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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 4739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4739 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 15496/2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
(P. Iva ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del l.r.p.t. rapp.to e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Paolo
Francesco Ambroselli e Gennaro Nocerino, in virtù di procura in calce all'atto di opposizione.
OPPONENTE
E
(c.f. ), rapp.to e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
Giuseppe Forgione, in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per l'opponente, previa declaratoria di illegittimità e/o nullità del decreto ingiuntivo n. 2389/19, revocarsi lo stesso e condannarsi l'opposto al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi secondo equità, con vittoria di spese e compensi professionali da attribuirsi ai procuratori antistatari.
Per l'opposto, rigettarsi la domanda e confermare il decreto ingiuntivo opposto. In subordine, accertata l'effettiva prestazione svolta dal professionista incaricato, quantificarne il compenso, anche ai sensi dell'art. 2233 c.c., in base ai parametri ministeriali vigenti ratione temporis, e per l'effetto condannarsi la
[...] al pagamento, in favore dell'opposto, della minore o Parte_1
maggiore somma accertata dal Giudice, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al pagamento, con vittoria delle spese e compensi professionali della doppia fase del giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il (di seguito, per brevità, Parte_1
“ ) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2389/2019, Pt_1
emesso da questo Tribunale in data 29/3/2019, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 6.035,57, oltre interessi CP_1
e spese di procedura, a titolo di corrispettivo per l'incarico svolto, dal 20/5/16 all'11/4/17, quale addetto alla prevenzione incendi, al primo soccorso e quale
RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale) presso la
“Residenza Universitaria” sita in Pozzuoli (NA) alla via Carlo Rosini n. 12/bis,.
A sostegno dell'opposizione, deduceva:
- che il , previo contatto telefonico, aveva proposto un'offerta tecnico- CP_1 economica per l'esecuzione di un piano di prevenzione incendi presso la citata residenza universitaria, proponendosi quale responsabile della prevenzione incendi ai sensi dell'art. 31, comma 1, D. Lgs. 81/08;
- che tale offerta era stata accettata e in data 20/5/16 era stato formalizzato tra le parti l'incarico;
-che il rapporto professionale si era interrotto in data 11/4/17, in quanto il CP_1
era stato coinvolto in una inchiesta giudiziaria che, portandolo lontano dal luogo di lavoro, non gli consentiva di proseguire;
-che, per l'attività svolta, il professionista aveva emesso le fatture n. 3 e 4 del
6/3/17 e la n. 7 del 5/5/17;
- che la fattura n. 7, recante la voce “Compilazione degli allegati necessari per la partecipazione al bando per la costituzione di una graduatoria finalizzata al finanziamento della progettazione (fondi di rotazione)”, era del tutto estranea ai compiti affidati al e alle attività da questi svolte per conto di esso CP_1
opponente;
- che, pertanto, in riscontro ad un sollecito di pagamento ricevuto a mezzo pec il
6/4/18, aveva palesato al predetto le proprie perplessità sull'anzidetta fattura, invitandolo a rimodulare gli importi;
- che, nelle more, l'Agenzia delle Entrate gli aveva notificato un atto di pignoramento prezzo terzi ex art. 72 bis DPR 602/73 avente ad oggetto le somme eventualmente dovute al;
CP_1
- che, quindi, aveva interrotto ogni pagamento, anche in attesa di verificare l'entità dei compensi effettivamente dovuti, notiziando il con comunicazione pec CP_1
del 5/4/19;
- che, pertanto, il decreto ingiuntivo emesso era inammissibile in quanto fondato solo su una fattura, peraltro contestata, mentre non vi era alcuna prova né dell'esatto adempimento della prestazione, né della corretta quantificazione dei compensi, da valutarsi anche rispetto alla pertinenza con l'incarico ricevuto;
- che, inoltre, bisognava tenere in conto che il rapporto si era interrotto anticipatamente in data 11/4/17 per le ragioni citate;
- che il credito era altresì inesigibile, stante l'avvenuta notifica dell'atto di pignoramento presso terzi.
Tutto ciò premesso, chiedeva revocarsi e/o annullarsi il decreto ingiuntivo opposto e condannarsi al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., CP_1
da liquidarsi in via equitativa, con vittoria di spese e onorari di giudizio da attribuirsi ai procuratori costituiti.
