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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 05/06/2025, n. 2064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2064 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 548 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. PESAVENTO ROBERTO, elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. GIACON GIUSEPPE, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
1 (C.F. ), IN PRORIO E QUALE EREDE DI Parte_2 C.F._2
(C.F. ), RAPPRESENTATO DA Persona_1 C.F._3 Parte_3
e (C.F. ), QUALE EREDE
[...] Parte_3 C.F._4
DI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI LIBERTO Persona_1 C.F._3
GIANCARLO e dell'avv. BAU' ELENA, elettivamente domiciliati presso il loro studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 278/2023 del Tribunale di Vicenza, pubblicata in data 7
febbraio 2023, notificata in data 14 febbraio 2023
CONCLUSIONI
Per parte appellante Parte_1
“In riforma al capo impugnato della sentenza respingersi la domanda di rimborso delle spese
legali proposta dal terzo chiamato nei confronti dell'attore in primo grado;
- Condannarsi l'avvocato Giancarlo Di Liberto a restituire l'importo ricevuto in esecuzione
della sentenza di primo grado con interessi dal momento dal ricevimento alla restituzione;
- Spese di appello rifuse”
Per le parti appellate e gli eredi di Parte_2 Persona_1
“Nel merito:
A) in via principale: rigettarsi in toto l'appello proposto da in Parte_1
quanto del tutto infondato e, per l'effetto, confermarsi la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e competenze anche del presente grado di giudizio, con distrazione a
favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
2 B) In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte
d'Appello dovesse accogliere il proposto appello e conseguentemente riformare il capo di
sentenza riguardante la regolazione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato in primo
grado e poste a carico dell'attore, odierno appellante disponendo - per l'effetto - la restituzione
degli importi ricevuti in esecuzione della sentenza oggetto di gravame, pronunciarsi – a parziale
modifica del capo di sentenza impugnato - la condanna della convenuta in primo grado società
a rimborsare agli appellati (terzi chiamati in Controparte_2
primo grado) le spese processuali del precedente grado di giudizio, nella misura quantificata
dal Giudice di Prime cure, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre agli interessi ed alla
rivalutazione monetaria.
C) In via ulteriormente subordinata ed incidentale condizionata: in via di ulteriore subordine,
nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte dovesse accogliere l'appello
principale, a parziale riforma del capo di sentenza relativo alle spese sostenute dalla parte terza
chiamata integralmente vittoriosa, accogliersi la domanda - qui riposta in forma di appello
incidentale condizionato - di condanna della convenuta chiamante in causa,
[...]
a rimborsare agli appellati (terzi chiamati in primo grado) le Controparte_2
spese processuali del giudizio di primo grado, nella misura già disposta in sentenza o nella
diversa misura ritenuta di giustizia.
d) In ogni caso: spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio interamente rifuse, con
distrazione.”
Per parte appellata Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, contrariis reiectis:
3 Nel merito:
1. Rigettare l'appello proposto sig. e, in ogni caso, tutte le domande Parte_1
svolte nei confronti di perché infondate in fatto e in Controparte_2
diritto per i motivi esposti nel presente atto e negli scritti difensivi nel giudizio di primo grado e,
per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 278/2023 del Tribunale di Vicenza.
2. Rigettare l'appello incidentale condizionato dei sig.ri e e ogni Parte_2 Persona_1
loro domanda nei confronti di Controparte_2
In ogni caso: Con rifusione delle spese e dei compensi di lite, oltre IVA, CPA e rimborso
forfetario.”
FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione del 20 luglio 2018 conveniva in giudizio Parte_1
dinnanzi al Tribunale di Vicenza la società agricola semplice (di CP_2 Controparte_2
seguito anche solo chiedendo di esercitare il riscatto su fondo agricolo acquistato dalla CP_2
convenuta il 3 novembre 2017 e confinante con i fondi di cui egli stesso era proprietario e che abitualmente coltivava, deducendo a sostegno della propria tesi la sussistenza tutti gli elementi normativamente richiesti per vedere riconosciuto il proprio diritto di prelazione agraria, nonché il risarcimento dei danni per il mancato sfruttamento del fondo agricolo, con condanna della convenuta ad una indennità di occupazione del fondo stesso con effetto dall'atto fino al rilascio.
