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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 25/03/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Frojo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 2149/2022 degli Affari
Contenziosi Civili promossa da:
, CF: , residente in [...]CP_1 C.F._1
Torinese, via Gen. Perotti 16
CF residente in [...]Controparte_2 C.F._2
Reale (TO), via Sciesa 39; rappresentati e difesi, ai fini del presente giudizio, dall'Avv. Francesco FUSCO e dall'Avv. Federico FRIGNANI del Foro di Torino ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Torino, via Bligny n. 15;
ATTORE contro
( – già , in Controparte_3 P.IVA_1 CP_3 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Venezia-
Mestre, via Terraglio, 63, e per essa, quale mandataria, giusta procura notaio di (rep. 42351; racc. 15678 – doc. 2) Persona_1 CP_4
( ), già a seguito di Controparte_5 P.IVA_2 CP_6 mero cambio di denominazione sociale (doc. 3), in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede in , via Terraglio n. CP_4
63, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi (
[...]
), in virtù di procura generale alle liti rilasciata dal notaio C.F._3
di (rep. 44583; racc. 16958) (all. A), con Persona_1 CP_4 domicilio eletto presso il suo studio in Verona, v. lo S. Bernardino 5A;
CONVENUTO
Pag. 1 a 10 OGGETTO: FINANZIAMENTO
CONCLUSIONI
Parte attrice: “dichiararsi la carenza di legittimazione attiva della opposta;
- dichiararsi la carenza di legittimazione passiva sostanziale del sig.
CP
[...]
- dichiararsi improcedibile la domanda avversaria di condanna in solido degli opponenti e conseguentemente revocare il ricorso per decreto ingiuntivo;
In via principale,
- revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiarare che nulla è dovuto dal sig. Controparte_2
- dichiarare che nulla è dovuto dal sig. CP_1
In subordine
- accertare l'eventuale minor somma dovuta;
In ogni caso, con vittoria delle spese di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario
15%
CP_ Parte convenuta: Il procuratore di si riporta alla propria comparsa ritualmente depositata e a tutte le domande e difese ivi contenute, eccependo nuovamente la genericità della citazione avversaria e insistendo per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, attesa l'avvenuta completa prova del credito e la palese infondatezza e genericità delle ragioni di opposizione, per i motivi dedotti in comparsa.
Chiede la concessione dei termini per il deposito di memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, cpc.
In caso di mancata “comparizione” dell'opponente, per mancato deposito C di note di trattazione scritta, dichiara di non aver interesse alla comparizione in udienza, e chiede, pertanto, l'emissione di provvedimento di rinvio ex art. 309 cpc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ Con ricorso, depositato in data 19.05.2022, ha Controparte_3 chiesto e ottenuto dal Tribunale di Ivrea decreto ingiuntivo n. 529/2022 emesso (non provvisoriamente esecutivo) in data 20.05.2022 nei confronti di e per il pagamento della somma capitale CP_1 Controparte_2 di € 14.309,29, oltre interessi e spese, a titolo di restituzione di quote
Pag. 2 a 10 residue di un contratto di prestito al consumo concluso con la società
ST in data 06.09.2017, finalizzato all'acquisto di un veicolo usato, tg. EJ735LP.
e hanno proposto tempestiva opposizione CP_1 Controparte_2 al decreto ingiuntivo eccependo la carenza di legittimazione attiva in capo alla società l'irregolarità della procura conferita Controparte_3 all'avv. Antonello Senes, la carenza di legittimazione passiva di CP
, la mancanza di valida sottoscrizione, con firma digitale, del
[...] contratto di finanziamento, l'addebito di costi non oggetto di contrattazione. Per tutti questi motivi, parte opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in subordine l'accertamento della minor somma dovuta.
La società costituitasi tardivamente nel giudizio, Controparte_3 ha resistito all'opposizione chiedendo dell'integrale rigetto.
Espletata la mediazione con esito negativo e denegata la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, la causa, di carattere documentale, è stata rimessa in decisione sulla base delle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe.
