TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 4126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4126 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa
Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 27.05.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 886/2023 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , tutti rapp.ti e difesi, come in atti, dall'avv. Raffaele Ferrara ed elett.te
[...] Parte_5
dom.ti presso il suo studio sito in Aversa (CE), via Salvo d'Acquisto n. 200
RICORRENTI
E
I , in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: accertamento rapporto e spettanze
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.01.2023 le parti ricorrenti in epigrafe indicate esponevano di aver prestato attività lavorativa subordinata, di fatto e senza soluzione di continuità, alle dipendenze della
“ ” (esercente attività di confezione in serie di abbigliamento) con le Controparte_2
seguenti modalità: durante il periodo di lavoro dal 04.01.2017 al 31.01.2022, Parte_1 assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato, regime orario full-time, con qualifica di operaia macchinista addetta al confezionamento del capo completo ed inquadramento nel livello 3 del
C.C.N.L. “Tessili e Affini Piccola e Media Industria” (già c.c.n.l. tessili e abbigliamento p.m.i.);
durante il periodo di lavoro dal 05.05.2015 al 31.01.2022, assunto con contratto di Parte_2
lavoro a tempo indeterminato, regime orario full-time, con qualifica di operaio addetto alle macchine da taglio ed inquadramento nel livello 3 del C.C.N.L. “Tessili e Affini - Piccola e Media Industria”
(già c.c.n.l. tessili e abbigliamento p.m.i.); durante il periodo di lavoro dal Parte_3
08.01.2018 al 31.01.2022, assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato, regime orario full- time, con qualifica di operaia macchinista addetta al confezionamento del capo completo ed inquadramento nel livello 3 del C.C.N.L. “Tessili e Affini - Piccola e Media Industria” (già c.c.n.l. tessili e abbigliamento p.m.i.); Del Giudice durante il periodo di lavoro dal 08.01.2018 al Pt_4
31.01.2022, assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato, regime orario full-time, con qualifica di operaia macchinista addetta al confezionamento del capo completo ed inquadramento nel livello 3 del C.C.N.L. “Tessili e Affini - Piccola e Media Industria” (già c.c.n.l. tessili e abbigliamento p.m.i.); , durante il periodo di lavoro dal 08.07.2015 al 31.01.2022, assunta con contratto Parte_5
di lavoro a tempo indeterminato, regime orario full-time, con qualifica di operaia macchinista addetta al confezionamento del capo completo ed inquadramento nel livello 3 del C.C.N.L. “Tessili e Affini -
Piccola e Media Industria” (già c.c.n.l. tessili e abbigliamento p.m.i.); che avevano prestato regolarmente attività lavorativa sino al mese di febbraio 2020 e che, successivamente, dal 02.03.2020 al 05.12.2020 erano stati collocati in cassa integrazione ordinaria, dal 04.01.2021 al 31.10.2021 erano stati collocati in cassa integrazione ordinaria, durante il mese di novembre 2021 nulla avevano percepito a titolo di retribuzione, dal 01.12.2021 al 26.12.2021 erano stati collocati in cassa integrazione ordinaria, durante il mese di gennaio 2022 nulla avevano percepito a titolo di retribuzione ed, infine, in data 31.01.2022, erano licenziati per cessazione di attività; che, pertanto, nulla avevano percepito, a titolo di retribuzione, per il mese di novembre 2021 e di gennaio 2022.
Tanto premesso, convenivano la società resistente dinanzi all'adito Tribunale al fine di ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia: “ Accertata la natura subordinata dei rapporti di lavoro de quo, per l'effetto condannare “ ” (C.F./P.I.: ), in Controparte_2 P.IVA_1
persona del liquidatore sig. (C.F.: ), dom.to in Napoli, Piazza CP_3 CodiceFiscale_1
Vanvitelli n. 5, cap. 80129 e dom.to per la qualità presso la sede legale della società sita al medesimo indirizzo, a pagare le seguenti somme:
1. in favore di , la complessiva somma di €. 3.391,50, di cui €. 1.695,75 a titolo di Parte_1 mensilità per Novembre 2021 ed €. 1.695,75 a titolo di mensilità per Gennaio 2022; 2. in favore di la complessiva somma di €. 3.391,50, di cui €. 1.695,75 a titolo di Parte_2 mensilità per Novembre 2021 ed €. 1.695,75 a titolo di mensilità per Gennaio 2022;
3. in favore di la complessiva somma di €. 3.391,50, di cui €. 1.695,75 a titolo di Parte_3 mensilità per Novembre 2021 ed €. 1.695,75 a titolo di mensilità per Gennaio 2022;
4. in favore di , la complessiva somma di €. 3.391,50, di cui €. 1.695,75 a titolo di Parte_4 mensilità per Novembre 2021 ed €. 1.695,75 a titolo di mensilità per Gennaio 2022;
5. in favore di , la complessiva somma di €. 3.391,50, di cui €. 1.695,75 a titolo di Parte_5 mensilità per Novembre 2021 ed €. 1.695,75 a titolo di mensilità per Gennaio 2022”; oltre accessori di legge e con vittoria di spese di lite.
