TRIB
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 30/06/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado n. 1292 del R.G.V.G. dell'anno 2024 promossa con ricorso depositato in data 13.12.2024 da:
(C.F. ) nata in [...] Parte_1 C.F._1
(AP) il 19.08.1985 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall' Avv. Andrea Silvestri e (CF: ) Controparte_1 C.F._2
nato in [...] il [...] ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Fioravanti del Foro di Ascoli Piceno;
avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
conclusioni delle parti: come da ricorso;
conclusioni del P.M.: il P.M. esprime parere favorevole;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.12.2024 i ricorrenti sulla premessa che: - hanno intrattenuto un rapporto di convivenza more uxorio dal 2012 al 2022 e da tale convivenza è nata, in Ascoli Piceno in data 31.3.2018, la figlia Persona_1
(C.F. ) riconosciuta da entrambi i genitori;
[...] C.F._3
- per tutta la durata del rapporto, le parti hanno stabilito la residenza familiare nell'abitazione di Via dei Gerani 3 di Ascoli Piceno;
- la convivenza si è interrotta nel maggio 2022, e, in esito a ciò, la Sig.ra Parte_1
in accordo con il padre, ha spontaneamente lasciato la casa familiare per stabilire la propria nuova residenza in Ascoli Piceno, Via delle Genziane n. 26, ove vive stabilmente insieme alla figlia minorenne e all'altra figlia, Persona_1
) nata in [...] il [...], Persona_2 C.F._4
avuta da precedente matrimonio con il Sig. Persona_3
tutto ciò premesso i ricorrenti chiedevano congiuntamente, all'Ill.mo Tribunale di
Ascoli Piceno, disponendo la trattazione scritta del presente procedimento, di regolamentare il mantenimento ed il diritto di vista della figlia minore Persona_1
alle seguenti
CONDIZIONI
1. La figlia minorenne (C.F. Persona_1
) nata il [...] in [...]à affidata C.F._3
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
2. In merito al diritto di visita: salvo diverso accordo dei genitori, nel rispetto del diritto di visita della figlia e in generale del principio della bigenitorialità, il padre terrà con sé la figlia il martedì e venerdì dalle ore 15:00, prendendola con sé dalla residenza della madre, e accompagnandola dalla madre dopo cena alle ore 21:00; la figlia starà inoltre con il padre a fine settimana alternati: dal sabato mattina alle ore
12:00 sino alla domenica alle 21:00, quando verrà accompagnate presso la madre.
Vista l'età della figlia, i genitori riservano la possibilità di concordare dei giorni nei quali dormirà insieme al padre, e qualora dovesse essere Persona_1
concordato ciò, la madre ed il padre si impegnano vicendevolmente a rimanere reperibili telefonicamente per le eventuali necessità della figlia. Durante le vacanze scolastiche, la bambina passerà con ciascun genitore i ponti e le vacanze secondo il principio dell'alternanza e dunque, alternando di anno in anno, con il papà e la mamma, i seguenti giorni: il 24 Dicembre con il 25 Dicembre, il 31 Dicembre con il 1 Gennaio, il 25 Aprile con il 1 Maggio, il 1° Novembre con 1'8 Dicembre, il giorno di Pasqua con la Pasquetta ed alternando di anno in anno con ciascuno di essi il giorno dell'Epifania ed anche quello del compleanno o, per tale occasione, prevedere un'alternanza pomeriggio e cena in modo da permettere loro di festeggiare con entrambi i genitori e le rispettive famiglie allargate. La madre sarà tenuta ad informare tempestivamente il padre in merito ad eventuali spostamenti eccezionali non rientranti nella normale quotidianità, all'effettuazione di visite, esami, controlli comunque denominati nonché allo stato di salute e a comunicazioni riguardanti la scuola e l'andamento scolastico della figlia, anche fornendo eventuali password necessarie per l'accesso al registro elettronico;
3. il Sig. si obbliga a corrispondere alla madre Sig.ra entro il Per_1 Parte_1
giorno 15 di ogni mese, la somma di € 300,00 a titolo di mantenimento ordinario della figlia, con aggiornamento ISTAT come per legge;
4. l'assegno Unico Universale sarà goduto in misura integrale (100%) dalla madre, e con la presente il Sig. Filiaggi rilascia il proprio consenso affinché la madre effettui le opportune comunicazione all'Ente gestore di tale assegno Unico Universale;
5. i genitori potranno dedurre le spese fiscali sostenute a nome della figlia, previa messa a disposizione dell'altro dei documenti fiscali intestati alla figlia, relativi all'impegno di spesa sostenuto;
6. in merito alle spese straordinarie, le stesse saranno divise nella misura del 50% tra i genitori, come da protocollo attualmente vigente stabilito dalla Corte di Appello delle Marche, che qui abbiasi per integralmente richiamato e trascritto, allegato sottoscritto dalle parti per accettazione, in particolare per ciò che riguarda la qualificazione e l'elencazione delle spese quali straordinarie e per la suddivisione delle stesse in spese che richiedono o non richiedono il preventivo accordo;
7. i genitori rimarranno titolari esclusivi dei conti correnti loro intestati e delle somme in essi contenute;
8. Le spese ed i compensi professionali della presente procedura sono integralmente compensati tra le parti ed i rispetti Difensori sottoscrivono per rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 13 co. 8 legge professionale.
