Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 11/03/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5784/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 12/2/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 16/12/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio degli Avvocati Parte_1 C.F._1
FRANCESCA DAL PORTO e FRANCESCO GIAMPAOLI ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Lucca (LU), viale Cadorna n. 173, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
ALESSANDRA LAZZERI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Capannori
(LU), frazione Marlia, via Paolinelli n. 58/F, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«- I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire ove ritenga più opportuno la propria residenza.
- Le figlie vengono affidate congiuntamente ad entrambi i coniugi con collocazione prevalente presso la madre.
- La casa coniugale, sita in Capannori (LU) Via del Parco n. 128, fraz. Marlia, rimarrà dunque nella piena ed esclusiva disponibilità della Sig.ra la quale continuerà dunque ad abitarvi Parte_2 assieme alle due figlie minori, affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre.
- I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsiasi contributo per il loro mantenimento personale.
1
(BPM filiale Marlia), il Sig. corrisponderà alla Sig.ra l'importo di Euro 400,00 Parte_1 Parte_2
(quattrocento//00) mensili rivalutabili annualmente in base agli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie minori, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate e sostenute nell'interesse delle figlie.
Si precisa che le spese straordinarie non indicate nel successivo elenco saranno equamente sostenute e divise fra i genitori nella misura del 50% ciascuno, come sopra detto. Debbono pertanto intendersi come spese straordinarie da documentare e da dividere nella misura del 50% fra i genitori le seguenti: spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche (medicinali non da banco), oculistiche e comunque relative alla salute non coperte dal SSN senza obbligo di concertazione se prescritte dal pediatra o dal medico di base e se urgenti, precisando che l'urgenza - stante il prevalente collocamento dei minori presso la madre - sarà valutata, almeno preliminarmente, unicamente dalla medesima;
con obbligo di preventiva concertazione quanto alle spese non urgenti;
spese scolastiche intese quali tassa di iscrizione, assicurazione, libri, gite scolastiche, abbonamento autobus e treno per raggiungere la scuola e/o l'università, senza obbligo di concertazione;
spese per corsi di recupero richieste o consigliate dagli insegnanti senza obbligo di concertazione qualora non superino l'importo complessivo di € 100,00 (cento/00) ciascuna mensili, con obbligo di preventiva concertazione quanto alle altre (per esempio corsi aggiuntivi, etc., oppure dove la spesa superi
100,00 euro mensili); corsi per patente auto/ciclomotore, con obbligo di concertazione;
acquisti moto/macchina e relativo mantenimento (tagliando, revisione, polizza RCA, bollo) con obbligo di concertazione sia in ordine all'acquisto che alla stipula con la Compagnia;
vacanze studio e stage formativi, con obbligo di preventiva concertazione, corsi di formazione extrascolastica non sportiva
(musica, teatro) con obbligo di preventiva concertazione;
ricariche del cellulare;
si precisa che relativamente alla ginnastica ritmica la quota annuale verrà sostenuta a metà tra la Sig.ra Parte_2
e il Sig. , mentre relativamente alle altre spese sempre riguardanti tale attività sportiva Parte_1
(a titolo meramente esemplificativo trasferte, abbigliamento ...) queste saranno spese che dovranno essere concordate preventivamente di volta in volta.
- Per comune accordo fra i genitori, il padre potrà tenere con sé le due figlie minori a fine settimana alternati (dal sabato mattina alla domenica sera).
Con le seguenti modalità.
Durante il periodo scolastico, il Sig. accompagnerà a scuola il sabato mattina Parte_1 Per_1 intorno alle 7.30. Quanto a , invece, questa rimarrà a casa della madre o della nonna materna Per_2 fino alle 12.30, allorché il padre la preleverà, per poi recuperare all'uscita di scuola alle Per_1
13 e pranzare tutti assieme. Entrambe le ragazze saranno riaccompagnate alla casa materna alle
21.30/22 (dopo cena) della domenica sera.
Durante il periodo estivo/vacanze scolastiche, il Sig. preleverà entrambe le ragazze dalla Parte_1 casa coniugale/nonna materna entro le 10 del sabato mattina per poi riaccompagnarle alle 21.30/22
(o più tardi, comunque sempre dopo cena) della domenica sera.
Fatti salvi i diversi accordi di volta in volta presi dalle parti in base alle esigenze di lavoro e di vita di ciascuno e previo congruo avviso fra le parti.
Per quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive, previo avviso alla madre almeno 30 giorni prima dell'inizio del periodo di vacanza.
I minori trascorreranno alternativamente di anno in anno con l'uno o l'altro genitore le festività principali (giorno di Natale, giorno di S. Stefano, ultimo e primo dell'anno, Epifania, Pasqua,
Pasquetta): dunque se un anno i minori staranno con la madre per esempio il giorno di Natale, l'anno
2 successivo in tale giornata gli stessi staranno con il padre;
lo stesso dicasi per tutte le altre festività sopra elencate;
il giorno del compleanno dei figli sarà trascorso in base agli accordi che le parti di volta in volta prenderanno;
tutte le ricorrenze e cerimonie che coinvolgeranno le famiglie di origine dei genitori, vedranno i figli minori al fianco del padre o della madre invitato a detto evento, a prescindere da quale dei due in detto momento godrà (secondo gli accordi ordinati) della cura diretta dei figli;
i ricorrenti si impegnano a far mantenere ai propri figli buoni rapporti con i nonni sia paterni che materni e, più in generale, con le rispettive famiglie di origine (zii, cugini, etc. ...); entrambi i ricorrenti potranno comunicare telefonicamente con i propri figli anche quando questi si trovino con l'altro genitore;
entrambi i ricorrenti avranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito anche telefonico all'altro genitore, e comunque gli stessi dovranno essere sempre a conoscenza degli eventuali significativi spostamenti in altre località da parte dei figli minori;
la madre si farà carico di andare a riprendere i figli quando gli stessi si troveranno preso l'abitazione del loro padre, secondo il calendario suindicato.
- A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, la detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50% ciascuno fra i genitori. Il c.d. “assegno unico” per circa Euro 390,00 mensili ad oggi (e fatte salve modifiche e variazioni successive) sarà percepito nella misura del 50% da parte della Sig.ra e del 50% del Sig. . Parte_2 Parte_1
- I coniugi dichiarano di aver già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali al di fuori del presente atto e di aver concordemente già diviso i loro beni mobili in comune.
- Tutte le suddette condizioni avranno piena validità ed efficacia fra le parti dalla data di sottoscrizione del presente atto.
- I coniugi si prestano reciproco consenso all'espatrio, assentendo al rilascio e al rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio sia per loro stessi che per i figli minori».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Capannori (LU) il 23/4/2006, dal quale sono nate le due Per_ figlie (nata il [...]) e (nata il [...]), entrambe ancora minorenni - hanno Per_1 congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
3 Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia.
Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 uniti in matrimonio in Capannori (LU) in data 23/4/2006, Parte_2 debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Capannori (LU) all'Atto Numero 6, Parte II, Serie A, dell'Anno 2006, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Capannori (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 12/2/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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