La società resistente, benchè regolarmente citata, non si costituiva in giudizio.
In corso di causa era ammessa ed espletata la prova testimoniale.
All'esito del deposito di note conclusionali il Tribunale osserva che:
La domanda è fondata e va accolta alla stregua delle considerazioni che seguono.
In punto di diritto, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali relativi al riparto dell'onere della prova, si deve distinguere tra i titoli in riferimento ai quali la parte è gravata soltanto dall'onere di provare l'esistenza del singolo titolo (il contratto di lavoro o il rapporto di lavoro subordinato) e di mera deduzione delle proprie pretese fondate su di esso, e quegli altri in relazione ai quali la parte ricorrente è gravata da un onere della prova dell'esistenza di altri fatti costitutivi del diritto vantato.
Difatti il diritto vivente - nell'applicare i principi di cui agli artt. 1218,1453 ss. e 2697 c.c. - ha chiarito che, in materia contrattuale, "L'esenzione del creditore dall'onere di provare il fatto negativo dell'inadempimento in tutte le ipotesi di cui all'art. 1453 c.c. (e non soltanto nel caso di domanda di adempimento), con correlativo spostamento sul debitore convenuto dell'onere di fornire la prova del fatto positivo dell'avvenuto adempimento, è conforme al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
In virtù di tale principio, che muove dalla considerazione che il creditore incontrerebbe difficoltà, spesso insuperabili, se dovesse dimostrare di non aver ricevuto la prestazione, l'onere della prova viene infatti ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Ed appare coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione" (Cassazione civile SS. UU. 30 ottobre 2001 n. 13533; in senso conforme cfr. Cass. 982/2002; Cass. 13925/2002; Cass. 18315/2003; Cass. 6395/2004; Cass.
8615/2006; Cass. 13674/2006; Cass. 1743/2007).
Pertanto il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo (causali) - cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore o del rapporto di lavoro - e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore (art. 1457 c.c.) o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218 c.c.).
Sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13ø, alla 14ø, al TFR, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, a l'indennità di mancato preavviso (laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva).
Laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi o impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli spetta quindi alla parte ricorrente il relativo pagamento.
Sono, invece, assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c.
(affirmanti incumbit probatio) le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, festività, ferie non godute e non retribuite, permessi retribuiti non goduti e non pagati.
Inoltre occorre evidenziare che, in caso di contumacia della parte convenuta, opera la c.d. ficta contestatio dei fatti dedotti dalla parte ricorrente (cfr. art. 115 c.p.c.) e che, pertanto, grava interamente su quest'ultima l'onere di provare l'esistenza di fatti costitutivi delle proprie domande.
Tuttavia - nel caso in cui le buste paga redatte dal datore di lavoro indichino l'esistenza di lavoro straordinario o supplementare, di lavoro festivo e domenicale, di ferie non godute e di permessi retribuiti non goduti - ad esse va attribuita efficacia probatoria di confessione stragiudiziale ex artt.
2730 e ss. (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 30/01/2017 , n. 2239), e, dunque, grava sul datore di lavoro l'onere di provare l'avvenuto pagamento di tali componenti retributive.
Tanto premesso in termini generali sono stati depositati in atti la Certificazione Unica 2022, il
Modello C2 Storico e l'estratto contributivo di tutti gli istanti, i quali con il presente ricorso chiedono, in sintesi, la condanna della società convenuta al pagamento delle retribuzioni (per gli importi specificati in ricorso), maturate e non percepite, relative alle mensilità di novembre 2021 e gennaio
2022, oltre rivalutazione ed interessi come per legge In particolare, dalla documentazione versata in atti si evince che gli istanti hanno prestato attività lavorativa alle dipendenze della convenuta con le seguenti modalità:
1. durante il periodo dal 04.01.2017 al 31.01.2022, con contratto di lavoro a tempo Parte_1
indeterminato, regime orario full-time, qualifica di operaia macchinista addetta al confezionamento del capo completo ed inquadramento nel Livello 3 del C.C.N.L. “Tessili e Affini - Piccola e Media
Industria” (già c.c.n.l. tessili e abbigliamento p.m.i.), come risulta dalla Certificazione Unica 2022, dal
Modello C2 Storico e dall'estratto contributivo in atti (all. n. 1 prod. di parte ricorrente).
