiussori il pagamento di complessivi € 73.801,41; g) la società correntista - che il 14 febbraio 2011 aveva assunto la denominazione di
[...]
– è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Foggia del 31 gennaio Controparte_5 2018, con il conseguente fallimento in proprio dei nuovi soci, nonché fideiussori, e Nico- CP_3 la Troiano;
h) al 25 settembre 2021, il debito complessivo era pari ad € 134.054,26, certificato da estratto conto ex art. 50 TUB;
i) a seguito di vicende successorie del credito avvenute nel tempo, la è subentrata nel CP_2 patrimonio ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi al compendio trasferito, compresi i diritti ed accessori e le garanzie di qualsiasi grado e/o natura prestate in relazione ai predetti crediti;
Cont l) tra i crediti oggetto della scissione in favore della rientrano quelli ( già di CP_2 titolarità della cessionaria della nella quale è stato Controparte_1 Controparte_7 incorporato il Banco di Napoli S.p.A. a seguito della fusione avvenuta il 10 ottobre 2018;
tutto ciò premesso, ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 560/2023 del 25/03/2023, con il quale è stato ingiunto a e , quali fideiussori della società correntista, di Parte_1 Parte_2 pagare la somma complessiva di € 134.054,26 oltre interessi.
I fideiussori ingiunti hanno proposto la presente opposizione deducendo ed eccependo: l'inidoneità probatoria del mero estratto di saldaconto allegato al ricorso monitorio;
la nullità parziale della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust, in relazione al provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia; la nullità delle clausole contrattuali di determinazione del tasso di interesse mediante rinvio agli usi di piazza e di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
l'illegittima applicazione di c.m.s. e spese non pattuite e di interessi usurari;
la carenza di prova del credito.
La nella qualità dedotta, ha chiesto il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Orbene, va preliminarmente osservato che la garanzia sottoscritta dagli ingiunti non ha natura autonoma ma fideiussoria. Invero, l'inserimento nell'atto della clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta” non è di per sé significativa della natura autonoma della garanzia prestata: infatti, la clausola così formulata non è incompatibile con la natura accessoria propria della garanzia fideiussoria, in quanto non elide la facoltà dei garanti di far valere in via successiva le eccezioni attinenti alla validità ed efficacia del rapporto principale. Gli ingiunti sono pertanto legittimati ad opporre le eccezioni relative alla validità dell'obbligazione principale.
Nel merito va poi osservato che la Suprema Corte, sin dal 1996 (cfr. Cass. 13.3.1996 n. 2103), ha affermato costantemente che il requisito della forma scritta richiesto per la validità della pattuizione di interessi ultralegali dall'art. 1284 comma 3 c.c. non postula necessariamente che il documento contrattuale contenga l'indicazione in cifre del tasso di interesse pattuito, potendo essere soddisfatto anche per relationem, ma si richiede, in questo caso, che le parti richiamino per iscritto criteri prestabiliti ed elementi intrinseci al documento negoziale, obiettivamente individuabili, che consentano la concreta determinazione del tasso convenzionale senza alcuna discrezionalità da parte della banca. In tal senso si ritiene che il riferimento alle "condizioni (...) usualmente dalle aziende di credito sulla pagina 2 di 4 piazza" non sia sufficiente (...) in quanto non esistono vincolanti discipline del saggio fissate su scala nazionale (...) con accordi di cartello ma accordi contenenti diverse tipologie di tassi che non costituiscono neppure un parametro centralizzato e vincolante (Cass. 29.11.1996 n. 10657, Cass. 10.11.1997 n. 11042, Cass.
1.2.2002 In. 1287; Cass. 22.3.2005 n. 6187). La conseguenza della nullità della clausola di rinvio agli usi di piazza è l'applicazione per tutto il corso del rapporto del tasso di interesse legale (e non del tasso legale fino al 10.7.1992, data di entrata in vigore della L. n. 154 del 1992, e dopo tale data il tasso di interesse indicato dall' art. 117, comma 7 lett. a, del D.Lgs. n. 385 del 1993), in quanto l'art. 161 comma 6 del D.Lgs. n. 385 del 1993 prevede che i contratti conclusi prima della sua entrata in vigore restano regolati dalle norme anteriori (e ciò anche se la L. n. 154 del 1992 non conteneva alcuna disposizione transitoria). In tal senso si è espresso il giudice di legittimità (Cass.
