Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 18/02/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 536/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BIELLA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. E. MIGLIORE Presidente dott.ssa F. MARRAPODI Giudice Relatore dott.ssa M. CERIZZA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 536/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. M. Parte_1 C.F._1
BATTAGLIA MARA, come da procura alle liti, nei confronti di AVV. CP_1
(C.F. ), in proprio ex art. 86 c.p.c.;
[...] C.F._2
CONCLUSIONI
Parte attrice ha precisato le conclusioni come da relativo foglio redatto in data 18.12.2023:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis nel merito, in via principale:
• accertare e dichiarare l'intervenuto rapporto professionale fra la SI.ra e Parte_1
l'avv. CP_1
• accertare e dichiarare che la causa de quo è stata radicata senza alcuna necessità e che gli errori professionali di parte convenuta hanno determinato la soccombenza di parte attrice come meglio espresso in narrativa;
• condannare l'avv. ad un risarcimento danni pari ad € 7.295,60 quale Controparte_1 spese legali di soccombenza nel Ricorso ex art. 700 c.p.c. RG n. 17930/2016 versati alla in quanto soccombente;
a questo esborso di danaro si devono Controparte_2 sommare le diverse parcelle già pagate all'avv. il cui totale ammonta ad € CP_1
32.686,56 quale attività stragiudiziale propedeutica a detta causa per un totale di €
32.686,56 o quanto sarà ritenuto di giustizia.
In via subordinata:
• accertare e dichiarare l'intervenuto rapporto professionale fra la SI.ra e Parte_1
l'avv. ; Controparte_1
• accertare e dichiarare che la causa de quo è stata radicata senza alcuna necessità e che gli errori professionali di parte convenuta hanno determinato la soccombenza di parte attrice come meglio espresso in narrativa;
• condannare l'avv. ad un risarcimento danni pari ad € 7.295,60 quale Controparte_1 spese legali di soccombenza nel Ricorso ex art. 700 c.p.c. RG n. 17930/2016.
• condannare l'avv. alla restituzione dell'importo di € 19.080,40 relativi alla fattura CP_1
n. 1 del 08.01.2018 per i motivi espressi in narrativa. Con vittoria di spese”;
1
“Voglia l'I.llmo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, deduzione per le ragioni di cui in atti nel merito, dichiarare inammissibili ed infondate le domande proposte dall'attrice, in ogni caso respingerle in via riconvenzionale, dichiarare tenuta e condannare al Parte_1 pagamento, in favore dell'avvocato , della somma di € 7.997,89 per Controparte_1 prestazioni professionali rese in favore dell'attrice, o veriore somma maggiore o minore risultanda dovuta, con gli interessi ex art. 1284 cc dal dovuto sino al saldo. Con vittoria di spese e competenze di lite”; Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato la SInora adiva il Tribunale di Biella Pt_1 nei confronti dell'avv. , chiedendo “accertare e dichiarare l'intervenuto rapporto CP_1 professionale fra la SI.ra e l'avv. accertare e dichiarare che la Parte_1 CP_1 causa de quo è stata radicata senza alcuna necessità e che gli errori professionali di parte convenuta hanno determinato la soccombenza di parte attrice come meglio espresso in narrativa;
condannare l'avv. ad un risarcimento danni pari ad € Controparte_1
7.295,60 quale spese legali di soccombenza nel Ricorso ex art. 700 c.p.c. RG n.
17930/2016 versati alla in quanto soccombente;
a questo esborso di Controparte_2 danaro si devono sommare le diverse parcelle già pagate all'avv. il cui totale CP_1 ammonta ad € 32.686,56 quale attività stragiudiziale propedeutica a detta causa per un totale di € 32.686,56 o quanto sarà ritenuto di giustizia. In via subordinata: accertare e dichiarare l'intervenuto rapporto professionale fra la SI.ra e l'avv. Parte_1 [...]
