TRIB
Sentenza 16 aprile 2024
Sentenza 16 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/04/2024, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Avellino
Opposizione Ingiunzione Amm.
R.G. 4010/2020
Il Tribunale di Avellino, II Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico GOP Dott.
Francescantonio Gerundo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N° 4010/2020 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2020 avente ad oggetto opposizione ordinanza ingiunzione e vertente
T R A
, CF , rappresentato e difeso, unitamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, come da mandato informaticamente in calce al ricorso, dall'avv. Lorenzo Ioele
(CF. ) e dall'avv. Gabriella Ricciardi (CF ), CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTE
E
, C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Dirigente p.t. rappresentato e difeso dal dott. Antonio Zoina che rappresenta e difende l'ente unitamente ovvero disgiuntamente ai funzionari all'uopo delegati ex art. 6 c.9 D. Lgs n.
150/2011, elettivamente domiciliato presso la sede di , come in atti CP_1
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 22 L. 689/81 / art. 6 D.lgs 150/11 ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento N° 230/2020 del 08/09/2020 di E
16.691,57 emessa dalla , sulla base del verbale unico Parte_2
di accertamento e notificazione N° AV00000/2016-987-04 del 14/05/2016, agli allegati atti dell'accertamento e al rapporto è stato sanzionato in quanto, quale amministratore unico dell'
nel periodo novembre e dicembre 2013 ha fornito alla Controparte_2 CP_3 per 1.772 giornate di lavoro 126 lavoratori, elencati nel verbale unico di accertamento e
[...]
notificazione n° AV00000/2016-987-04 del 14/05/2016, a seguito di un contratto di appalto stipulato dalla con la ,subappaltato all' Controparte_3 Controparte_4 CP_2
in assenza dei requisiti ex art. 29 del D.Lgs.n 276/2003 e pertanto illecito.
[...]
Norma violata art. 29 c.1 D.Lgs. n. 276/2003 s.m.i. Norma sanzionatoria art. 18 c.5 bis D.Lgs.
276/2003, come introdotto dal D.Lgs. n. 251/04 e modif.to dagli artt. 1, c.1 e 6 e art. 8, c.3, del
D.Lgs.8/2016. Sanzione applicata euro 16.666,67-
Il ricorrente ha contestatole circostanze di fatto poste a fondamento dell'ordinanza-ingiunzione non corrispondenti alla realtà in quanto non ha commesso, per il periodo dal 1/11/2013 al
31/12/2013, quale amministratore della l'infrazione di illiceità Controparte_2 dell'appalto ritenuta dall' già con il verbale unico di accertamento e Controparte_1
Org notificazione del 16/9/2015 con il quale venne fatto rapporto all' e ,dopo la depenalizzazione con d.lg n. 8/2016, travasato nel verbale del 16/5/2016.
La società ha stipulato contratto di appalto con la avente ad oggetto CP_4 CP_3
l'esecuzione dei lavori di movimentazione merci, sia in entrata che in uscita, pulizia macchinari, impianti e magazzini nonché facchinaggio. La società poi ha subappaltato i servizi ad altre CP_4
società e, tra queste, alla il cui testo non è più in possesso del ricorrente per la Controparte_5 cessazione dalla carica e per il tempo trascorso. L'esecuzione dei subappalti si è svolta nel pieno rispetto delle regole che disciplinano tale tipologia contrattuale diversamente da quanto ritenuto dall' che invece ritiene una fattispecie interpositoria. Controparte_1
La e la hanno esercitato i corretti poteri dell'appaltante ex art. 1662 c.c. senza CP_4 CP_3
intromettersi nella gestione amministrativa ed organizzativa del personale dell'appaltatore.
Nel rapporto di sub appalto, la e quindi il suo amministratore dell'epoca, si è attenuta CP_4 puntualmente alle regole che disciplinano l'appalto.
Dai verbali ispettivi risultava che l'accertamento iniziato il 9\1\ 2015 presso gli opifici della in ed in Manocalzati, è stato effettuato per la verifica dei processi di CP_3 CP_1
esternalizzazione e la tutela giuslavoristica dei lavoratori coinvolti.
Sono stati sentiti i lavoratori intenti al lavoro in tale data e successivamente altri lavoratori coinvolti nei contratti di sub-appalto.
Sono stati sentiti i lavoratori intenti al lavoro in tale data e successivamente altri lavoratori coinvolti nei contratti di sub-appalto.
La s.p.a. A.Capaldo e la data 29.12.2009 hanno stipulato un contratto Parte_3
d'appalto con decorrenza dal 02.01.2010 al 31.12.2010,tacitamente rinnovabile, per la fornitura dei lavori di movimentazione delle merci in entrata e in uscita, pulizie macchinari, impianti, pag. 2/10 magazzini e facchinaggio, subappaltato in data 02.01.2010 alla Il contratto di Org_2
subappalto dal 01/04/2012 al 31/12/2013 è stato affidato alla ( Controparte_2
amministratore unico nel periodo che ci occupa ). Il personale della Parte_1 CP_2
occupato presso gli opifici della ha svolto le attività di riconfezionamento merci, CP_3
smistamento merce, evasione ordini, imballaggio merci, carico e scarico merce, facchinaggio
Il contratto di appalto stipulato il 29/12/2009 tra la e la a Controparte_3 Controparte_4 parere dell'ispettorato, è illecito per assenza dei requisiti ex art. 29 D.Lgs.276/03 e di conseguenza anche i contratti di subappalto tanto che la effettuava i pagamenti delle sanzioni alla CP_3
stessa inflitte con implicita ammissione della non genuinità degli appalti e dei conseguenti sub- appalti.