2. durante il periodo dal 05.05.2015 al 31.01.2022, con contratto di lavoro a tempo Parte_2
indeterminato, regime orario full-time, qualifica di operaio addetto alle macchine da taglio ed inquadramento nel Livello 3 del C.C.N.L. “Tessili e Affini - Piccola e Media Industria” (già c.c.n.l. tessili e abbigliamento p.m.i.), come risulta dalla Certificazione Unica 2022, dal Modello C2 Storico e dall'estratto contributivo in atti (all. n. 2 prod. di parte ricorrente).
3. durante il periodo dal 08.01.2018 al 31.01.2022, con contratto di lavoro a Parte_3
tempo indeterminato, regime orario full-time, qualifica di operaia macchinista addetta al confezionamento del capo completo ed inquadramento nel Livello 3 del C.C.N.L. “Tessili e Affini -
Piccola e Media Industria” (già c.c.n.l. tessili e abbigliamento p.m.i.), come risulta dalla Certificazione
Unica 2022, dal Modello C2 Storico e dall'estratto in atti (all. n. 3 prod. di parte ricorrente).
4. Del Giudice durante il periodo dal 08.01.2018 al 31.01.2022, con contratto di lavoro a tempo Pt_4
indeterminato, regime orario full-time, qualifica di operaia macchinista addetta al confezionamento del capo completo ed inquadramento nel Livello 3 del C.C.N.L. “Tessili e Affini - Piccola e Media
Industria” (già c.c.n.l. tessili e abbigliamento p.m.i.), come risulta dalla Certificazione Unica 2022, dal
Modello C2 Storico e dall'estratto contributivo in atti (all. n. 4 prod. di parte ricorrente).
5. , durante il periodo dal 08.07.2015 al 31.01.2022, con contratto di lavoro a tempo Parte_5
indeterminato, regime orario full-time, qualifica di operaia macchinista addetta al confezionamento del capo completo ed inquadramento nel Livello 3 del C.C.N.L. “Tessili e Affini - Piccola e Media
Industria” (già c.c.n.l. tessili e abbigliamento p.m.i.), come risulta dalla Certificazione Unica 2022, dal
Modello C2 Storico e dall'estratto contributivo in atti (all. n. 5 prod. di parte ricorrente).
Trattasi, d'altronde, di circostanze che sono state interamente confermate dai testi escussi in corso di causa.
Ed, infatti, (escussa all'udienza del 27.03.2024), ha riferito: “Indifferente. Persona_1
Conosco i ricorrenti in quanto anche io ho lavorato alle dipendenze della società resistente dall'aprile 2015 e sino alla chiusura dell'attività commerciale avvenuta nel mese di gennaio 2022. Io sono stata addetta alle mansioni di macchinista…I sigg.ri , , e Pt_1 Parte_3 Parte_4
hanno espletato, come me, le mansioni di macchinista per cui eravamo addetti alla cucitura Pt_5 del capo tramite l'utilizzo di macchine da cucire di tutti i tipi. Il sig. invece, era addetto Pt_2 all'attività di taglio dei tessuti, prima che noi provvedessimo all'attività di cucitura degli stessi…”.
(escussa all'udienza del 27.03.2024) ha riferito: “Indifferente. Conosco i ricorrenti in Testimone_1
quanto ho lavorato anche io alle dipendenze della società resistente dal novembre 2015 e sono stata licenziata a seguito della cessazione dell'attività aziendale tra la fine del 2021 e gli inizi del 2022…I sigg.ri e erano addetti, come me, all'attività di macchinista e, cioè, all'attività di Pt_1 Pt_5 cucitura dei tessuti tramite l'utilizzo di macchine da cucire. Il sig. era addetto all'attività di Pt_2
taglio dei tessuti prima che noi procedessimo alla cucitura degli stessi. era Parte_3 addetta, invece, all'attività di confezionamento della giacca per cui procedeva eventualmente a cuciture a mano nonché all'attività di pulitura, all'apposizione del cartoncino con indicazione della marca e della misura, a posizionare la giacca nella busta di plastica ed, infine, alla sistemazione della stessa con la gruccia a seconda delle taglie. Anche la sig.ra era addetta alle stesse Parte_4 attività della , sebbene fosse stata assunta per svolgere l'attività di macchinista…”. Parte_3
(escussa all'udienza del 10.09.2024) ha riferito: “Conosco i ricorrenti in quanto ho Testimone_2
lavorato anche io alle dipendenze della società resistente dal 2015 e fino alla fine del gennaio 2022 allorquando, insieme ai ricorrenti, sono stata licenziata…Io ero impiegata come operaia macchinista addetta al confezionamento del capo completo. Sia la che , e Pt_1 Parte_3 Parte_4 Pt_5
erano addette, come me, alle mansioni di operaie macchiniste, ognuna di noi addetta ad una fase particolare del complesso procedimento di confezionamento del capo completo. Il sig.