; accertare e dichiarare che la causa de quo è stata radicata senza alcuna CP_1 necessità e che gli errori professionali di parte convenuta hanno determinato la soccombenza di parte attrice come meglio espresso in narrativa;
condannare l'avv.
ad un risarcimento danni pari ad € 7.295,60 quale spese legali di Controparte_1 soccombenza nel Ricorso ex art. 700 c.p.c. RG n. 17930/2016”, con vittoria di spese di lite. A fondamento della propria pretesa parte attrice allegava che i) l'avv. era stato il CP_1 difensore di fiducia della SInora dal 2010 fino al 2021; ii) in particolare, il Pt_1 predetto aveva prestato assistenza professionale in favore dell'odierna attrice nel giudizio ex art. 700 c.p.c. promosso dalla medesima dinanzi al Tribunale di Torino nei confronti dell'istituto bancario;
iii) tale vicenda processuale traeva origine Controparte_2 dalla pubblicazione di due testamenti, “uno olografo della SI.ra e l'altro pubblico Per_1 del SI. nei quali la SI.ra era istituita erede universale”; risultava Parte_2 Pt_1 esservi anche un nipote, figlio della SI,ra , il quale succedeva al padre Per_2 Pt_1 premorto, sottoposto ad amministrazione di sostegno nella persona della madre;
l'avv. sosteneva che la Banca in mala fede rifiutasse di versare all'allora sua assistita CP_1
l'intera somma ereditata;
per contro, l'Istituto San Paolo da subito avvertiva che la SI.ra si trovava in conflitto di interessi con il figlio e che per procedere alla liquidazione Pt_1 delle somme depositate occorreva l'autorizzazione del giudice tutelare per il figlio amministrato, con fissazione delle quote di spettanza e conseguente atto Per_2 notarile di accettazione dell'eredità; senza questa documentazione, come scrive anche il giudice sull'ordinanza, la non poteva procedere alla corresponsione delle somme CP_2 giacenti presso di essa senza incorrere in “una possibile responsabilità per incauto pagamento ex art. 1188 c.c.; quindi l'avv. ben conosceva i motivi per cui la CP_1 CP_2 non poteva accogliere la richiesta della SI.ra di corrisponderle tutta la somma Pt_1 giacente presso di essa, ma ha ugualmente proseguito una copiosa attività stragiudiziale sempre e soltanto ponendo la stessa richiesta e senza mai allegare la necessaria
2 documentazione;
9. in data 28.09.2015 l'avv. promuoveva una Mediazione
contro
CP_1
l' per chiedere che la stessa versasse tutte le somme giacenti in Controparte_3 virtù di successione a titolo universale;
la Mediazione naturalmente ha avuto esito negativo. In quell'occasione è addirittura risultato che la aveva già corrisposto CP_2 incautamente alla SI.ra tutte le somme derivanti dall'eredità ; ancora in Pt_1 Per_1 data 13.04.2016 e 13.05.2016 la rispondendo all'ennesima richiesta di liquidazione CP_2 di tutte le somme giacenti presso di essa, per l'ennesima volta ribadiva che occorreva un provvedimento del Giudice che stabilisse le quote e le modalità di reimpiego delle somme spettanti a (cfr. pagg. 1 e 2 dell'atto di citazione); v) nonostante l'invito della Per_2 banca ad adire il giudice tutelare, il difensore della SInora in data 22.06.2016 Pt_1 promuoveva nell'interesse dell'assistita azione ex art. 700 c.p.c. contro detto istituto di credito in ragione dell'immotivato rifiuto di quest'ultimo di corrispondere quanto dovuto in forza della successione de qua;
vi) si costituiva in giudizio , Controparte_2 eccependo l'infondatezza della domanda, tesi accolta dal Tribunale di Torino, che condannava l'odierna attrice, quale parte soccombente, a rifondere alla banca la somma pari a € 5.000, “che fatturati ammontano ad € 7.295,6”, come da relativa ordinanza (cfr. pag. 9 del ricorso); vii) “dopo aver espletato una inutile ed onerosa causa e solo dopo l'ordinanza del giudice che statuiva la soccombenza della SI.ra , in data 16.11.2017, finalmente, Pt_1 la SI.ra ed il figlio con atto notarile che indicava le rispettive quote, Pt_1 Per_2 con regolare autorizzazione del Giudice Tutelare ad accettare l'eredità, accettavano l'eredità e l'Istituto San Paolo corrispondeva le somme dovute” (cfr. pag. 4 del ricorso); viii) il legale aveva, di fatto, persuaso la cliente della necessità dell'instaurazione di una causa, rivelatasi, tuttavia, del tutto inutile e costosa;
e che ix) la SInora aveva Pt_1 versato in favore del proprio difensore per l'attività stragiudiziale e per quella giudiziale prestata la somma di € 32.686,56, calcolata dal legale, in difetto di preventivo, sulla base del complessivo importo giacente presso l'istituto di credito pari a €800.000, “anche quando era ben chiaro che la SI.ra aveva già ritirato la metà della somma e quindi Pt_1 si trattava di un valore dimezzato” (cfr. pag. 9 dell'atto di citazione). Si costituiva in giudizio l'avv. , chiedendo il rigetto della pretesa altrui e, in via CP_1 riconvenzionale, il pagamento della somma pari a € 7.997,89 o di altra veriore accertanda per prestazioni professionali rese in favore dell'attrice, con gli interessi ex art. 1284 cc dal dovuto sino al saldo.
