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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/07/2025, n. 2059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2059 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3476/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. AN AN - Presidente rel
Dott. Francesca Vullo - Consigliera
Dott. Roberta Nunnari - Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello sub RG 3476/2024
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
VASSALLO 31 20125 MILANO presso lo studio dell'avv. INCANTALUPO GIORGIO
IO DR, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA ROMA,8 CP_1 C.F._2
27100 PAVIA presso lo studio dell'avv. LAZZE' SIMONA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
Oggetto: Promessa di pagamento - Ricognizione di debito
1 R.G. N. 3476/2024
PER : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 8920/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione
Ottava Civile, Giudice Dott.ssa Elisabetta Stuccillo, nell'ambito del giudizio N.R.G. 21619/2023, depositata in cancelleria in data 11-14 ottobre 2024, notificata il 7 novembre 2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“NEL MERITO: in via principale, revocare il decreto ingiuntivo n. 7579/2023, Ruolo n. 14389/2023, emesso dal
Tribunale di Milano in data 11 arile 2023 in favore di nei confronti di CP_1 Parte_1
per l'importo di euro 500.000,00= oltre interessi di mora e spese di procedura notificato in
[...] data 26 aprile 2023, in quanto nullo, errato, illegittimo e gravatorio e comunque infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti in narrativa;
in via subordinata e compensativa, accertate le reciproche posizioni di dare/avere esistenti tra le parti, con particolare riferimento alle posizioni di debito di derivanti dagli accordi CP_1 sottoscritti il 10 ed il 21 giugno 2002, espressamente richiamati dall'accordo del 10 marzo 2006 e dai risarcimenti danni per i comportamenti illeciti e gravemente lesivi tenuti negli anni ai danni della NO , ridurre e conseguentemente azzerare le pretese creditorie di Parte_1 CP_1
nei confronti della NO .
[...] Parte_1
IN VIA RICONVENZIONALE: accertati i fatti come esposti in narrativa ed accertata e dichiarata l'esclusiva imputabilità e conseguente responsabilità in capo ad in ordine alla mancata osservanza, in CP_1 particolare, degli accordi raggiunti a margine della separazione del 25.06.2002 (clausola 7) e per i titoli risarcitori riferiti ai fatti di cui in premessa, con specifico riferimento ai danni derivati dalle ipotesi di reato ascrivibili ad ex art. 612 c.p. (minacce), art. 612 bis c.p. (stalking) e CP_1 art. 582 c.p. (lesioni personali), condannare al pagamento in favore della NO CP_1
della somma di euro 100.000,00= ovvero a quella diversa maggiore o minore Parte_1 somma che risulterà in corso di causa, e che il Giudice adito riterrà di liquidare anche in via equitativa e di giustizia, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1375 e 2043 c.c.
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere tutti i capitoli di prova indicati in narrativa da 1 a 24 a favore della parte opposta e da considerarsi qui di seguito integralmente trascritti e preceduti dalle parole “vero che”, con l'ammissione di tutti i testi che ci si riserva di indicare con memorie ex art. 171 c.p.c.; con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed indicare testi anche in relazione alle difese di controparte;
si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale e/o giuramento decisorio del sig. CP_1
.
[...]
Si indicano a testi i sig.ri: , tutti i dipendenti di con riserva Testimone_1 Testimone_2 Parte_2 di altri indicarne e dettagliare i rispettivi indirizzi nelle memorie 183 c.p.c.
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IN OGNI CASO: accertate e dichiarate le condizioni previste e sancite ex art. 96 c.p.c., condannare al CP_1 risarcimento dei danni che il Giudice vorrà liquidare d'ufficio, nonché al pagamento di spese, diritti ed onorari di lite”.
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico quelle di cui alla memoria ex art. 171, n. 2, c.p.c., integralmente qui ritrascritte:
1) Vero che nel mese di novembre 2004, il sig. , presso il TAI Bar di via Guido D'Arezzo, 1, CP_1 in Milano, aggrediva verbalmente la NO , in particolare rivolgendosi in questi termini: Pt_1
“stai zitta”, “non capisci niente”, “quando parlo io tu non devi fiatare”, “non contraddirmi”, “come ti permetti di rispondermi”.
2) Vero che, nella medesima occasione di cui sopra, nel mese di novembre 2004, il signor , CP_1 presso il TAI Bar di via Guido D'Arezzo, 1, in Milano, alla presenza di clienti e dipendenti, insultava ed offendeva la NO , dandole ripetutamente della “stupida”, “ignorante”, Pt_1
“incapace”, strattonandola per un braccio e costringendola a farsi consegnare un bollettario per le richieste di carte di credito e valori bollati.
3) Vero che, nel giugno 2005, seguito di atti vandalici ai danni della vettura del signor
[...]
è stato condannato a rifondere una somma di circa 10mila euro a quest'ultimo. Tes_2 CP_1
4) Vero che detta somma di 10mila euro dovuta da al signor è stata posta “a debito” CP_1 Tes_2 della NO , nel complessivo accordo raggiunto tra quest'ultima e . Pt_1 CP_1
5) Vero che nel corso del mese di maggio 2023 si è presentato più volte nel locale di CP_1 via Guido d'Arezzo, a Milano, denominato Caffè Caterina.
6) Ver che, in particolare, martedì 16 maggio 2023, verso le 9.30-10.00, si è CP_1 presentato nel locale di via Guido d'Arezzo, a Milano, denominato Caffè Caterina, per prendere un caffè.
7) Vero che il dipendente alla cassa, per espressa istruzione del gestore, signor ha preteso Tes_2 che venisse mostrato lo scontrino del caffè.
8) Vero che, a quella richiesta, ha mostrato al dipendente il display del proprio CP_1 cellulare con un importo digitato di 700mila euro.
9) Vero che ha sostenuto che quell'importo era il debito a quella data, della NO CP_1
e che, pertanto, il caffè che chiedeva doveva ritenersi già pagato. Parte_1
10) Vero che la NO , per evitare scenate ulteriori da , acconsente a che gli venga Pt_1 CP_1 offerto il caffè e che, uscendo dal locale, , si sia rivolto al dipendente e gli abbia gridato: CP_1
“segna!”.
11) Vero che giovedì 18 maggio 2023, in orario di massima frequentazione del bar e della tabaccheria, si presenta per avere un caffè nel locale di via Guido d'Arezzo, a CP_1
Milano, denominato Caffè Caterina.
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12) Vero che, anche in questa in questa occasione (giovedì 18 maggio 2023), i dipendenti, per istruzioni del gestore, sig. chiedono l'esibizione dello scontrino. Testimone_2
13) Vero che , giovedì 18 maggio 2023, avvicinandosi alla NO , le chiede CP_1 Pt_1
– a voce alta – in modo che tutti i presenti sentissero: “cosa dobbiamo fare, non farmi incazzare”,
“se no, comincio con il mandarti la Finanza”.
14) Vero che anche in questa occasione (giovedì 18 maggio 2023) la NO , per evitare Pt_1 reazioni di , con un cenno al dipendente al bancone, acconsente che il caffè gli CP_1 venisse servito anche senza scontrino. Bevuto il caffè, esce dal locale. CP_1
15) Vero che , tra il 2017 ed il 2023, si è presentato nel locale di via Guido d'Arezzo, CP_1
a Milano, denominato Caffè Caterina, con i propri fratelli e le proprie sorelle, mangiando con tutti loro e non pagando mai.
