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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 01/07/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11-1/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione delle procedure concorsuali riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Elvira Buzzelli Presidente
Dott. Giovanni Spagnoli Giudice
Dott.ssa Maura Manzi Giudice rel.
a scioglimento della riserva in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 11-1 del Ruolo Generale P.U. dell'anno 2025, promosso da:
Parte_1 già , C.F. e P.IVA , con
[...] Parte_2 P.IVA_1 sede in Roma Via Calabria n. 46, in persona del Responsabile della Funzione “Affari Legali e
Societari” Avv. Pasquale Ambrogio, elettivamente domiciliata in Roma, al Viale Gioacchino
Rossini n. 18, presso lo studio dell'Avv. Gioia Vaccari, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso introduttivo, -Ricorrente-
nei confronti di
con sede in L'Aquila Via Amiternina n. 17, Controparte_1 fraz. Preturo, c.f. in persona del Liquidatore e legale rappresentante p.t. Ing. P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Sulmona, Via Circonvallazione Occidentale n. 2, Controparte_2 presso lo studio dell'Avv. Lucia Teresa Mariani, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla memoria di costituzione e risposta,
-Resistente-
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 25.06.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso del 18.4.2025, depositato ex art. 40 CCI,
[...] già Parte_1 [...]
di seguito, brevemente, l' ) chiedeva dichiararsi l'apertura della Parte_2 Pt_1 liquidazione giudiziale della (di seguito Controparte_1
). CP_1
A sostegno, della propria domanda, il ricorrente deduceva che era creditore della società resistente in forza del decreto ingiuntivo n. 1401/12, emesso dal Tribunale di Roma in data 24.01.2012, per la complessiva somma di € 2.537.526,83 oltre interessi;
che suddetto decreto era stato opposto dalla società debitrice e dichiarato provvisoriamente esecutivo in corso di causa;
che con la sentenza n. 878/2025, emessa a definizione del giudizio di opposizione, era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti limitatamente all'importo di € 734.621,22, ricavato all'esito dell'espropriazione immobiliare intrapresa dall'Agenzia in danno della che dunque il D.I. opposto era stato revocato e condannata al pagamento CP_1 CP_1 della residua somma ingiunta pari ad € 1.802.905,61 oltre interessi e spese di lite, liquidate in €
28.300,00 e accessori di legge.
Il ricorso e del decreto di fissazione udienza venivano notificati alla società resistente a cura della cancelleria ai sensi dell'art. 40, co. 6, CCI.
Con memoria del 17.06.2025, si costituiva in giudizio e, in adesione alla domanda di CP_1 parte ricorrente, chiedeva l'apertura della procedura concorsuale.
Preliminarmente va dichiarata la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha sede nel circondario del medesimo Ufficio, come evincibile dalla visura camerale in atti.
Tanto chiarito, sempre in via preliminare, va rilevata la sussistenza della legittimazione attiva del creditore istante, il quale agisce in virtù di titolo giudiziale non contestato dal debitore.
Nel merito, venendo all'esame del ricorso, lo stesso va accolto per le ragioni di seguito espresse.
In primo luogo, è senz'altro qualificabile quale imprenditore commerciale, inerendo CP_1
l'oggetto sociale alla coltivazione di terreni agricoli o forestali, produzione, commercializzazione prodotti agricoli o di allevamento di qualsiasi genere ed essendo la società iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese (cfr. visura camerale in atti).
In secondo luogo, non sussistono nel caso di specie le condizioni di cui all'art. 49, ult. co., CCII;
dall'istruttoria è infatti emerso che il complessivo ammontare dei debiti scaduti e non pagati nei confronti dei creditori è superiore al limite legale di € 30.000,00.