In via gradata, chiedeva di accertare il diritto di prelazione e il conseguente riscatto limitatamente ad alcuni dei mappali costituenti il fondo.
2. Con comparsa di risposta depositata il 19 dicembre 2018 si costituiva in giudizio la
4 società agricola che, eccepita l'improcedibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza delle CP_2
domande avanzate dall'attore, di cui chiedeva peraltro la condanna ex art. 96 cpc, chiamava in giudizio i propri danti causa, per essere da questi ultimi eventualmente manlevata.
3. Autorizzata la chiamata in causa, si costituivano il giorno 26 aprile 2019 i venditori del fondo, e , i quali contestavano le avverse ricostruzioni e Parte_2 Persona_1
concludevano per il rigetto integrale nel merito delle domande attoree nonché, in via gradata,
della domanda di manleva promossa nei loro confronti.
4. Istruita la causa a mezzo di escussione di testi e tramite l'espletamento di consulenza tecnica affidata ad agronomo, con la sentenza n. 278/2023, pubblicata il 7 febbraio 2023, il
Tribunale di Vicenza rigettava le domande attoree, essendo stata accertata nel corso dell'istruttoria la non sussistenza del requisito della capacità lavorativa in capo all'aspirante prelazionario, invece richiesto dalla legge. Condannava, quindi, l'attore alla rifusione integrale delle spese di lite sia a favore della convenuta sia a favore dei terzi chiamati.
Il giudizio di appello
5. impugnava tempestivamente la predetta sentenza, notificatagli Parte_1
in data 14 febbraio 2023, unicamente in punto di regolamentazione delle spese processuali,
lamentando in particolare la violazione dell'art. 91 cpc nella parte in cui era stato posto a suo carico il rimborso delle spese sostenute dai terzi chiamati, liquidate per un importo pari a €
32.230,29, già versato al difensore dichiaratori antistatario. Si doleva di essere stato ingiustamente condannato a tale pagamento, avendo la convenuta principale formulato nei confronti dei terzi una generica e imprecisata domanda di risarcimento ed avendo erroneamente il Giudice esteso automaticamente la soccombenza anche nei confronti dei chiamati, pur avendo
5 la domanda di riscatto e quella di garanzia nei confronti dei venditori presupposti autonomi.
Deduceva che, secondo giurisprudenza di legittimità che richiamava, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, la manifesta infondatezza della domanda di garanzia doveva condurre ad escludere la condanna dell'attore alla rifusione delle spese sopportate dai terzi chiamati.
6. L'appellante notificava l'impugnazione in data 13 marzo 2023 all'avv. Giancarlo Di
Liberto quale procuratore domiciliatario dei terzi chiamati in primo grado, nonché allo stesso in proprio quale distrattore e dava atto di aver notificato l'appello ex art. 332 cpc alla parte CP_2
7. Si costituivano in giudizio in data 18 luglio 2023 le parti appellate,
[...]
e , entrambi quali eredi della signora e Parte_2 Parte_3 Persona_1
il primo anche in proprio, i quali preliminarmente eccepivano la violazione del litisconsorzio necessario, chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società convenuta principale in prime cure. Nel merito, instavano per il rigetto integrale dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata. In via subordinata, nonché in via incidentale condizionata,
domandavano la condanna della convenuta chiamante in causa in primo grado al rimborso delle spese di lite del primo grado di giudizio, nella misura già quantificata o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
8. Ordinata l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 cpc nei confronti della società
agricola con ordinanza del 13 settembre 2023, quest'ultima si Controparte_2
costituiva in giudizio in data 29 gennaio 2024 instando per il rigetto dell'appello nonché
dell'appello incidentale condizionato.