§ Sulla legittimazione attiva di Sulla Controparte_3 contestazione della cessione del credito.
La società ha agito in giudizio per il recupero del Controparte_3 credito in qualità di successore a titolo particolare del creditore originario,
ST in virtù di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, conclusa con atto del 08.06.2020, oggetto di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs.
n. 385 del 1993.
Parte attrice ha eccepito la carenza di legittimazione attiva di
[...] contestando l'esistenza della cessione. Controparte_3
A fronte di tale specifica contestazione diretta a negare l'esistenza del contratto di cessione, parte convenuta aveva il preciso onere di offrirne la prova in giudizio, al fine di dimostrare la propria legittimazione sostanziale.
Pag. 3 a 10 Si rammenta in linea generale che, in tema di prova del contratto di cessione, la giurisprudenza (così ex multis Cass. 17944 del 18.05.2023), la giurisprudenza distingue a seconda che la contestazione abbia ad oggetto l'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) oppure l'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Nel primo caso (contestazione dell'esistenza del contratto o dei vari contratti di cessione), la giurisprudenza ha chiarito che il contratto di cessione deve essere oggetto di prova e, dal momento che il contratto non
è soggetto a vincoli di forma, la sua conclusione può essere provata con ogni mezzo anche indiziario.
A tale proposito, la giurisprudenza ha affermato che la dichiarazione del cedente ricognitiva dell'avvenuta cessione costituisce un valido indizio dell'esistenza della cessione, valutato unitamente alla disponibilità del titolo esecutivo in capo alla cessionaria, trattandosi di una dichiarazione sfavorevole al dichiarante.
Così Cass. 10020 del 16.04.2021: “la dichiarazione del cedente notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante potenzialmente decisivo e come tale ammissibile anche in grado di appello”.
Corte Appello Milano n. 220 del 24.01.2023: “la dichiarazione del cedente rappresenta la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata in capo alla cessionaria non avendo alcun CP_7 interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé sfavorevole”.
Fatta applicazione di tali principi al caso di specie, deve ritenersi che arte convenuta abbia assolto al proprio onere, provando l'esistenza del contratto di cessione tramite la produzione in giudizio, tra l'altro, di una dichiarazione, sottoscritta dalla cedente ST in data coeva alla C cessione, ricognitiva della cessione a favore del cessionario e contenente la specifica descrizione del credito ceduto (cfr. “descrizione del Credito Ceduto: Euro 14.390,29 alla data di Cessione” cfr. doc. 5 pag. 2).
Pag. 4 a 10 Tale documento, valutato unitamente alla disponibilità in capo alla cessionaria di una copia del contratto di finanziamento sottoscritto con firma digitale dal debitore, , in data 06.09.2017, è ritenuta CP_1 C idonea provare l'esistenza del contratto di cessione tra ST e datato 08.06.2020. Controparte_3
L'eccezione, pertanto, è respinta.
§ Sull'eccezione di difetto di procura. L'eccezione di difetto dello ius postulandi in caso al procuratore, sollevata da parte opponente, deve intendersi superata a seguito della regolarizzazione del vizio ex art. 182 c.p.c. compiuta dalla convenuta la produzione, nel presente giudizio di opposizione, di una valida procura alle liti conferita al patrocinatore avv. Marco Rossi (cfr. procura generale alle liti All. A).
§ L'opposizione. Sulla conclusione del contratto. Gli opponenti hanno contestato la sussistenza dell'obbligazione restitutoria assumendo, rispetto alla posizione di , che non sarebbe CP_1 provata la valida conclusione del contratto di finanziamento, rispetto alla posizione di , che non sarebbe stato prodotto in atti alcun Controparte_2 documento comprovante la titolarità passiva del rapporto obbligatorio.
Le contestazioni sono, per entrambi, infondate.