Secondo la prospettazione dell' resistente, nel caso in esame non ricorrono i requisiti CP_1 dell'appalto e del subappalto lecito atteso che: 1) la ha utilizzato i lavoratori della Controparte_3
nell'ambito dei propri cicli produttivi sotto le direttive ed il controllo di Controparte_2
propri capi reparti nella gestione dell'attività lavorativa dei lavoratori della 2) per lo CP_2
svolgimento dell'attività lavorativa sono state utilizzati dai dipendenti della e della CP_3
CP_ e macchinari (automezzi, transpallet, carrelli manuali, Controparte_6 CP_3 carrelli elevatori)di proprietà della noleggiati da detta s.p.a. ed affidati “in uso” Controparte_8
alla cooperativa , priva di mezzi propri o noleggiati;
3) è stato utilizzato il sistema di rilevazione delle presenze ed ore di lavoro in uso per i dipendenti della Committente anche per i lavoratori della cooperativa , come dichiarato dal legale rappresentante della in data 9\1\2015 CP_3
e precisato nel capitolato del contratto di appalto con la 4) le attività lavorative del CP_4
personale del committente e del subappaltatore sono state svolte negli stessi ambienti di lavoro;
5) dette attività lavorative sono state effettuate senza alcuna distinzione dal personale della cooperativa e da quello della;
6) da parte della cooperativa risulta solo la messa a CP_3
disposizione delle energie lavorative dei "soci- lavoratori " gestiti dal committente;
7) il personale della cooperativa ha dichiarato che , pur essendo formalmente inquadrato come socio-lavoratore, non ha percepito utili e non ha partecipato ad assemblee 8) la maggior parte dei lavoratori della cooperativa ha dichiarato di non aver ricevuto copia del contratto di lavoro , che le ferie non sono state retribuite , che non è stato corrisposto il T.F.R., di aver ricevuto una retribuzione non corrispondente al lavoro svolto, di essere stati retribuiti a cottimo 9) non risulta svolta alcuna attività organizzativa da parte dei legali rappresentanti delle cooperative che hanno operato presso il committente 10) l'assenza del rischio di impresa per quanto argomentato e documentato nel verbale unico di accertamento e notificazione.
pag. 3/10 Quanto alla doc nel citato verbale unico di accertamento e notificazione si motiva la non CP_4 genuinità del contratto di appalto con la ed il concorso dell' nella CP_3 Per_1
somministrazione illecita di manodopera sotto vari profili.
La doc non in possesso di macchinari ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività da CP_4
svolgere ha subappaltato detta attività in data 02\01\2010 alla priva di mezzi Org_2
e macchinari per svolgere l'attività in sub-appalto. Anche le altre cooperative che hanno operato in sub- appalto non erano in possesso di mezzi e macchinari.
DIRITTO
Preliminarmente si rileva che la notifica dell'ordinanza opposta è stata effettuata entro il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della L. 689\1981.
La Corte di Cassazione ,SS.UU., con sentenza del 27/04/2006 n°9591 ha ribadito che il termine per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione è di cinque anni decorrenti dalla data di contestazione degli illeciti . In tal senso anche Corte di Cassazione 2.3.2005 n. 6148. Il citato art. 28 L.n.
689\1981 rinvia alle norme del codice civile e, com'è noto, a norma dell'art. 2943 c.c. la prescrizione è interrotta da ogni atto idoneo a costituire in mora il debitore ed a dichiarare l'intenzione di non rinunciare al credito.
Il verbale di accertamento, ritualmente notificato, è atto idoneo ad interrompere il decorso del termine di prescrizione del diritto della PA a riscuotere le somme dovute, dovendosi riconoscere allo stesso il carattere di atto di costituzione in mora del trasgressore in quanto a questi diretto per esprimere la pretesa sanzionatoria nascente in capo all'amministrazione fin dalla commissione dell'illecito.
Nel caso che ci occupa il verbale conclusivo degli accertamenti è stato notificato in data 14\5\2016
e l'ordinanza ingiunzione in data 18\9\2020.
L'eccezione di prescrizione non è fondata anche in base alle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del
D.Lgs.n. 8/2016 che attengono alla fattispecie in esame, come precisato nel verbale unico di accertamento e notificazione e nella ordinanza opposta. Il verbale unico di accertamento è stato notificato entro i termini di cui all'art. 9 comma 4 del D.Lgs. n.8/2016 decorrenti dalla data in cui
è stata trasmessa agli ispettori la documentazione da parte della Procura della Repubblica a seguito della depenalizzazione.
Il giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini dell'onere della prova, spettano rispettivamente alla pubblica amministrazione e all'opponente.
Da ciò consegue che spetta all'amministrazione la prova della fondatezza della pretesa pag. 4/10 fatta valere con il provvedimento.
Inoltre, l'opposizione è accolta quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente (art. 6, comma 11, D. Lgs 150/2011 che ha sostituito l'analoga previsione dell'art. Con 23 l. 689/81). Pertanto all' spetta di provare l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento sotteso al provvedimento opposto nonché della legittimità del procedimento sanzionatorio e sua notifica.
Nella fattispecie l' ha assolto l'onere su si sé incombente. CP_1
L'ordinanza di ingiunzione opposta l'ordinanza-ingiunzione di pagamento N° 230/2020, ritualmente notificata, trae origine dal verbale unico di accertamento e notificazione N°
AV00000/2016-987-04 del 14/05/2016, agli allegati atti dell'accertamento e al rapporto ex art. 17
Legge n.689/81 a seguito dei quali veniva accertato che il ricorrente, nella spiegata qualità, nel periodo novembre e dicembre 2013 ha fornito alla per 1.772 giornate di lavoro Controparte_3
126 lavoratori, elencati in detto verbale unico di accertamento, a seguito di un contratto di appalto stipulato dalla con la ,subappaltato all' Controparte_3 Controparte_4 CP_2
in assenza dei requisiti ex art. 29 del D.Lgs.n 276/2003 e pertanto illecito.
[...]
In primo luogo, si conferma l'assoluto rispetto della normativa vigente dell'esercizio dell'attività Con ispettiva effettuata dagli ispettori dell' .