9. Depositate da tutte le parti le note scritte di precisazione delle conclusioni, come riportate
6 in epigrafe e depositati altresì gli scritti conclusivi, all'esito dell'udienza cartolare del 10
febbraio 2025, la causa veniva rimessa per la decisione avanti al Collegio.
Esame dei motivi di impugnazione
10. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dell'unico motivo di impugnazione principale. Esso è infondato.
Come già evidenziato dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, relativamente ai criteri di imputazione delle spese di lite del terzo chiamato è principio senz'altro consolidato quello secondo cui “In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza,
regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo
chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata
in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano
risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo
alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto
chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente
infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (cfr.
Cass. civ. n. 31889/2019). In una recente pronuncia (Cass. Civ. n. 6144/2024), la Suprema Corte
ha poi meglio chiarito i parametri che sorreggono il giudizio di accertamento circa l'opportunità
o meno della chiamata in causa del terzo, non essendo richiesto il compimento di un'indagine circa la fondatezza della domanda di garanzia alla luce delle risultanze istruttorie, rimanendo detta questione assorbita dal rigetto della domanda principale, ma dovendosi invece valutare, in base ad una prospettazione ex ante dei fatti posti a fondamento della domanda della parte attrice e delle difese della convenuta, se l'iniziativa fosse da reputarsi arbitraria in quanto del tutto
7 sprovvista di logica e ragionevole connessione con la domanda introduttiva. Giova a questo punto riportare testualmente un breve passaggio della motivazione della sentenza citata: “[…]
Anche in questo caso, la corte d'appello ha operato, nella sostanza una valutazione della
(in)fondatezza virtuale della domanda di garanzia, in realtà rimasta assorbita, proposta dalla
società convenuta nei confronti della società terza chiamata, alle luce delle difese svolte da
quest'ultima, mentre avrebbe dovuto valutare, alla luce della prospettazione dei fatti contenuta
negli atti introduttivi del giudizio, e a prescindere dall'esito della successiva istruttoria, se
l'evocazione in giudizio della compagnia assicuratrice della responsabilità civile, da parte della
stessa convenuta, fosse addirittura priva di una ragionevole e logica connessione con la
domanda proposta nei suoi confronti, al punto da potersi configurare del tutto eccentrica
rispetto alla stessa, costituendo, quindi, un vero e proprio abuso del diritto di difesa e dello
strumento processuale”. Ciò posto, e venendo al caso di specie, si rileva che la chiamata dei venditori in primo grado costituiva una chiamata in garanzia ex art. 1485 cc, avendo peraltro prodotto già con la propria comparsa di costituzione e risposta il contratto di CP_2
compravendita (i.e. la causa petendi dell'eventuale garanzia), al cui art. 8 veniva per l'appunto indicato che le parti venditrici garantivano la libertà del bene da diritti di prelazione a terzi spettanti. È quindi evidente la sussistenza di un'obiettiva, ragionevole e logica connessione tra le domande promosse nei confronti della convenuta in prime cure e la tempestiva domanda di manleva da quest'ultima avanzata nei confronti dei propri danti causa, peraltro pure supportata dalla produzione del relativo titolo, sicché in definitiva ritiene il Collegio che l'iniziativa della chiamante non poteva ritenersi né arbitraria né, sulla base di una valutazione ex ante,
manifestamente infondata. Quanto fin qui argomentato vale a ritenere superate le deduzioni
8 dell'appellante, volte ad evidenziare la genericità della domanda di manleva per come formulata da siccome a suo dire non realmente coltivata né supportata da sufficiente produzione CP_2
documentale, giacché, come già evidenziato, una valutazione dell'adeguatezza o meno del compendio probatorio versato in atti si tradurrebbe in un vero e proprio accertamento nel merito della questione, accertamento tuttavia precluso per le ragioni espresse dalla Suprema Corte e neppure oggetto della presente impugnazione.