Quanto a , la prova della conclusione del contratto di CP_1 finanziamento è stata offerta dalla convenuta tramite la produzione in giudizio della copia integrale del contratto sottoscritto con firma elettronica qualificata e del “pannello di firma” (doc. 7 f. convenuto).
Tale documentazione deve considerarsi sufficiente per provare la conclusione del contratto in base al disposto dell'art. 20 del D.lgs 7 marzo
2005, n. 82 (C.A.D., come novellato dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, in vigore dal 27.01.2018), secondo cui
“Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la
Pag. 5 a 10 sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida. comma 1° ter: “l'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria”.
Non conduce ad una differente conclusione la documentazione prodotta da parte opponente, rappresentata da un report di verifica di firma in cui è contenuta la dicitura “la firma non è valida. Il documento ha subito modifiche dopo l'apposizione della firma” e un documento in formato .jpeg riproduttivo di una schermata video intitolata “verifica documenti”, contenente un report di verifica di firma negativo.
Anzitutto, nello stesso report di verifica, prodotto da parte opponente, si dà contemporaneamente atto che “la firma è integra e il certificato è attendibile”.
In secondo luogo, la dicitura “il documento ha subito modifiche dopo l'apposizione della firma” non appare sufficiente per ritenere che la firma non sia attribuibile al titolare della firma elettronica (per gli effetti di cui al comma 1° ter dell'art. 20 cit.) dal momento che la modifica della versione del file potrebbe aver riguardato elementi secondari, di natura non contrattuale.
Si noti, a conferma di ciò, che il convenuto ha prodotto in fascicolo un altro report di verifica di firma, eseguito lo stesso giorno alle ore 12:18:36
(quindi quattro minuti prima di quello prodotto dall'opponente) che ha riportato un esito positivo (cfr. doc. 8 f. opposto).
Si richiama a tale proposito la nota dell' , in una Controparte_8 nota ufficiale dell'aprile 2014, ha avvertito che “il formato PAdES implementa la funzione della gestione delle versioni (versioning): ogni versione successiva alla prima, contiene la versione integrale, non modificata, del documento precedente (comprese le firme digitali). Ogni
Pag. 6 a 10 modifica al documento (ulteriore firma o aggiunta di testo o immagini) produce, infatti, una nuova versione che contiene la versione originale non modificata... Tale caratteristica della busta PAdES rende questo formato particolarmente idoneo anche nel caso in cui si renda necessario apportare delle modifiche al documento dopo averlo sottoscritto, ad esempio per riportarvi delle annotazioni, come i dati degli estremi di protocollo che sono disponibili solo successivamente alla sottoscrizione del documento stesso. Ad una prima analisi, un documento sottoscritto sul quale sono riportate tali annotazioni potrebbe apparire corrotto in quanto modificato dopo la firma (figura 5), tuttavia nella busta PAdES è presente ed è accessibile anche la versione non modificata del documento (figura
6), che pertanto conserva piena efficacia giuridica. Non devono, infatti trarre in inganno i messaggi mostrati dal reader del documento “Almeno una delle firme non è valida” e “Il documento dopo la firma è stato modificato o si è danneggiato”, in quanto è comunque possibile accedere alla versione del documento correttamente sottoscritta, coerentemente con quanto previsto dalle regole tecniche di cui al D.P.C.M. del 22 febbraio 2013”.
Tanto chiarito, a ulteriore conforto della effettiva conclusione del contratto da parte di soccorrono i seguenti elementi di carattere Parte_1 indiziario.