1.3.2007 n. 4853; Cassazione 21.12.2005 n. 28302) ed anche il giudice delle leggi, che ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 comma 1 lettera a) della L. 17 febbraio 1992, n. 154 e dell'art. 117 comma 7 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, sollevata in riferimento all'art, 3 Cost. dal Tribunale di Milano, relativamente all'applicazione ai contratti anteriori (Corte Cost. ord. 18.12.2009 n. 338).
Nel caso di specie, pertanto, è nulla la clausola di rinvio agli usi di piazza contenuta nel contratto di conto corrente del 1979.
Inoltre, vertendosi nell'ipotesi di rapporto di conto corrente sorto nel 1979, va rilevata l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi applicata dalla banca. Secondo l'ormai univoca giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le tante, Cass. 1999/n. 12507; Cass. 1999/n. 2374; Cass. 1999/n. 3096; Cass. 2002/n. 1281; Cass. 2002/n. 4498; Cass. SS.UU. 2004/n. 21095; Cass. 2005/n. 3589; Cass. 2006/n. 10376; Cass. 2007/n. 6514; Cass. 2007/n. 15218), la clausola di capitalizzazione trimestrale si poneva infatti in contrasto con l'art. 1283 c.c. il quale prevede che l'anatocismo (salve le ipotesi della domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi) non possa ammettersi “in mancanza di usi contrari”. Al riguardo, è noto che la S.C., a partire dalla primavera del 1999, ha avuto più volte modo di ribadire che l'inserimento di detta clausola nel contratto, sia pure in conformità delle norme bancarie uniformi predisposte dall'ABI, non esclude l'anzidetta causa di nullità, per il semplice fatto che a tali norme non può riconoscersi il carattere di usi normativi, ma solo di usi negoziali, vista la mancanza del requisito soggettivo della consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, requisito che deve sussistere – affinché si possa parlare di uso normativo – insieme a quello oggettivo dell'uniforme e costante ripetizione nel tempo di un certo comportamento. Un tale elemento psicologico non può evidentemente riscontrarsi nelle condotte degli utenti dei servizi bancari che contrattano secondo schemi uniformi, predisposti unilateralmente dalle aziende di credito. Né potrebbero invocarsi nella specie, al fine di sostenere la legittimità dell'anatocismo, le modifiche al T.U. sulla legge bancaria 1993/n. 385 introdotte dal D.lg.vo 1999/n. 342. Per effetto della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 25, co. 3 (sent. 2000/n. 425), deve infatti escludersi l'applicabilità della nuova disciplina sulle modalità di calcolo degli interessi ai rapporti bancari sorti prima dell'entrata in vigore del citato decreto, come nel caso in esame ove l'inizio del rapporto risale al 1979. Poiché il c/c che qui ci occupa è stato acceso ben prima dell'entrata in vigore della delibera CICR del 9/02/2000, richiamata dall'art. 120, co. 2 T.U.B. (il quale ha, come si è detto, previsto la possibilità di una capitalizzazione degli interessi, purchè applicata con pari periodicità sia per gli interessi debitori che creditori) e poiché l'art. 25, co. 3 Dlg.vo 1999/n. 342 (norma che ha introdotto il co. 2 dell'art. 120 cit.) è stato dichiarato incostituzionale proprio nella parte in cui disponeva anche per il passato, con effetto retroattivo, ne deriva che il rapporto di specie è soggetto alla regola generale di cui all'art. 1283
pagina 3 di 4 c.c. che esclude la legittimità di qualsiasi forma di anatocismo, sia trimestrale che annuale (cfr., sul punto, Cass. 2002/n. 14091; Cass. 2016/n. 17150; Cass. 2017/n. 24153).
Ancora, è illegittimo ex art. 1346 c.c. l'addebito da parte della banca della commissione di massimo scoperto e delle spese di tenuta conto in difetto di una specifica pattuizione scritta.
Fermo quanto sinora osservato, di per sé dirimente ai fini della valutazione della certezza e liquidità del credito ingiunto, va poi rilevato che la società opposta, attrice in senso sostanziale, nella fase monitoria ha allegato un mero estratto di saldaconto, privo dell'indicazione analitica delle movimentazioni in dare ed avere del conto corrente, mentre nella presente fase processuale ha allegato gli estratti conto ma a partire dal mese di ottobre del 2000, a fronte di un rapporto sorto sin dal 1979.