A sostegno della propria posizione, il predetto legale affermava che i) egli aveva prestato la propria attività nell'interesse dell'attrice “nelle complesse attività di recupero del patrimonio (in particolare quello mobiliare) di cui alle eredità pervenute a quest'ultima dai suoceri e nonché (ed anzi prioritariamente) per essere Parte_3 Parte_2 supportata legalmente nella richiesta di sostituzione della persona dell'amministratore di sostegno del figlio e nomina della madre a tale carica, al fine CP_4 Parte_1 di poter gestire al meglio, nell'interesse del figlio, le cospicue somme di cui alle eredità dei suoceri. Ebbene, come già emerso, la SInora aveva un figlio, Parte_1 Per_2
sottoposto ad amministrazione di sostegno sin dall'anno 2007. In data 19.04.2010 è
[...] deceduta , suocera di , nonna di La prima, Parte_3 Parte_1 Per_2 con testamento olografo, ha nominato erede universale la OR . In data Parte_1
13.07.2010 è deceduto suocero di , nonno di Parte_2 Parte_1 CP_4
con testamento pubblico, ha nominato erede universale la OR Parte_2 Parte_1
. Attraverso l'attività di supporto legale del sottoscritto emergeva come i suoceri
[...] della SInora fossero titolari presso BIVERBANCA di conti correnti ed Parte_1 investimenti cointestati per un importo complessivo pari ad euro 123.484,91, oltre, per quanto riguarda presso NT AO, di conto corrente e conto Parte_2
3 titoli per un importo complessivo di euro 621.214,05), oltre per quanto riguarda
[...]
, presso NT AO, di conto corrente e conto titoli per un importo Pt_3 complessivo di euro 1.334.123,02. Grazie al supporto legale del sottoscritto, prestato anche attraverso trasferte presso la filiale di Graglia di BIVERBANCA, quest'ultima, verificata la legittimazione dell'attrice (pubblicazione dei testamenti), verificato il corretto adempimento delle formalità necessarie per legge per procedere allo svincolo delle somme (presentazione delle dichiarazioni di successione), pur essendo a conoscenza (essendo peraltro espressamente indicato nella dichiarazione di successione) dell'esistenza del discendente pretermesso dalle disposizioni testamentarie dei nonni, Per_2 sottoposto ad amministrazione di sostegno dal 2007, ha provveduto a trasferire in capo alla SInora le somme provenienti dal patrimonio mobiliare dei defunti Parte_1 suoceri. Anche NT AO, nonostante l'esistenza del discendente Per_2 pretermesso dalle disposizioni testamentarie dei nonni, sotto amministrazione di sostegno dal 2007 (circostanza questa conosciuta dall'istituto bancario, si veda doc.007), ha proceduto a trasferire in favore della SInora , erede testamentario ed Parte_1 unico soggetto legittimato a ricevere il pagamento, il patrimonio del defunto Parte_2 sebbene in questo caso il sottoscritto abbia dovuto intervenire a gamba tesa attraverso la stesure e l'invio di due diffide (007 e 008). Inspiegabilmente, lo stesso istituto NT AO, che aveva liquidato in favore della SInora il patrimonio del Parte_1 defunto ha assunto un comportamento ostruzionistico (che solo l'entità del Parte_2 patrimonio giustifica), di manifesta contrarietà al trasferimento del patrimonio della defunta in capo all'erede testamentario, asserendo che la pretermissione di Parte_3 un legittimario fosse una condizione ostativa al trasferimento, in capo all'erede nominato, delle somme a quest'ultimo spettanti;
