Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/06/2025, n. 5966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5966 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
n. 24253/2022 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione Civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 24253/2022 RGAC e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in San Sebastiano al Vesuvio alla Via Parte_1 della Scalea 3 presso l'avv. Katia Martini, dalla quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente all' atto di citazione
ATTORE E
, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Domenico CP_1
Morelli 75 presso l'avv. Paolo Iannone, dal quale è rappresentata e difesa come da procura depositata in data 26/1/2023
CONVENUTA
Oggetto: Risarcimento danni ad un immobile
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
ha convenuto nel presente giudizio chiedendo di Parte_1 CP_1 dichiarare la società convenuta responsabile di danni verificatisi nel giugno 2020 in due appartamenti di proprietà dell'attore siti in Pozzuoli alla Via Tramvai 8/10, piano 3°, e condannarla a risarcire tali danni, da liquidare in € 25.300 ovvero nella diversa somma pagina 1 di 6
si è costituita la società convenuta chiedendo di dichiarare nulla la citazione, e comunque rigettare la domanda perché infondata, o subordinatamente ridurre la richiesta dell'attore, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio dall'ing. ; ora la causa va decisa. Persona_1
Secondo parte attrice, i danni nei propri appartamenti sarebbero stati causati da opere di demolizione con l'ausilio di un martello pneumatico fatte eseguire dalla convenuta nella sua proprietà, sottostante quella dell'attore. Parte convenuta ha eccepito che l'atto di citazione introduttivo sia nullo, per non essere stati adeguatamente esposti petitum e causa petendi. Nell'atto di citazione si fa riferimento ad una relazione tecnica del geom. e ad una relazione Persona_2 integrativa, depositate quando la causa è stata iscritta, tempestivamente, a ruolo, nelle quali i danni lamentati sono descritti in modo sufficientemente analitico, e quantificati;
quindi, la dedotta nullità non sussiste. Nella propria comparsa di risposta non nega di aver fatto eseguire i lavori di CP_1 ristrutturazione del proprio immobile, ma ritiene vero0simile che le lesioni negli appartamenti dell'attore siano ascrivibili “a difetti di staticità del fabbricato” in cui si trovano gli immobili delle parti, problemi legati alla circostanza che la zona in cui detto fabbricato si trova “è notoriamente interessata da fenomeni sismici e tellurici frequenti e ripetuti nel tempo”, dato che il suolo dei Campi Flegrei (in cui è compresa Pozzuoli) continua a sollevarsi da almeno un decennio, e recentemente si è accentuato – tanto è vero che in data 12/7/2021 l'assemblea del condominio che gestisce il fabbricato ha approvato dei lavori da finanziare con ossia una detrazione fiscale pensata CP_2 per incentivare interventi di adeguamento sismico, miglioramento e riparazione degli edifici;
in definitiva, secondo non tutta la responsabilità dei danni lamentati CP_1 dall'attore andrebbe addebitata alla società convenuta, la quale peraltro avrebbe condotto i lavori rispettando pienamente tutta la normativa vigente. Dopo essersi costituita, parte attrice ha depositato la relazione dell'ing.
[...]