1) bene finanziato: il finanziamento è stato richiesto per l'acquisto di un'autovettura usata, tg. EJ735LP, con l'accordo di pagamento diretto in favore della società concessionaria (Dielle Auto): si noti che parte opponente non ha contestato in causa di aver acquistato l'autovettura e non si è neppure offerto di provare di non essere mai stato intestatario del mezzo (ad esempio producendo in causa una visura PRA) e tale contegno processuale costituisce un argomento valutabile ex art. 116 c.p.c.;
2) coordinate bancarie: nel contratto di finanziamento le parti avevano concordato il rimborso delle rate tramite addebito R.I.D. provvedendo all'annotazione sul contratto delle coordinate bancarie del conto corrente intestato al richiedente: parte opponente non ha contestato in giudizio che le coordinate siano effettivamente riferibili al proprio conto corrente bancario (contegno processuale valutabile ex art. 116 c.p.c.);
3) pagamento rate: dall'estratto di conto corrente prodotto dalla società convenuta risulta che è stato effettuato il pagamento di un certo numero di rate (circa una decina, fino al mese di marzo 2018)
Pag. 7 a 10 tramite addebito r.i.d. sul conto corrente intestato al richiedente e indicato in contratto: appare inverosimile che non si CP_1 sia accorto prima della detrazione mensile, tenuto conto del rilevante importo della rata per un lavoratore con uno stipendio medio (€ 335,00);
Sulla base delle considerazioni che precedono, in conclusione, si reputa provata la valida conclusione del contratto da parte di . CP_1
Quanto invece alla posizione del condebitore , la Controparte_2 convenuta ha prodotto nel giudizio la lettera di fideiussione, sottoscritta dall'ingiunto in data coeva al finanziamento con firma elettronica avanzata, in relazione al debito di finanziamento assunto da per cui è CP_1 causa (doc. 6).
§ Addebito di spese non dovute.
Parte opponente ha contestato l'addebito di talune voci di spesa in quanto oggetto di clausole vessatorie non specificamente sottoscritte (spese per incasso rata, penale per ritardato pagamento) oppure non concordate.
La doglianza è parzialmente fondata.
La spesa per incasso rata (€ 2,50) non appare avere natura vessatoria, trattandosi di una commissione bancaria, strettamente legata all'operazione di addebito della rata sul conto corrente bancario.
La penale per il ritardo nel pagamento, contemplata all'art. 19 del contratto, è stata oggetto di specifica approvazione (cfr. contratto in fasc. monitorio, pag. 10).
Quanto invece alla voce “indennità contenzioso” (€ 911,50), invece, tale voce non è indicata nelle condizioni generali di contratto per cui essa risulta applicata in modo indebito in quanto non è stata oggetto di contrattazione, in adesione a quanto prospettato dall'opponente.
Per tutte le considerazioni che precedono, in conclusione, l'opposizione è parzialmente fondata, nei limiti dell'importo di € 911,50, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo deve essere revocato e la parte opponente deve essere condannata al pagamento dell'importo capitale di
€ 13.478,79, pari alla differenza algebrica tra l'importo (corretto) del
Pag. 8 a 10 credito (€ 14.390,29) e la somma di € 911,50. Oltre interessi come da domanda.
§ Le spese di lite.
Sebbene la parte opponente sia risultata parzialmente vittorioso,
l'opposizione è stata accolta in misura notevolmente inferiore alla richiesta.
Ciò nondimeno, secondo la recente giurisprudenza, l'accoglimento in misura (anche sensibilmente) ridotta di una domanda articolata in un unico capo non può dar luogo a reciproca soccombenza (configurabile soltanto in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda artico-lata in più capi) per cui non consente, neppure in misura minima, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore dell'altra parte (in applicazione del principio di causalità della lite), ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 32061 del 2022).
Considerata nella specie l'impossibilità di configurare un'ipotesi di reciproca soccombenza e valutato il rilevante divario tra petitum e decisum, le spese (comprese quelle della fase monitoria) sono compensate per intero tra le parti in lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G.N. 2149/2022 così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 529/2022 emesso in data 20.05.2022 dal
Tribunale di Ivrea;
2) condanna e al pagamento in via CP_1 Controparte_2 solidale della somma capitale di € 13.478,79, oltre interessi come da domanda;
3) compensa per intero le spese tra le parti.
Si comunichi.
