Versione
10 ottobre 1952
10 ottobre 1952
Art. 10.
I provvedimenti per l'applicazione della presente legge saranno adottati dal Ministro per i trasporti su parere della Commissione interministeriale istituita in applicazione dell' art. 12 della legge 14 giugno 1949, n. 410 , sulla riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.
Ai fini della presente legge e qualora ricorrano argomenti interessanti regioni del territorio nazionale in cui gia' sia stato attuato l'ordinamento regionale detta Commissione e' integrata da un rappresentante della Regione interessata, designato dalla Giunta regionale.
Sempre ai fini della presente legge, nonche' ai fini della legge 14 giugno 1949, n. 410 , nei casi in cui ricorra l'applicazione dell'art. 4 della legge predetta, della Commissione, il parere della quale tiene luogo a quello del Consiglio superiore dei lavori pubblici, faranno parte anche altri due funzionari, l'uno amministrativo e l'altro tecnico, del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ed altri quattro ingegneri esperti in materia di trasporti di cui due scelti fra funzionari della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, piu' un rappresentante degli autotrasportatori scelto dal Ministro per i trasporti e due rappresentanti del personale autoferrotramviario.
I provvedimenti per l'applicazione della presente legge saranno adottati dal Ministro per i trasporti su parere della Commissione interministeriale istituita in applicazione dell' art. 12 della legge 14 giugno 1949, n. 410 , sulla riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.
Ai fini della presente legge e qualora ricorrano argomenti interessanti regioni del territorio nazionale in cui gia' sia stato attuato l'ordinamento regionale detta Commissione e' integrata da un rappresentante della Regione interessata, designato dalla Giunta regionale.
Sempre ai fini della presente legge, nonche' ai fini della legge 14 giugno 1949, n. 410 , nei casi in cui ricorra l'applicazione dell'art. 4 della legge predetta, della Commissione, il parere della quale tiene luogo a quello del Consiglio superiore dei lavori pubblici, faranno parte anche altri due funzionari, l'uno amministrativo e l'altro tecnico, del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ed altri quattro ingegneri esperti in materia di trasporti di cui due scelti fra funzionari della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, piu' un rappresentante degli autotrasportatori scelto dal Ministro per i trasporti e due rappresentanti del personale autoferrotramviario.
Commentari • 3
- 1. DECRETO CRESCITA 2.0: il testo coordinato in Gazzetta UfficialeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 dicembre 2012 · 2.4780414
Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/2001, n. 8057Provvedimento: […] c) con nota del 20 febbraio 1991 il Ministero dei trasporti, nella persona del direttore centrale, aveva comunicato che la commissione interministeriale, di cui all'art. 10 della legge 2 agosto 1952 n. 1221, aveva riconosciuto alla concessionaria l'importo di L. […] A seguito della dimostrazione, da parte della società Mittel, di tali ulteriori oneri, fu emanato, da parte della commissione interministeriale prevista dall'art. 10 della legge n. 1221 del 1952, il parere favorevole al riconoscimento alla detta società della somma di L. 988.000.000 a tacitazione di ogni pretesa, parere che fu comunicato con la citata nota del direttore centrale del Ministero del 20 febbraio 1991. […]Leggi di più...
- conseguenze·
- fattispecie·
- successiva negazione dello stesso all'esito delle risultanze istruttorie·
- parere conforme della commissione interministeriale prevista dall'art. 10 legge n. 1221 del 1952·
- insussistenza·
- distinzione dalla decisione sul merito·
- provvedimento discrezionale del ministro dei trasporti·
- statuizione sulla giurisdizione·
- sovvenzioni·
- necessità·
- contraddizione logico giuridica della sentenza·
- ferrovie in concessione·
- trasporti·
- giurisdizione civile·
- pubblici