incaricato dal di Pozzuoli, Via Tramvai 8/10 di verificare le Persona_3 CP_3 cause dei danni agli immobili dell'attore; quel tecnico così concludeva la sua relazione:
“In merito ai danni manifestatisi all'appartamento di Proprietà sito Parte_1 al piano terzo dello stabile condominiale in Pozzuoli (NA) alla Via Tramvai 8/10, non essendo a conoscenza dello stato di consistenza dell'immobile antecedente ai lavori eseguiti dalla la valutazione dello scrivente può essere solo quella di CP_4 confermare la possibilità del nesso di causa tra la maggior parte delle fessurazioni ai pavimenti ed alle murature e i lavori eseguiti al piano secondo come segnalato all'epoca dei lavori nella Perizia prodotta dal tecnico incaricato dallo stesso ” (si Parte_1 riferiva alla relazione del geom. di cui si è detto sopra). Inoltre, l'ing. Per_2
“in merito alla correttezza amministrativa e procedurale degli interventi Persona_3 eseguiti al piano secondo nel 2020/21….” , cioè nell'immobile di , segnalava: “ CP_1
pagina 2 di 6 che i lavori sono stati assentiti con CILA per diversa distribuzione interna prot. n. 2020/35751 del 12/06/2020, prat. n. 273/2020 e con successiva SCIA prot. n.2020/69624 del 15/10/2020 con collegata Autorizzazione Sismica N. 506/AS/2021 del 31/03/2021; che nel corso dei lavori sono stati eseguiti interventi di tipo strutturale relativi al rinforzo di alcuni vani di passaggio interni che, secondo quanto riportato nella documentazione tecnica prodotta dai tecnici della risultavano occultati da (non meglio CP_1 specificate) pannellature;
che dai documenti disponibili non si evince l'esecutore di tali aperture;
che, malgrado specifica richiesta avanzata all'amministrazione del , CP_3 non venivano prodotte: Relazione a struttura ultimata, Certificato di collaudo statico e/o Certificato di regolare esecuzione regolarmente depositati presso il Genio Civile di Napoli. Documentazione fotografica delle pannellature preesistenti e dei rinforzi eseguiti.”; concludeva che al piano terra erano state eseguite delle modifiche strutturali sulle quali non era stata fornita alcuna documentazione ufficiale, e che né i lavori a secondo piano né quelli al piano terra erano stati assentiti dal . CP_3
Nella prima memoria ex art. 183 cpc, parte convenuta evidenzia che dalla relazione dell'ing. risultava che il fabbricato era stato dichiarato inagibile e Persona_3 sgomberato a seguito della crisi bradisismica del 1983, e che a seguito di lavori terminati nel 1997 erano stati rilasciati i titoli abilitativi;
inoltre il tecnico incaricato dal aveva evidenziato la debolezza della struttura del fabbricato a seguito delle CP_3 lente deformazioni avvenute nei decenni;
pertanto, si sostiene che sia altamente più probabile che i danni subiti dall'attore “potrebbero essere collegati a difetti di staticità del fabbricato associati ad ulteriori e recenti fenomeni di bradisismo che, come notorio, stanno nuovamente e fortemente interessando l'area geografica dove il fabbricato è ubicato”. Il CTU nominato nel corso del presente giudizio ha ritenuto che le fessure presenti nei vari ambienti degli appartamenti di siano state causate dai lavori eseguiti Parte_1 nell'immobile di parte convenuta, immediatamente sottostante a quelli danneggiati. Si spiega nella relazione del CTU: “In particolare sulla scorta anche del sopralluogo effettuato presso l'immobile Sub 7 e consultato i documenti agli atti in particolare: relazioni tecniche e comparse costitutive. Infatti la convenuta società durante i lavori eseguiti nel 2020, ha eseguito una ristrutturazione importante intervenendo anche sulla muratura portante dell'ambiente cucina, proprio in una zona centrale dell'immobile come evidenziato in verde nella tavola grafica (cfr. foto n. 34) e (cfr. Allegato n.9_tavola grafica a confronto dei due immobili). Inoltre durante le lavorazioni relative alla demolizione di pavimenti e presumibilmente anche la demolizione di porzioni di maschi murari che sono delle murature portanti, si verifica che nel solaio di copertura, possa verificarsi dei piccoli abbassamenti dello stesso provocando le lesioni nelle piastrelle del pavimento. L'uso del martello demolitore o martello