All'esito della lettura del verbale unico di accertamento e notificazione, si può concludere che lo stesso presenta tutti gli elementi essenziali, gli esiti dettagliati dell'accertamento e l'indicazione puntuale delle fonti di prova, le dichiarazioni rese dai lavoratori, per cui la ricorrente è stata resa edotta di tutte le contestazioni addebitate, nel rispetto del principio di ragionevolezza e trasparenza dell'azione ammnistrativa.
Ebbene dalla documentazione in atti, emerge la non genuinità dell'appalto e dei sub-appalti, bensì somministrazione irregolare di manodopera desumibile , in particolare, delle dichiarazioni rese da tutti i lavori sentiti in sede di accertamento (tutte allegate alla produzione della resistente).
L'Ordinanza impugnata è ampiamente motivata in ordine all'assenza dei requisiti ex art. 29 del
D.Lgs. n 276/2003 del contratto di appalto tra la e la e del Controparte_10 Controparte_4
subappalto tra la e la . Controparte_4 Controparte_2
I Sig.ri , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
, e nelle allegate dichiarazioni e\o richieste di
[...] Parte_9 Parte_10
intervento hanno ritenuto di individuare il sig. quale amministratore di fatto Parte_11
delle Cooperative che hanno operato in sub-appalto anche in considerazione della riunione tenuta dall' , dopo il primoaccesso ispettivo del 9\1\2015, presso la cui hanno Per_1 CP_3
partecipato i dipendenti della cooperativa che operava in sub- appalto a tale data . Peraltro i citati pag. 5/10 lavoratori ed altri hanno affermato che in precedenti incontri indetti dal sig. Parte_11
con i dipendenti delle cooperative non hanno preso parte i legali rappresentati delle cooperative.
Tali dichiarazioni, infatti, si presentano chiare, prive di contraddizioni interne o di lacune, coerenti anche estrinsecamente, e quindi sufficientemente esaustive ai fini della decisione della controversia, senza necessità di escuterli come testi nel presente giudizio.
Orbene, costituisce principio di diritto più volte ribadito dalla Corte di Cassazione quello secondo cui “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' Controparte_1
fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da
[...]
loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti” (Cass. civ., sez. lav., 08.09.2015, n.
17774; in tal senso, anche Cass. civ., sez. lav. 06.09.2012, n. 14965; Cass. civ., sez. lav.,
19.04.2010, n. 9251). Nel caso di specie, ad avviso della scrivente, le dichiarazioni rilasciate agli ispettori del lavoro dai lavoratori appaiono connotate da maggiore genuinità e credibilità, in quanto rese in assenza di alcun potenziale condizionamento esterno e tali da evidenziare la
Con legittimità dell'operato dell' e tali da consentire di rilevare nella fattispecie de qua la non genuinità dell'appalto di manodopera.
In tema di divieto d'intermediazione di manodopera, l'art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003 distingue il contratto di appalto dalla somministrazione irregolare di lavoro in base all'assunzione, nel primo, del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore ed all'eterodirezione dei lavoratori utilizzati, la quale ricorre quando l'appaltante-interponente non solo organizza, ma dirige anche i dipendenti dell'appaltatore rimanendo sull'interposta solo compiti di gestione amministrativa del rapporto senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa sicché, nel caso di appalto non genuino, non sussiste alcun valido contratto di appalto e il rapporto di lavoro, apparentemente instaurato con l'appaltatrice, è nullo.
Nel caso in cui il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto sia quindi svolto dall'appaltante, potrà configurarsi un appalto illecito, ovvero una somministrazione irregolare.
Si è poi ulteriormente precisato che nell'interposizione illecita le disposizioni impartite debbano essere riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, e non al solo risultato di tali prestazioni, il quale può formare oggetto di un genuino contratto di appalto (v. Cass. 12/4/2018 n. 9139). In definitiva - anche alla stregua dei principi elaborati in materia dalla dottrina e giurisprudenza maggioritaria - pag. 6/10 l'appalto può essere ritenuto genuino e, come tale, lecito, non sconfinando in una somministrazione irregolare, tutte le volte in cui sussista da parte dell'appaltatore una propria organizzazione produttiva (che può anche risultare, avuto riguardo alle esigenze del servizio appaltato, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto), nonché l'assunzione del rischio d'impresa connessa all'esecuzione dell'opera o del servizio pattuito.
Occorre dunque effettuare un accertamento complesso mirato alla fattispecie concreta ed in particolare, soprattutto quando si tratta di appalti ad alta intensità di manodopera (c.d. labour intensive), attraverso un'attenta verifica dell'organizzazione aziendale e delle modalità di esecuzione dell'attività lavorativa;
tenendo presente tutte le condizioni (servizio autonomo, organizzazione autonoma, esercizio potere direttivo, rischio d'impresa) richieste ai fini della legittimità dell'appalto del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, e dall'art. 1655 c.c. che esso richiama.
Ancora, è stato affermato (Cass. n. 12551 del 25.6.2020) che «In tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art.
29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale».
Gestione “a proprio rischio” da parte dell'appaltatore, nel senso che nelle ipotesi di appalto genuino l'appaltatore assume su di sé il rischio della gestione dell'intera attività lavorativa complessivamente valutata, come pure quello dell'eventuale mancato raggiungimento del risultato connesso alla stipulazione dell'appalto. Di contro, nei casi in cui vi sia una correlazione tra il corrispettivo dell'appalto e il costo dei lavoratori in esso impiegati, si è verosimilmente all'interno del perimetro vietato dell'interposizione illecita.
L'appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purché il requisito della "organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore", previsto dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore. pag. 7/10 L'appalto lecito si distingue, quindi, dalla somministrazione per due requisiti: • a) l'organizzazione dei mezzi necessari;
• b) l'assunzione del rischio di impresa da parte dell'appaltatore.
Quando l'impresa non è "autentica", perché priva di tali elementi (o di solo uno di essi), i lavoratori sono, di fatto, utilizzati dall'impresa appaltante e si è in presenza di una interposizione di lavoro in cui l'appaltante è il vero datore di lavoro.
