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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 29/09/2025, n. 1633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1633 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 993/2023
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Antonella Allegra Presidente
Rosario Lionello Rossino Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore
Dott. Maddalena Mirandi -Consigliere onorario
Dott. Fabio Gambetti- Consigliere onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
assistiti e difesi dall'Avv. COCCONI MONIA con domicilio Pt_2
eletto in PIAZZA CORTE D'APPELLO 5 43121 PARMA appellanti PROCURATORE GENERALE intervenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Il giudizio trae origine dal ricorso presentato dal PM in data 29.10.2020 volto all'apertura di un procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono del minore
, nato a [...] il [...], tenuto conto che il bambino era stato Persona_1 destinatario del provvedimento ex art. 403 c.c. e rilevato che la madre, , Parte_2 anch'ella minorenne, era stata dichiarata a sua volta in stato di abbandono con sentenza del
6.02.2020 in ragione della sua condizione di minore sola in un paese straniero, ove era entrata con modalità e finalità non chiare e senza documenti, priva di familiari responsabili per lei nel paese d'origine e consegnata ai coniugi – e Pt_1 Persona_1 CP_1
– senza valido titolo né documentazione attestante un rapporto di parentela.
Il Tribunale, con decreto provvisorio n. 4019 (proc. n. 63/2020 Min.) pubblicato il
18.11.2020, ha disposto l'apertura del procedimento diretto all'accertamento dello stato di abbandono del minore e alla dichiarazione di adottabilità, nominando tutore Persona_1 il Servizio Sociale di sospendendo la potestà genitoriale sul bambino e ER collocandolo in ambito protetto.
Con sentenza n. 159/2022 del 17.11.2022, pubblicata il 5.12.2022, il Tribunale per i
Minorenni dichiarava lo stato di adottabilità del minore , disponendo Persona_1
l'interruzione dei rapporti con i genitori e il suo collocamento in idonea famiglia a scopo adottivo.Il Collegio riteneva di non prendere in considerazione la possibilità di collocamento protetto con la mamma – che neppure lo aveva richiesto – tenuto conto che la stessa si era sottratta diverse volte agli interventi in suo favore, sempre facendo ritorno dagli
Isufov; né riteneva di prendere in considerazione incontri del bambino con il nucleo paterno, che parimenti non aveva formulato alcuna richiesta in tal senso. Il Tribunale rilevava che la giovane madre, seppur collocata in ambito protetto in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello (confermativa della dichiarazione del suo stato di pag. 2/4 abbandono), subiva costantemente le intromissioni degli , fino a scappare di nuovo Pt_1 nel giugno 2021, aiutata da , non mostrando nessuna volontà di aderire ad alcun Per_3 percorso di sostegno. Era infine constatata l'assoluta inadeguatezza del nucleo d'origine.
2.- e impugnavano detta sentenza chiedendo la revoca Parte_1 Parte_2 della pronuncia di stato di adottabilità del minore o, in subordine, l'adozione Persona_1
“mite”.
I reclamanti deducevano l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice e rappresentavano una situazione familiare ben diversa e lontana da quella tracciata dagli assistenti sociali, riferendo di un nucleo allargato, che viveva in armonia, sulla base di un buon radicamento territoriale e di solide attività lavorative. Precisavano di risiedere in un immobile di cui era proprietario e che lo stesso lavorava e Pt_1 manteneva la famiglia, mentre i nonni paterni dimoravano in un appartamento limitrofo di loro proprietà, erano radicati da più di vent'anni sul territorio italiano e vi lavoravano stabilmente. Assumevano che non era affatto soggiogata dal nucleo e che le Pt_2 Pt_1 sue fughe dalla comunità erano dovute al sentimento che la univa a e alla volontà Pt_1 di costruire la sua famiglia. Esponevano altresì di essere ormai maggiorenni, autonomi, circondati dall'affetto dei nonni, di aver avuto un secondo figlio e di essere pienamente capaci di accudire entrambi i minori.
3.- Il PM regolarmente interveniva chiedendo il rigetto del reclamo.
4.- All'udienza del 18.10.2024 il Collegio disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei Servizi Sociali di non regolarmente citati in appello, nonostante ER nominati tutori del minore con decreto n. 4019 del 12.11.2020 dep. 18.11.2020, con notifica entro il 10.5.2025 e rinvio della causa al 20.6.2025.
Per un disguido di sistema la causa veniva scaricata per l'udienza del 20.6.2026 e poi richiamata con provvedimento del Presidente della Corte del 10.9.2025 per l'udienza del
26.9.2025.
All'ultima udienza del 26.09.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
L'art. 331 c.p.c. prevede che nel caso di disposta integrazione del contradditorio l'impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione nel termine fissato.
pag. 3/4 Nel caso di specie non risulta l'integrazione del contraddittorio nei termini assegnati dalla
Corte, né è ammissibile una rimessione in termini come richiesto dal difensore all'ultima udienza sulla base del disguido di sistema nello scarico dell'udienza, giacchè la notifica era stata disposta dalla Corte entro il 10.5.2025 e non è stata effettuata, senza che assuma alcun rilievo il fatto che, successivamente, l'udienza sia stata tenuta il 26.9.2025 invece che il
20.6.2025 (senza peraltro alcuna segnalazione da parte del difensore sull'errore di sistema rispetto alla data riportata nel precedente rinvio di udienza).
Nulla sulle spese.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello,
a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass.