pneumatico, genera delle vibrazioni intense che si propagano attraverso gli elementi strutturali, “corpi più rigidi” quali sono le travi in calcestruzzo armato e/o cordoli, sia nell'ambiente circostante sia nelle strutture. dell'edificio. L'effetto delle vibrazioni sono i danni prodotti agli elementi di finiture, cioè sia a piastrelle delle pareti del bagno sia di quelle pagina 3 di 6 a pavimento, sia agli altri elementi di finitura. Più precisamente i danni più comuni includono la formazione di crepe e fessurazioni, il distacco di intonaci e piastrelle etc. La sensibilità delle strutture e dei materiali, come, piastrelle sia dei rivestimenti che delle pitture, rende queste superfici particolarmente vulnerabili. Le vibrazioni che si propagano attraverso le strutture dell'edificio, hanno causato all'immobile del piano superiore, micro-movimenti nei materiali, che a lungo andare hanno portato alla formazione di crepe e fessurazioni nelle pareti. Le fessurazioni, dette anche lesioni, si sono sviluppate principalmente nei seguenti modi: fessura orizzontale o verticale sulle pareti. Le suddette vibrazioni, hanno originato anche danni alle finiture di intonaci e pitture, in particolare probabili distacchi di intonaci, (vuoti sotto la superficie), fessurazioni nella pittura, distacco della pittura dalle superfici. Ed infine le stesse vibrazioni hanno generato danni alle piastrelle ovvero crepe delle piastrelle (sia a pavimento sia a parete), e danneggiamenti alle fughe tra le stesse piastrelle.”. I costi per riparare gli immobili De Pasquale sono stati stimati dal CTU, all'attualità, in € 24.830 oltre IVA. Nella comparsa conclusionale e in quella di replica, parte convenuta sostiene che il CTU abbia depositato in ritardo la propria relazione, rispetto al termine concesso;
che abbia concesso solo 12 giorni al CTP di per presentare le proprie osservazioni, invece CP_1 dei 15 assegnati dal giudice;
e che effettuando un unico accesso sui luoghi, abbia impedito al CTP di di prendere piena conoscenza dei luoghi di causa. CP_1
Contrariamente a quanto sostiene parte convenuta, il CTU non ha depositato la relazione in ritardo: gli erano stati assegnati 120 giorni, che decorrevano evidentemente dal primo accesso fissato per il 24/10/2025, ed ha depositato in data 18/2/2025. Per il resto, il
CTU ha inviato la relazione alle parti in data 4/2/2025 ed il CTP di parte convenuta ha presentato regolarmente le proprie osservazioni alla relazione peritale, per cui il contraddittorio tecnico si è sviluppato regolarmente;
quanto al secondo accesso, il CTU non era tenuto a disporlo. Il CTU ha risposto puntualmente a tutte le osservazioni dei CC.TT.PP., ed in particolare a quello della società convenuta, spiegando in particolare che “Dunque è palese da un confronto tra il sub 9 ed il Sub 7, di proprietà della società convenuta, che sono stati eseguiti delle aperture di vani proprio all'interno della muratura portante e che la demolizione di parte di muratura portante, mediante mezzi meccanici, come martello pneumatico, ha prodotto delle vibrazioni che presumibilmente avrà compromesso le rifiniture sia a pavimento che delle pareti dell'immobile soprastante di proprietà dell'attore. Inoltre gli stessi interventi di demolizione delle porzioni di muratura portante, anche se localizzati e circoscritti alla muratura portante centrale, come anche dichiarato e riconosciuto dallo stesso CT durante le operazioni peritali e riportato a verbale di sopralluogo del 24.10.2024, seppur lievi, possono aver causato cedimenti dell'impalcato del piano superiore, compromettendo non certamente la statica del fabbricato, ma le finiture sia a pavimento che delle pareti dell'immobile soprastante di proprietà dell'attore. Pertanto i danni riportati nei due immobili Sub 8 e Sub 7, entrambi ubicato al piano 3°, sono ascrivibili agli interventi effettuati sulla muratura portante, (cfr. foto n. 36) anche se la pavimentazione preesistente, non è
pagina 4 di 6 stata demolita. … e sull'abbattimento di alcuni tramezzi”. Inoltre, il CTU nelle pagine 42 e 43 della sua relazione risponde dettagliatamente alle osservazioni del CTP della convenuta sul suo computo metrico.