Facendo applicazione della ricostruzione dell'istituto e rilevando la mancata contestazione in fatto di alcuno degli elementi allegati dalla DTL convenuta (sull'onere di contestazione incombente anche sulla parte ricorrente si rimanda alla copiosa giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto), si rileva quanto segue.
Nella fattispecie de qua dal contratto di appalto stipulato tra la e la per CP_3 CP_4
l'esecuzione di lavori di movimentazione merci in entrata e in uscita, pulizia macchinari, impianti e magazzini oltre al facchinaggio e dai successivi contratti di sub appalto stipulati tra la CP_4
con altre società tra cui la appaiono non connotati dal requisito della genuinità CP_11
rilevato che è risultato provato che le attività lavorative si svolgevano nei locali della , con CP_3
l'uso di attrezzature di quest'ultima e con promiscuità di lavoratori. Anche il corrispettivo, determinato per le mansioni svolte assurge a prova della non configurabilità del rischio di impresa.
Inoltre, come in precedenza riportato, le numerose dichiarazioni dei dipendenti ascoltati in sede di ispezione hanno avvalorato di aver tutti lavorato presso i magazzini della , timbrando ivi i CP_3
cartellini di entrata e uscita, utilizzando i beni strumentali della , di non aver mai CP_3
ricevutole comunicazioni di assunzione e i contratti di lavoro, lavorando promiscuamente e congiuntamente ai dipendenti della e di non aver mai partecipato alle assemblee dei soci CP_3
e di ricevere le direttive da o da responsabili della CP_12 Controparte_3
in sede di ispezione dichiara di essere responsabile del personale e logistica e di CP_12 ricevere nell'espletamento della propria attività lavorativa ordini e direttive dalla CP_4 nella persona di ”. Controparte_13
Partendo dall'assunto che, nel giudizio di merito, non si possa prescindere dalle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori nel corso dell'accertamento ispettivo, si ritiene di dare una valutazione di maggior fede alle dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso dell'accertamento ispettivo anche rispetto a quelle rilasciate successivamente nel corso del giudizio.
Dunque tutto il quadro probatorio depone in senso sfavorevole al ricorrente in quanto è provato che sia la società appaltatrice che quella sub appaltatrice erano prive di mezzi e macchinari propri per svolgere le attività e che non avevano assunto alcun rischio di impresa, così come è provato che il ricorrente somministrasse manodopera alla committente a mezzo delle CP_3
cooperative subappaltatrici e pertanto destinatario della sanzione ex art. 18. Comma 5 bis D. lgs pag. 8/10 276/03 che individua quali responsabili dell'illecito l'utilizzatore e il somministratore, concorrendo ex art. 5 L. 689/81 nella violazione amministrativa.
Peraltro su tale specifico punto alcuna prova contraria è stata fornita dal ricorrente.
In definitiva gli accertamenti effettuati in loco hanno permesso di stabilire che i dipendenti della committente ed i dipendenti della società appaltatrice e delle sub appaltatrici erano promiscuamente impiegati.
L'oggetto del contratto di appalto appare individuato nella fornitura della sola manodopera con mezzi e strumenti forniti dalla Committente, senza organizzazione autonoma di mezzi e gestione
"a proprio rischio" da parte del subappaltatore come al contrario avviene nelle ipotesi di appalto genuino, nonché quello dell'eventuale mancato raggiungimento del risultato connesso alla stipulazione dell'appalto, risultato che non è neppure menzionato nel contratto di subappalto in atti: invero l'espressione "a proprio rischio" assume un valore giuridico preciso nel senso che l'assunzione del rischio nell'esecuzione del rapporto contrattuale è a carico delle parti per quello che ciascuna vi impegna direttamente, quindi, nel caso dell'appaltatore, egli assume su di sé il rischio della gestione dell'intera attività lavorativa complessivamente valutata. Nel caso di appalto genuino, pertanto, il committente deve il corrispettivo solo contro la prestazione del risultato
(opera o servizio) originariamente pattuito;
nell'appalto non genuino (interposizione illecita), invece, il committente retribuisce comunque l'appaltatore, a prescindere dal conseguimento di un risultato, per il solo fatto di aver svolto il lavoro, elemento che ricorre, ad es. quando il corrispettivo dell'appalto e il costo dei lavoratori in esso impiegati si equivalgono.
Nel contratto in esame, oltre all'assenza di qualsiasi previsione contrattuale che commisuri il compenso alla realizzazione dell'opera o del servizio, con conseguente previsione di apposita attività di verifica del risultato, manca del tutto anche la determinazione del compenso e/o del corrispettivo che l'appaltatore si obbliga a versare alla sub appaltatrice.
Nel caso di specie, può dirsi, in definitiva, che ricorrono tutti gli indici sintomatici della non genuinità del contratto di appalto di servizi, con conseguente legittimità delle risultanze cui gli ispettori verbalizzanti sono giunti, e della conseguente ordinanza ingiunzione emessa, che deve in questa sede integralmente confermarsi con revoca della sospensione della sua esecutività emessa in via cautelare.
SUL REGIME DELLE SPESE
Spese rifuse in base a soccombenza, e vengono liquidate di ufficio come in dispositivo tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 in vigore dal 23/10/2022 in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale per lo scaglione ricompreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00 per le fasi effettivamente svolte nella misura pag. 9/10 minima liquidabile ( tenuto conto dell'esigua fase istruttoria e l'estrema snellezza della fase decisoria) e operata la riduzione del 20 per cento degli onorari di avvocato ivi previsti ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 149/2015.
P. Q. M.
il Tribunale di Avellino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione N° 230/2020 del
08/09/2020 emessa dall' , revocando la sospensione Controparte_1
della sua esecutività;
b) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in complessivi € 3.550,00
[...]
, oltre IVA e CPA, se documentate con fattura, e rimborso forfetario al 15% ,con attribuzione ove richiesto.