SS UU 4315/2020)
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
e con l'intervento del Procuratore Generale, avverso la
[...] Parte_2 sentenza del Tribunale per i Minorenni n. 159/2022, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, così provvede: dichiara l'appello inammissibile;
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte d'Appello di Bologna il 26.9.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Antonella Allegra
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 993/2023
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Antonella Allegra Presidente
Rosario Lionello Rossino Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore
Dott. Maddalena Mirandi -Consigliere onorario
Dott. Fabio Gambetti- Consigliere onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
assistiti e difesi dall'Avv. COCCONI MONIA con domicilio Pt_2
eletto in PIAZZA CORTE D'APPELLO 5 43121 PARMA appellanti PROCURATORE GENERALE intervenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Il giudizio trae origine dal ricorso presentato dal PM in data 29.10.2020 volto all'apertura di un procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono del minore
, nato a [...] il [...], tenuto conto che il bambino era stato Persona_1 destinatario del provvedimento ex art. 403 c.c. e rilevato che la madre, , Parte_2 anch'ella minorenne, era stata dichiarata a sua volta in stato di abbandono con sentenza del
6.02.2020 in ragione della sua condizione di minore sola in un paese straniero, ove era entrata con modalità e finalità non chiare e senza documenti, priva di familiari responsabili per lei nel paese d'origine e consegnata ai coniugi – e Pt_1 Persona_1 CP_1
– senza valido titolo né documentazione attestante un rapporto di parentela.
Il Tribunale, con decreto provvisorio n. 4019 (proc. n. 63/2020 Min.) pubblicato il
18.11.2020, ha disposto l'apertura del procedimento diretto all'accertamento dello stato di abbandono del minore e alla dichiarazione di adottabilità, nominando tutore Persona_1 il Servizio Sociale di sospendendo la potestà genitoriale sul bambino e ER collocandolo in ambito protetto.
Con sentenza n. 159/2022 del 17.11.2022, pubblicata il 5.12.2022, il Tribunale per i
Minorenni dichiarava lo stato di adottabilità del minore , disponendo Persona_1
l'interruzione dei rapporti con i genitori e il suo collocamento in idonea famiglia a scopo adottivo.Il Collegio riteneva di non prendere in considerazione la possibilità di collocamento protetto con la mamma – che neppure lo aveva richiesto – tenuto conto che la stessa si era sottratta diverse volte agli interventi in suo favore, sempre facendo ritorno dagli
Isufov; né riteneva di prendere in considerazione incontri del bambino con il nucleo paterno, che parimenti non aveva formulato alcuna richiesta in tal senso. Il Tribunale rilevava che la giovane madre, seppur collocata in ambito protetto in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello (confermativa della dichiarazione del suo stato di pag. 2/4 abbandono), subiva costantemente le intromissioni degli , fino a scappare di nuovo Pt_1 nel giugno 2021, aiutata da , non mostrando nessuna volontà di aderire ad alcun Per_3 percorso di sostegno. Era infine constatata l'assoluta inadeguatezza del nucleo d'origine.
2.- e impugnavano detta sentenza chiedendo la revoca Parte_1 Parte_2 della pronuncia di stato di adottabilità del minore o, in subordine, l'adozione Persona_1
“mite”.
I reclamanti deducevano l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice e rappresentavano una situazione familiare ben diversa e lontana da quella tracciata dagli assistenti sociali, riferendo di un nucleo allargato, che viveva in armonia, sulla base di un buon radicamento territoriale e di solide attività lavorative. Precisavano di risiedere in un immobile di cui era proprietario e che lo stesso lavorava e Pt_1 manteneva la famiglia, mentre i nonni paterni dimoravano in un appartamento limitrofo di loro proprietà, erano radicati da più di vent'anni sul territorio italiano e vi lavoravano stabilmente. Assumevano che non era affatto soggiogata dal nucleo e che le Pt_2 Pt_1 sue fughe dalla comunità erano dovute al sentimento che la univa a e alla volontà Pt_1 di costruire la sua famiglia. Esponevano altresì di essere ormai maggiorenni, autonomi, circondati dall'affetto dei nonni, di aver avuto un secondo figlio e di essere pienamente capaci di accudire entrambi i minori.
3.- Il PM regolarmente interveniva chiedendo il rigetto del reclamo.
4.- All'udienza del 18.10.2024 il Collegio disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei Servizi Sociali di non regolarmente citati in appello, nonostante ER nominati tutori del minore con decreto n. 4019 del 12.11.2020 dep. 18.11.2020, con notifica entro il 10.5.2025 e rinvio della causa al 20.6.2025.
Per un disguido di sistema la causa veniva scaricata per l'udienza del 20.6.2026 e poi richiamata con provvedimento del Presidente della Corte del 10.9.2025 per l'udienza del
26.9.2025.
All'ultima udienza del 26.09.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
L'art. 331 c.p.c. prevede che nel caso di disposta integrazione del contradditorio l'impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione nel termine fissato.
pag. 3/4 Nel caso di specie non risulta l'integrazione del contraddittorio nei termini assegnati dalla
Corte, né è ammissibile una rimessione in termini come richiesto dal difensore all'ultima udienza sulla base del disguido di sistema nello scarico dell'udienza, giacchè la notifica era stata disposta dalla Corte entro il 10.5.2025 e non è stata effettuata, senza che assuma alcun rilievo il fatto che, successivamente, l'udienza sia stata tenuta il 26.9.2025 invece che il
20.6.2025 (senza peraltro alcuna segnalazione da parte del difensore sull'errore di sistema rispetto alla data riportata nel precedente rinvio di udienza).
Nulla sulle spese.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello,
a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass.
SS UU 4315/2020)
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
e con l'intervento del Procuratore Generale, avverso la
[...] Parte_2 sentenza del Tribunale per i Minorenni n. 159/2022, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, così provvede: dichiara l'appello inammissibile;
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte d'Appello di Bologna il 26.9.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Antonella Allegra
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