[...]
era, invece, addetto alle mansioni di tagliatore, per cui si occupava di tagliare i tessuti che Pt_2 venivano poi impiegati per il confezionamento dei capi…”.
(escussa all'udienza del 10.09.2024) ha riferito: “Conosco tutti i ricorrenti in quanto Testimone_3
anche io ho lavorato insieme ad essi alle dipendenze della società resistente dal 2015 e sino al licenziamento, per cessazione dell'attività aziendale, a fino gennaio 2022. Sia io che , Pt_1
, e erano impiegate come operaie macchiniste, addette alle varie fasi Parte_3 Parte_4 Pt_5
necessarie per il confezionamento del capo completo mentre il signor era addetto alle Parte_2
mansioni di tagliatore dei tessuti impiegati per il confezionamento del capo…”.
In definitiva, dalle dichiarazioni testimoniali assunte in corso di causa è risultato confermato lo svolgimento delle mansioni dedotte dai ricorrenti in ricorso e, quindi, l'inquadramento contrattuale ivi dedotto. Ciò posto incombeva totalmente sulla parte resistente l'onere di provare l'avvenuto pagamento di tutto quanto ad essi dovuto, onere rimasto inadempiuto stante la contumacia della stessa.
La domanda giudiziale va, pertanto, accolta e la società resistente va condannata al pagamento, in favore di della complessiva somma di €. 3.391,50, di cui €. 1.695,75 a titolo di Parte_1 mensilità per Novembre 2021 ed €. 1.695,75 a titolo di mensilità per Gennaio 2022, in favore di
[...]
della complessiva somma di €. 3.391,50, di cui €. 1.695,75 a titolo di mensilità per Pt_2
Novembre 2021 ed €. 1.695,75 a titolo di mensilità per Gennaio 2022, in favore di Parte_3 della complessiva somma di €. 3.391,50, di cui €. 1.695,75 a titolo di mensilità per Novembre
[...]
2021 ed €. 1.695,75 a titolo di mensilità per Gennaio 2022, in favore di della Parte_4 complessiva somma di €. 3.391,50, di cui €. 1.695,75 a titolo di mensilità per Novembre 2021 ed €.
1.695,75 a titolo di mensilità per Gennaio 2022, in favore di della complessiva somma Parte_5 di €. 3.391,50, di cui €. 1.695,75 a titolo di mensilità per Novembre 2021 ed €. 1.695,75 a titolo di mensilità per Gennaio 2022.
In proposito si ritiene di aderire al conteggio di cui al ricorso introduttivo in quanto correttamente formulato ed esente da vizi di qualsivoglia genere.
Su tali somme vanno, altresì, computati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo soddisfo.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: in accoglimento della domanda giudiziale condanna , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di Controparte_2
della complessiva somma di €. 3.391,50, di cui €. 1.695,75 a titolo di mensilità per Parte_1
Novembre 2021 ed €. 1.695,75 a titolo di mensilità per Gennaio 2022, in favore di Parte_2 della complessiva somma di €. 3.391,50, di cui €. 1.695,75 a titolo di mensilità per Novembre 2021 ed
€. 1.695,75 a titolo di mensilità per Gennaio 2022, in favore di della complessiva Parte_3 somma di €. 3.391,50, di cui €. 1.695,75 a titolo di mensilità per Novembre 2021 ed €. 1.695,75 a titolo di mensilità per Gennaio 2022, in favore di della complessiva somma di €. Parte_4
3.391,50, di cui €. 1.695,75 a titolo di mensilità per Novembre 2021 ed €. 1.695,75 a titolo di mensilità per Gennaio 2022, in favore di della complessiva somma di €. 3.391,50, di cui Parte_5 €. 1.695,75 a titolo di mensilità per Novembre 2021 ed €. 1.695,75 a titolo di mensilità per Gennaio
2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo soddisfo;
condanna al pagamento delle spese processuali che liquida in € Controparte_2
2.695,00 per compenso professionale con attribuzione oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Napoli in data 27/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa
Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 27.05.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 886/2023 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , tutti rapp.ti e difesi, come in atti, dall'avv. Raffaele Ferrara ed elett.te
[...] Parte_5
dom.ti presso il suo studio sito in Aversa (CE), via Salvo d'Acquisto n. 200
RICORRENTI
E
I , in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: accertamento rapporto e spettanze