che necessariamente ed obbligatoriamente (per lo svincolo delle somme) il legittimario pretermesso doveva rivendicare la quota di patrimonio negata dalla disposizione testamentaria, poi accettare l'eredità, poi farsi attestare l'esatta indicazione delle quote ereditarie di spettanza, ed infine, trattandosi di legittimario amministrato, ottenere da parte del Giudice Tutelare, una specifica dettagliata da trasmettere all'istituto circa le modalità di reimpiego delle somme” (cfr. pagg. da 1 a 4 della comparsa); ii) “la tutela dei legittimari pretermessi è lasciata a questi ultimi e agli organi preposti alla loro tutela, i quali possono anche rinunciare alla reintegra della lesione (…) Il fatto che BIVERBANCA abbia provveduto al trasferimento del patrimonio in capo all'erede testamentario, verificata la sua legittimazione e la sussistenza dell'unica condizione di legge prevista per il trasferimento del denaro (l'avvenuta presentazione della dichiarazione di successione) dimostra come la pretesa della SInora di Parte_1 ottenere quanto devolutole per testamento dai propri suoceri era, come è sempre stata, richiesta legittima e corretta dal punto di vista giuridico. Nessun errore professionale è possibile, pertanto, anche solo ipotizzare nell'attività di assistenza giudiziaria della SInora in tale richiesta. Nessun errore professionale è nella specie Parte_1 imputabile all'avvocato , per aver così operato, vale a dire per aver Controparte_1 operato conformemente al diritto, sempre informando la SInora sulle Parte_1 conseguenze dell'una o dell'altra scelta, sempre avendo riguardo alle eSIenze di tutela del legittimario pretermesso (il figlio della SInora ), ed infatti sempre prima Parte_1 investendo della situazione e/o della problematica il Giudice Tutelare, parlandone con quest'ultimo alla presenza della SInora , agendo solo dopo aver acquisito il parere Pt_1 del Giudice” (cfr. pag. 5 della comparsa); iii) “sono seguite ben sei sessioni in studio (19 gennaio, 23 febbraio, 18 marzo, 24 marzo, 27 maggio, 28 giugno 2016) al fine di far comprendere alla SInora tempi e rischi collegati ad una causa
contro
Parte_1
NT AO, per decidere con il cliente se fosse opportuno promuovere la
4 predetta causa o piuttosto procedere con le formalità imposte (ma non necessarie né richieste dalla legge) da NT AO, anch'esse in ogni caso lunghe e costose” (cfr. pag. 8 della comparsa); iv) in data 04.04.2016 l'avvocato inviava all'istituto CP_1 bancario il provvedimento del giudice tutelare del 11.12.2015, senza, tuttavia, ricevere alcun positivo riscontro;
NT AO, anzi, perpetrava il proprio comportamento pretestuoso, rifiutando il pagamento, sebbene il giudice tutelare non ravvisasse alcun conflitto d'interessi; v) il Tribunale, all'esito del giudizio ex art. 700 c.p.c., aveva rigettato la domanda cautelare, poiché aveva ritenuto non sussistente il requisito del periculum in mora sulla scorta di un orientamento della giurisprudenza di merito, che “nega la sussistenza della condizione di urgenza nel mero pregiudizio patrimoniale. Secondo il
Tribunale le documentate difficoltà economiche dalla SInora non Parte_1 giustificavano un ricorso in via d'urgenza non incidendo, a parere del giudice, sulle concrete condizioni di vita della ricorrente;
che d'altra la stessa, nel 2011, aveva percepito le somme dell'eredità di per l'importo considerevole di € 600.000,00, oltre Persona_3 alle altre somme (quelle presso Biverbanca) per un ulteriore importo di € 100.000,00. La ricorrente, secondo il giudice, aveva inoltre atteso sei anni dall'apertura della successione per ottenere da NT AO le somme richieste con il 700 c.p.c. e questo, secondo il Tribunale, era fatto incompatibile con l'urgenza” (cfr. pag. 10 della comparsa); vi) attesa la pervicacia dell'istituto bancario, l'assistita, previo confronto con il proprio legale e il giudice tutelare, si recava presso un notaio ai fini dell'integrazione della quota di legittima in favore dell'amministrato, “previo deposito dell'istanza ed ottenimento delle relative autorizzazioni” (cfr. pag. 11 della comparsa), dopodiché l'ente erogava la somma dovuta;
vii) “l'attività di assistenza del sottoscritto avvocato non si è qui fermata dal momento che all'udienza del 14.06.2018 fissata davanti al GT di , presente la SInora CP_3 Parte_1
, sono stati depositati i rendiconti relativi agli anni 2016 e 2017, è stata rendicontata