Il Presidente del Tribunale nominava sé stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 09.04.2025 l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé, disponendo sostituirsi tale udienza con il deposito di note scritte;
detta udienza veniva successivamente rinviata al 25.06.2025, visto il trasferimento del Presidente reggente, nonché magistrato relatore, ad altra sede giudiziaria. Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che le condizioni concordemente stabilite tra i le parti nei termini sopra riportati non sono contrarie all'ordine pubblico e appaiono idonee e adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse, nonché soprattutto quelli della figlia minore . Persona_1
Le spese di lite, stante la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono da compensare integralmente tra le medesime.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate, preso atto delle condizioni concordate tra le medesime, così provvede:
- Regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale di e Parte_1
nei confronti della minore alle condizioni Controparte_1 Persona_1
concordate tra le parti per come sopra riportate e trascritte;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 30/6/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Rita De Angelis
Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado n. 1292 del R.G.V.G. dell'anno 2024 promossa con ricorso depositato in data 13.12.2024 da:
(C.F. ) nata in [...] Parte_1 C.F._1
(AP) il 19.08.1985 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall' Avv. Andrea Silvestri e (CF: ) Controparte_1 C.F._2
nato in [...] il [...] ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Fioravanti del Foro di Ascoli Piceno;
avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
conclusioni delle parti: come da ricorso;
conclusioni del P.M.: il P.M. esprime parere favorevole;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.12.2024 i ricorrenti sulla premessa che: - hanno intrattenuto un rapporto di convivenza more uxorio dal 2012 al 2022 e da tale convivenza è nata, in Ascoli Piceno in data 31.3.2018, la figlia Persona_1
(C.F. ) riconosciuta da entrambi i genitori;
[...] C.F._3
- per tutta la durata del rapporto, le parti hanno stabilito la residenza familiare nell'abitazione di Via dei Gerani 3 di Ascoli Piceno;
- la convivenza si è interrotta nel maggio 2022, e, in esito a ciò, la Sig.ra Parte_1
in accordo con il padre, ha spontaneamente lasciato la casa familiare per stabilire la propria nuova residenza in Ascoli Piceno, Via delle Genziane n. 26, ove vive stabilmente insieme alla figlia minorenne e all'altra figlia, Persona_1
) nata in [...] il [...], Persona_2 C.F._4
avuta da precedente matrimonio con il Sig. Persona_3
tutto ciò premesso i ricorrenti chiedevano congiuntamente, all'Ill.mo Tribunale di
Ascoli Piceno, disponendo la trattazione scritta del presente procedimento, di regolamentare il mantenimento ed il diritto di vista della figlia minore Persona_1
alle seguenti
CONDIZIONI
1. La figlia minorenne (C.F. Persona_1
) nata il [...] in [...]à affidata C.F._3
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
2. In merito al diritto di visita: salvo diverso accordo dei genitori, nel rispetto del diritto di visita della figlia e in generale del principio della bigenitorialità, il padre terrà con sé la figlia il martedì e venerdì dalle ore 15:00, prendendola con sé dalla residenza della madre, e accompagnandola dalla madre dopo cena alle ore 21:00; la figlia starà inoltre con il padre a fine settimana alternati: dal sabato mattina alle ore
12:00 sino alla domenica alle 21:00, quando verrà accompagnate presso la madre.