11. Il rigetto dell'appello comporta l'assorbimento dell'appello incidentale condizionato formulato dalle parti appellate e . Parte_2 Parte_3
Conclusioni e spese di lite
12. Va, dunque, rigettato l'appello proposto.
13. Le spese di lite devono essere poste interamente a carico dell'appellante soccombente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori ricompresi tra i minimi e i medi delle controversie del valore del disputatum, senza aumenti stante l'identità e unicità della questione trattata ed esclusa la fase istruttoria non tenutasi. Sul punto, va evidenziato che la condanna del alla rifusione delle spese di lite Pt_1
nei confronti di tutte le parti appellate trova il proprio fondamento nella considerazione per cui,
come già osservato con l'ordinanza collegiale, il caso di specie configura un'ipotesi di causa inscindibile, sicché l'integrazione del contraddittorio non si è resa necessaria per tutelare
“l'interesse della convenuta in questo giudizio” (come indicato nella comparsa conclusionale dell'appellante a pag. 7), bensì in quanto l'eventuale accoglimento dell'appello avrebbe portato ad una modifica della statuizione circa la regolamentazione delle spese di lite tra la convenuta e i terzi chiamati in primo grado, posto il passaggio in giudicato del rigetto nel merito delle
9 domande attoree, modifica pertanto inammissibile senza l'intervento in giudizio di questi ultimi.
14. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante e dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1
bis dello stesso art. 13, in ragione del rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2) Condanna parte appellante al pagamento delle Parte_1
spese di lite delle parti appellate del presente grado di giudizio, e Parte_2
, anche quali , Parte_3 Parte_4
spese che liquida in euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, oltre esborsi (Cu e marca), con distrazione a favore dei difensori.
3) Condanna parte appellante al pagamento a favore Parte_1
della parte appellata delle Controparte_1
spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA
come per legge.
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte
10 dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in ragione del rigetto del gravame.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 26 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 548 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. PESAVENTO ROBERTO, elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. GIACON GIUSEPPE, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
1 (C.F. ), IN PRORIO E QUALE EREDE DI Parte_2 C.F._2
(C.F. ), RAPPRESENTATO DA Persona_1 C.F._3 Parte_3
e (C.F. ), QUALE EREDE
[...] Parte_3 C.F._4
DI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI LIBERTO Persona_1 C.F._3
GIANCARLO e dell'avv. BAU' ELENA, elettivamente domiciliati presso il loro studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 278/2023 del Tribunale di Vicenza, pubblicata in data 7
febbraio 2023, notificata in data 14 febbraio 2023
CONCLUSIONI
Per parte appellante Parte_1
“In riforma al capo impugnato della sentenza respingersi la domanda di rimborso delle spese
legali proposta dal terzo chiamato nei confronti dell'attore in primo grado;
- Condannarsi l'avvocato Giancarlo Di Liberto a restituire l'importo ricevuto in esecuzione
della sentenza di primo grado con interessi dal momento dal ricevimento alla restituzione;
- Spese di appello rifuse”
Per le parti appellate e gli eredi di Parte_2 Persona_1
“Nel merito:
A) in via principale: rigettarsi in toto l'appello proposto da in Parte_1
quanto del tutto infondato e, per l'effetto, confermarsi la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e competenze anche del presente grado di giudizio, con distrazione a
favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
2 B) In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte
d'Appello dovesse accogliere il proposto appello e conseguentemente riformare il capo di
sentenza riguardante la regolazione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato in primo
grado e poste a carico dell'attore, odierno appellante disponendo - per l'effetto - la restituzione
degli importi ricevuti in esecuzione della sentenza oggetto di gravame, pronunciarsi – a parziale
modifica del capo di sentenza impugnato - la condanna della convenuta in primo grado società
a rimborsare agli appellati (terzi chiamati in Controparte_2
primo grado) le spese processuali del precedente grado di giudizio, nella misura quantificata
dal Giudice di Prime cure, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre agli interessi ed alla
rivalutazione monetaria.