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.01.2023 le parti ricorrenti in epigrafe indicate esponevano di aver prestato attività lavorativa subordinata, di fatto e senza soluzione di continuità, alle dipendenze della
“ ” (esercente attività di confezione in serie di abbigliamento) con le Controparte_2
seguenti modalità: durante il periodo di lavoro dal 04.01.2017 al 31.01.2022, Parte_1 assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato, regime orario full-time, con qualifica di operaia macchinista addetta al confezionamento del capo completo ed inquadramento nel livello 3 del
C.C.N.L. “Tessili e Affini Piccola e Media Industria” (già c.c.n.l. tessili e abbigliamento p.m.i.);
durante il periodo di lavoro dal 05.05.2015 al 31.01.2022, assunto con contratto di Parte_2
lavoro a tempo indeterminato, regime orario full-time, con qualifica di operaio addetto alle macchine da taglio ed inquadramento nel livello 3 del C.C.N.L. “Tessili e Affini - Piccola e Media Industria”
(già c.c.n.l. tessili e abbigliamento p.m.i.); durante il periodo di lavoro dal Parte_3
08.01.2018 al 31.01.2022, assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato, regime orario full- time, con qualifica di operaia macchinista addetta al confezionamento del capo completo ed inquadramento nel livello 3 del C.C.N.L. “Tessili e Affini - Piccola e Media Industria” (già c.c.n.l. tessili e abbigliamento p.m.i.); Del Giudice durante il periodo di lavoro dal 08.01.2018 al Pt_4
31.01.2022, assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato, regime orario full-time, con qualifica di operaia macchinista addetta al confezionamento del capo completo ed inquadramento nel livello 3 del C.C.N.L. “Tessili e Affini - Piccola e Media Industria” (già c.c.n.l. tessili e abbigliamento p.m.i.); , durante il periodo di lavoro dal 08.07.2015 al 31.01.2022, assunta con contratto Parte_5
di lavoro a tempo indeterminato, regime orario full-time, con qualifica di operaia macchinista addetta al confezionamento del capo completo ed inquadramento nel livello 3 del C.C.N.L. “Tessili e Affini -
Piccola e Media Industria” (già c.c.n.l. tessili e abbigliamento p.m.i.); che avevano prestato regolarmente attività lavorativa sino al mese di febbraio 2020 e che, successivamente, dal 02.03.2020 al 05.12.2020 erano stati collocati in cassa integrazione ordinaria, dal 04.01.2021 al 31.10.2021 erano stati collocati in cassa integrazione ordinaria, durante il mese di novembre 2021 nulla avevano percepito a titolo di retribuzione, dal 01.12.2021 al 26.12.2021 erano stati collocati in cassa integrazione ordinaria, durante il mese di gennaio 2022 nulla avevano percepito a titolo di retribuzione ed, infine, in data 31.01.2022, erano licenziati per cessazione di attività; che, pertanto, nulla avevano percepito, a titolo di retribuzione, per il mese di novembre 2021 e di gennaio 2022.
Tanto premesso, convenivano la società resistente dinanzi all'adito Tribunale al fine di ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia: “ Accertata la natura subordinata dei rapporti di lavoro de quo, per l'effetto condannare “ ” (C.F./P.I.: ), in Controparte_2 P.IVA_1
persona del liquidatore sig. (C.F.: ), dom.to in Napoli, Piazza CP_3 CodiceFiscale_1
Vanvitelli n. 5, cap. 80129 e dom.to per la qualità presso la sede legale della società sita al medesimo indirizzo, a pagare le seguenti somme:
1. in favore di , la complessiva somma di €. 3.391,50, di cui €. 1.695,75 a titolo di Parte_1 mensilità per Novembre 2021 ed €. 1.695,75 a titolo di mensilità per Gennaio 2022; 2. in favore di la complessiva somma di €. 3.391,50, di cui €. 1.695,75 a titolo di Parte_2 mensilità per Novembre 2021 ed €. 1.695,75 a titolo di mensilità per Gennaio 2022;
3. in favore di la complessiva somma di €. 3.391,50, di cui €. 1.695,75 a titolo di Parte_3 mensilità per Novembre 2021 ed €. 1.695,75 a titolo di mensilità per Gennaio 2022;
4. in favore di , la complessiva somma di €. 3.391,50, di cui €. 1.695,75 a titolo di Parte_4 mensilità per Novembre 2021 ed €. 1.695,75 a titolo di mensilità per Gennaio 2022;
5. in favore di , la complessiva somma di €. 3.391,50, di cui €. 1.695,75 a titolo di Parte_5 mensilità per Novembre 2021 ed €. 1.695,75 a titolo di mensilità per Gennaio 2022”; oltre accessori di legge e con vittoria di spese di lite.