[...] al GT l'attività di incasso delle somme dell'eredità , si è discusso sulle modalità di Per_1 impiego delle predette somme (all32). A seguito di istanza della SInora Parte_1 (all33) si è svolta l'udienza davanti al GT del 22.03.2019 al fine di discutere dell'impiego delle somme presenti sul conto dell'amministrato (all34). La SInora Per_2
insisteva nel voler impiegare le somme della successione presenti sul Parte_1 conto corrente del figlio nell'acquisto di immobili, inizialmente a Riomaggiore, e pertanto ha continuato a richiedere consulenza ed assistenza legale al sottoscritto. Sebbene sconSIliata, la SInora ha presentato l'istanza in proprio al GT (all035), che l'ha Pt_1 rigettata (all036). La SInora ha nuovamente insistito in proprio Parte_1 nell'istanza (all037), e solo a seguito di pressanti insistente il sottoscritto avvocato ha preparato e depositato per la SInora nuova istanza per l'autorizzazione Parte_1 all'acquisito dell'immobile di Riomaggiore (all038), recandosi all'udienza del 22.11.2019 a con la cliente per discutere con il GT, il quale nuovamente non ha autorizzato CP_3
(all039). Le attenzioni e le richieste della SInora si sono quindi spostate Parte_1 verso una polizza vita, una proposta di investimento della BNL, un immobile in Torino, zona Crocetta (all040), e hanno impegnato l'avvocato in sessioni di Controparte_1 consultazione e pareri con la cliente” (cfr. pagg. 12 e 13 della comparsa); viii) “questa lunga attività prestata all'avvocato dal 2010 al 2021, in favore della Controparte_1 SInora ed anche del figlio riassunta nelle fatture prodotte Parte_1 Per_2 da controparte “ o Biverbanca restituzione somme” ha Parte_4 impegnato l'avvocato in 92 (novantadue) sessioni in studio con la cliente Controparte_1 fino a tutto 2018, che sono diventate 105 (centocinque) dal 2019 fino alla chiusura del rapporto, in ripetute trasferte, molte delle quali da Torino a , presso le filiali degli CP_3 istituti bancari e presso il Tribunale. Oltre all'attività di assistenza, consulenza e difesa,
5 stragiudiziale e giudiziale, sopra descritte, grazie alla quale la SInora e il Parte_1 figlio con la complicazione rappresentata dalla procedura di Per_2 amministrazione di sostegno di quest'ultimo, ed il comportamento, mai collaborativo degli istituti bancari, spiegabile unicamente nella consistenza degli importi da smobilizzare e trasferire, hanno conseguito le somme loro spettanti per complessivi € 1.525.198,10. Per tale attività, lo scrivente legale ha richiesto, e la SInora ha pagato senza riserve, Pt_1 con piena soddisfazione per l'assistenza ricevuta, pur con il rigetto del ricorso in via d'urgenza, l'importo imponibile di € 20.149,28 (con gli accessori ed esposti pari ad € 32.432,78)” (cfr. pag. 13 della comparsa); ix) all'esito del procedimento cautelare, nessuna esecuzione veniva intrapresa contro l'assistita grazie all'attività del legale, atteso che
NT AO ha recuperato le somme dovute dalla prima a titolo di rifusione spese legali trattenendole dall'importo liquidato all'attrice, che, al netto delle predette spese, è stato di oltre 780.499,19; x) la richiesta di restituzione dell'importo pari a € 32.686,56 risulta priva di qualsivoglia legame con la narrativa dell'atto introduttivo;
xi) il rigetto della domanda cautelare da parte del Tribunale di Torino non costituiva indice, in sé e per sé, d'errore professionale, in quanto le questioni giuridiche non presentano un'“univoca e matematica soluzione, né interpretazione, né valutazione” (cfr. pag. 16 della comparsa); xii) il ricorso ex art. 700 c.p.c. era stato predisposto, nell'interesse dell'assistita, nonché del figlio di quest'ultima, in ragione della rappresentazione da parte della SInora
della grave difficoltà economica, in cui ella gli aveva riferito di versare;
xiii) parte Pt_1 attrice doveva a controparte la somma pari a € 7.997,89, avendo l'avv. rilevato che CP_1
“il conteggio relativo alla pratica AN, prende le mosse dall'attività svolta per il recupero del credito della SI.ra nei confronti del SI. , ed in Pt_1 Controparte_5 particolare nella pronuncia del giudice penale, che ha valutato una condanna provvisionale nei suoi riguardi. L'attività svolta è consistita in un primo pignoramento presso terzi (Tribunale Torino Proc. Es 1216/2019), che ha avuto come conseguenza una pronuncia nei confronti della sorella del debitore, nella procedura di pignoramento presso terzi nei confronti dei quest'ultima, altresì risultato infruttuoso (e quindi non iscritto a ruolo), ed in una procedura di pignoramento immobiliare (notificata nel marzo 2021).
Oltre a questo, si è provveduto a richiedere, con rituale atto di precetto, le spese del grado d'appello: tutte procedura interrotte all'atto della revoca dei vari mandati. Ed infine procedendo alla predisposizione ed al deposito di querela per i fatti addebitati ai LL
. Il totale dell'attività assomma quindi ad €.6.306,21, come da dettaglio analitico CP_5 nella allegata proposta. Il conteggio relativo alla pratica ES prende le mosse dalla cifra liquidata direttamente dal Magistrato decidente nella relativa procedura: ancorché il medesimo ha posto a carico della parte convenuta ES il 50% delle spese (Tribunale di Torino – RG 7375/2014). Ne consegue che la SI.ra doveva farsi carico del Pt_1 restante 50%, ma ha provveduto solo al versamento di un acconto. Per totale di €.1.136,67, come già esplicitato direttamente all'attuale legale della attrice. - La proposta per la pratica Il ET (044) riguarda l'attività svolta per la notifica di un atto di precetto e per l'ammissione del credito, ancorché in modo tardivo, nella procedura n .163/2013 del Tribunale Monza. Tale attività è stata quantifica in un totale di €. 355,01, come da proposta allegata” (cfr. pag. 20 della comparsa). Nel corso del procedimento veniva formulata alle parti la seguente proposta conciliativa giudiziale: “parte resistente si impegna a versare in favore di parte ricorrete la somma pari a €3.950,00, già comprensiva di interessi, oltre a € 1.100,00 a titolo di concorso ai compensi legali, a €300,00 per concorso negli espositi, al 15% spese generali forfettarie, a c.p.a. come per legge e a i.v.a. se dovuta”, che veniva accettata dalla SInora , ma Pt_1 rifiutata dall'avv. (cfr. ordinanza del 20.01.2023 e verbale del 01.03.2023). CP_1
6 Ora, la decisione viene devoluta al Tribunale in composizione collegiale in ragione della domanda riconvenzionale formulata dall'avv. ai fini del conseguimento dei CP_1 compensi per l'attività stragiudiziale e giudiziale prestata dallo stesso in ambito sia civile, che penale, in favore dell'odierna attrice, un tempo sua assistita, in ordine ai giudizi di primo grado meglio indicati in atti (cfr. arg. ex Cass. Civ. Sez. VI - 2, 20.07.2020, n. 15431, ordinanza). Si aggiunge che il giudice adito risulta territorialmente competente in ragione della residenza della SInora , che, consumatrice, risulta risiedere nell'ambito del Pt_1 circondario del Tribunale di Biella. A tal proposito si rammenta che “nel caso in cui un avvocato abbia scelto di agire ex art. 28 della l. n. 794 del 1942, come modificato dall'art. 34, comma 16, lett. a), del d.lgs n. 150 del 2011, nei confronti del proprio cliente, proponendo l'azione prevista dall'art. 14 del medesimo d.lgs. n. 150 del 2011 e chiedendo la condanna del cliente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più fasi o gradi del giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa”. Se tutto questo è vero, la competenza dell'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera, sancita dall'art. 14, secondo comma, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, è destinata inesorabilmente a cedere di fronte