Pag. 9 a 10 Ivrea lì, 24.03.2025
Il giudice
(dott.ssa Stefania Frojo)
Pag. 10 a 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Frojo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 2149/2022 degli Affari
Contenziosi Civili promossa da:
, CF: , residente in [...]CP_1 C.F._1
Torinese, via Gen. Perotti 16
CF residente in [...]Controparte_2 C.F._2
Reale (TO), via Sciesa 39; rappresentati e difesi, ai fini del presente giudizio, dall'Avv. Francesco FUSCO e dall'Avv. Federico FRIGNANI del Foro di Torino ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Torino, via Bligny n. 15;
ATTORE contro
( – già , in Controparte_3 P.IVA_1 CP_3 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Venezia-
Mestre, via Terraglio, 63, e per essa, quale mandataria, giusta procura notaio di (rep. 42351; racc. 15678 – doc. 2) Persona_1 CP_4
( ), già a seguito di Controparte_5 P.IVA_2 CP_6 mero cambio di denominazione sociale (doc. 3), in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede in , via Terraglio n. CP_4
63, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi (
[...]
), in virtù di procura generale alle liti rilasciata dal notaio C.F._3
di (rep. 44583; racc. 16958) (all. A), con Persona_1 CP_4 domicilio eletto presso il suo studio in Verona, v. lo S. Bernardino 5A;
CONVENUTO
Pag. 1 a 10 OGGETTO: FINANZIAMENTO
CONCLUSIONI
Parte attrice: “dichiararsi la carenza di legittimazione attiva della opposta;
- dichiararsi la carenza di legittimazione passiva sostanziale del sig.
CP
[...]
- dichiararsi improcedibile la domanda avversaria di condanna in solido degli opponenti e conseguentemente revocare il ricorso per decreto ingiuntivo;
In via principale,
- revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiarare che nulla è dovuto dal sig. Controparte_2
- dichiarare che nulla è dovuto dal sig. CP_1
In subordine
- accertare l'eventuale minor somma dovuta;
In ogni caso, con vittoria delle spese di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario
15%
CP_ Parte convenuta: Il procuratore di si riporta alla propria comparsa ritualmente depositata e a tutte le domande e difese ivi contenute, eccependo nuovamente la genericità della citazione avversaria e insistendo per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, attesa l'avvenuta completa prova del credito e la palese infondatezza e genericità delle ragioni di opposizione, per i motivi dedotti in comparsa.
Chiede la concessione dei termini per il deposito di memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, cpc.
In caso di mancata “comparizione” dell'opponente, per mancato deposito C di note di trattazione scritta, dichiara di non aver interesse alla comparizione in udienza, e chiede, pertanto, l'emissione di provvedimento di rinvio ex art. 309 cpc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ Con ricorso, depositato in data 19.05.2022, ha Controparte_3 chiesto e ottenuto dal Tribunale di Ivrea decreto ingiuntivo n. 529/2022 emesso (non provvisoriamente esecutivo) in data 20.05.2022 nei confronti di e per il pagamento della somma capitale CP_1 Controparte_2 di € 14.309,29, oltre interessi e spese, a titolo di restituzione di quote
Pag. 2 a 10 residue di un contratto di prestito al consumo concluso con la società
ST in data 06.09.2017, finalizzato all'acquisto di un veicolo usato, tg. EJ735LP.
e hanno proposto tempestiva opposizione CP_1 Controparte_2 al decreto ingiuntivo eccependo la carenza di legittimazione attiva in capo alla società l'irregolarità della procura conferita Controparte_3 all'avv. Antonello Senes, la carenza di legittimazione passiva di CP
, la mancanza di valida sottoscrizione, con firma digitale, del
[...] contratto di finanziamento, l'addebito di costi non oggetto di contrattazione. Per tutti questi motivi, parte opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in subordine l'accertamento della minor somma dovuta.
La società costituitasi tardivamente nel giudizio, Controparte_3 ha resistito all'opposizione chiedendo dell'integrale rigetto.
Espletata la mediazione con esito negativo e denegata la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, la causa, di carattere documentale, è stata rimessa in decisione sulla base delle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe.