Costituitosi in giudizio, il chiedeva rigettarsi l'opposizione in CP_1
ragione della sua dedotta infondatezza, eccependo che il credito era provato dalle lettere di incarico e dalle fatture emesse e mai contestate dall'opponente in fase stragiudiziale. In particolare, evidenziava la correttezza degli importi richiesti la cui quantificazione, in assenza di un criterio concordato dalle parti, era stata effettuata sulla base dei parametri di cui al D.M. 140/12, secondo il disposto di cui all'art. 2233 c.c.. Aggiungeva, ancora, che avendo proposto istanza di rateizzazione presso l'Agenzia delle Entrate, il credito opposto era divenuto pienamente esigibile con il pagamento della prima rata del piano di rateizzo, come espressamente previsto dall'art. 72 bis, comma 19 quater del DPR 602/73.
Con ordinanza in data 25/11/20219, questo Giudice, in persona del Giudice
Onorario temporaneamente assegnatario del fascicolo, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ordinando all'opponente, su richiesta del , di pagare la somma ingiunta direttamente all'Agenzia delle Entrate. CP_1
Indi, ammesso ed espletato l'interrogatorio formale del l.r.p.t. del
, la causa veniva assegnata in decisione con provvedimento del Parte_1 30/1/2025, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127ter c.p.c., previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che l'opposizione proposta è fondata e va accolta, ma solo per quanto di ragione.
Giova premettere che il , come emerge dalle difese svolte, non ha Parte_1 contestato l'attività svolta dal quale addetto alla prevenzione incendi, al CP_1
primo soccorso e RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale) relativamente all'unità produttiva “Residenza Universitaria”, incarichi, del resto, formalizzati dalle parti con la sottoscrizione delle “lettere di incarico” del 20/5/2016. Rispetto al compenso richiesto per tali attività il , a ben Parte_1
vedere, si è limitato a dedurre che la pretesa economica di cui al punto 1) della fattura n. 7 pari ad € 3333,33, dovesse essere rivista in ragione del fatto che l'incarico di era stato anticipatamente revocato. Trattasi, tuttavia, di una Pt_2
contestazione che, come è evidente, è oltremodo generica, tenuto conto, peraltro, che non avendo le parti previsto un termine di durata dell'incarico, è apodittica l'affermazione secondo cui lo stesso sarebbe stato risolto anticipatamente. Né il ha formulato alcun rilievo in ordine al quantum come determinato dal Parte_1
, avendo eccepito esclusivamente che lo stesso dovesse essere “rivisto”. CP_1
Aggiungasi, poi, che la contestazione è stata sollevata solo con l'atto di opposizione, nonostante la prima richiesta di pagamento fosse stata avanzata dal con pec del 5/5/2017 e, dunque, dopo solo pochi giorni dalla cessazione del CP_1
rapporto.
Se, dunque, è irrilevante la censura svolta con riferimento ai suindicati incarichi, lo stesso non può dirsi con riferimento all'attività di compilazione degli allegati per la partecipazione al bando per i fondi di rotazione di cui alla fattura n.
7 per un importo di € 1.000,00 oltre I.V.A, attività che la ha negato di Pt_1 aver mai richiesto all'opposto.
In proposito, giova evidenziare che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso (cfr.
Cass., 24/1/17, n. 1792). La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un siffatto rapporto, può essere data dall'attore con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni, mentre compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità (Cass. 10/2/2006 n. 3016;
Cass. 4/2/2000 n. 1244; Cass. 1/3/1995 n. 2345).
Ebbene, nella specie, premessa la mancanza di un atto scritto di conferimento dell'incarico, dalle risultanze probatorie acquisite in giudizio non si evincono elementi idonei e sufficienti per ritenere provata l'instaurazione del rapporto in relazione alla partecipazione della al bando di gara Pt_1
suindicato. Infatti, a sostegno della sua pretesa, il ha depositato tre schede CP_1
sintetiche compilate con i dati della riferite al bando di gara dei fondi Pt_1
di rotazione, nonché due mail del 14 e del 18/11/2016 inviate a , CP_2
legale rapp.te della Tuttavia, se, da un lato, non vi è alcuna prova che Pt_1 la compilazione di tali schede sia avvenuta ad opera del , dall'altro lato, tale CP_1
corrispondenza non sembra avere attinenza con lo svolgimento del predetto incarico. Infatti, la prima mail, riguarda un'integrazione documentale richiesta dalla , laddove il bando per i fondi di rotazione era indetto Controparte_3
dalla Regione Campania e la seconda mail una richiesta di documentazione, non meglio specificata, relativa alla Fondazione NI CC. Priva di rilevanza
è infine la ricevuta dell'8/11/2016 con la quale il inoltrava la richiesta di CP_1
“nulla osta sanitario” al Comune di Pozzuoli, non evincendosi dalla stessa alcuna attinenza con la partecipazione al bando indetto dalla Regione Campania.