E' noto a questo giudicante l'indirizzo della più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice del merito può integrare la prova offerta dal correntista, nel caso, pure con mezzi di cognizione disposti d'ufficio, come la CTU, alla quale il giudice può ricorrere quando la prova dei movimenti del conto, che sia prodotta dal correntista, non risulti completa, ma comunque tale da consentire al CTU di operare il calcolo delle competenze trimestrali (cfr. Cass., n. 31187/2018; Cass., n. 29190/2020; si veda, altresì Cass., n. 30822/2018, la quale ha puntualizzato che, in caso di produzione parziale degli estratti, il calcolo dei rapporti di dare e di avere decorre "dalla data della posta iniziale a debito annotata sul primo estratto conto disponibile" e dalla misura data da questo saldo, senza alcun previo azzeramento dello stesso); ed ancora, è improprio e scorretto considerare gli estratti conto come "veicolo di una prova legale" di fatti, che invece sono suscettibili di prova libera, cioè dimostrabili anche mediante argomenti di prova ed elementi indiretti che compete al giudice di merito valutare nell'ambito del suo prudente apprezzamento (Cass. 1538/22, Cass. n. 5887/2021, Cass., n. 29190/2021).
Tuttavia, nel caso di specie, la totale carenza documentale relativa ai primi venti anni del rapporto di conto corrente non consente in alcun modo una ricostruzione contabile sufficientemente attendibile dell'andamento del rapporto.
Da quanto sin qui esposto discende l'accoglimento dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna la parte opposta a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 406,50 per spese ed € 14.100,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 26.11.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2848/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. SALVEMINI PASQUALE C.F._2
OPPONENTI contro
C.F. ), quale procuratrice di con Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 il patrocinio dell'avv. PREZIOSI FABIO e dell'avv. SANDULLI FEDERICA
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta.
La quale procuratrice di premesso che: Controparte_1 CP_2
a) il 4 ottobre 1979, il Banco di Napoli S.p.A. - filiale di Manfredonia – ha stipulato il contratto di conto corrente n. 27/2358 con la “ ; Parte_3 b) negli anni, le parti hanno concluso contratti di apertura di credito sul predetto conto corrente;
c) il 3 maggio 1982, a garanzia di tutte le obbligazioni assunte dalla società, e Parte_4 Pt_3 hanno sottoscritto una fideiussione omnibus, che il successivo 2 giugno 1992 hanno limitato
[...] fino alla concorrenza di lire 250.000.000, e che il 24 giugno 1996 hanno poi confermato con integrazioni ai sensi degli artt. 1469 bis e seguenti c.c.; d) la garanzia è stata poi estesa fino ad € 400.000,00 il 29 luglio 2002; e) successivamente, il 15 gennaio 2009, , , e Parte_1 Controparte_3 Parte_2
, in qualità di eredi di , hanno sottoscritto una fideiussione omnibus CP_4 Parte_3 fino alla concorrenza di € 400.000,00, a conferma di ogni impegno assunto dal de cuius;
pagina 1 di 4 f) per l'eccessiva e perdurante esposizione debitoria della società correntista, il 24 marzo 2014 il Banco di Napoli ha revocato con effetto immediato gli affidamenti in essere e, al contempo, ha intimato - senza esito - alla stessa società ed ai fideiussori il pagamento di complessivi € 73.801,41; g) la società correntista - che il 14 febbraio 2011 aveva assunto la denominazione di
[...]
– è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Foggia del 31 gennaio Controparte_5 2018, con il conseguente fallimento in proprio dei nuovi soci, nonché fideiussori, e Nico- CP_3 la Troiano;
h) al 25 settembre 2021, il debito complessivo era pari ad € 134.054,26, certificato da estratto conto ex art. 50 TUB;
i) a seguito di vicende successorie del credito avvenute nel tempo, la è subentrata nel CP_2 patrimonio ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi al compendio trasferito, compresi i diritti ed accessori e le garanzie di qualsiasi grado e/o natura prestate in relazione ai predetti crediti;
Cont l) tra i crediti oggetto della scissione in favore della rientrano quelli ( già di CP_2 titolarità della cessionaria della nella quale è stato Controparte_1 Controparte_7 incorporato il Banco di Napoli S.p.A. a seguito della fusione avvenuta il 10 ottobre 2018;
tutto ciò premesso, ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 560/2023 del 25/03/2023, con il quale è stato ingiunto a e , quali fideiussori della società correntista, di Parte_1 Parte_2 pagare la somma complessiva di € 134.054,26 oltre interessi.