§ Sulla legittimazione attiva di Sulla Controparte_3 contestazione della cessione del credito.
La società ha agito in giudizio per il recupero del Controparte_3 credito in qualità di successore a titolo particolare del creditore originario,
ST in virtù di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, conclusa con atto del 08.06.2020, oggetto di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs.
n. 385 del 1993.
Parte attrice ha eccepito la carenza di legittimazione attiva di
[...] contestando l'esistenza della cessione. Controparte_3
A fronte di tale specifica contestazione diretta a negare l'esistenza del contratto di cessione, parte convenuta aveva il preciso onere di offrirne la prova in giudizio, al fine di dimostrare la propria legittimazione sostanziale.
Pag. 3 a 10 Si rammenta in linea generale che, in tema di prova del contratto di cessione, la giurisprudenza (così ex multis Cass. 17944 del 18.05.2023), la giurisprudenza distingue a seconda che la contestazione abbia ad oggetto l'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) oppure l'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Nel primo caso (contestazione dell'esistenza del contratto o dei vari contratti di cessione), la giurisprudenza ha chiarito che il contratto di cessione deve essere oggetto di prova e, dal momento che il contratto non
è soggetto a vincoli di forma, la sua conclusione può essere provata con ogni mezzo anche indiziario.
A tale proposito, la giurisprudenza ha affermato che la dichiarazione del cedente ricognitiva dell'avvenuta cessione costituisce un valido indizio dell'esistenza della cessione, valutato unitamente alla disponibilità del titolo esecutivo in capo alla cessionaria, trattandosi di una dichiarazione sfavorevole al dichiarante.
Così Cass. 10020 del 16.04.2021: “la dichiarazione del cedente notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante potenzialmente decisivo e come tale ammissibile anche in grado di appello”.
Corte Appello Milano n. 220 del 24.01.2023: “la dichiarazione del cedente rappresenta la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata in capo alla cessionaria non avendo alcun CP_7 interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé sfavorevole”.
Fatta applicazione di tali principi al caso di specie, deve ritenersi che arte convenuta abbia assolto al proprio onere, provando l'esistenza del contratto di cessione tramite la produzione in giudizio, tra l'altro, di una dichiarazione, sottoscritta dalla cedente ST in data coeva alla C cessione, ricognitiva della cessione a favore del cessionario e contenente la specifica descrizione del credito ceduto (cfr. “descrizione del Credito Ceduto: Euro 14.390,29 alla data di Cessione” cfr. doc. 5 pag. 2).
Pag. 4 a 10 Tale documento, valutato unitamente alla disponibilità in capo alla cessionaria di una copia del contratto di finanziamento sottoscritto con firma digitale dal debitore, , in data 06.09.2017, è ritenuta CP_1 C idonea provare l'esistenza del contratto di cessione tra ST e datato 08.06.2020. Controparte_3
L'eccezione, pertanto, è respinta.
§ Sull'eccezione di difetto di procura. L'eccezione di difetto dello ius postulandi in caso al procuratore, sollevata da parte opponente, deve intendersi superata a seguito della regolarizzazione del vizio ex art. 182 c.p.c. compiuta dalla convenuta la produzione, nel presente giudizio di opposizione, di una valida procura alle liti conferita al patrocinatore avv. Marco Rossi (cfr. procura generale alle liti All. A).
§ L'opposizione. Sulla conclusione del contratto. Gli opponenti hanno contestato la sussistenza dell'obbligazione restitutoria assumendo, rispetto alla posizione di , che non sarebbe CP_1 provata la valida conclusione del contratto di finanziamento, rispetto alla posizione di , che non sarebbe stato prodotto in atti alcun Controparte_2 documento comprovante la titolarità passiva del rapporto obbligatorio.
Le contestazioni sono, per entrambi, infondate.