Con le spiegazioni sopra riportate, il CTU ha chiarito per quali ragioni quella che per il CT nominato dal costituiva una mera possibilità, invece deve considerarsi CP_3 acclarato – per lo meno sotto il profilo del più probabile che non. Parte convenuta non fornisce nemmeno un principio di prova che il fabbricato di Pozzuoli, Via Tramvai 8/10, fosse interessato nel giugno 2020 da lesioni ascrivibili a movimenti tellurici: se davvero fosse stato il bradisismo a causarle, e non i lavori nell'immobile di sarebbero state riscontrabili lesioni in tutto il fabbricato, non CP_1 solo negli appartamenti al terzo piano, anche se questi costituiscono l'ultimo piano dell'edificio – e invece, si ripete, non c'è prova in proposito. L'edificio, è vero, era stato sgomberato a seguito della crisi bradisismica del 1983, ma era tornato agibile nel 1997, ben 13 anni prima degli eventi per cui è causa. Quanto ai lavori eseguiti al piano terra, non se ne sa nulla – ma soprattutto, prima del terzo piano avrebbero dovuto danneggiare il primo e il secondo, del che non vi è alcuna traccia. Le lesioni lamentate dall'attore sono perfettamente spiegabili con i lavori al secondo piano, e mancano valide spiegazioni alternative, per cui deve ritenersi provato il nesso di causalità dedotto dall'attore. Si osservi pure che in citazione si asserisce che nei lavori all'immobile venne utilizzato il martello pneumatico, e che nella CP_1 comparsa di risposta tale asserzione non viene contestata specificamente;
anzi, la convenuta non ha documentato in alcun modo la natura e le modalità esecutive dei lavori nel proprio immobile, per cui non ha in alcun modo smentito le deduzioni svolte dal CTU fondate sull'esame dello stato dei luoghi e degli altri documenti in atti. Parte convenuta ha articolato prova testimoniale sui seguenti capi: “Vero che … “…il condominio ha conferito incarico all'ing. affinchè lo stesso verificasse i Persona_3 danni manifestatisi all'appartamento sito al piano terzo del menzionato stabile Part condominiale di proprietà ”; “…l'ing. ha eseguito dei Parte_1 Persona_3 sopralluoghi all'interno di più unità immobiliari poste nel fabbricato di cui è causa ed all'esito dei sopralluoghi ha rilevato difetti di staticità del fabbricato”; “…lo stabile, come tutti gli edifici del centro cittadino, fu dichiarato inagibile e fu sgomberato a seguito della nota crisi bradisismica del 1983”; “…i lavori di manutenzione eseguiti dalla società all'appartamento di proprietà erano muniti di tutti i necessari titoli CP_1 abilitativi emessi dall'ente comunale”; “… che all'interno del fabbricato erano stati svolti altri lavori straordinari, precisamente locale commerciale adibito a pub ristorante di proprietà , privi dei permessi amministrativi”; ora: il primo verte Parte_2 su circostanza pacifica;
il secondo, idem;
il terzo è generico, irrilevante perché non si sta discutendo di regolarità amministrative bensì di concrete modalità di esecuzione, ed inattendibile, poiché non si comprende per quale ragione, se avesse disposto di CP_1 tutti i titoli abilitativi, non li avrebbe depositati in giudizio;
il quarto, irrilevante, perché pacifico e perché inidoneo a provare che i danni lamentati dall'attore abbuiano causa diversa da quella dedotta in giudizio, per le ragioni esposte sopra.
pagina 5 di 6 In definitiva, la società convenuta va condannata a pagare all'attore la somma di € 24.830 oltre Iva;
oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo, oltre interessi legali sulla somma devalutata al 31/3/2021 (data dell'autorizzazione sismica: a quell'epoca molti danni sicuramente si erano già verificati a partire giugno 2020, alcuni altri ancora si dovevano verificare) e poi via via annualmente rivalutata da tale data alla pronuncia. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Si fa presente che la quota pagata dall'attore al Condominio per la relazione dell'ing. non dev'essere rimborsata dalla convenuta in questa sede: eventualmente, Persona_3 dovrà essere il Condominio a chiedere il rimborso. Non si ritiene che parte convenuta debba pagare una somma per non avere aderito alla proposta transattiva del CTU, poiché non si ritiene che la convenuta abbia agito in mala fede, ma nell'ambito di una normale dialettica processuale.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 24253/2022 rgac vertente tra: , attore;
, convenuta;
così provvede: Parte_1 CP_1
1) Condanna la società convenuta a pagare all'attore, a titolo di risarcimento dei danni per cui è causa, la somma di € 24.830 oltre Iva;
oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
oltre interessi legali sulla somma devalutata al 31/3/2021 e poi via via annualmente rivalutata da tale data alla pronuncia;
2) Condanna la società convenuta a rimborsare all'attore ogni somma che questi documenti di aver versato al CTU in forza dei decreti di liquidazione in atti;
3) Condanna la società convenuta a rimborsare all'attore la somma di 1000 dall'attore pagata al proprio CT di parte;
oltre interessi legali dal 11/2/2021 al soddisfo;
4) Condanna la società convenuta a rimborsare all'attore le spese del giudizio, che liquida in € 262,30 per esborsi ed € 7500 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
con distrazione in favore dell'avv. Katia Martini. Così deciso in Portici in data 14/6/2025 Il giudice unico
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