a quella del foro del consumatore, la cui specialità prevale sulla specialità della disposizione testé menzionata, così come era già prevalsa su quella della disciplina racchiusa nell'art. 637 cod. proc. civ., rispetto alla quale la normativa del 2011 ha del resto carattere meramente ricognitivo (confr. Cass. civ. n. 12685 del 2011 cit.)” (cfr. Cass., VI Sezione civ. -2, 16.06.2021, n. 38264/2021). Nel merito, si ritiene che la domanda avanzata dalla SInora per inadempimento Pt_1 professionale dell'avv. meriti accoglimento. CP_1 Più precisamente, si rileva come l'incongruità del rimedio ex art. 700 c.p.c. esperito dal professionista nell'interesse dell'assistita - al fine di farle conseguire la liquidazione del patrimonio ereditario morendo dismesso dalla SInora , suocera della Parte_3 predetta, e detenuto dalla filiale dell'istituto bancario meglio Controparte_2 indicata in atti – fosse “più probabilmente che non” prevedibile, anche ex ante, dal legale, atteso l'agevole riscontro per un giurista della corrispondenza al diritto delle questioni diligentemente sollevate dalla banca e note al difensore. In particolare, si osserva che, a fronte della richiesta di liquidazione del compendio ereditario avanzata, tramite il proprio legale, dalla SInora sulla scorta del testamento, che la istituiva erede universale Pt_1 della SInora , la filiale evidenziava di essere a conoscenza dell'esistenza di un Per_1 erede legittimario pretermesso, SInor , figlio anche del marito premorto Per_2 dell'odierna attrice, SInor , che, a propria volta, risultava figlio della Parte_2 testatrice. L'istituto bancario aggiungeva di sapere che il SInor era soggetto Per_2 alla misura dell'amministrazione di sostegno e che sua amministratrice era la madre, che, però, contestualmente rivestiva la qualifica di erede universale, per cui, in ragione della ravvisata lesione di legittima in favore dell'amministrato e della configurabilità di un conflitto d'interessi tra quest'ultimo e l'amministratrice di sostegno, invitava l'odierna attrice a trasmettere il provvedimento del giudice tutelare recante, ai fini della possibilità d'erogazione di quanto di spettanza, la quota d'eredità dovuta al SInor , oltre Per_2 alle indicazioni circa le modalità di reimpiego delle somme, come ricavabile dalla lettera della banca del 13.04.2016 (cfr. doc. 3 fascic. parte attrice). Tali motivazioni venivano successivamente reiterate dall'istituto di credito, che puntualizzava che “la non ha CP_2 alcun interesse a trattenere presso di sé le somme cadute in successione oltre il tempo necessario strettamente necessario ad acquisire la documentazione successoria indispensabile a garantire una corretta liquidazione delle stesse. A tal proposito, ribadiamo ancora una volta che la mancanza di un provvedimento del Giudice Tutelare
7 che indichi espressamente la quota ereditaria di pertinenza del SI. (nonché Per_2 le relative modalità di reimpiego, se l'amministratore di sostegno intende mantenere depositate e/o investite tali somme presso la nostra Banca) rende per ora ancora non possibile definire la successione in oggetto (…) Ricordiamo che, in quanto soggetto estraneo rispetto alla comunione ereditaria creatasi sulle somme morendo dismesse dalla SInora , la non ha alcun titolo giuridico per stabilire quale sia la quota di Per_1 CP_2 pertinenza del legittimario pretermesso, spettando invece tale compito al Giudice Tutelare, a fronte d'iniziativa dell'amministratore di sostegno. Del resto non possiamo dimenticare la circostanza, a Lei pure nota, che nel caso di specie l'amministratore di sostegno riveste anche la qualità d'erede universale: l'evidente sussistenza di un conflitto di interessi tra le parti coinvolte rende, quindi, imprescindibile l'intervento dell'Autorità giudiziaria”, come da lettera del 13.05.2016 (cfr. doc. 4 fascic. parte attrice).