Così deciso in Avellino in data 16.04.2024
IL GOP
Dott. Francescantonio Gerundo
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Avellino
Opposizione Ingiunzione Amm.
R.G. 4010/2020
Il Tribunale di Avellino, II Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico GOP Dott.
Francescantonio Gerundo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N° 4010/2020 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2020 avente ad oggetto opposizione ordinanza ingiunzione e vertente
T R A
, CF , rappresentato e difeso, unitamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, come da mandato informaticamente in calce al ricorso, dall'avv. Lorenzo Ioele
(CF. ) e dall'avv. Gabriella Ricciardi (CF ), CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTE
E
, C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Dirigente p.t. rappresentato e difeso dal dott. Antonio Zoina che rappresenta e difende l'ente unitamente ovvero disgiuntamente ai funzionari all'uopo delegati ex art. 6 c.9 D. Lgs n.
150/2011, elettivamente domiciliato presso la sede di , come in atti CP_1
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 22 L. 689/81 / art. 6 D.lgs 150/11 ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento N° 230/2020 del 08/09/2020 di E
16.691,57 emessa dalla , sulla base del verbale unico Parte_2
di accertamento e notificazione N° AV00000/2016-987-04 del 14/05/2016, agli allegati atti dell'accertamento e al rapporto è stato sanzionato in quanto, quale amministratore unico dell'
nel periodo novembre e dicembre 2013 ha fornito alla Controparte_2 CP_3 per 1.772 giornate di lavoro 126 lavoratori, elencati nel verbale unico di accertamento e
[...]
notificazione n° AV00000/2016-987-04 del 14/05/2016, a seguito di un contratto di appalto stipulato dalla con la ,subappaltato all' Controparte_3 Controparte_4 CP_2
in assenza dei requisiti ex art. 29 del D.Lgs.n 276/2003 e pertanto illecito.
[...]
Norma violata art. 29 c.1 D.Lgs. n. 276/2003 s.m.i. Norma sanzionatoria art. 18 c.5 bis D.Lgs.
276/2003, come introdotto dal D.Lgs. n. 251/04 e modif.to dagli artt. 1, c.1 e 6 e art. 8, c.3, del
D.Lgs.8/2016. Sanzione applicata euro 16.666,67-
Il ricorrente ha contestatole circostanze di fatto poste a fondamento dell'ordinanza-ingiunzione non corrispondenti alla realtà in quanto non ha commesso, per il periodo dal 1/11/2013 al
31/12/2013, quale amministratore della l'infrazione di illiceità Controparte_2 dell'appalto ritenuta dall' già con il verbale unico di accertamento e Controparte_1
Org notificazione del 16/9/2015 con il quale venne fatto rapporto all' e ,dopo la depenalizzazione con d.lg n. 8/2016, travasato nel verbale del 16/5/2016.
La società ha stipulato contratto di appalto con la avente ad oggetto CP_4 CP_3
l'esecuzione dei lavori di movimentazione merci, sia in entrata che in uscita, pulizia macchinari, impianti e magazzini nonché facchinaggio. La società poi ha subappaltato i servizi ad altre CP_4
società e, tra queste, alla il cui testo non è più in possesso del ricorrente per la Controparte_5 cessazione dalla carica e per il tempo trascorso. L'esecuzione dei subappalti si è svolta nel pieno rispetto delle regole che disciplinano tale tipologia contrattuale diversamente da quanto ritenuto dall' che invece ritiene una fattispecie interpositoria. Controparte_1
La e la hanno esercitato i corretti poteri dell'appaltante ex art. 1662 c.c. senza CP_4 CP_3
intromettersi nella gestione amministrativa ed organizzativa del personale dell'appaltatore.
Nel rapporto di sub appalto, la e quindi il suo amministratore dell'epoca, si è attenuta CP_4 puntualmente alle regole che disciplinano l'appalto.
Dai verbali ispettivi risultava che l'accertamento iniziato il 9\1\ 2015 presso gli opifici della in ed in Manocalzati, è stato effettuato per la verifica dei processi di CP_3 CP_1
esternalizzazione e la tutela giuslavoristica dei lavoratori coinvolti.
Sono stati sentiti i lavoratori intenti al lavoro in tale data e successivamente altri lavoratori coinvolti nei contratti di sub-appalto.
Sono stati sentiti i lavoratori intenti al lavoro in tale data e successivamente altri lavoratori coinvolti nei contratti di sub-appalto.
La s.p.a. A.Capaldo e la data 29.12.2009 hanno stipulato un contratto Parte_3
d'appalto con decorrenza dal 02.01.2010 al 31.12.2010,tacitamente rinnovabile, per la fornitura dei lavori di movimentazione delle merci in entrata e in uscita, pulizie macchinari, impianti, pag. 2/10 magazzini e facchinaggio, subappaltato in data 02.01.2010 alla Il contratto di Org_2
subappalto dal 01/04/2012 al 31/12/2013 è stato affidato alla ( Controparte_2
amministratore unico nel periodo che ci occupa ). Il personale della Parte_1 CP_2
occupato presso gli opifici della ha svolto le attività di riconfezionamento merci, CP_3
smistamento merce, evasione ordini, imballaggio merci, carico e scarico merce, facchinaggio
Il contratto di appalto stipulato il 29/12/2009 tra la e la a Controparte_3 Controparte_4 parere dell'ispettorato, è illecito per assenza dei requisiti ex art. 29 D.Lgs.276/03 e di conseguenza anche i contratti di subappalto tanto che la effettuava i pagamenti delle sanzioni alla CP_3
stessa inflitte con implicita ammissione della non genuinità degli appalti e dei conseguenti sub- appalti.