I fideiussori ingiunti hanno proposto la presente opposizione deducendo ed eccependo: l'inidoneità probatoria del mero estratto di saldaconto allegato al ricorso monitorio;
la nullità parziale della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust, in relazione al provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia; la nullità delle clausole contrattuali di determinazione del tasso di interesse mediante rinvio agli usi di piazza e di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
l'illegittima applicazione di c.m.s. e spese non pattuite e di interessi usurari;
la carenza di prova del credito.
La nella qualità dedotta, ha chiesto il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Orbene, va preliminarmente osservato che la garanzia sottoscritta dagli ingiunti non ha natura autonoma ma fideiussoria. Invero, l'inserimento nell'atto della clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta” non è di per sé significativa della natura autonoma della garanzia prestata: infatti, la clausola così formulata non è incompatibile con la natura accessoria propria della garanzia fideiussoria, in quanto non elide la facoltà dei garanti di far valere in via successiva le eccezioni attinenti alla validità ed efficacia del rapporto principale. Gli ingiunti sono pertanto legittimati ad opporre le eccezioni relative alla validità dell'obbligazione principale.
Nel merito va poi osservato che la Suprema Corte, sin dal 1996 (cfr. Cass. 13.3.1996 n. 2103), ha affermato costantemente che il requisito della forma scritta richiesto per la validità della pattuizione di interessi ultralegali dall'art. 1284 comma 3 c.c. non postula necessariamente che il documento contrattuale contenga l'indicazione in cifre del tasso di interesse pattuito, potendo essere soddisfatto anche per relationem, ma si richiede, in questo caso, che le parti richiamino per iscritto criteri prestabiliti ed elementi intrinseci al documento negoziale, obiettivamente individuabili, che consentano la concreta determinazione del tasso convenzionale senza alcuna discrezionalità da parte della banca. In tal senso si ritiene che il riferimento alle "condizioni (...) usualmente dalle aziende di credito sulla pagina 2 di 4 piazza" non sia sufficiente (...) in quanto non esistono vincolanti discipline del saggio fissate su scala nazionale (...) con accordi di cartello ma accordi contenenti diverse tipologie di tassi che non costituiscono neppure un parametro centralizzato e vincolante (Cass. 29.11.1996 n. 10657, Cass. 10.11.1997 n. 11042, Cass.
1.2.2002 In. 1287; Cass. 22.3.2005 n. 6187). La conseguenza della nullità della clausola di rinvio agli usi di piazza è l'applicazione per tutto il corso del rapporto del tasso di interesse legale (e non del tasso legale fino al 10.7.1992, data di entrata in vigore della L. n. 154 del 1992, e dopo tale data il tasso di interesse indicato dall' art. 117, comma 7 lett. a, del D.Lgs. n. 385 del 1993), in quanto l'art. 161 comma 6 del D.Lgs. n. 385 del 1993 prevede che i contratti conclusi prima della sua entrata in vigore restano regolati dalle norme anteriori (e ciò anche se la L. n. 154 del 1992 non conteneva alcuna disposizione transitoria). In tal senso si è espresso il giudice di legittimità (Cass.
1.3.2007 n. 4853; Cassazione 21.12.2005 n. 28302) ed anche il giudice delle leggi, che ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 comma 1 lettera a) della L. 17 febbraio 1992, n. 154 e dell'art. 117 comma 7 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, sollevata in riferimento all'art, 3 Cost. dal Tribunale di Milano, relativamente all'applicazione ai contratti anteriori (Corte Cost. ord. 18.12.2009 n. 338).
Nel caso di specie, pertanto, è nulla la clausola di rinvio agli usi di piazza contenuta nel contratto di conto corrente del 1979.