In definitiva, alla luce del quadro probatorio, del tutto evanescente, che emerge dalla richiamata documentazione, deve ritenersi che il non abbia CP_1 fornito prova dell'incarico dedotto e dell'espletamento della relativa attività.
Ne consegue, pertanto, che in parte qua l'opposizione proposta va accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Il va, quindi, Parte_1 condannato al pagamento soltanto del compenso per l'attività svolta dal CP_1
come responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale e, dunque, della somma di € 4.815,57, comprensiva di IVA. Nulla può essere riconosciuto a titolo di interessi, non avendo l'opposto formulato alcuna domanda sul punto. Va, infine, precisato che non sussistono motivi ostativi alla suindicata condanna derivanti dall'avvenuta pignoramento presso terzi avente ad oggetto le suindicate somme notificato dalla Agenzia delle Entrate, essendo pacifico che non
è intervenuto alcun pagamento in favore del creditore procedente, con conseguente perdita di efficacia del pignoramento medesimo ex art. 72 bis D.P.R.
n. 602/1973.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'opponente nella misura indicata in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, con attribuzione all'avv. Giuseppe
Forgione, stante la dichiarazione dallo stesso resa ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Non ricorrono, infine, i presupposti della lite temeraria, stante l'accoglimento parziale della spiegata opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal nei confronti di Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 2389/2019 emesso da questo CP_1
Tribunale in data 29/3/2019, così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo;
b) condanna il al pagamento, in Parte_1 favore di della somma di € 4.815,57, nonché delle spese CP_1 processuali, che liquida in € 2.552,00 oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Giuseppe Forgione.
Napoli, 13/5/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 15496/2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
(P. Iva ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del l.r.p.t. rapp.to e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Paolo
Francesco Ambroselli e Gennaro Nocerino, in virtù di procura in calce all'atto di opposizione.
OPPONENTE
E
(c.f. ), rapp.to e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
Giuseppe Forgione, in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per l'opponente, previa declaratoria di illegittimità e/o nullità del decreto ingiuntivo n. 2389/19, revocarsi lo stesso e condannarsi l'opposto al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi secondo equità, con vittoria di spese e compensi professionali da attribuirsi ai procuratori antistatari.
Per l'opposto, rigettarsi la domanda e confermare il decreto ingiuntivo opposto. In subordine, accertata l'effettiva prestazione svolta dal professionista incaricato, quantificarne il compenso, anche ai sensi dell'art. 2233 c.c., in base ai parametri ministeriali vigenti ratione temporis, e per l'effetto condannarsi la
[...] al pagamento, in favore dell'opposto, della minore o Parte_1
maggiore somma accertata dal Giudice, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al pagamento, con vittoria delle spese e compensi professionali della doppia fase del giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il (di seguito, per brevità, Parte_1
“ ) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2389/2019, Pt_1
emesso da questo Tribunale in data 29/3/2019, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 6.035,57, oltre interessi CP_1
e spese di procedura, a titolo di corrispettivo per l'incarico svolto, dal 20/5/16 all'11/4/17, quale addetto alla prevenzione incendi, al primo soccorso e quale
RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale) presso la
“Residenza Universitaria” sita in Pozzuoli (NA) alla via Carlo Rosini n. 12/bis,.