Secondo la prospettazione dell' resistente, nel caso in esame non ricorrono i requisiti CP_1 dell'appalto e del subappalto lecito atteso che: 1) la ha utilizzato i lavoratori della Controparte_3
nell'ambito dei propri cicli produttivi sotto le direttive ed il controllo di Controparte_2
propri capi reparti nella gestione dell'attività lavorativa dei lavoratori della 2) per lo CP_2
svolgimento dell'attività lavorativa sono state utilizzati dai dipendenti della e della CP_3
CP_ e macchinari (automezzi, transpallet, carrelli manuali, Controparte_6 CP_3 carrelli elevatori)di proprietà della noleggiati da detta s.p.a. ed affidati “in uso” Controparte_8
alla cooperativa , priva di mezzi propri o noleggiati;
3) è stato utilizzato il sistema di rilevazione delle presenze ed ore di lavoro in uso per i dipendenti della Committente anche per i lavoratori della cooperativa , come dichiarato dal legale rappresentante della in data 9\1\2015 CP_3
e precisato nel capitolato del contratto di appalto con la 4) le attività lavorative del CP_4
personale del committente e del subappaltatore sono state svolte negli stessi ambienti di lavoro;
5) dette attività lavorative sono state effettuate senza alcuna distinzione dal personale della cooperativa e da quello della;
6) da parte della cooperativa risulta solo la messa a CP_3
disposizione delle energie lavorative dei "soci- lavoratori " gestiti dal committente;
7) il personale della cooperativa ha dichiarato che , pur essendo formalmente inquadrato come socio-lavoratore, non ha percepito utili e non ha partecipato ad assemblee 8) la maggior parte dei lavoratori della cooperativa ha dichiarato di non aver ricevuto copia del contratto di lavoro , che le ferie non sono state retribuite , che non è stato corrisposto il T.F.R., di aver ricevuto una retribuzione non corrispondente al lavoro svolto, di essere stati retribuiti a cottimo 9) non risulta svolta alcuna attività organizzativa da parte dei legali rappresentanti delle cooperative che hanno operato presso il committente 10) l'assenza del rischio di impresa per quanto argomentato e documentato nel verbale unico di accertamento e notificazione.
pag. 3/10 Quanto alla doc nel citato verbale unico di accertamento e notificazione si motiva la non CP_4 genuinità del contratto di appalto con la ed il concorso dell' nella CP_3 Per_1
somministrazione illecita di manodopera sotto vari profili.
La doc non in possesso di macchinari ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività da CP_4
svolgere ha subappaltato detta attività in data 02\01\2010 alla priva di mezzi Org_2
e macchinari per svolgere l'attività in sub-appalto. Anche le altre cooperative che hanno operato in sub- appalto non erano in possesso di mezzi e macchinari.
DIRITTO
Preliminarmente si rileva che la notifica dell'ordinanza opposta è stata effettuata entro il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della L. 689\1981.
La Corte di Cassazione ,SS.UU., con sentenza del 27/04/2006 n°9591 ha ribadito che il termine per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione è di cinque anni decorrenti dalla data di contestazione degli illeciti . In tal senso anche Corte di Cassazione 2.3.2005 n. 6148. Il citato art. 28 L.n.
689\1981 rinvia alle norme del codice civile e, com'è noto, a norma dell'art. 2943 c.c. la prescrizione è interrotta da ogni atto idoneo a costituire in mora il debitore ed a dichiarare l'intenzione di non rinunciare al credito.
Il verbale di accertamento, ritualmente notificato, è atto idoneo ad interrompere il decorso del termine di prescrizione del diritto della PA a riscuotere le somme dovute, dovendosi riconoscere allo stesso il carattere di atto di costituzione in mora del trasgressore in quanto a questi diretto per esprimere la pretesa sanzionatoria nascente in capo all'amministrazione fin dalla commissione dell'illecito.
Nel caso che ci occupa il verbale conclusivo degli accertamenti è stato notificato in data 14\5\2016
e l'ordinanza ingiunzione in data 18\9\2020.
L'eccezione di prescrizione non è fondata anche in base alle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del
D.Lgs.n. 8/2016 che attengono alla fattispecie in esame, come precisato nel verbale unico di accertamento e notificazione e nella ordinanza opposta. Il verbale unico di accertamento è stato notificato entro i termini di cui all'art. 9 comma 4 del D.Lgs. n.8/2016 decorrenti dalla data in cui
è stata trasmessa agli ispettori la documentazione da parte della Procura della Repubblica a seguito della depenalizzazione.
Il giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini dell'onere della prova, spettano rispettivamente alla pubblica amministrazione e all'opponente.
Da ciò consegue che spetta all'amministrazione la prova della fondatezza della pretesa pag. 4/10 fatta valere con il provvedimento.
Inoltre, l'opposizione è accolta quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente (art. 6, comma 11, D. Lgs 150/2011 che ha sostituito l'analoga previsione dell'art. Con 23 l. 689/81). Pertanto all' spetta di provare l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento sotteso al provvedimento opposto nonché della legittimità del procedimento sanzionatorio e sua notifica.
Nella fattispecie l' ha assolto l'onere su si sé incombente. CP_1
L'ordinanza di ingiunzione opposta l'ordinanza-ingiunzione di pagamento N° 230/2020, ritualmente notificata, trae origine dal verbale unico di accertamento e notificazione N°
AV00000/2016-987-04 del 14/05/2016, agli allegati atti dell'accertamento e al rapporto ex art. 17
Legge n.689/81 a seguito dei quali veniva accertato che il ricorrente, nella spiegata qualità, nel periodo novembre e dicembre 2013 ha fornito alla per 1.772 giornate di lavoro Controparte_3
126 lavoratori, elencati in detto verbale unico di accertamento, a seguito di un contratto di appalto stipulato dalla con la ,subappaltato all' Controparte_3 Controparte_4 CP_2
in assenza dei requisiti ex art. 29 del D.Lgs.n 276/2003 e pertanto illecito.
[...]
In primo luogo, si conferma l'assoluto rispetto della normativa vigente dell'esercizio dell'attività Con ispettiva effettuata dagli ispettori dell' .