16) Vero che , tra il 2017 ed il 2023, si è presentato nel locale di via Guido d'Arezzo, CP_1
a Milano, denominato Caffè Caterina, per consumazioni di vario tipo (colazione, pranzo, spuntini pomeridiani) con la sua attuale moglie, , senza mai pagare. Parte_3
17) Vero che , tra il 2017 ed il 2023, si è presentato nel locale di via Guido d'Arezzo, CP_1
a Milano, denominato Caffè Caterina, da solo e ordinava, senza pagare, spremuta, 2 Brioches e fette di , per la colazione da portare a casa;
Pt_4
18) Vero che , tra il 2017 ed il 2023, si è presentato nel locale di via Guido d'Arezzo, CP_1
a Milano, denominato Caffè Caterina, nel periodo di Natale, senza pagare, per prendere Parte_5 da portare a casa;
19) Vero che , a maggio 2021, si è presentato nella Gastronomia di via Guido CP_1
d'Arezzo, a Milano, per chiedere, senza pagare, una Fetta di Crostata.
20) Vero che in quell'occasione (maggio 2021) lo Chef gli ha intimato Parte_6 di pagare.
21) Vero che in quell'occasione (maggio 2021) rivolto allo Chef CP_1 Parte_6 gli chiese, urlando: “se sicuro di quello che mi stai dicendo?”, ripetendo la frase più
[...] volte.
22) Vero che in quell'occasione (maggio 2021) lo Chef risponde ad Parte_6 CP_1
: “mi stai minacciando?” e da allora non si è più presentato in Gastronomia.
[...]
23) Vero che in quell'occasione (maggio 2021) , uscito dalla Gastronomia, si recava CP_1 direttamente al Bar Caterina e, rivolgendosi alla NO , le ordinava di far portare Parte_1 rispetto a lui da tutti i dipendenti.
24) Vero che , tra il 2017 ed il 2023, si è presentato nel locale di via Guido d'Arezzo, CP_1
a Milano, denominato Caffè Caterina, per consumazioni di vario tipo (colazione, pranzo, spuntini pomeridiani) con (ex compagna) e sua sorella , oltre al signor , Testimone_3 Per_1 Persona_2 senza pagare.
25) Vero che , tra il 2017 ed il 2023, si è presentato nel locale di via Guido d'Arezzo, CP_1
a Milano, denominato Caffè Caterina, per consumazioni di vario tipo (colazione, pranzo, spuntini pomeridiani) con l'avvocato Simona Guerra, senza pagare.
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26) Vero che , tra il 2017 ed il 2023, si è presentato nel locale di via Guido d'Arezzo, CP_1
a Milano, denominato Caffè Caterina, per consumazioni di vario tipo con l'avv. e la sua CP_2 famiglia.
27) Vero che , tra il 2017 ed il 2023, quando si presentava nel locale di via Guido CP_1
d'Arezzo, a Milano, denominato Caffè Caterina, ai vari amici, parenti e professionisti con cui si accompagnava, dichiarava che l'attività fosse la sua, comportandosi di conseguenza.
28) Vero che , tra il 2017 ed il 2023, quando si presentava nel locale di via Guido CP_1
d'Arezzo, a Milano, denominato Caffè Caterina, ribadiva alla NO “di stare Parte_1 tranquilla”, “non avrebbe fatto niente o creato problemi”, che “se avesse voluto ……ti avrei già rovinata!”
29) Vero che , durante il matrimonio con la NO , ha coltivato CP_1 Pt_1 CP_1 relazioni parallele con altre donne.
30) Vero che la figlia , all'epoca diciasettenne, aveva visto , suo padre, con la Tes_1 CP_1 sua Amante del momento, riferendolo alla NO , madre della ragazza. Pt_1 Tes_
31) Vero che , per giustificare le sue relazioni extraconiugali, dichiarava alla figlia che CP_1 non erano problemi suoi e che, se la madre avesse “le fette di salame sugli occhi lui non poteva fare nulla”.
32) Vero che, tra i mesi di marzo e settembre 2002, , alla presenza di altra persona, CP_1 dava della alla NO , invitandola “a farsi curare” e che, se alla NO Pt_7 Parte_1
la situazione non le fosse “stata bene”, sarebbe sempre potuta andare via dalla casa Pt_1 coniugale.
33) Vero che , tra il 2002 ed il 2013 (separazione e divorzio), si è presentato nel CP_1 locale di via Guido d'Arezzo, a Milano, denominato Caffè Caterina, per consumazioni di vario tipo
(colazione, pranzo, spuntini pomeridiani) con persone di sesso femminile presentate come sue
“amiche”.
34) Vero che , tra il 2002 ed il 2004, ha piazzato “Microfoni” nella macchina di CP_1 proprietà della NO così come nel bar di via Guido d'Arezzo, sostenendo che servivano Pt_1 per smascherare la NO e dimostrare che fosse lei ad avere un amante. Pt_1
35) Vero che, tra il 2001 ed il 2006, la NO ha condiviso con la NO e Pt_1 Parte_8 con la figlia l'appartamento posto al piano terreno, in Milano, via Govone, e che , in Tes_1 CP_1 numerose occasioni, è stato visto nascosto tra gli alberi sotto il balcone, è apparso dentro casa, ha compiuto agguati nell'androne di casa e posto in atto inseguimenti in macchina.
36) Vero che una sera del mese di giugno 2007, mentre la NO si trovava a cena con Pt_1 amici al ristorante, si presenta, si siede al tavolo e le dice di uscire perché le doveva CP_1 parlare.
37) Vero che in quell'occasione (giugno 2007) , uscito dal locale, fa salire in CP_1 macchina la NO e si avvia per fare un giro, discutendo animatamente. Pt_1
38) Vero che in quell'occasione (giugno 2007) , ferma la macchina e prende dal CP_1 cruscotto un “COLTELLO”, puntandolo alla gola della NO , minacciandola di tornare a Pt_1 casa insieme a lui.
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39) Vero che la figlia , presente anche lei al ristorante (giugno 2007), non vedendo più Testimone_1 tornare la madre, chiama la Polizia dando modello e numero di targa dell'auto del , CP_1 spiegando l'accaduto e riferendo tutti i precedenti.
40) Vero che, con l'avvocato Stefano Toniolo, nel giugno 2007 la NO ottiene Pt_1 provvedimento di allontanamento di , per la pericolosità dell'individuo. CP_1
41) Vero che, nonostante il provvedimento, continua gli appostamenti alla NO CP_1
, davanti al bar di via Guido d'Arezzo, e chiamandola al cellulare, con frasi del Parte_1 tipo: “tanto dovrai andare a casa, ma io sono qui. Potrei anche spararti”.
42) Vero che, nel giugno 2007, la NO viene ricoverata per uno stato di malore che le Pt_1 determinava febbre alta e le impediva di parlare e deglutire, con herpes alla gola e alle orecchie, con diagnosi derivante da stress.
43) Vero che, un mercoledì sera del mese di giugno 2017 la NO si trovava nell'ufficio Pt_1
(al piano terra di via Guido d'Arezzo, 3) del suo attuale compagno, e con la figlia Testimone_2
, e ha sentito, proveniente dalla strada proviene, un forte botto sulla macchina del signor Tes_1
parcheggiata sotto la finestra. Tes_2
44) Vero che il signor e la NO , in quel mercoledì sera del mese di Testimone_2 Testimone_1 giugno 2017, si affacciano e scorgono che tirava, con violenza, calci alla macchina CP_1 di provocando danni in sue varie parti. Testimone_2
45) Vero che quel mercoledì sera del mese di giugno 2017, nel momento in cui si CP_1 accorge di essere visto, scappa.
46) Vero che il signor denuncia il signor per i fatti accaduti quel Testimone_2 CP_1 mercoledì sera del mese di giugno 2017.
47) Vero che gli importi per il risarcimento dei danni derivati dai fatti del mercoledì del mese di giugno 2017 e provocati da sono stati posti a carico della NO . CP_1 Parte_1
48) Vero che , nel corso del mese di luglio 2017, chiamava per CP_1 Testimone_2 intimargli di far pagare alla NO quanto a lui ( dovuto, con gravi allusioni alla Pt_1 Tes_2 figlia minore (7 anni).
49) Vero che, nel mese di agosto 2019 la figlia , incontrando al Bar Testimone_1 CP_1
Caterina di via Guido d'Arezzo, chiede al padre di smetterla di presentarsi per consumare senza pagare.
50) Vero che, in quell'occasione (agosto 2019) , allontanandosi dal locale, con tono di sfida e minaccioso, , rivolto alla NO , le grida “vedrai, te la farò pagare…..”. CP_1 Pt_1
51) Vero che, nel corso del mese di settembre 2019, si presenta nei locali del bar di CP_1 via Guido d'Arezzo urlando, rivolto a intimandogli che deve andare via dal locale, Testimone_2 dandogli ripetutamente del “coglione”, in presenza di numerosi clienti, estendendo le minacce anche ai dipendenti, assunti, a dire di , solo per merito suo. CP_1
52) Vero che il 13 maggio 2021 la NO chiede a di non Parte_1 CP_1 presentarsi nei locali del bar di via Guido d'Arezzo, per consumare, senza pagare, accompagnato da varie persone.
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53) Vero che in quell'occasione (13 maggio 2021) il signor , rivolto alla NO CP_1
, le dice: “se non capisci il concetto, te lo spiego io a tu per tu! E se non ti va bene ti prendo Pt_1
a calci nel culo”.
54) Vero che la NO ed il signor dopo il 13 maggio 2021, riuniscono Pt_1 Testimone_2 tutti i dipendenti del bar e li invitano a non concedere più consumazioni gratuite ad CP_1 quando si fosse presentato nel locale.
55) Vero che Il giorno 16 maggio 2023, entra nel locale di via Guido d'Arezzo e il CP_1 dipendente IT (il più anziano e responsabile in assenza della NO ) avvisa Pt_1 CP_1
che la consumazione doveva essere prima pagata.
[...]
56) Vero che , il 16 maggio 2023, con tono alterato, mostra al dipendente IT il CP_1 display del proprio cellulare, con l'importo di 700mila euro, dicendo che quella somma era il debito della NO . Pt_1
57) Vero che il dipendente IT, il 16 maggio 2023, per non creare problemi all'interno del
Locale con presenti clienti in fase di consumazione, ha lasciato correre, non ha accettato le provocazioni ed ha consentito che il caffè non venisse pagato.
58) Vero che , il 16 maggio 2023, , uscendo dal locale di via Guido d'Arezzo, si CP_1 rivolgeva al dipendente IT e gli diceva: “segna!”.
59) Vero che il 18 maggio 2023 si ripresenta al locale di via Guido d'Arezzo e, CP_1 trovando la NO al telefono, le si avvicina e con tono minaccioso le dice: “cosa Pt_1 dobbiamo fare, non farmi incazzare”, “se no, comincio con il mandarti la Finanza”.
60) Vero che le frasi del 18 maggio 2023 sono state rese da urlando e davanti ai vari CP_1 clienti presenti.
61) Vero che il 18 maggio 2023 esce dal locale di via Guido d'Arezzo solo dopo CP_1 aver ottenuto il “suo” caffè.
Si indicano quali testi: (Amica), (Cliente), Parte_8 Testimone_4 [...]
(Ex Dipendente), (Dipendente), Testimone_5 Testimone_6
(Dipendente), Persona_3 Tes_7 [...]
(Dipendente), (Dipendente), Persona_4 Parte_6 Testimone_8
(Cliente), (Cliente), (Figlia), Testimone_9 Testimone_1 [...] tutti c/o Tai Bar e Blu S.r.l.s. di Milano, via Guido d'Arezzo, 1; Tes_2 CP_3
Alzaia Naviglio Grande, 48, (20144)
PER : CP_1 che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano Voglia:
- rigettare la richiesta di sospensione della esecutività della sentenza di primo grado;
- per le causali in atti, accertare e dichiarare la manifesta infondatezza dell'appello e/o comunque rigettare l'appello proposto da in quanto infondato in fatto e diritto;
Parte_1
- confermare la sentenza n. 8920/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Ottava Civile,
Giudice Dott.ssa Elisabetta Stuccillo, nell'ambito del giudizio N.R.G. 21619/2023, depositata in cancelleria in data 11-14 ottobre 2024, notificata il 7 novembre 2024 e accogliere tutte le conclusioni di primo grado: - concedere la provvisoria esecutività all'opposto decreto ingiuntivo
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atteso che l'opposizione è meramente dilatoria e non fondata su prova scritta;
Sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile la formulata domanda riconvenzionale per i motivi esposti nel presente atto e per qui diversi motivi che saranno in seguito illustrati;
- Nel merito, senza recesso dalle superiori richieste ed eccezioni, rigettare tutte le domande di merito ed istruttorie formulate dall'opponente per essere infondate in fatto e in diritto, per i motivi sopra esposti, confermando l'opposto decreto ingiuntivo;
- Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio. In via istruttoria ci si oppone alle richieste di prova formulate da controparte tendenti a provare fatti e/o circostanze inammissibili nel presente giudizio in ragione dell'inammissibilità della domanda riconvenzionale. In via del tutto subordinato, nella non temuta ipotesi di loro ammissione si chiede prova contraria con i medesimi soggetti e sui medesimi capitoli di prova.
-Per le causali in atti, condannare l'appellante ai sensi dell'art. 96 cpc comma I e/o III
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Svolgimento del processo
I fatti e le allegazioni delle parti.
Il presente giudizio è stato introdotto da , che ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo emesso in favore dell'ex coniuge per l'importo di euro CP_1
500.000,00 oltre interessi, sulla base di una scrittura privata, sottoscritta il 10 marzo 2006 tra le parti, con cui la si era impegnata al pagamento di tale importo, a definizione di tutti i Pt_1 rapporti derivanti dall'intervenuto scioglimento della comunione morale e materiale dei coniugi.
Nell'atto di opposizione, riferiva di essere creditrice a sua volta di importi rilevanti nei Pt_1 confronti del , in base agli accordi via via intercorsi, e pertanto il credito di cui al decreto CP_1 ingiuntivo non poteva superare € 225.000,00. Inoltre, asseriva che la sentenza di divorzio del 2013, pronunciata su ricorso congiunto, non prevedendo obblighi economici reciproci né richiamando l'accordo del marzo 2006, data l'autonomia patrimoniale delle parti, costituiva una sorta di quietanza finale, superando i precedenti accordi. In ogni caso eccepiva che, avendo il credito del natura alimentare, essendo previsto che l'importo era erogato “anche in termini di CP_1 mantenimento”, lo stesso doveva ritenersi prescritto, valendo il termine di prescrizione quinquennale.
Pertanto, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e, in subordine, che si procedesse all'accertamento dei reciproci rapporti di credito e debito. In via riconvenzionale, deducendo che il si era reso responsabile di illeciti ai suoi danni, domandava la condanna dello stesso al CP_1 risarcimento danni, indicati quanto meno nell'importo di € 100.000,00.
si costituiva in giudizio, contestando le eccezioni sollevate da , e CP_1 Parte_1 sosteneva che con il richiamo agli accordi precedenti, con la scrittura del 2006 le parti avevano manifestato la volontà di novare le obbligazioni preesistenti, creando una nuova ed unica obbligazione a carico della . Pt_1
Deduceva altresì che in un precedente giudizio, da lui introdotto per ottenere la revoca del RA
Trust", sempre in base alla sussistenza del medesimo credito di € 500.000,00 di cui al presente giudizio, la non si era costituita e non aveva contestato lo stesso. produceva la Pt_1 CP_1
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sentenza che ha definito tale giudizio, passata in giudicato, con cui il Tribunale ha dichiarato inefficace l'atto di conferimento nel Ferraro Trust di un immobile sito in Milano, Via Guido
d'Arezzo n.
1. Di conseguenza, chiedeva il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo e CP_1 della domanda riconvenzionale, inammissibile ed infondata.
La sentenza appellata.
Con sentenza n. 8920/2024, il tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione proposta da Parte_1
, ritenendo provata documentalmente la pretesa creditoria di pari a €
[...] CP_1
500.000,00, come portata nella scrittura privata del 10 marzo 2006. Il primo giudice rilevava che tale scrittura costituiva un contratto di natura novativa ai sensi dell'art. 1230 c.c., mediante il quale le parti avevano inteso di sostituire ogni reciproca obbligazione precedente – anche derivante dal vincolo coniugale, dalla separazione personale e dallo scioglimento della comunione – con un'unica nuova obbligazione.
Rilevava che dal tenore letterale della scrittura emergesse chiaramente l'animus novandi, in particolare dalle premesse, dalle quali risulta che le parti avevano inteso “definire nella presente sede ogni rapporto di carattere patrimoniale ed economico tra loro intercorso in ragione del vincolo coniugale” prevedendo in tal modo “l'estinzione di ogni reciproca obbligazione derivante dall'intervento scioglimento della comunione morale e materiale dei coniugi”.
Ha ritenuto altresì infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, in quanto, a parere del giudice, il credito non aveva natura alimentare, e pertanto soggiaceva al termine ordinario decennale di prescrizione, tempestivamente interrotto dalle diffide del 30 dicembre 2015 e del 17 giugno 2021, ricevute e non contestate dalla . Pt_1
Parimenti ha ritenuto infondata l'eccezione di compensazione, in quanto dalla lettura dell'accordo emergeva chiaramente l'intenzione delle parti di non mantenere in vita alcuna obbligazione residua, salvo quelle già eseguite. In particolare, rilevava che l'obbligazione del di pagare € CP_1
250.000,00 in base alla scrittura del 2002, era stata richiamata nella scrittura del 2006 per dare atto del fatto che era già stata eseguita, e dunque restava ferma.
Ha, infine, rigettato la domanda riconvenzionale svolta dalla diretta ad ottenere il Pt_1 risarcimento danni, quantificati in € 100.000,00, ritenendo che non fornita prova alcuna del pregiudizio lamentato. Evidenziava che le querele penali risultavano tutte rimesse e l'attrice non aveva prodotto alcuna documentazione medica idonea a dimostrare lesioni alla propria integrità psichica.
Pertanto, il Tribunale rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, condannando l'opponente alle spese di lite.
L'appello.
Ha proposto appello , sulla base di due motivi: Parte_1
1. Con il primo motivo di appello censura la sentenza del tribunale per non avere accolto l'eccezione di prescrizione, ribadendo la natura alimentare del credito azionato da , CP_1 come indicato nella scrittura stessa del 2006. L'appellante evidenzia che l'inciso "anche in termini di mantenimento" contenuto nell'art. 2 della scrittura del 2006 suggerisce
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chiaramente che le parti intendevano preservare una finalità assistenziale nel rapporto obbligatorio.
2. Con il secondo motivo lamenta l'erroneità della sentenza per avere rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, sostenendo che nel caso di specie si CP_1 sarebbe reso responsabile di fatti illeciti, riconducibili a fatti di reato (in particolare ex art. 612 c.p., 612 bis c.p. e 582 c.p.), e pertanto i danni sarebbero risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c. Chiedeva che si desse ingresso all'istruttoria richiesta, a mezzo di prova testimoniale.
Con comparsa di costituzione e risposta del 24 febbraio 2025, si costituiva nel CP_1 giudizio di appello, contestando integralmente il gravame e richiedendo la conferma della sentenza n. 8920/2024, ritenendo l'opposizione infondata e dilatoria. L'appellato evidenziava l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dall'appellante chiedendo il rigetto della stessa, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio, e condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
All'udienza del 20 marzo 2025, la consigliera istruttrice, su istanza delle parti, ritenuti ricorrenti i presupposti di cui all'art. 350, terzo comma c.p.c. invitava le parti a precisare le conclusioni che le precisavano come in atti.
Dunque, disponeva la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c.; fissando a tal fine, l'udienza collegiale del 26 giugno 2025, assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusionali.
All'udienza collegiale del 26 giugno 2024, all'esito della discussione orale, la Corte tratteneva la causa in decisione.
La causa veniva poi discussa e decisa nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
Opinione della Corte:
L'appello deve ritenersi infondato e pertanto deve essere rigettato.
La prima questione posta attiene alla pretesa natura alimentare del credito azionato da , con CP_1 la conseguenza per cui lo stesso dovrebbe essere dichiarato prescritto, essendo trascorso un quinquennio senza che vi siano stati atti interruttivi.
Tale doglianza non può essere accolta.
Invero, la stessa parte appellante non è in alcun modo in grado di individuare quale parte del suo debito di € 500.000,00 in favore di avrebbe natura di debito alimentare, e dunque, sotto CP_1 questo profilo, l'allegazione è generica, dato che è pacifico che, come è riportato nella stessa scrittura privata, il debito non è integralmente alimentare, ma solo “anche” alimentare.
10 R.G. N. 3476/2024
In ogni caso, la stessa non ha mai in alcun modo specificato quali fossero gli impegni di Pt_1 carattere alimentare pregressi da parte sua nei confronti del , quando per contro lei stessa ha CP_1 esposto di aver vantato crediti di natura alimentare nei confronti dell'ex coniuge, asserendo che gli stessi fossero stati da lui pagati solo in parte. In realtà, il richiamo alla componente alimentare non viene effettuato nel momento in cui è determinata la somma di € 500.000,00 come debito della
, ma viene richiamato in premessa, quando le parti dichiarano che con la scrittura intendono Pt_1 definire tutti i loro rapporti, anche di natura alimentare, dovendo quindi supporsi che in tale modo le obbligazioni di carattere alimentare pregresse del in favore della siano state CP_1 Pt_1
“chiuse” con l'accordo sopra indicato.
Quindi tale primo motivo di appello deve essere rigettato.
Quanto al secondo motivo di appello, con cui la si duole del mancato accoglimento della Pt_1 domanda riconvenzionale con cui ha dedotto di essere stata vittima di reati commessi dal ai CP_1 suoi danni (in particolare reati di minacce, lesioni e stalking), si rileva che, da un lato la stessa ha deciso di non proseguire in ordine all'accertamento di fatti di reato per i quali aveva Pt_1 sporto diverse querele, rimettendo le stesse.
In ogni caso, per quanto riguarda il prospettato reato di lesioni, la mancanza di documentazione medica preclude la possibilità di accertare la connotazione stessa del reato nella sua componente oggettiva.
Per tutte le altre questioni, il capitolato istruttorio è alquanto confuso nella stessa esposizione dei fatti, comprendendo per un verso episodi molto risalenti, poi altre tipologie di episodi in cui la connotazione principale è il fatto che il abbia effettuato delle consumazioni nel locale della CP_1
senza pagare, integrando al più, in tale caso, un illecito civile - non oggetto del presente Pt_1 giudizio-. Altri episodi in cui la dedotta molestia si sarebbe rivolta nei confronti di un soggetto terzo
(il compagno della ). In sostanza, un capitolato inconcludente ai fini della importante Pt_1 domanda risarcitoria avanzata, senza alcuna allegazione in ordine al danno in concreto subito, ai fini della determinazione del quantum in astratto riconoscibile.
L'appello, quindi, non può che essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 8920/2024 del
Tribunale di Milano, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
11 R.G. N. 3476/2024
2) Condanna l'appellante alla rifusione all'appellato delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 10.000,00, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e c.n.p.a.
3) Raddoppio contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002, come modificato dalla l. 228/2012.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 02/07/2025
La Presidente est.
AN AN
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. AN AN - Presidente rel
Dott. Francesca Vullo - Consigliera
Dott. Roberta Nunnari - Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello sub RG 3476/2024
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
VASSALLO 31 20125 MILANO presso lo studio dell'avv. INCANTALUPO GIORGIO
IO DR, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA ROMA,8 CP_1 C.F._2
27100 PAVIA presso lo studio dell'avv. LAZZE' SIMONA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
Oggetto: Promessa di pagamento - Ricognizione di debito
1 R.G. N. 3476/2024
PER : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 8920/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione
Ottava Civile, Giudice Dott.ssa Elisabetta Stuccillo, nell'ambito del giudizio N.R.G. 21619/2023, depositata in cancelleria in data 11-14 ottobre 2024, notificata il 7 novembre 2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“NEL MERITO: in via principale, revocare il decreto ingiuntivo n. 7579/2023, Ruolo n. 14389/2023, emesso dal
Tribunale di Milano in data 11 arile 2023 in favore di nei confronti di CP_1 Parte_1
per l'importo di euro 500.000,00= oltre interessi di mora e spese di procedura notificato in
[...] data 26 aprile 2023, in quanto nullo, errato, illegittimo e gravatorio e comunque infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti in narrativa;
in via subordinata e compensativa, accertate le reciproche posizioni di dare/avere esistenti tra le parti, con particolare riferimento alle posizioni di debito di derivanti dagli accordi CP_1 sottoscritti il 10 ed il 21 giugno 2002, espressamente richiamati dall'accordo del 10 marzo 2006 e dai risarcimenti danni per i comportamenti illeciti e gravemente lesivi tenuti negli anni ai danni della NO , ridurre e conseguentemente azzerare le pretese creditorie di Parte_1 CP_1
nei confronti della NO .
[...] Parte_1
IN VIA RICONVENZIONALE: accertati i fatti come esposti in narrativa ed accertata e dichiarata l'esclusiva imputabilità e conseguente responsabilità in capo ad in ordine alla mancata osservanza, in CP_1 particolare, degli accordi raggiunti a margine della separazione del 25.06.2002 (clausola 7) e per i titoli risarcitori riferiti ai fatti di cui in premessa, con specifico riferimento ai danni derivati dalle ipotesi di reato ascrivibili ad ex art. 612 c.p. (minacce), art. 612 bis c.p. (stalking) e CP_1 art. 582 c.p. (lesioni personali), condannare al pagamento in favore della NO CP_1
della somma di euro 100.000,00= ovvero a quella diversa maggiore o minore Parte_1 somma che risulterà in corso di causa, e che il Giudice adito riterrà di liquidare anche in via equitativa e di giustizia, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1375 e 2043 c.c.
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere tutti i capitoli di prova indicati in narrativa da 1 a 24 a favore della parte opposta e da considerarsi qui di seguito integralmente trascritti e preceduti dalle parole “vero che”, con l'ammissione di tutti i testi che ci si riserva di indicare con memorie ex art. 171 c.p.c.; con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed indicare testi anche in relazione alle difese di controparte;
si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale e/o giuramento decisorio del sig. CP_1
.
[...]
Si indicano a testi i sig.ri: , tutti i dipendenti di con riserva Testimone_1 Testimone_2 Parte_2 di altri indicarne e dettagliare i rispettivi indirizzi nelle memorie 183 c.p.c.
2 R.G. N. 3476/2024
IN OGNI CASO: accertate e dichiarate le condizioni previste e sancite ex art. 96 c.p.c., condannare al CP_1 risarcimento dei danni che il Giudice vorrà liquidare d'ufficio, nonché al pagamento di spese, diritti ed onorari di lite”.
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico quelle di cui alla memoria ex art. 171, n. 2, c.p.c., integralmente qui ritrascritte:
1) Vero che nel mese di novembre 2004, il sig. , presso il TAI Bar di via Guido D'Arezzo, 1, CP_1 in Milano, aggrediva verbalmente la NO , in particolare rivolgendosi in questi termini: Pt_1
“stai zitta”, “non capisci niente”, “quando parlo io tu non devi fiatare”, “non contraddirmi”, “come ti permetti di rispondermi”.
2) Vero che, nella medesima occasione di cui sopra, nel mese di novembre 2004, il signor , CP_1 presso il TAI Bar di via Guido D'Arezzo, 1, in Milano, alla presenza di clienti e dipendenti, insultava ed offendeva la NO , dandole ripetutamente della “stupida”, “ignorante”, Pt_1
“incapace”, strattonandola per un braccio e costringendola a farsi consegnare un bollettario per le richieste di carte di credito e valori bollati.
3) Vero che, nel giugno 2005, seguito di atti vandalici ai danni della vettura del signor
[...]
è stato condannato a rifondere una somma di circa 10mila euro a quest'ultimo. Tes_2 CP_1
4) Vero che detta somma di 10mila euro dovuta da al signor è stata posta “a debito” CP_1 Tes_2 della NO , nel complessivo accordo raggiunto tra quest'ultima e . Pt_1 CP_1
5) Vero che nel corso del mese di maggio 2023 si è presentato più volte nel locale di CP_1 via Guido d'Arezzo, a Milano, denominato Caffè Caterina.
6) Ver che, in particolare, martedì 16 maggio 2023, verso le 9.30-10.00, si è CP_1 presentato nel locale di via Guido d'Arezzo, a Milano, denominato Caffè Caterina, per prendere un caffè.
7) Vero che il dipendente alla cassa, per espressa istruzione del gestore, signor ha preteso Tes_2 che venisse mostrato lo scontrino del caffè.
8) Vero che, a quella richiesta, ha mostrato al dipendente il display del proprio CP_1 cellulare con un importo digitato di 700mila euro.
9) Vero che ha sostenuto che quell'importo era il debito a quella data, della NO CP_1
e che, pertanto, il caffè che chiedeva doveva ritenersi già pagato. Parte_1
10) Vero che la NO , per evitare scenate ulteriori da , acconsente a che gli venga Pt_1 CP_1 offerto il caffè e che, uscendo dal locale, , si sia rivolto al dipendente e gli abbia gridato: CP_1
“segna!”.
11) Vero che giovedì 18 maggio 2023, in orario di massima frequentazione del bar e della tabaccheria, si presenta per avere un caffè nel locale di via Guido d'Arezzo, a CP_1
Milano, denominato Caffè Caterina.
3 R.G. N. 3476/2024
12) Vero che, anche in questa in questa occasione (giovedì 18 maggio 2023), i dipendenti, per istruzioni del gestore, sig. chiedono l'esibizione dello scontrino. Testimone_2
13) Vero che , giovedì 18 maggio 2023, avvicinandosi alla NO , le chiede CP_1 Pt_1
– a voce alta – in modo che tutti i presenti sentissero: “cosa dobbiamo fare, non farmi incazzare”,
“se no, comincio con il mandarti la Finanza”.
14) Vero che anche in questa occasione (giovedì 18 maggio 2023) la NO , per evitare Pt_1 reazioni di , con un cenno al dipendente al bancone, acconsente che il caffè gli CP_1 venisse servito anche senza scontrino. Bevuto il caffè, esce dal locale. CP_1
15) Vero che , tra il 2017 ed il 2023, si è presentato nel locale di via Guido d'Arezzo, CP_1
a Milano, denominato Caffè Caterina, con i propri fratelli e le proprie sorelle, mangiando con tutti loro e non pagando mai.
16) Vero che , tra il 2017 ed il 2023, si è presentato nel locale di via Guido d'Arezzo, CP_1
a Milano, denominato Caffè Caterina, per consumazioni di vario tipo (colazione, pranzo, spuntini pomeridiani) con la sua attuale moglie, , senza mai pagare. Parte_3
17) Vero che , tra il 2017 ed il 2023, si è presentato nel locale di via Guido d'Arezzo, CP_1
a Milano, denominato Caffè Caterina, da solo e ordinava, senza pagare, spremuta, 2 Brioches e fette di , per la colazione da portare a casa;
Pt_4
18) Vero che , tra il 2017 ed il 2023, si è presentato nel locale di via Guido d'Arezzo, CP_1
a Milano, denominato Caffè Caterina, nel periodo di Natale, senza pagare, per prendere Parte_5 da portare a casa;
19) Vero che , a maggio 2021, si è presentato nella Gastronomia di via Guido CP_1
d'Arezzo, a Milano, per chiedere, senza pagare, una Fetta di Crostata.
20) Vero che in quell'occasione (maggio 2021) lo Chef gli ha intimato Parte_6 di pagare.
21) Vero che in quell'occasione (maggio 2021) rivolto allo Chef CP_1 Parte_6 gli chiese, urlando: “se sicuro di quello che mi stai dicendo?”, ripetendo la frase più
[...] volte.
22) Vero che in quell'occasione (maggio 2021) lo Chef risponde ad Parte_6 CP_1
: “mi stai minacciando?” e da allora non si è più presentato in Gastronomia.
[...]
23) Vero che in quell'occasione (maggio 2021) , uscito dalla Gastronomia, si recava CP_1 direttamente al Bar Caterina e, rivolgendosi alla NO , le ordinava di far portare Parte_1 rispetto a lui da tutti i dipendenti.
24) Vero che , tra il 2017 ed il 2023, si è presentato nel locale di via Guido d'Arezzo, CP_1
a Milano, denominato Caffè Caterina, per consumazioni di vario tipo (colazione, pranzo, spuntini pomeridiani) con (ex compagna) e sua sorella , oltre al signor , Testimone_3 Per_1 Persona_2 senza pagare.
25) Vero che , tra il 2017 ed il 2023, si è presentato nel locale di via Guido d'Arezzo, CP_1
a Milano, denominato Caffè Caterina, per consumazioni di vario tipo (colazione, pranzo, spuntini pomeridiani) con l'avvocato Simona Guerra, senza pagare.
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26) Vero che , tra il 2017 ed il 2023, si è presentato nel locale di via Guido d'Arezzo, CP_1
a Milano, denominato Caffè Caterina, per consumazioni di vario tipo con l'avv. e la sua CP_2 famiglia.
27) Vero che , tra il 2017 ed il 2023, quando si presentava nel locale di via Guido CP_1
d'Arezzo, a Milano, denominato Caffè Caterina, ai vari amici, parenti e professionisti con cui si accompagnava, dichiarava che l'attività fosse la sua, comportandosi di conseguenza.
28) Vero che , tra il 2017 ed il 2023, quando si presentava nel locale di via Guido CP_1
d'Arezzo, a Milano, denominato Caffè Caterina, ribadiva alla NO “di stare Parte_1 tranquilla”, “non avrebbe fatto niente o creato problemi”, che “se avesse voluto ……ti avrei già rovinata!”
29) Vero che , durante il matrimonio con la NO , ha coltivato CP_1 Pt_1 CP_1 relazioni parallele con altre donne.
30) Vero che la figlia , all'epoca diciasettenne, aveva visto , suo padre, con la Tes_1 CP_1 sua Amante del momento, riferendolo alla NO , madre della ragazza. Pt_1 Tes_
31) Vero che , per giustificare le sue relazioni extraconiugali, dichiarava alla figlia che CP_1 non erano problemi suoi e che, se la madre avesse “le fette di salame sugli occhi lui non poteva fare nulla”.
32) Vero che, tra i mesi di marzo e settembre 2002, , alla presenza di altra persona, CP_1 dava della alla NO , invitandola “a farsi curare” e che, se alla NO Pt_7 Parte_1
la situazione non le fosse “stata bene”, sarebbe sempre potuta andare via dalla casa Pt_1 coniugale.
33) Vero che , tra il 2002 ed il 2013 (separazione e divorzio), si è presentato nel CP_1 locale di via Guido d'Arezzo, a Milano, denominato Caffè Caterina, per consumazioni di vario tipo
(colazione, pranzo, spuntini pomeridiani) con persone di sesso femminile presentate come sue
“amiche”.
34) Vero che , tra il 2002 ed il 2004, ha piazzato “Microfoni” nella macchina di CP_1 proprietà della NO così come nel bar di via Guido d'Arezzo, sostenendo che servivano Pt_1 per smascherare la NO e dimostrare che fosse lei ad avere un amante. Pt_1
35) Vero che, tra il 2001 ed il 2006, la NO ha condiviso con la NO e Pt_1 Parte_8 con la figlia l'appartamento posto al piano terreno, in Milano, via Govone, e che , in Tes_1 CP_1 numerose occasioni, è stato visto nascosto tra gli alberi sotto il balcone, è apparso dentro casa, ha compiuto agguati nell'androne di casa e posto in atto inseguimenti in macchina.
36) Vero che una sera del mese di giugno 2007, mentre la NO si trovava a cena con Pt_1 amici al ristorante, si presenta, si siede al tavolo e le dice di uscire perché le doveva CP_1 parlare.
37) Vero che in quell'occasione (giugno 2007) , uscito dal locale, fa salire in CP_1 macchina la NO e si avvia per fare un giro, discutendo animatamente. Pt_1
38) Vero che in quell'occasione (giugno 2007) , ferma la macchina e prende dal CP_1 cruscotto un “COLTELLO”, puntandolo alla gola della NO , minacciandola di tornare a Pt_1 casa insieme a lui.
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39) Vero che la figlia , presente anche lei al ristorante (giugno 2007), non vedendo più Testimone_1 tornare la madre, chiama la Polizia dando modello e numero di targa dell'auto del , CP_1 spiegando l'accaduto e riferendo tutti i precedenti.
40) Vero che, con l'avvocato Stefano Toniolo, nel giugno 2007 la NO ottiene Pt_1 provvedimento di allontanamento di , per la pericolosità dell'individuo. CP_1
41) Vero che, nonostante il provvedimento, continua gli appostamenti alla NO CP_1
, davanti al bar di via Guido d'Arezzo, e chiamandola al cellulare, con frasi del Parte_1 tipo: “tanto dovrai andare a casa, ma io sono qui. Potrei anche spararti”.
42) Vero che, nel giugno 2007, la NO viene ricoverata per uno stato di malore che le Pt_1 determinava febbre alta e le impediva di parlare e deglutire, con herpes alla gola e alle orecchie, con diagnosi derivante da stress.
43) Vero che, un mercoledì sera del mese di giugno 2017 la NO si trovava nell'ufficio Pt_1
(al piano terra di via Guido d'Arezzo, 3) del suo attuale compagno, e con la figlia Testimone_2
, e ha sentito, proveniente dalla strada proviene, un forte botto sulla macchina del signor Tes_1
parcheggiata sotto la finestra. Tes_2
44) Vero che il signor e la NO , in quel mercoledì sera del mese di Testimone_2 Testimone_1 giugno 2017, si affacciano e scorgono che tirava, con violenza, calci alla macchina CP_1 di provocando danni in sue varie parti. Testimone_2
45) Vero che quel mercoledì sera del mese di giugno 2017, nel momento in cui si CP_1 accorge di essere visto, scappa.
46) Vero che il signor denuncia il signor per i fatti accaduti quel Testimone_2 CP_1 mercoledì sera del mese di giugno 2017.
47) Vero che gli importi per il risarcimento dei danni derivati dai fatti del mercoledì del mese di giugno 2017 e provocati da sono stati posti a carico della NO . CP_1 Parte_1
48) Vero che , nel corso del mese di luglio 2017, chiamava per CP_1 Testimone_2 intimargli di far pagare alla NO quanto a lui ( dovuto, con gravi allusioni alla Pt_1 Tes_2 figlia minore (7 anni).
49) Vero che, nel mese di agosto 2019 la figlia , incontrando al Bar Testimone_1 CP_1
Caterina di via Guido d'Arezzo, chiede al padre di smetterla di presentarsi per consumare senza pagare.
50) Vero che, in quell'occasione (agosto 2019) , allontanandosi dal locale, con tono di sfida e minaccioso, , rivolto alla NO , le grida “vedrai, te la farò pagare…..”. CP_1 Pt_1
51) Vero che, nel corso del mese di settembre 2019, si presenta nei locali del bar di CP_1 via Guido d'Arezzo urlando, rivolto a intimandogli che deve andare via dal locale, Testimone_2 dandogli ripetutamente del “coglione”, in presenza di numerosi clienti, estendendo le minacce anche ai dipendenti, assunti, a dire di , solo per merito suo. CP_1
52) Vero che il 13 maggio 2021 la NO chiede a di non Parte_1 CP_1 presentarsi nei locali del bar di via Guido d'Arezzo, per consumare, senza pagare, accompagnato da varie persone.
6 R.G. N. 3476/2024
53) Vero che in quell'occasione (13 maggio 2021) il signor , rivolto alla NO CP_1
, le dice: “se non capisci il concetto, te lo spiego io a tu per tu! E se non ti va bene ti prendo Pt_1
a calci nel culo”.
54) Vero che la NO ed il signor dopo il 13 maggio 2021, riuniscono Pt_1 Testimone_2 tutti i dipendenti del bar e li invitano a non concedere più consumazioni gratuite ad CP_1 quando si fosse presentato nel locale.
55) Vero che Il giorno 16 maggio 2023, entra nel locale di via Guido d'Arezzo e il CP_1 dipendente IT (il più anziano e responsabile in assenza della NO ) avvisa Pt_1 CP_1
che la consumazione doveva essere prima pagata.
[...]
56) Vero che , il 16 maggio 2023, con tono alterato, mostra al dipendente IT il CP_1 display del proprio cellulare, con l'importo di 700mila euro, dicendo che quella somma era il debito della NO . Pt_1
57) Vero che il dipendente IT, il 16 maggio 2023, per non creare problemi all'interno del
Locale con presenti clienti in fase di consumazione, ha lasciato correre, non ha accettato le provocazioni ed ha consentito che il caffè non venisse pagato.
58) Vero che , il 16 maggio 2023, , uscendo dal locale di via Guido d'Arezzo, si CP_1 rivolgeva al dipendente IT e gli diceva: “segna!”.
59) Vero che il 18 maggio 2023 si ripresenta al locale di via Guido d'Arezzo e, CP_1 trovando la NO al telefono, le si avvicina e con tono minaccioso le dice: “cosa Pt_1 dobbiamo fare, non farmi incazzare”, “se no, comincio con il mandarti la Finanza”.
60) Vero che le frasi del 18 maggio 2023 sono state rese da urlando e davanti ai vari CP_1 clienti presenti.
61) Vero che il 18 maggio 2023 esce dal locale di via Guido d'Arezzo solo dopo CP_1 aver ottenuto il “suo” caffè.
Si indicano quali testi: (Amica), (Cliente), Parte_8 Testimone_4 [...]
(Ex Dipendente), (Dipendente), Testimone_5 Testimone_6
(Dipendente), Persona_3 Tes_7 [...]
(Dipendente), (Dipendente), Persona_4 Parte_6 Testimone_8
(Cliente), (Cliente), (Figlia), Testimone_9 Testimone_1 [...] tutti c/o Tai Bar e Blu S.r.l.s. di Milano, via Guido d'Arezzo, 1; Tes_2 CP_3
Alzaia Naviglio Grande, 48, (20144)
PER : CP_1 che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano Voglia:
- rigettare la richiesta di sospensione della esecutività della sentenza di primo grado;
- per le causali in atti, accertare e dichiarare la manifesta infondatezza dell'appello e/o comunque rigettare l'appello proposto da in quanto infondato in fatto e diritto;
Parte_1
- confermare la sentenza n. 8920/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Ottava Civile,
Giudice Dott.ssa Elisabetta Stuccillo, nell'ambito del giudizio N.R.G. 21619/2023, depositata in cancelleria in data 11-14 ottobre 2024, notificata il 7 novembre 2024 e accogliere tutte le conclusioni di primo grado: - concedere la provvisoria esecutività all'opposto decreto ingiuntivo
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atteso che l'opposizione è meramente dilatoria e non fondata su prova scritta;
Sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile la formulata domanda riconvenzionale per i motivi esposti nel presente atto e per qui diversi motivi che saranno in seguito illustrati;
- Nel merito, senza recesso dalle superiori richieste ed eccezioni, rigettare tutte le domande di merito ed istruttorie formulate dall'opponente per essere infondate in fatto e in diritto, per i motivi sopra esposti, confermando l'opposto decreto ingiuntivo;
- Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio. In via istruttoria ci si oppone alle richieste di prova formulate da controparte tendenti a provare fatti e/o circostanze inammissibili nel presente giudizio in ragione dell'inammissibilità della domanda riconvenzionale. In via del tutto subordinato, nella non temuta ipotesi di loro ammissione si chiede prova contraria con i medesimi soggetti e sui medesimi capitoli di prova.
-Per le causali in atti, condannare l'appellante ai sensi dell'art. 96 cpc comma I e/o III
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Svolgimento del processo
I fatti e le allegazioni delle parti.
Il presente giudizio è stato introdotto da , che ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo emesso in favore dell'ex coniuge per l'importo di euro CP_1
500.000,00 oltre interessi, sulla base di una scrittura privata, sottoscritta il 10 marzo 2006 tra le parti, con cui la si era impegnata al pagamento di tale importo, a definizione di tutti i Pt_1 rapporti derivanti dall'intervenuto scioglimento della comunione morale e materiale dei coniugi.
Nell'atto di opposizione, riferiva di essere creditrice a sua volta di importi rilevanti nei Pt_1 confronti del , in base agli accordi via via intercorsi, e pertanto il credito di cui al decreto CP_1 ingiuntivo non poteva superare € 225.000,00. Inoltre, asseriva che la sentenza di divorzio del 2013, pronunciata su ricorso congiunto, non prevedendo obblighi economici reciproci né richiamando l'accordo del marzo 2006, data l'autonomia patrimoniale delle parti, costituiva una sorta di quietanza finale, superando i precedenti accordi. In ogni caso eccepiva che, avendo il credito del natura alimentare, essendo previsto che l'importo era erogato “anche in termini di CP_1 mantenimento”, lo stesso doveva ritenersi prescritto, valendo il termine di prescrizione quinquennale.
Pertanto, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e, in subordine, che si procedesse all'accertamento dei reciproci rapporti di credito e debito. In via riconvenzionale, deducendo che il si era reso responsabile di illeciti ai suoi danni, domandava la condanna dello stesso al CP_1 risarcimento danni, indicati quanto meno nell'importo di € 100.000,00.
si costituiva in giudizio, contestando le eccezioni sollevate da , e CP_1 Parte_1 sosteneva che con il richiamo agli accordi precedenti, con la scrittura del 2006 le parti avevano manifestato la volontà di novare le obbligazioni preesistenti, creando una nuova ed unica obbligazione a carico della . Pt_1
Deduceva altresì che in un precedente giudizio, da lui introdotto per ottenere la revoca del RA
Trust", sempre in base alla sussistenza del medesimo credito di € 500.000,00 di cui al presente giudizio, la non si era costituita e non aveva contestato lo stesso. produceva la Pt_1 CP_1
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sentenza che ha definito tale giudizio, passata in giudicato, con cui il Tribunale ha dichiarato inefficace l'atto di conferimento nel Ferraro Trust di un immobile sito in Milano, Via Guido
d'Arezzo n.
1. Di conseguenza, chiedeva il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo e CP_1 della domanda riconvenzionale, inammissibile ed infondata.
La sentenza appellata.
Con sentenza n. 8920/2024, il tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione proposta da Parte_1
, ritenendo provata documentalmente la pretesa creditoria di pari a €
[...] CP_1
500.000,00, come portata nella scrittura privata del 10 marzo 2006. Il primo giudice rilevava che tale scrittura costituiva un contratto di natura novativa ai sensi dell'art. 1230 c.c., mediante il quale le parti avevano inteso di sostituire ogni reciproca obbligazione precedente – anche derivante dal vincolo coniugale, dalla separazione personale e dallo scioglimento della comunione – con un'unica nuova obbligazione.
Rilevava che dal tenore letterale della scrittura emergesse chiaramente l'animus novandi, in particolare dalle premesse, dalle quali risulta che le parti avevano inteso “definire nella presente sede ogni rapporto di carattere patrimoniale ed economico tra loro intercorso in ragione del vincolo coniugale” prevedendo in tal modo “l'estinzione di ogni reciproca obbligazione derivante dall'intervento scioglimento della comunione morale e materiale dei coniugi”.
Ha ritenuto altresì infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, in quanto, a parere del giudice, il credito non aveva natura alimentare, e pertanto soggiaceva al termine ordinario decennale di prescrizione, tempestivamente interrotto dalle diffide del 30 dicembre 2015 e del 17 giugno 2021, ricevute e non contestate dalla . Pt_1
Parimenti ha ritenuto infondata l'eccezione di compensazione, in quanto dalla lettura dell'accordo emergeva chiaramente l'intenzione delle parti di non mantenere in vita alcuna obbligazione residua, salvo quelle già eseguite. In particolare, rilevava che l'obbligazione del di pagare € CP_1
250.000,00 in base alla scrittura del 2002, era stata richiamata nella scrittura del 2006 per dare atto del fatto che era già stata eseguita, e dunque restava ferma.
Ha, infine, rigettato la domanda riconvenzionale svolta dalla diretta ad ottenere il Pt_1 risarcimento danni, quantificati in € 100.000,00, ritenendo che non fornita prova alcuna del pregiudizio lamentato. Evidenziava che le querele penali risultavano tutte rimesse e l'attrice non aveva prodotto alcuna documentazione medica idonea a dimostrare lesioni alla propria integrità psichica.
Pertanto, il Tribunale rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, condannando l'opponente alle spese di lite.
L'appello.
Ha proposto appello , sulla base di due motivi: Parte_1
1. Con il primo motivo di appello censura la sentenza del tribunale per non avere accolto l'eccezione di prescrizione, ribadendo la natura alimentare del credito azionato da , CP_1 come indicato nella scrittura stessa del 2006. L'appellante evidenzia che l'inciso "anche in termini di mantenimento" contenuto nell'art. 2 della scrittura del 2006 suggerisce
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chiaramente che le parti intendevano preservare una finalità assistenziale nel rapporto obbligatorio.
2. Con il secondo motivo lamenta l'erroneità della sentenza per avere rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, sostenendo che nel caso di specie si CP_1 sarebbe reso responsabile di fatti illeciti, riconducibili a fatti di reato (in particolare ex art. 612 c.p., 612 bis c.p. e 582 c.p.), e pertanto i danni sarebbero risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c. Chiedeva che si desse ingresso all'istruttoria richiesta, a mezzo di prova testimoniale.
Con comparsa di costituzione e risposta del 24 febbraio 2025, si costituiva nel CP_1 giudizio di appello, contestando integralmente il gravame e richiedendo la conferma della sentenza n. 8920/2024, ritenendo l'opposizione infondata e dilatoria. L'appellato evidenziava l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dall'appellante chiedendo il rigetto della stessa, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio, e condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
All'udienza del 20 marzo 2025, la consigliera istruttrice, su istanza delle parti, ritenuti ricorrenti i presupposti di cui all'art. 350, terzo comma c.p.c. invitava le parti a precisare le conclusioni che le precisavano come in atti.
Dunque, disponeva la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c.; fissando a tal fine, l'udienza collegiale del 26 giugno 2025, assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusionali.
All'udienza collegiale del 26 giugno 2024, all'esito della discussione orale, la Corte tratteneva la causa in decisione.
La causa veniva poi discussa e decisa nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
Opinione della Corte:
L'appello deve ritenersi infondato e pertanto deve essere rigettato.
La prima questione posta attiene alla pretesa natura alimentare del credito azionato da , con CP_1 la conseguenza per cui lo stesso dovrebbe essere dichiarato prescritto, essendo trascorso un quinquennio senza che vi siano stati atti interruttivi.
Tale doglianza non può essere accolta.
Invero, la stessa parte appellante non è in alcun modo in grado di individuare quale parte del suo debito di € 500.000,00 in favore di avrebbe natura di debito alimentare, e dunque, sotto CP_1 questo profilo, l'allegazione è generica, dato che è pacifico che, come è riportato nella stessa scrittura privata, il debito non è integralmente alimentare, ma solo “anche” alimentare.
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In ogni caso, la stessa non ha mai in alcun modo specificato quali fossero gli impegni di Pt_1 carattere alimentare pregressi da parte sua nei confronti del , quando per contro lei stessa ha CP_1 esposto di aver vantato crediti di natura alimentare nei confronti dell'ex coniuge, asserendo che gli stessi fossero stati da lui pagati solo in parte. In realtà, il richiamo alla componente alimentare non viene effettuato nel momento in cui è determinata la somma di € 500.000,00 come debito della
, ma viene richiamato in premessa, quando le parti dichiarano che con la scrittura intendono Pt_1 definire tutti i loro rapporti, anche di natura alimentare, dovendo quindi supporsi che in tale modo le obbligazioni di carattere alimentare pregresse del in favore della siano state CP_1 Pt_1
“chiuse” con l'accordo sopra indicato.
Quindi tale primo motivo di appello deve essere rigettato.
Quanto al secondo motivo di appello, con cui la si duole del mancato accoglimento della Pt_1 domanda riconvenzionale con cui ha dedotto di essere stata vittima di reati commessi dal ai CP_1 suoi danni (in particolare reati di minacce, lesioni e stalking), si rileva che, da un lato la stessa ha deciso di non proseguire in ordine all'accertamento di fatti di reato per i quali aveva Pt_1 sporto diverse querele, rimettendo le stesse.
In ogni caso, per quanto riguarda il prospettato reato di lesioni, la mancanza di documentazione medica preclude la possibilità di accertare la connotazione stessa del reato nella sua componente oggettiva.
Per tutte le altre questioni, il capitolato istruttorio è alquanto confuso nella stessa esposizione dei fatti, comprendendo per un verso episodi molto risalenti, poi altre tipologie di episodi in cui la connotazione principale è il fatto che il abbia effettuato delle consumazioni nel locale della CP_1
senza pagare, integrando al più, in tale caso, un illecito civile - non oggetto del presente Pt_1 giudizio-. Altri episodi in cui la dedotta molestia si sarebbe rivolta nei confronti di un soggetto terzo
(il compagno della ). In sostanza, un capitolato inconcludente ai fini della importante Pt_1 domanda risarcitoria avanzata, senza alcuna allegazione in ordine al danno in concreto subito, ai fini della determinazione del quantum in astratto riconoscibile.
L'appello, quindi, non può che essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 8920/2024 del
Tribunale di Milano, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
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2) Condanna l'appellante alla rifusione all'appellato delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 10.000,00, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e c.n.p.a.
3) Raddoppio contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002, come modificato dalla l. 228/2012.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 02/07/2025
La Presidente est.
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