C) In via ulteriormente subordinata ed incidentale condizionata: in via di ulteriore subordine,
nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte dovesse accogliere l'appello
principale, a parziale riforma del capo di sentenza relativo alle spese sostenute dalla parte terza
chiamata integralmente vittoriosa, accogliersi la domanda - qui riposta in forma di appello
incidentale condizionato - di condanna della convenuta chiamante in causa,
[...]
a rimborsare agli appellati (terzi chiamati in primo grado) le Controparte_2
spese processuali del giudizio di primo grado, nella misura già disposta in sentenza o nella
diversa misura ritenuta di giustizia.
d) In ogni caso: spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio interamente rifuse, con
distrazione.”
Per parte appellata Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, contrariis reiectis:
3 Nel merito:
1. Rigettare l'appello proposto sig. e, in ogni caso, tutte le domande Parte_1
svolte nei confronti di perché infondate in fatto e in Controparte_2
diritto per i motivi esposti nel presente atto e negli scritti difensivi nel giudizio di primo grado e,
per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 278/2023 del Tribunale di Vicenza.
2. Rigettare l'appello incidentale condizionato dei sig.ri e e ogni Parte_2 Persona_1
loro domanda nei confronti di Controparte_2
In ogni caso: Con rifusione delle spese e dei compensi di lite, oltre IVA, CPA e rimborso
forfetario.”
FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione del 20 luglio 2018 conveniva in giudizio Parte_1
dinnanzi al Tribunale di Vicenza la società agricola semplice (di CP_2 Controparte_2
seguito anche solo chiedendo di esercitare il riscatto su fondo agricolo acquistato dalla CP_2
convenuta il 3 novembre 2017 e confinante con i fondi di cui egli stesso era proprietario e che abitualmente coltivava, deducendo a sostegno della propria tesi la sussistenza tutti gli elementi normativamente richiesti per vedere riconosciuto il proprio diritto di prelazione agraria, nonché il risarcimento dei danni per il mancato sfruttamento del fondo agricolo, con condanna della convenuta ad una indennità di occupazione del fondo stesso con effetto dall'atto fino al rilascio.
In via gradata, chiedeva di accertare il diritto di prelazione e il conseguente riscatto limitatamente ad alcuni dei mappali costituenti il fondo.
2. Con comparsa di risposta depositata il 19 dicembre 2018 si costituiva in giudizio la
4 società agricola che, eccepita l'improcedibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza delle CP_2
domande avanzate dall'attore, di cui chiedeva peraltro la condanna ex art. 96 cpc, chiamava in giudizio i propri danti causa, per essere da questi ultimi eventualmente manlevata.
3. Autorizzata la chiamata in causa, si costituivano il giorno 26 aprile 2019 i venditori del fondo, e , i quali contestavano le avverse ricostruzioni e Parte_2 Persona_1
concludevano per il rigetto integrale nel merito delle domande attoree nonché, in via gradata,
della domanda di manleva promossa nei loro confronti.
4. Istruita la causa a mezzo di escussione di testi e tramite l'espletamento di consulenza tecnica affidata ad agronomo, con la sentenza n. 278/2023, pubblicata il 7 febbraio 2023, il
Tribunale di Vicenza rigettava le domande attoree, essendo stata accertata nel corso dell'istruttoria la non sussistenza del requisito della capacità lavorativa in capo all'aspirante prelazionario, invece richiesto dalla legge. Condannava, quindi, l'attore alla rifusione integrale delle spese di lite sia a favore della convenuta sia a favore dei terzi chiamati.
Il giudizio di appello
5. impugnava tempestivamente la predetta sentenza, notificatagli Parte_1
in data 14 febbraio 2023, unicamente in punto di regolamentazione delle spese processuali,
lamentando in particolare la violazione dell'art. 91 cpc nella parte in cui era stato posto a suo carico il rimborso delle spese sostenute dai terzi chiamati, liquidate per un importo pari a €
32.230,29, già versato al difensore dichiaratori antistatario. Si doleva di essere stato ingiustamente condannato a tale pagamento, avendo la convenuta principale formulato nei confronti dei terzi una generica e imprecisata domanda di risarcimento ed avendo erroneamente il Giudice esteso automaticamente la soccombenza anche nei confronti dei chiamati, pur avendo
5 la domanda di riscatto e quella di garanzia nei confronti dei venditori presupposti autonomi.
Deduceva che, secondo giurisprudenza di legittimità che richiamava, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, la manifesta infondatezza della domanda di garanzia doveva condurre ad escludere la condanna dell'attore alla rifusione delle spese sopportate dai terzi chiamati.
6. L'appellante notificava l'impugnazione in data 13 marzo 2023 all'avv. Giancarlo Di
Liberto quale procuratore domiciliatario dei terzi chiamati in primo grado, nonché allo stesso in proprio quale distrattore e dava atto di aver notificato l'appello ex art. 332 cpc alla parte CP_2
7. Si costituivano in giudizio in data 18 luglio 2023 le parti appellate,
[...]
e , entrambi quali eredi della signora e Parte_2 Parte_3 Persona_1
il primo anche in proprio, i quali preliminarmente eccepivano la violazione del litisconsorzio necessario, chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società convenuta principale in prime cure. Nel merito, instavano per il rigetto integrale dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata. In via subordinata, nonché in via incidentale condizionata,
domandavano la condanna della convenuta chiamante in causa in primo grado al rimborso delle spese di lite del primo grado di giudizio, nella misura già quantificata o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
8. Ordinata l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 cpc nei confronti della società
agricola con ordinanza del 13 settembre 2023, quest'ultima si Controparte_2
costituiva in giudizio in data 29 gennaio 2024 instando per il rigetto dell'appello nonché
dell'appello incidentale condizionato.
9. Depositate da tutte le parti le note scritte di precisazione delle conclusioni, come riportate
6 in epigrafe e depositati altresì gli scritti conclusivi, all'esito dell'udienza cartolare del 10
febbraio 2025, la causa veniva rimessa per la decisione avanti al Collegio.
Esame dei motivi di impugnazione
10. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dell'unico motivo di impugnazione principale. Esso è infondato.
Come già evidenziato dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, relativamente ai criteri di imputazione delle spese di lite del terzo chiamato è principio senz'altro consolidato quello secondo cui “In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza,
regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo
chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata
in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano
risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo
alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto
chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente
infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (cfr.
Cass. civ. n. 31889/2019). In una recente pronuncia (Cass. Civ. n. 6144/2024), la Suprema Corte
ha poi meglio chiarito i parametri che sorreggono il giudizio di accertamento circa l'opportunità
o meno della chiamata in causa del terzo, non essendo richiesto il compimento di un'indagine circa la fondatezza della domanda di garanzia alla luce delle risultanze istruttorie, rimanendo detta questione assorbita dal rigetto della domanda principale, ma dovendosi invece valutare, in base ad una prospettazione ex ante dei fatti posti a fondamento della domanda della parte attrice e delle difese della convenuta, se l'iniziativa fosse da reputarsi arbitraria in quanto del tutto
7 sprovvista di logica e ragionevole connessione con la domanda introduttiva. Giova a questo punto riportare testualmente un breve passaggio della motivazione della sentenza citata: “[…]
Anche in questo caso, la corte d'appello ha operato, nella sostanza una valutazione della
(in)fondatezza virtuale della domanda di garanzia, in realtà rimasta assorbita, proposta dalla