Quanto a , la prova della conclusione del contratto di CP_1 finanziamento è stata offerta dalla convenuta tramite la produzione in giudizio della copia integrale del contratto sottoscritto con firma elettronica qualificata e del “pannello di firma” (doc. 7 f. convenuto).
Tale documentazione deve considerarsi sufficiente per provare la conclusione del contratto in base al disposto dell'art. 20 del D.lgs 7 marzo
2005, n. 82 (C.A.D., come novellato dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, in vigore dal 27.01.2018), secondo cui
“Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la
Pag. 5 a 10 sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida. comma 1° ter: “l'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria”.
Non conduce ad una differente conclusione la documentazione prodotta da parte opponente, rappresentata da un report di verifica di firma in cui è contenuta la dicitura “la firma non è valida. Il documento ha subito modifiche dopo l'apposizione della firma” e un documento in formato .jpeg riproduttivo di una schermata video intitolata “verifica documenti”, contenente un report di verifica di firma negativo.
Anzitutto, nello stesso report di verifica, prodotto da parte opponente, si dà contemporaneamente atto che “la firma è integra e il certificato è attendibile”.
In secondo luogo, la dicitura “il documento ha subito modifiche dopo l'apposizione della firma” non appare sufficiente per ritenere che la firma non sia attribuibile al titolare della firma elettronica (per gli effetti di cui al comma 1° ter dell'art. 20 cit.) dal momento che la modifica della versione del file potrebbe aver riguardato elementi secondari, di natura non contrattuale.
Si noti, a conferma di ciò, che il convenuto ha prodotto in fascicolo un altro report di verifica di firma, eseguito lo stesso giorno alle ore 12:18:36
(quindi quattro minuti prima di quello prodotto dall'opponente) che ha riportato un esito positivo (cfr. doc. 8 f. opposto).
Si richiama a tale proposito la nota dell' , in una Controparte_8 nota ufficiale dell'aprile 2014, ha avvertito che “il formato PAdES implementa la funzione della gestione delle versioni (versioning): ogni versione successiva alla prima, contiene la versione integrale, non modificata, del documento precedente (comprese le firme digitali). Ogni
Pag. 6 a 10 modifica al documento (ulteriore firma o aggiunta di testo o immagini) produce, infatti, una nuova versione che contiene la versione originale non modificata... Tale caratteristica della busta PAdES rende questo formato particolarmente idoneo anche nel caso in cui si renda necessario apportare delle modifiche al documento dopo averlo sottoscritto, ad esempio per riportarvi delle annotazioni, come i dati degli estremi di protocollo che sono disponibili solo successivamente alla sottoscrizione del documento stesso. Ad una prima analisi, un documento sottoscritto sul quale sono riportate tali annotazioni potrebbe apparire corrotto in quanto modificato dopo la firma (figura 5), tuttavia nella busta PAdES è presente ed è accessibile anche la versione non modificata del documento (figura
6), che pertanto conserva piena efficacia giuridica. Non devono, infatti trarre in inganno i messaggi mostrati dal reader del documento “Almeno una delle firme non è valida” e “Il documento dopo la firma è stato modificato o si è danneggiato”, in quanto è comunque possibile accedere alla versione del documento correttamente sottoscritta, coerentemente con quanto previsto dalle regole tecniche di cui al D.P.C.M. del 22 febbraio 2013”.
Tanto chiarito, a ulteriore conforto della effettiva conclusione del contratto da parte di soccorrono i seguenti elementi di carattere Parte_1 indiziario.