A sostegno dell'opposizione, deduceva:
- che il , previo contatto telefonico, aveva proposto un'offerta tecnico- CP_1 economica per l'esecuzione di un piano di prevenzione incendi presso la citata residenza universitaria, proponendosi quale responsabile della prevenzione incendi ai sensi dell'art. 31, comma 1, D. Lgs. 81/08;
- che tale offerta era stata accettata e in data 20/5/16 era stato formalizzato tra le parti l'incarico;
-che il rapporto professionale si era interrotto in data 11/4/17, in quanto il CP_1
era stato coinvolto in una inchiesta giudiziaria che, portandolo lontano dal luogo di lavoro, non gli consentiva di proseguire;
-che, per l'attività svolta, il professionista aveva emesso le fatture n. 3 e 4 del
6/3/17 e la n. 7 del 5/5/17;
- che la fattura n. 7, recante la voce “Compilazione degli allegati necessari per la partecipazione al bando per la costituzione di una graduatoria finalizzata al finanziamento della progettazione (fondi di rotazione)”, era del tutto estranea ai compiti affidati al e alle attività da questi svolte per conto di esso CP_1
opponente;
- che, pertanto, in riscontro ad un sollecito di pagamento ricevuto a mezzo pec il
6/4/18, aveva palesato al predetto le proprie perplessità sull'anzidetta fattura, invitandolo a rimodulare gli importi;
- che, nelle more, l'Agenzia delle Entrate gli aveva notificato un atto di pignoramento prezzo terzi ex art. 72 bis DPR 602/73 avente ad oggetto le somme eventualmente dovute al;
CP_1
- che, quindi, aveva interrotto ogni pagamento, anche in attesa di verificare l'entità dei compensi effettivamente dovuti, notiziando il con comunicazione pec CP_1
del 5/4/19;
- che, pertanto, il decreto ingiuntivo emesso era inammissibile in quanto fondato solo su una fattura, peraltro contestata, mentre non vi era alcuna prova né dell'esatto adempimento della prestazione, né della corretta quantificazione dei compensi, da valutarsi anche rispetto alla pertinenza con l'incarico ricevuto;
- che, inoltre, bisognava tenere in conto che il rapporto si era interrotto anticipatamente in data 11/4/17 per le ragioni citate;
- che il credito era altresì inesigibile, stante l'avvenuta notifica dell'atto di pignoramento presso terzi.
Tutto ciò premesso, chiedeva revocarsi e/o annullarsi il decreto ingiuntivo opposto e condannarsi al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., CP_1
da liquidarsi in via equitativa, con vittoria di spese e onorari di giudizio da attribuirsi ai procuratori costituiti.
Costituitosi in giudizio, il chiedeva rigettarsi l'opposizione in CP_1
ragione della sua dedotta infondatezza, eccependo che il credito era provato dalle lettere di incarico e dalle fatture emesse e mai contestate dall'opponente in fase stragiudiziale. In particolare, evidenziava la correttezza degli importi richiesti la cui quantificazione, in assenza di un criterio concordato dalle parti, era stata effettuata sulla base dei parametri di cui al D.M. 140/12, secondo il disposto di cui all'art. 2233 c.c.. Aggiungeva, ancora, che avendo proposto istanza di rateizzazione presso l'Agenzia delle Entrate, il credito opposto era divenuto pienamente esigibile con il pagamento della prima rata del piano di rateizzo, come espressamente previsto dall'art. 72 bis, comma 19 quater del DPR 602/73.
Con ordinanza in data 25/11/20219, questo Giudice, in persona del Giudice
Onorario temporaneamente assegnatario del fascicolo, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ordinando all'opponente, su richiesta del , di pagare la somma ingiunta direttamente all'Agenzia delle Entrate. CP_1
Indi, ammesso ed espletato l'interrogatorio formale del l.r.p.t. del
, la causa veniva assegnata in decisione con provvedimento del Parte_1 30/1/2025, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127ter c.p.c., previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che l'opposizione proposta è fondata e va accolta, ma solo per quanto di ragione.
Giova premettere che il , come emerge dalle difese svolte, non ha Parte_1 contestato l'attività svolta dal quale addetto alla prevenzione incendi, al CP_1
primo soccorso e RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale) relativamente all'unità produttiva “Residenza Universitaria”, incarichi, del resto, formalizzati dalle parti con la sottoscrizione delle “lettere di incarico” del 20/5/2016. Rispetto al compenso richiesto per tali attività il , a ben Parte_1
vedere, si è limitato a dedurre che la pretesa economica di cui al punto 1) della fattura n. 7 pari ad € 3333,33, dovesse essere rivista in ragione del fatto che l'incarico di era stato anticipatamente revocato. Trattasi, tuttavia, di una Pt_2
contestazione che, come è evidente, è oltremodo generica, tenuto conto, peraltro, che non avendo le parti previsto un termine di durata dell'incarico, è apodittica l'affermazione secondo cui lo stesso sarebbe stato risolto anticipatamente. Né il ha formulato alcun rilievo in ordine al quantum come determinato dal Parte_1
, avendo eccepito esclusivamente che lo stesso dovesse essere “rivisto”. CP_1
Aggiungasi, poi, che la contestazione è stata sollevata solo con l'atto di opposizione, nonostante la prima richiesta di pagamento fosse stata avanzata dal con pec del 5/5/2017 e, dunque, dopo solo pochi giorni dalla cessazione del CP_1
rapporto.