In terzo luogo, la società debitrice non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII e che dalle risultanze delle informative acquisite è emerso il superamento delle soglie di cui alla medesima disposizione (cfr. bilanci CCIAA in atti). Quanto allo stato di insolvenza, giova rammentare che, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b), esso si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. L'accertamento dello stato di insolvenza ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale non presuppone la sua imputabilità al debitore, dovendo il Tribunale effettuare una valutazione globale, sia quantitativa che qualitativa, dell'impotenza funzionale e non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa, a prescindere dalle cause che l'hanno determinata (cfr. Cass. civ., n. 9253/2012 in tema di dichiarazione di fallimento);
Nel caso di specie, risulta dimostrato lo stato di insolvenza della debitrice medesima, come reso manifesto: dal protratto inadempimento delle proprie obbligazioni verso il creditore istante, essendo risultata solo parzialmente satisfattiva la procedura esecutiva immobiliare intrapresa sull'unico cespite di proprietà della stessa, dagli ingenti debiti maturati dalla medesima, dall'essersi posta volontariamente in procedura di liquidazione essendosi verificati i presupposti previsti dall'art. 2484 co.1 n.4 cod. civ.
Trattasi di dati tutti indicativi, secondo l'id quod plerumque accidit, non di una crisi temporanea, bensì di un perdurante stato di impotenza patrimoniale della società resistente e di una concreta incapacità di stare sul mercato.
A ciò si aggiunga che la resistente non solo non ha contestato le proprie posizioni debitorie, ma come detto, ha aderiro all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
Alla luce di quanto sinora esposto, ritenuti sussistenti i presupposti dell'art. 121 CCI, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale e nominato il Curatore, secondo i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, ogni altra domanda o eccezione rigettata o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede: visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1
, con sede in L'Aquila Via Amiternina n. 17, fraz. Preturo, c.f. , in
[...] P.IVA_2 persona del Liquidatore e legale rappresentante p.t. Ing. Controparte_2 nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Maura Manzi; nomina Curatore avv. Marzia Lombardo, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 23.10.2025 alle ore 12.00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Manda alla Cancelleria per le pubblicazioni e comunicazioni alle parti ai sensi dell'art. 45 CCI.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 26.06.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maura Manzi
Il Presidente
Dott.ssa Elvira Buzzelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione delle procedure concorsuali riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Elvira Buzzelli Presidente
Dott. Giovanni Spagnoli Giudice
Dott.ssa Maura Manzi Giudice rel.
a scioglimento della riserva in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 11-1 del Ruolo Generale P.U. dell'anno 2025, promosso da:
Parte_1 già , C.F. e P.IVA , con
[...] Parte_2 P.IVA_1 sede in Roma Via Calabria n. 46, in persona del Responsabile della Funzione “Affari Legali e
Societari” Avv. Pasquale Ambrogio, elettivamente domiciliata in Roma, al Viale Gioacchino
Rossini n. 18, presso lo studio dell'Avv. Gioia Vaccari, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso introduttivo, -Ricorrente-
nei confronti di
con sede in L'Aquila Via Amiternina n. 17, Controparte_1 fraz. Preturo, c.f. in persona del Liquidatore e legale rappresentante p.t. Ing. P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Sulmona, Via Circonvallazione Occidentale n. 2, Controparte_2 presso lo studio dell'Avv. Lucia Teresa Mariani, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla memoria di costituzione e risposta,
-Resistente-
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 25.06.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso del 18.4.2025, depositato ex art. 40 CCI,
[...] già Parte_1 [...]
di seguito, brevemente, l' ) chiedeva dichiararsi l'apertura della Parte_2 Pt_1 liquidazione giudiziale della (di seguito Controparte_1
). CP_1
A sostegno, della propria domanda, il ricorrente deduceva che era creditore della società resistente in forza del decreto ingiuntivo n. 1401/12, emesso dal Tribunale di Roma in data 24.01.2012, per la complessiva somma di € 2.537.526,83 oltre interessi;
che suddetto decreto era stato opposto dalla società debitrice e dichiarato provvisoriamente esecutivo in corso di causa;
che con la sentenza n. 878/2025, emessa a definizione del giudizio di opposizione, era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti limitatamente all'importo di € 734.621,22, ricavato all'esito dell'espropriazione immobiliare intrapresa dall'Agenzia in danno della che dunque il D.I. opposto era stato revocato e condannata al pagamento CP_1 CP_1 della residua somma ingiunta pari ad € 1.802.905,61 oltre interessi e spese di lite, liquidate in €
28.300,00 e accessori di legge.