Vista l'età della figlia, i genitori riservano la possibilità di concordare dei giorni nei quali dormirà insieme al padre, e qualora dovesse essere Persona_1
concordato ciò, la madre ed il padre si impegnano vicendevolmente a rimanere reperibili telefonicamente per le eventuali necessità della figlia. Durante le vacanze scolastiche, la bambina passerà con ciascun genitore i ponti e le vacanze secondo il principio dell'alternanza e dunque, alternando di anno in anno, con il papà e la mamma, i seguenti giorni: il 24 Dicembre con il 25 Dicembre, il 31 Dicembre con il 1 Gennaio, il 25 Aprile con il 1 Maggio, il 1° Novembre con 1'8 Dicembre, il giorno di Pasqua con la Pasquetta ed alternando di anno in anno con ciascuno di essi il giorno dell'Epifania ed anche quello del compleanno o, per tale occasione, prevedere un'alternanza pomeriggio e cena in modo da permettere loro di festeggiare con entrambi i genitori e le rispettive famiglie allargate. La madre sarà tenuta ad informare tempestivamente il padre in merito ad eventuali spostamenti eccezionali non rientranti nella normale quotidianità, all'effettuazione di visite, esami, controlli comunque denominati nonché allo stato di salute e a comunicazioni riguardanti la scuola e l'andamento scolastico della figlia, anche fornendo eventuali password necessarie per l'accesso al registro elettronico;
3. il Sig. si obbliga a corrispondere alla madre Sig.ra entro il Per_1 Parte_1
giorno 15 di ogni mese, la somma di € 300,00 a titolo di mantenimento ordinario della figlia, con aggiornamento ISTAT come per legge;
4. l'assegno Unico Universale sarà goduto in misura integrale (100%) dalla madre, e con la presente il Sig. Filiaggi rilascia il proprio consenso affinché la madre effettui le opportune comunicazione all'Ente gestore di tale assegno Unico Universale;
5. i genitori potranno dedurre le spese fiscali sostenute a nome della figlia, previa messa a disposizione dell'altro dei documenti fiscali intestati alla figlia, relativi all'impegno di spesa sostenuto;
6. in merito alle spese straordinarie, le stesse saranno divise nella misura del 50% tra i genitori, come da protocollo attualmente vigente stabilito dalla Corte di Appello delle Marche, che qui abbiasi per integralmente richiamato e trascritto, allegato sottoscritto dalle parti per accettazione, in particolare per ciò che riguarda la qualificazione e l'elencazione delle spese quali straordinarie e per la suddivisione delle stesse in spese che richiedono o non richiedono il preventivo accordo;
7. i genitori rimarranno titolari esclusivi dei conti correnti loro intestati e delle somme in essi contenute;
8. Le spese ed i compensi professionali della presente procedura sono integralmente compensati tra le parti ed i rispetti Difensori sottoscrivono per rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 13 co. 8 legge professionale.
Il Presidente del Tribunale nominava sé stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 09.04.2025 l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé, disponendo sostituirsi tale udienza con il deposito di note scritte;
detta udienza veniva successivamente rinviata al 25.06.2025, visto il trasferimento del Presidente reggente, nonché magistrato relatore, ad altra sede giudiziaria. Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che le condizioni concordemente stabilite tra i le parti nei termini sopra riportati non sono contrarie all'ordine pubblico e appaiono idonee e adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse, nonché soprattutto quelli della figlia minore . Persona_1
Le spese di lite, stante la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono da compensare integralmente tra le medesime.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate, preso atto delle condizioni concordate tra le medesime, così provvede:
- Regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale di e Parte_1
nei confronti della minore alle condizioni Controparte_1 Persona_1
concordate tra le parti per come sopra riportate e trascritte;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 30/6/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Rita De Angelis
Dott.ssa Alessandra Panichi