La società resistente, benchè regolarmente citata, non si costituiva in giudizio.
In corso di causa era ammessa ed espletata la prova testimoniale.
All'esito del deposito di note conclusionali il Tribunale osserva che:
La domanda è fondata e va accolta alla stregua delle considerazioni che seguono.
In punto di diritto, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali relativi al riparto dell'onere della prova, si deve distinguere tra i titoli in riferimento ai quali la parte è gravata soltanto dall'onere di provare l'esistenza del singolo titolo (il contratto di lavoro o il rapporto di lavoro subordinato) e di mera deduzione delle proprie pretese fondate su di esso, e quegli altri in relazione ai quali la parte ricorrente è gravata da un onere della prova dell'esistenza di altri fatti costitutivi del diritto vantato.
Difatti il diritto vivente - nell'applicare i principi di cui agli artt. 1218,1453 ss. e 2697 c.c. - ha chiarito che, in materia contrattuale, "L'esenzione del creditore dall'onere di provare il fatto negativo dell'inadempimento in tutte le ipotesi di cui all'art. 1453 c.c. (e non soltanto nel caso di domanda di adempimento), con correlativo spostamento sul debitore convenuto dell'onere di fornire la prova del fatto positivo dell'avvenuto adempimento, è conforme al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
In virtù di tale principio, che muove dalla considerazione che il creditore incontrerebbe difficoltà, spesso insuperabili, se dovesse dimostrare di non aver ricevuto la prestazione, l'onere della prova viene infatti ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Ed appare coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione" (Cassazione civile SS. UU. 30 ottobre 2001 n. 13533; in senso conforme cfr. Cass. 982/2002; Cass. 13925/2002; Cass. 18315/2003; Cass. 6395/2004; Cass.
8615/2006; Cass. 13674/2006; Cass. 1743/2007).
Pertanto il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo (causali) - cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore o del rapporto di lavoro - e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore (art. 1457 c.c.) o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218 c.c.).
Sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13ø, alla 14ø, al TFR, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, a l'indennità di mancato preavviso (laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva).
Laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi o impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli spetta quindi alla parte ricorrente il relativo pagamento.
Sono, invece, assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c.
(affirmanti incumbit probatio) le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, festività, ferie non godute e non retribuite, permessi retribuiti non goduti e non pagati.
Inoltre occorre evidenziare che, in caso di contumacia della parte convenuta, opera la c.d. ficta contestatio dei fatti dedotti dalla parte ricorrente (cfr. art. 115 c.p.c.) e che, pertanto, grava interamente su quest'ultima l'onere di provare l'esistenza di fatti costitutivi delle proprie domande.
Tuttavia - nel caso in cui le buste paga redatte dal datore di lavoro indichino l'esistenza di lavoro straordinario o supplementare, di lavoro festivo e domenicale, di ferie non godute e di permessi retribuiti non goduti - ad esse va attribuita efficacia probatoria di confessione stragiudiziale ex artt.
2730 e ss. (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 30/01/2017 , n. 2239), e, dunque, grava sul datore di lavoro l'onere di provare l'avvenuto pagamento di tali componenti retributive.
Tanto premesso in termini generali sono stati depositati in atti la Certificazione Unica 2022, il
Modello C2 Storico e l'estratto contributivo di tutti gli istanti, i quali con il presente ricorso chiedono, in sintesi, la condanna della società convenuta al pagamento delle retribuzioni (per gli importi specificati in ricorso), maturate e non percepite, relative alle mensilità di novembre 2021 e gennaio
2022, oltre rivalutazione ed interessi come per legge In particolare, dalla documentazione versata in atti si evince che gli istanti hanno prestato attività lavorativa alle dipendenze della convenuta con le seguenti modalità:
1. durante il periodo dal 04.01.2017 al 31.01.2022, con contratto di lavoro a tempo Parte_1
indeterminato, regime orario full-time, qualifica di operaia macchinista addetta al confezionamento del capo completo ed inquadramento nel Livello 3 del C.C.N.L. “Tessili e Affini - Piccola e Media
Industria” (già c.c.n.l. tessili e abbigliamento p.m.i.), come risulta dalla Certificazione Unica 2022, dal
Modello C2 Storico e dall'estratto contributivo in atti (all. n. 1 prod. di parte ricorrente).