società convenuta nei confronti della società terza chiamata, alle luce delle difese svolte da
quest'ultima, mentre avrebbe dovuto valutare, alla luce della prospettazione dei fatti contenuta
negli atti introduttivi del giudizio, e a prescindere dall'esito della successiva istruttoria, se
l'evocazione in giudizio della compagnia assicuratrice della responsabilità civile, da parte della
stessa convenuta, fosse addirittura priva di una ragionevole e logica connessione con la
domanda proposta nei suoi confronti, al punto da potersi configurare del tutto eccentrica
rispetto alla stessa, costituendo, quindi, un vero e proprio abuso del diritto di difesa e dello
strumento processuale”. Ciò posto, e venendo al caso di specie, si rileva che la chiamata dei venditori in primo grado costituiva una chiamata in garanzia ex art. 1485 cc, avendo peraltro prodotto già con la propria comparsa di costituzione e risposta il contratto di CP_2
compravendita (i.e. la causa petendi dell'eventuale garanzia), al cui art. 8 veniva per l'appunto indicato che le parti venditrici garantivano la libertà del bene da diritti di prelazione a terzi spettanti. È quindi evidente la sussistenza di un'obiettiva, ragionevole e logica connessione tra le domande promosse nei confronti della convenuta in prime cure e la tempestiva domanda di manleva da quest'ultima avanzata nei confronti dei propri danti causa, peraltro pure supportata dalla produzione del relativo titolo, sicché in definitiva ritiene il Collegio che l'iniziativa della chiamante non poteva ritenersi né arbitraria né, sulla base di una valutazione ex ante,
manifestamente infondata. Quanto fin qui argomentato vale a ritenere superate le deduzioni
8 dell'appellante, volte ad evidenziare la genericità della domanda di manleva per come formulata da siccome a suo dire non realmente coltivata né supportata da sufficiente produzione CP_2
documentale, giacché, come già evidenziato, una valutazione dell'adeguatezza o meno del compendio probatorio versato in atti si tradurrebbe in un vero e proprio accertamento nel merito della questione, accertamento tuttavia precluso per le ragioni espresse dalla Suprema Corte e neppure oggetto della presente impugnazione.
11. Il rigetto dell'appello comporta l'assorbimento dell'appello incidentale condizionato formulato dalle parti appellate e . Parte_2 Parte_3
Conclusioni e spese di lite
12. Va, dunque, rigettato l'appello proposto.
13. Le spese di lite devono essere poste interamente a carico dell'appellante soccombente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori ricompresi tra i minimi e i medi delle controversie del valore del disputatum, senza aumenti stante l'identità e unicità della questione trattata ed esclusa la fase istruttoria non tenutasi. Sul punto, va evidenziato che la condanna del alla rifusione delle spese di lite Pt_1
nei confronti di tutte le parti appellate trova il proprio fondamento nella considerazione per cui,
come già osservato con l'ordinanza collegiale, il caso di specie configura un'ipotesi di causa inscindibile, sicché l'integrazione del contraddittorio non si è resa necessaria per tutelare
“l'interesse della convenuta in questo giudizio” (come indicato nella comparsa conclusionale dell'appellante a pag. 7), bensì in quanto l'eventuale accoglimento dell'appello avrebbe portato ad una modifica della statuizione circa la regolamentazione delle spese di lite tra la convenuta e i terzi chiamati in primo grado, posto il passaggio in giudicato del rigetto nel merito delle
9 domande attoree, modifica pertanto inammissibile senza l'intervento in giudizio di questi ultimi.
14. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante e dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1
bis dello stesso art. 13, in ragione del rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2) Condanna parte appellante al pagamento delle Parte_1
spese di lite delle parti appellate del presente grado di giudizio, e Parte_2
, anche quali , Parte_3 Parte_4
spese che liquida in euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, oltre esborsi (Cu e marca), con distrazione a favore dei difensori.
3) Condanna parte appellante al pagamento a favore Parte_1
della parte appellata delle Controparte_1
spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA
come per legge.
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte
10 dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in ragione del rigetto del gravame.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 26 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
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