All'esito della lettura del verbale unico di accertamento e notificazione, si può concludere che lo stesso presenta tutti gli elementi essenziali, gli esiti dettagliati dell'accertamento e l'indicazione puntuale delle fonti di prova, le dichiarazioni rese dai lavoratori, per cui la ricorrente è stata resa edotta di tutte le contestazioni addebitate, nel rispetto del principio di ragionevolezza e trasparenza dell'azione ammnistrativa.
Ebbene dalla documentazione in atti, emerge la non genuinità dell'appalto e dei sub-appalti, bensì somministrazione irregolare di manodopera desumibile , in particolare, delle dichiarazioni rese da tutti i lavori sentiti in sede di accertamento (tutte allegate alla produzione della resistente).
L'Ordinanza impugnata è ampiamente motivata in ordine all'assenza dei requisiti ex art. 29 del
D.Lgs. n 276/2003 del contratto di appalto tra la e la e del Controparte_10 Controparte_4
subappalto tra la e la . Controparte_4 Controparte_2
I Sig.ri , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
, e nelle allegate dichiarazioni e\o richieste di
[...] Parte_9 Parte_10
intervento hanno ritenuto di individuare il sig. quale amministratore di fatto Parte_11
delle Cooperative che hanno operato in sub-appalto anche in considerazione della riunione tenuta dall' , dopo il primoaccesso ispettivo del 9\1\2015, presso la cui hanno Per_1 CP_3
partecipato i dipendenti della cooperativa che operava in sub- appalto a tale data . Peraltro i citati pag. 5/10 lavoratori ed altri hanno affermato che in precedenti incontri indetti dal sig. Parte_11
con i dipendenti delle cooperative non hanno preso parte i legali rappresentati delle cooperative.
Tali dichiarazioni, infatti, si presentano chiare, prive di contraddizioni interne o di lacune, coerenti anche estrinsecamente, e quindi sufficientemente esaustive ai fini della decisione della controversia, senza necessità di escuterli come testi nel presente giudizio.
Orbene, costituisce principio di diritto più volte ribadito dalla Corte di Cassazione quello secondo cui “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' Controparte_1
fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da
[...]
loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti” (Cass. civ., sez. lav., 08.09.2015, n.
17774; in tal senso, anche Cass. civ., sez. lav. 06.09.2012, n. 14965; Cass. civ., sez. lav.,
19.04.2010, n. 9251). Nel caso di specie, ad avviso della scrivente, le dichiarazioni rilasciate agli ispettori del lavoro dai lavoratori appaiono connotate da maggiore genuinità e credibilità, in quanto rese in assenza di alcun potenziale condizionamento esterno e tali da evidenziare la
Con legittimità dell'operato dell' e tali da consentire di rilevare nella fattispecie de qua la non genuinità dell'appalto di manodopera.
In tema di divieto d'intermediazione di manodopera, l'art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003 distingue il contratto di appalto dalla somministrazione irregolare di lavoro in base all'assunzione, nel primo, del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore ed all'eterodirezione dei lavoratori utilizzati, la quale ricorre quando l'appaltante-interponente non solo organizza, ma dirige anche i dipendenti dell'appaltatore rimanendo sull'interposta solo compiti di gestione amministrativa del rapporto senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa sicché, nel caso di appalto non genuino, non sussiste alcun valido contratto di appalto e il rapporto di lavoro, apparentemente instaurato con l'appaltatrice, è nullo.
Nel caso in cui il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto sia quindi svolto dall'appaltante, potrà configurarsi un appalto illecito, ovvero una somministrazione irregolare.
Si è poi ulteriormente precisato che nell'interposizione illecita le disposizioni impartite debbano essere riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, e non al solo risultato di tali prestazioni, il quale può formare oggetto di un genuino contratto di appalto (v. Cass. 12/4/2018 n. 9139). In definitiva - anche alla stregua dei principi elaborati in materia dalla dottrina e giurisprudenza maggioritaria - pag. 6/10 l'appalto può essere ritenuto genuino e, come tale, lecito, non sconfinando in una somministrazione irregolare, tutte le volte in cui sussista da parte dell'appaltatore una propria organizzazione produttiva (che può anche risultare, avuto riguardo alle esigenze del servizio appaltato, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto), nonché l'assunzione del rischio d'impresa connessa all'esecuzione dell'opera o del servizio pattuito.
Occorre dunque effettuare un accertamento complesso mirato alla fattispecie concreta ed in particolare, soprattutto quando si tratta di appalti ad alta intensità di manodopera (c.d. labour intensive), attraverso un'attenta verifica dell'organizzazione aziendale e delle modalità di esecuzione dell'attività lavorativa;
tenendo presente tutte le condizioni (servizio autonomo, organizzazione autonoma, esercizio potere direttivo, rischio d'impresa) richieste ai fini della legittimità dell'appalto del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, e dall'art. 1655 c.c. che esso richiama.
Ancora, è stato affermato (Cass. n. 12551 del 25.6.2020) che «In tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art.
29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale».
Gestione “a proprio rischio” da parte dell'appaltatore, nel senso che nelle ipotesi di appalto genuino l'appaltatore assume su di sé il rischio della gestione dell'intera attività lavorativa complessivamente valutata, come pure quello dell'eventuale mancato raggiungimento del risultato connesso alla stipulazione dell'appalto. Di contro, nei casi in cui vi sia una correlazione tra il corrispettivo dell'appalto e il costo dei lavoratori in esso impiegati, si è verosimilmente all'interno del perimetro vietato dell'interposizione illecita.
L'appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purché il requisito della "organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore", previsto dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore. pag. 7/10 L'appalto lecito si distingue, quindi, dalla somministrazione per due requisiti: • a) l'organizzazione dei mezzi necessari;
• b) l'assunzione del rischio di impresa da parte dell'appaltatore.
Quando l'impresa non è "autentica", perché priva di tali elementi (o di solo uno di essi), i lavoratori sono, di fatto, utilizzati dall'impresa appaltante e si è in presenza di una interposizione di lavoro in cui l'appaltante è il vero datore di lavoro.