2. durante il periodo dal 05.05.2015 al 31.01.2022, con contratto di lavoro a tempo Parte_2
indeterminato, regime orario full-time, qualifica di operaio addetto alle macchine da taglio ed inquadramento nel Livello 3 del C.C.N.L. “Tessili e Affini - Piccola e Media Industria” (già c.c.n.l. tessili e abbigliamento p.m.i.), come risulta dalla Certificazione Unica 2022, dal Modello C2 Storico e dall'estratto contributivo in atti (all. n. 2 prod. di parte ricorrente).
3. durante il periodo dal 08.01.2018 al 31.01.2022, con contratto di lavoro a Parte_3
tempo indeterminato, regime orario full-time, qualifica di operaia macchinista addetta al confezionamento del capo completo ed inquadramento nel Livello 3 del C.C.N.L. “Tessili e Affini -
Piccola e Media Industria” (già c.c.n.l. tessili e abbigliamento p.m.i.), come risulta dalla Certificazione
Unica 2022, dal Modello C2 Storico e dall'estratto in atti (all. n. 3 prod. di parte ricorrente).
4. Del Giudice durante il periodo dal 08.01.2018 al 31.01.2022, con contratto di lavoro a tempo Pt_4
indeterminato, regime orario full-time, qualifica di operaia macchinista addetta al confezionamento del capo completo ed inquadramento nel Livello 3 del C.C.N.L. “Tessili e Affini - Piccola e Media
Industria” (già c.c.n.l. tessili e abbigliamento p.m.i.), come risulta dalla Certificazione Unica 2022, dal
Modello C2 Storico e dall'estratto contributivo in atti (all. n. 4 prod. di parte ricorrente).
5. , durante il periodo dal 08.07.2015 al 31.01.2022, con contratto di lavoro a tempo Parte_5
indeterminato, regime orario full-time, qualifica di operaia macchinista addetta al confezionamento del capo completo ed inquadramento nel Livello 3 del C.C.N.L. “Tessili e Affini - Piccola e Media
Industria” (già c.c.n.l. tessili e abbigliamento p.m.i.), come risulta dalla Certificazione Unica 2022, dal
Modello C2 Storico e dall'estratto contributivo in atti (all. n. 5 prod. di parte ricorrente).
Trattasi, d'altronde, di circostanze che sono state interamente confermate dai testi escussi in corso di causa.
Ed, infatti, (escussa all'udienza del 27.03.2024), ha riferito: “Indifferente. Persona_1
Conosco i ricorrenti in quanto anche io ho lavorato alle dipendenze della società resistente dall'aprile 2015 e sino alla chiusura dell'attività commerciale avvenuta nel mese di gennaio 2022. Io sono stata addetta alle mansioni di macchinista…I sigg.ri , , e Pt_1 Parte_3 Parte_4
hanno espletato, come me, le mansioni di macchinista per cui eravamo addetti alla cucitura Pt_5 del capo tramite l'utilizzo di macchine da cucire di tutti i tipi. Il sig. invece, era addetto Pt_2 all'attività di taglio dei tessuti, prima che noi provvedessimo all'attività di cucitura degli stessi…”.
(escussa all'udienza del 27.03.2024) ha riferito: “Indifferente. Conosco i ricorrenti in Testimone_1
quanto ho lavorato anche io alle dipendenze della società resistente dal novembre 2015 e sono stata licenziata a seguito della cessazione dell'attività aziendale tra la fine del 2021 e gli inizi del 2022…I sigg.ri e erano addetti, come me, all'attività di macchinista e, cioè, all'attività di Pt_1 Pt_5 cucitura dei tessuti tramite l'utilizzo di macchine da cucire. Il sig. era addetto all'attività di Pt_2
taglio dei tessuti prima che noi procedessimo alla cucitura degli stessi. era Parte_3 addetta, invece, all'attività di confezionamento della giacca per cui procedeva eventualmente a cuciture a mano nonché all'attività di pulitura, all'apposizione del cartoncino con indicazione della marca e della misura, a posizionare la giacca nella busta di plastica ed, infine, alla sistemazione della stessa con la gruccia a seconda delle taglie. Anche la sig.ra era addetta alle stesse Parte_4 attività della , sebbene fosse stata assunta per svolgere l'attività di macchinista…”. Parte_3
(escussa all'udienza del 10.09.2024) ha riferito: “Conosco i ricorrenti in quanto ho Testimone_2
lavorato anche io alle dipendenze della società resistente dal 2015 e fino alla fine del gennaio 2022 allorquando, insieme ai ricorrenti, sono stata licenziata…Io ero impiegata come operaia macchinista addetta al confezionamento del capo completo. Sia la che , e Pt_1 Parte_3 Parte_4 Pt_5
erano addette, come me, alle mansioni di operaie macchiniste, ognuna di noi addetta ad una fase particolare del complesso procedimento di confezionamento del capo completo. Il sig.