Se, dunque, è irrilevante la censura svolta con riferimento ai suindicati incarichi, lo stesso non può dirsi con riferimento all'attività di compilazione degli allegati per la partecipazione al bando per i fondi di rotazione di cui alla fattura n.
7 per un importo di € 1.000,00 oltre I.V.A, attività che la ha negato di Pt_1 aver mai richiesto all'opposto.
In proposito, giova evidenziare che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso (cfr.
Cass., 24/1/17, n. 1792). La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un siffatto rapporto, può essere data dall'attore con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni, mentre compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità (Cass. 10/2/2006 n. 3016;
Cass. 4/2/2000 n. 1244; Cass. 1/3/1995 n. 2345).
Ebbene, nella specie, premessa la mancanza di un atto scritto di conferimento dell'incarico, dalle risultanze probatorie acquisite in giudizio non si evincono elementi idonei e sufficienti per ritenere provata l'instaurazione del rapporto in relazione alla partecipazione della al bando di gara Pt_1
suindicato. Infatti, a sostegno della sua pretesa, il ha depositato tre schede CP_1
sintetiche compilate con i dati della riferite al bando di gara dei fondi Pt_1
di rotazione, nonché due mail del 14 e del 18/11/2016 inviate a , CP_2
legale rapp.te della Tuttavia, se, da un lato, non vi è alcuna prova che Pt_1 la compilazione di tali schede sia avvenuta ad opera del , dall'altro lato, tale CP_1
corrispondenza non sembra avere attinenza con lo svolgimento del predetto incarico. Infatti, la prima mail, riguarda un'integrazione documentale richiesta dalla , laddove il bando per i fondi di rotazione era indetto Controparte_3
dalla Regione Campania e la seconda mail una richiesta di documentazione, non meglio specificata, relativa alla Fondazione NI CC. Priva di rilevanza
è infine la ricevuta dell'8/11/2016 con la quale il inoltrava la richiesta di CP_1
“nulla osta sanitario” al Comune di Pozzuoli, non evincendosi dalla stessa alcuna attinenza con la partecipazione al bando indetto dalla Regione Campania.
In definitiva, alla luce del quadro probatorio, del tutto evanescente, che emerge dalla richiamata documentazione, deve ritenersi che il non abbia CP_1 fornito prova dell'incarico dedotto e dell'espletamento della relativa attività.
Ne consegue, pertanto, che in parte qua l'opposizione proposta va accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Il va, quindi, Parte_1 condannato al pagamento soltanto del compenso per l'attività svolta dal CP_1
come responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale e, dunque, della somma di € 4.815,57, comprensiva di IVA. Nulla può essere riconosciuto a titolo di interessi, non avendo l'opposto formulato alcuna domanda sul punto. Va, infine, precisato che non sussistono motivi ostativi alla suindicata condanna derivanti dall'avvenuta pignoramento presso terzi avente ad oggetto le suindicate somme notificato dalla Agenzia delle Entrate, essendo pacifico che non
è intervenuto alcun pagamento in favore del creditore procedente, con conseguente perdita di efficacia del pignoramento medesimo ex art. 72 bis D.P.R.
n. 602/1973.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'opponente nella misura indicata in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, con attribuzione all'avv. Giuseppe
Forgione, stante la dichiarazione dallo stesso resa ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Non ricorrono, infine, i presupposti della lite temeraria, stante l'accoglimento parziale della spiegata opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal nei confronti di Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 2389/2019 emesso da questo CP_1
Tribunale in data 29/3/2019, così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo;
b) condanna il al pagamento, in Parte_1 favore di della somma di € 4.815,57, nonché delle spese CP_1 processuali, che liquida in € 2.552,00 oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Giuseppe Forgione.
Napoli, 13/5/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)