Facendo applicazione della ricostruzione dell'istituto e rilevando la mancata contestazione in fatto di alcuno degli elementi allegati dalla DTL convenuta (sull'onere di contestazione incombente anche sulla parte ricorrente si rimanda alla copiosa giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto), si rileva quanto segue.
Nella fattispecie de qua dal contratto di appalto stipulato tra la e la per CP_3 CP_4
l'esecuzione di lavori di movimentazione merci in entrata e in uscita, pulizia macchinari, impianti e magazzini oltre al facchinaggio e dai successivi contratti di sub appalto stipulati tra la CP_4
con altre società tra cui la appaiono non connotati dal requisito della genuinità CP_11
rilevato che è risultato provato che le attività lavorative si svolgevano nei locali della , con CP_3
l'uso di attrezzature di quest'ultima e con promiscuità di lavoratori. Anche il corrispettivo, determinato per le mansioni svolte assurge a prova della non configurabilità del rischio di impresa.
Inoltre, come in precedenza riportato, le numerose dichiarazioni dei dipendenti ascoltati in sede di ispezione hanno avvalorato di aver tutti lavorato presso i magazzini della , timbrando ivi i CP_3
cartellini di entrata e uscita, utilizzando i beni strumentali della , di non aver mai CP_3
ricevutole comunicazioni di assunzione e i contratti di lavoro, lavorando promiscuamente e congiuntamente ai dipendenti della e di non aver mai partecipato alle assemblee dei soci CP_3
e di ricevere le direttive da o da responsabili della CP_12 Controparte_3
in sede di ispezione dichiara di essere responsabile del personale e logistica e di CP_12 ricevere nell'espletamento della propria attività lavorativa ordini e direttive dalla CP_4 nella persona di ”. Controparte_13
Partendo dall'assunto che, nel giudizio di merito, non si possa prescindere dalle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori nel corso dell'accertamento ispettivo, si ritiene di dare una valutazione di maggior fede alle dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso dell'accertamento ispettivo anche rispetto a quelle rilasciate successivamente nel corso del giudizio.
Dunque tutto il quadro probatorio depone in senso sfavorevole al ricorrente in quanto è provato che sia la società appaltatrice che quella sub appaltatrice erano prive di mezzi e macchinari propri per svolgere le attività e che non avevano assunto alcun rischio di impresa, così come è provato che il ricorrente somministrasse manodopera alla committente a mezzo delle CP_3
cooperative subappaltatrici e pertanto destinatario della sanzione ex art. 18. Comma 5 bis D. lgs pag. 8/10 276/03 che individua quali responsabili dell'illecito l'utilizzatore e il somministratore, concorrendo ex art. 5 L. 689/81 nella violazione amministrativa.
Peraltro su tale specifico punto alcuna prova contraria è stata fornita dal ricorrente.
In definitiva gli accertamenti effettuati in loco hanno permesso di stabilire che i dipendenti della committente ed i dipendenti della società appaltatrice e delle sub appaltatrici erano promiscuamente impiegati.
L'oggetto del contratto di appalto appare individuato nella fornitura della sola manodopera con mezzi e strumenti forniti dalla Committente, senza organizzazione autonoma di mezzi e gestione
"a proprio rischio" da parte del subappaltatore come al contrario avviene nelle ipotesi di appalto genuino, nonché quello dell'eventuale mancato raggiungimento del risultato connesso alla stipulazione dell'appalto, risultato che non è neppure menzionato nel contratto di subappalto in atti: invero l'espressione "a proprio rischio" assume un valore giuridico preciso nel senso che l'assunzione del rischio nell'esecuzione del rapporto contrattuale è a carico delle parti per quello che ciascuna vi impegna direttamente, quindi, nel caso dell'appaltatore, egli assume su di sé il rischio della gestione dell'intera attività lavorativa complessivamente valutata. Nel caso di appalto genuino, pertanto, il committente deve il corrispettivo solo contro la prestazione del risultato
(opera o servizio) originariamente pattuito;
nell'appalto non genuino (interposizione illecita), invece, il committente retribuisce comunque l'appaltatore, a prescindere dal conseguimento di un risultato, per il solo fatto di aver svolto il lavoro, elemento che ricorre, ad es. quando il corrispettivo dell'appalto e il costo dei lavoratori in esso impiegati si equivalgono.
Nel contratto in esame, oltre all'assenza di qualsiasi previsione contrattuale che commisuri il compenso alla realizzazione dell'opera o del servizio, con conseguente previsione di apposita attività di verifica del risultato, manca del tutto anche la determinazione del compenso e/o del corrispettivo che l'appaltatore si obbliga a versare alla sub appaltatrice.
Nel caso di specie, può dirsi, in definitiva, che ricorrono tutti gli indici sintomatici della non genuinità del contratto di appalto di servizi, con conseguente legittimità delle risultanze cui gli ispettori verbalizzanti sono giunti, e della conseguente ordinanza ingiunzione emessa, che deve in questa sede integralmente confermarsi con revoca della sospensione della sua esecutività emessa in via cautelare.
SUL REGIME DELLE SPESE
Spese rifuse in base a soccombenza, e vengono liquidate di ufficio come in dispositivo tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 in vigore dal 23/10/2022 in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale per lo scaglione ricompreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00 per le fasi effettivamente svolte nella misura pag. 9/10 minima liquidabile ( tenuto conto dell'esigua fase istruttoria e l'estrema snellezza della fase decisoria) e operata la riduzione del 20 per cento degli onorari di avvocato ivi previsti ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 149/2015.
P. Q. M.
il Tribunale di Avellino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione N° 230/2020 del
08/09/2020 emessa dall' , revocando la sospensione Controparte_1
della sua esecutività;
b) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in complessivi € 3.550,00
[...]
, oltre IVA e CPA, se documentate con fattura, e rimborso forfetario al 15% ,con attribuzione ove richiesto.
Così deciso in Avellino in data 16.04.2024
IL GOP
Dott. Francescantonio Gerundo
pag. 10/10