1) bene finanziato: il finanziamento è stato richiesto per l'acquisto di un'autovettura usata, tg. EJ735LP, con l'accordo di pagamento diretto in favore della società concessionaria (Dielle Auto): si noti che parte opponente non ha contestato in causa di aver acquistato l'autovettura e non si è neppure offerto di provare di non essere mai stato intestatario del mezzo (ad esempio producendo in causa una visura PRA) e tale contegno processuale costituisce un argomento valutabile ex art. 116 c.p.c.;
2) coordinate bancarie: nel contratto di finanziamento le parti avevano concordato il rimborso delle rate tramite addebito R.I.D. provvedendo all'annotazione sul contratto delle coordinate bancarie del conto corrente intestato al richiedente: parte opponente non ha contestato in giudizio che le coordinate siano effettivamente riferibili al proprio conto corrente bancario (contegno processuale valutabile ex art. 116 c.p.c.);
3) pagamento rate: dall'estratto di conto corrente prodotto dalla società convenuta risulta che è stato effettuato il pagamento di un certo numero di rate (circa una decina, fino al mese di marzo 2018)
Pag. 7 a 10 tramite addebito r.i.d. sul conto corrente intestato al richiedente e indicato in contratto: appare inverosimile che non si CP_1 sia accorto prima della detrazione mensile, tenuto conto del rilevante importo della rata per un lavoratore con uno stipendio medio (€ 335,00);
Sulla base delle considerazioni che precedono, in conclusione, si reputa provata la valida conclusione del contratto da parte di . CP_1
Quanto invece alla posizione del condebitore , la Controparte_2 convenuta ha prodotto nel giudizio la lettera di fideiussione, sottoscritta dall'ingiunto in data coeva al finanziamento con firma elettronica avanzata, in relazione al debito di finanziamento assunto da per cui è CP_1 causa (doc. 6).
§ Addebito di spese non dovute.
Parte opponente ha contestato l'addebito di talune voci di spesa in quanto oggetto di clausole vessatorie non specificamente sottoscritte (spese per incasso rata, penale per ritardato pagamento) oppure non concordate.
La doglianza è parzialmente fondata.
La spesa per incasso rata (€ 2,50) non appare avere natura vessatoria, trattandosi di una commissione bancaria, strettamente legata all'operazione di addebito della rata sul conto corrente bancario.
La penale per il ritardo nel pagamento, contemplata all'art. 19 del contratto, è stata oggetto di specifica approvazione (cfr. contratto in fasc. monitorio, pag. 10).
Quanto invece alla voce “indennità contenzioso” (€ 911,50), invece, tale voce non è indicata nelle condizioni generali di contratto per cui essa risulta applicata in modo indebito in quanto non è stata oggetto di contrattazione, in adesione a quanto prospettato dall'opponente.
Per tutte le considerazioni che precedono, in conclusione, l'opposizione è parzialmente fondata, nei limiti dell'importo di € 911,50, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo deve essere revocato e la parte opponente deve essere condannata al pagamento dell'importo capitale di
€ 13.478,79, pari alla differenza algebrica tra l'importo (corretto) del
Pag. 8 a 10 credito (€ 14.390,29) e la somma di € 911,50. Oltre interessi come da domanda.
§ Le spese di lite.
Sebbene la parte opponente sia risultata parzialmente vittorioso,
l'opposizione è stata accolta in misura notevolmente inferiore alla richiesta.
Ciò nondimeno, secondo la recente giurisprudenza, l'accoglimento in misura (anche sensibilmente) ridotta di una domanda articolata in un unico capo non può dar luogo a reciproca soccombenza (configurabile soltanto in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda artico-lata in più capi) per cui non consente, neppure in misura minima, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore dell'altra parte (in applicazione del principio di causalità della lite), ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 32061 del 2022).
Considerata nella specie l'impossibilità di configurare un'ipotesi di reciproca soccombenza e valutato il rilevante divario tra petitum e decisum, le spese (comprese quelle della fase monitoria) sono compensate per intero tra le parti in lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G.N. 2149/2022 così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 529/2022 emesso in data 20.05.2022 dal
Tribunale di Ivrea;
2) condanna e al pagamento in via CP_1 Controparte_2 solidale della somma capitale di € 13.478,79, oltre interessi come da domanda;
3) compensa per intero le spese tra le parti.
Si comunichi.
Pag. 9 a 10 Ivrea lì, 24.03.2025
Il giudice
(dott.ssa Stefania Frojo)
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