Inoltre, vertendosi nell'ipotesi di rapporto di conto corrente sorto nel 1979, va rilevata l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi applicata dalla banca. Secondo l'ormai univoca giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le tante, Cass. 1999/n. 12507; Cass. 1999/n. 2374; Cass. 1999/n. 3096; Cass. 2002/n. 1281; Cass. 2002/n. 4498; Cass. SS.UU. 2004/n. 21095; Cass. 2005/n. 3589; Cass. 2006/n. 10376; Cass. 2007/n. 6514; Cass. 2007/n. 15218), la clausola di capitalizzazione trimestrale si poneva infatti in contrasto con l'art. 1283 c.c. il quale prevede che l'anatocismo (salve le ipotesi della domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi) non possa ammettersi “in mancanza di usi contrari”. Al riguardo, è noto che la S.C., a partire dalla primavera del 1999, ha avuto più volte modo di ribadire che l'inserimento di detta clausola nel contratto, sia pure in conformità delle norme bancarie uniformi predisposte dall'ABI, non esclude l'anzidetta causa di nullità, per il semplice fatto che a tali norme non può riconoscersi il carattere di usi normativi, ma solo di usi negoziali, vista la mancanza del requisito soggettivo della consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, requisito che deve sussistere – affinché si possa parlare di uso normativo – insieme a quello oggettivo dell'uniforme e costante ripetizione nel tempo di un certo comportamento. Un tale elemento psicologico non può evidentemente riscontrarsi nelle condotte degli utenti dei servizi bancari che contrattano secondo schemi uniformi, predisposti unilateralmente dalle aziende di credito. Né potrebbero invocarsi nella specie, al fine di sostenere la legittimità dell'anatocismo, le modifiche al T.U. sulla legge bancaria 1993/n. 385 introdotte dal D.lg.vo 1999/n. 342. Per effetto della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 25, co. 3 (sent. 2000/n. 425), deve infatti escludersi l'applicabilità della nuova disciplina sulle modalità di calcolo degli interessi ai rapporti bancari sorti prima dell'entrata in vigore del citato decreto, come nel caso in esame ove l'inizio del rapporto risale al 1979. Poiché il c/c che qui ci occupa è stato acceso ben prima dell'entrata in vigore della delibera CICR del 9/02/2000, richiamata dall'art. 120, co. 2 T.U.B. (il quale ha, come si è detto, previsto la possibilità di una capitalizzazione degli interessi, purchè applicata con pari periodicità sia per gli interessi debitori che creditori) e poiché l'art. 25, co. 3 Dlg.vo 1999/n. 342 (norma che ha introdotto il co. 2 dell'art. 120 cit.) è stato dichiarato incostituzionale proprio nella parte in cui disponeva anche per il passato, con effetto retroattivo, ne deriva che il rapporto di specie è soggetto alla regola generale di cui all'art. 1283
pagina 3 di 4 c.c. che esclude la legittimità di qualsiasi forma di anatocismo, sia trimestrale che annuale (cfr., sul punto, Cass. 2002/n. 14091; Cass. 2016/n. 17150; Cass. 2017/n. 24153).
Ancora, è illegittimo ex art. 1346 c.c. l'addebito da parte della banca della commissione di massimo scoperto e delle spese di tenuta conto in difetto di una specifica pattuizione scritta.
Fermo quanto sinora osservato, di per sé dirimente ai fini della valutazione della certezza e liquidità del credito ingiunto, va poi rilevato che la società opposta, attrice in senso sostanziale, nella fase monitoria ha allegato un mero estratto di saldaconto, privo dell'indicazione analitica delle movimentazioni in dare ed avere del conto corrente, mentre nella presente fase processuale ha allegato gli estratti conto ma a partire dal mese di ottobre del 2000, a fronte di un rapporto sorto sin dal 1979.
E' noto a questo giudicante l'indirizzo della più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice del merito può integrare la prova offerta dal correntista, nel caso, pure con mezzi di cognizione disposti d'ufficio, come la CTU, alla quale il giudice può ricorrere quando la prova dei movimenti del conto, che sia prodotta dal correntista, non risulti completa, ma comunque tale da consentire al CTU di operare il calcolo delle competenze trimestrali (cfr. Cass., n. 31187/2018; Cass., n. 29190/2020; si veda, altresì Cass., n. 30822/2018, la quale ha puntualizzato che, in caso di produzione parziale degli estratti, il calcolo dei rapporti di dare e di avere decorre "dalla data della posta iniziale a debito annotata sul primo estratto conto disponibile" e dalla misura data da questo saldo, senza alcun previo azzeramento dello stesso); ed ancora, è improprio e scorretto considerare gli estratti conto come "veicolo di una prova legale" di fatti, che invece sono suscettibili di prova libera, cioè dimostrabili anche mediante argomenti di prova ed elementi indiretti che compete al giudice di merito valutare nell'ambito del suo prudente apprezzamento (Cass. 1538/22, Cass. n. 5887/2021, Cass., n. 29190/2021).
Tuttavia, nel caso di specie, la totale carenza documentale relativa ai primi venti anni del rapporto di conto corrente non consente in alcun modo una ricostruzione contabile sufficientemente attendibile dell'andamento del rapporto.
Da quanto sin qui esposto discende l'accoglimento dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna la parte opposta a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 406,50 per spese ed € 14.100,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 26.11.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 4 di 4