Versione
18 dicembre 1991
18 dicembre 1991
>
Versione
28 luglio 2000
28 luglio 2000
>
Versione
20 agosto 2013
20 agosto 2013
>
Versione
24 dicembre 2013
24 dicembre 2013
Art. 4. Persone svantaggiate 1. Nelle cooperative che svolgono le attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in eta' lavorativa in situazioni di difficolta' familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell' articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , e successive modificazioni.
2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria providenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero.
3-bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell' articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni, sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione di diciotto mesi per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno ai sensi dell' articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato. ((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 , convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10 , ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "E' prorogato per un periodo massimo di sei mesi, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il termine per l'adozione, per l'anno 2013, dei decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previsti dall' articolo 4 della legge 22 giugno 2000, n. 193 , come successivamente modificata, e dall' articolo 4, comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381 , come successivamente modificata, ai fini rispettivamente della determinazione delle modalita' e dell'entita' delle agevolazioni e degli sgravi fiscali, concessi per l'anno 2013 sulla base delle risorse destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione dell' articolo 1, comma 270, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , in favore delle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno, e per l'individuazione della misura percentuale della riduzione delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute alle cooperative sociali per la retribuzione corrisposta ai lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno, o ai lavoratori ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari".
2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria providenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero.
3-bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell' articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni, sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione di diciotto mesi per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno ai sensi dell' articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato. ((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 , convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10 , ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "E' prorogato per un periodo massimo di sei mesi, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il termine per l'adozione, per l'anno 2013, dei decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previsti dall' articolo 4 della legge 22 giugno 2000, n. 193 , come successivamente modificata, e dall' articolo 4, comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381 , come successivamente modificata, ai fini rispettivamente della determinazione delle modalita' e dell'entita' delle agevolazioni e degli sgravi fiscali, concessi per l'anno 2013 sulla base delle risorse destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione dell' articolo 1, comma 270, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , in favore delle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno, e per l'individuazione della misura percentuale della riduzione delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute alle cooperative sociali per la retribuzione corrisposta ai lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno, o ai lavoratori ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari".
Commentari • 56
- 1. A chi si applica il CCNL Cooperative socialiAntonio Barbato · https://www.lexplain.it/diritto/ · 5 novembre 2023 · 10.674235
[…] Secondo il richiamato art. 4 della Legge 381/1991 "si considerano persone svantaggiate: gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47- bis, 47- ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 192
- 1. Trib. Brescia, sentenza 10/04/2025, n. 490Provvedimento: […] Formulava quindi le seguenti conclusioni: In via principale: Accertare e dichiarare che sussistono in capo alla Parte_1 Controparte_2 i requisiti per la fruizione delle agevolazioni contributive di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991 e per l'attribuzione e/o CP_ riconoscimento da parte dell' del codice 5V a far data dal 15 ottobre 2020 ovvero da altra data […] Unica al Registro delle Imprese del 16/10/2020…> (doc.24 ricorso) e che il diniego da parte dell'Istituto all'attribuzione in favore della Cooperativa del codice 5V, necessario per poter usufruire delle agevolazioni contributive ex art. 4 legge n. 381/1991, […]Leggi di più...
- sospensione obblighi assunzione·
- cooperative sociali·
- agevolazioni contributive·
- requisito occupazionale svantaggiati·
- previdenza obbligatoria·
- interpretazione restrittiva beneficio·
- iscrizione sezione B albo cooperative·
- art. 4 L. n. 381/1991·
- compensazione spese di lite