Il ricorso e del decreto di fissazione udienza venivano notificati alla società resistente a cura della cancelleria ai sensi dell'art. 40, co. 6, CCI.
Con memoria del 17.06.2025, si costituiva in giudizio e, in adesione alla domanda di CP_1 parte ricorrente, chiedeva l'apertura della procedura concorsuale.
Preliminarmente va dichiarata la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha sede nel circondario del medesimo Ufficio, come evincibile dalla visura camerale in atti.
Tanto chiarito, sempre in via preliminare, va rilevata la sussistenza della legittimazione attiva del creditore istante, il quale agisce in virtù di titolo giudiziale non contestato dal debitore.
Nel merito, venendo all'esame del ricorso, lo stesso va accolto per le ragioni di seguito espresse.
In primo luogo, è senz'altro qualificabile quale imprenditore commerciale, inerendo CP_1
l'oggetto sociale alla coltivazione di terreni agricoli o forestali, produzione, commercializzazione prodotti agricoli o di allevamento di qualsiasi genere ed essendo la società iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese (cfr. visura camerale in atti).
In secondo luogo, non sussistono nel caso di specie le condizioni di cui all'art. 49, ult. co., CCII;
dall'istruttoria è infatti emerso che il complessivo ammontare dei debiti scaduti e non pagati nei confronti dei creditori è superiore al limite legale di € 30.000,00.
In terzo luogo, la società debitrice non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII e che dalle risultanze delle informative acquisite è emerso il superamento delle soglie di cui alla medesima disposizione (cfr. bilanci CCIAA in atti). Quanto allo stato di insolvenza, giova rammentare che, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b), esso si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. L'accertamento dello stato di insolvenza ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale non presuppone la sua imputabilità al debitore, dovendo il Tribunale effettuare una valutazione globale, sia quantitativa che qualitativa, dell'impotenza funzionale e non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa, a prescindere dalle cause che l'hanno determinata (cfr. Cass. civ., n. 9253/2012 in tema di dichiarazione di fallimento);
Nel caso di specie, risulta dimostrato lo stato di insolvenza della debitrice medesima, come reso manifesto: dal protratto inadempimento delle proprie obbligazioni verso il creditore istante, essendo risultata solo parzialmente satisfattiva la procedura esecutiva immobiliare intrapresa sull'unico cespite di proprietà della stessa, dagli ingenti debiti maturati dalla medesima, dall'essersi posta volontariamente in procedura di liquidazione essendosi verificati i presupposti previsti dall'art. 2484 co.1 n.4 cod. civ.
Trattasi di dati tutti indicativi, secondo l'id quod plerumque accidit, non di una crisi temporanea, bensì di un perdurante stato di impotenza patrimoniale della società resistente e di una concreta incapacità di stare sul mercato.
A ciò si aggiunga che la resistente non solo non ha contestato le proprie posizioni debitorie, ma come detto, ha aderiro all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
Alla luce di quanto sinora esposto, ritenuti sussistenti i presupposti dell'art. 121 CCI, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale e nominato il Curatore, secondo i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, ogni altra domanda o eccezione rigettata o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede: visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1
, con sede in L'Aquila Via Amiternina n. 17, fraz. Preturo, c.f. , in
[...] P.IVA_2 persona del Liquidatore e legale rappresentante p.t. Ing. Controparte_2 nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Maura Manzi; nomina Curatore avv. Marzia Lombardo, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 23.10.2025 alle ore 12.00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Manda alla Cancelleria per le pubblicazioni e comunicazioni alle parti ai sensi dell'art. 45 CCI.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 26.06.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maura Manzi
Il Presidente
Dott.ssa Elvira Buzzelli