[...]
era, invece, addetto alle mansioni di tagliatore, per cui si occupava di tagliare i tessuti che Pt_2 venivano poi impiegati per il confezionamento dei capi…”.
(escussa all'udienza del 10.09.2024) ha riferito: “Conosco tutti i ricorrenti in quanto Testimone_3
anche io ho lavorato insieme ad essi alle dipendenze della società resistente dal 2015 e sino al licenziamento, per cessazione dell'attività aziendale, a fino gennaio 2022. Sia io che , Pt_1
, e erano impiegate come operaie macchiniste, addette alle varie fasi Parte_3 Parte_4 Pt_5
necessarie per il confezionamento del capo completo mentre il signor era addetto alle Parte_2
mansioni di tagliatore dei tessuti impiegati per il confezionamento del capo…”.
In definitiva, dalle dichiarazioni testimoniali assunte in corso di causa è risultato confermato lo svolgimento delle mansioni dedotte dai ricorrenti in ricorso e, quindi, l'inquadramento contrattuale ivi dedotto. Ciò posto incombeva totalmente sulla parte resistente l'onere di provare l'avvenuto pagamento di tutto quanto ad essi dovuto, onere rimasto inadempiuto stante la contumacia della stessa.
La domanda giudiziale va, pertanto, accolta e la società resistente va condannata al pagamento, in favore di della complessiva somma di €. 3.391,50, di cui €. 1.695,75 a titolo di Parte_1 mensilità per Novembre 2021 ed €. 1.695,75 a titolo di mensilità per Gennaio 2022, in favore di
[...]
della complessiva somma di €. 3.391,50, di cui €. 1.695,75 a titolo di mensilità per Pt_2
Novembre 2021 ed €. 1.695,75 a titolo di mensilità per Gennaio 2022, in favore di Parte_3 della complessiva somma di €. 3.391,50, di cui €. 1.695,75 a titolo di mensilità per Novembre
[...]
2021 ed €. 1.695,75 a titolo di mensilità per Gennaio 2022, in favore di della Parte_4 complessiva somma di €. 3.391,50, di cui €. 1.695,75 a titolo di mensilità per Novembre 2021 ed €.
1.695,75 a titolo di mensilità per Gennaio 2022, in favore di della complessiva somma Parte_5 di €. 3.391,50, di cui €. 1.695,75 a titolo di mensilità per Novembre 2021 ed €. 1.695,75 a titolo di mensilità per Gennaio 2022.
In proposito si ritiene di aderire al conteggio di cui al ricorso introduttivo in quanto correttamente formulato ed esente da vizi di qualsivoglia genere.
Su tali somme vanno, altresì, computati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo soddisfo.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: in accoglimento della domanda giudiziale condanna , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di Controparte_2
della complessiva somma di €. 3.391,50, di cui €. 1.695,75 a titolo di mensilità per Parte_1
Novembre 2021 ed €. 1.695,75 a titolo di mensilità per Gennaio 2022, in favore di Parte_2 della complessiva somma di €. 3.391,50, di cui €. 1.695,75 a titolo di mensilità per Novembre 2021 ed
€. 1.695,75 a titolo di mensilità per Gennaio 2022, in favore di della complessiva Parte_3 somma di €. 3.391,50, di cui €. 1.695,75 a titolo di mensilità per Novembre 2021 ed €. 1.695,75 a titolo di mensilità per Gennaio 2022, in favore di della complessiva somma di €. Parte_4
3.391,50, di cui €. 1.695,75 a titolo di mensilità per Novembre 2021 ed €. 1.695,75 a titolo di mensilità per Gennaio 2022, in favore di della complessiva somma di €. 3.391,50, di cui Parte_5 €. 1.695,75 a titolo di mensilità per Novembre 2021 ed €. 1.695,75 a titolo di mensilità per Gennaio
2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo soddisfo;
condanna al pagamento delle spese processuali che liquida in € Controparte_2
2.695,00 per compenso professionale con attribuzione oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Napoli in data 27/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario