Articolo 7 della Legge 5 agosto 1978, n. 484
Articolo 6Articolo 8
Versione
27 agosto 1978
Art. 7.
Il Ministro della sanita', sentiti le regioni e il Consiglio superiore di sanita', tenuto conto delle direttive comunitarie e valutate le osservazioni che perverranno dall'Istituto superiore di sanita' e dagli istituti universitari e di ricerca anche dell'industria farmaceutica, predispone un programma biennale per l'informazione scientifica sui farmaci, finalizzato anche ad iniziative di educazione sanitaria, e detta norme per la regolamentazione del predetto servizio e dell'attivita' degli informatori scientifici.
Nell'ambito del programma di cui al precedente comma, le istituzioni sanitarie pubbliche e le imprese titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei farmaci svolgono informazione scientifica sotto il controllo del Ministero della sanita'.
Il programma per l'informazione scientifica deve, altresi', prevedere i limiti e le modalita' per la fornitura al medico chirurgo di campioni gratuiti di farmaci, i quali, dopo il compimento di un anno dalla immissione in commercio, possono essere spediti dalle imprese produttrici solo su richiesta scritta del medico chirurgo ed in quantita' strettamente necessaria alla loro utilizzazione terapeutica.
Entrata in vigore il 27 agosto 1978