Ebbene, si evidenzia come le sopraindicate questioni risultino essere state diligentemente prospettate dalla banca, avendo quest'ultima pienamente colto, in qualità d'intermediario qualificato, le circostanze impedimenti, sic et sempliciter, l'erogazione: “Tali situazioni fan sì che la SInora si trovi in una situazione di conflitto di interessi, avendo il dovere Pt_1 di promuovere, nella sua qualità di amministratore di sostegno, un'azione nei confronti di se stessa, quale ere-de universale, per la riduzione delle disposizioni testamentarie che ledono la quota riservata all'erede legittimario pretermesso” (cfr. pag. 7 della comparsa costituente il doc. 5 fasc. parte attrice). Si rileva sul punto come la richiesta di documentazione integrativa da parte dell'istituto di credito fosse espressamente volta alla tutela del proprio interesse a una corretta liquidazione, cioè a non pagare “male”, giovando rammentare che, ai sensi dell'art. 1188 c.c., il pagamento libera il debitore soltanto se esso è effettuato nelle mani del creditore legittimato a riceverlo. Appaiono, quindi, prive di fondamento le difese dedotte da parte convenuta nella comparsa di costituzione, ove si legge: “La tutela dei legittimari pretermessi in amministrazione di sostegno è affidata dalla legge (non agli istituti bancari, ma) agli enti a ciò preposti, ai quali è rimessa ogni valutazione sull'opportunità delle scelte e sulla percorrenza delle possibili diverse strade che possono essere intraprese per raggiungere il medesimo risultato” (cfr. pag. 5 della comparsa). Era, dunque, assolutamente prevedibile ex ante l'inidoneità del rimedio esperito ex art. 700 c.p.c. ai fini della rimozione degli impedimenti addotti dall'istituto bancario, come, peraltro, incidentalmente rilevato dal Tribunale di Torino nell'ordinanza depositata all'esito del giudizio cautelare. Con maggior impegno motivazionale, si sottolinea come il rigetto da parte del Tribunale di
Torino della richiesta di provvedimento cautelare per difetto di periculum in mora fosse, parimenti, “più probabilmente che non” prospettabile dal legale, atteso che detta domanda verteva su meri diritti patrimoniali e che era stata proposta ben oltre sei anni dalla data dell'apertura della successione, essendo, altresì, inconfutato il fatto dell'incameramento da parte della SInora – proprio grazie all'attività dell'avvocato - di una parte assai Pt_1 cospicua del patrimonio ereditario. Sul punto il Tribunale evidenziava: “L'insussistenza del periculum emerge pure dalla difesa della Banca, la quale ha documentato (doc. 4 e 5) di aver consegnato alla ricorrente quasi € 600.000,00, sempre derivanti dalle eredità oggetto di causa, non più tardi di 5 anni fa, ragion per cui è ragionevole ritenere che la non Pt_1 si trovi in una situazione di indigenza tale da non poter sostenersi senza la consegna del denaro oggetto del presente procedimento cautelare;
che, peraltro, nell'occasione appena riferita la ricorrente percepì dalla odierna convenuta l'intera liquidità intestata al CP_2 suocero (nel presente giudizio invece la domanda concerne la liquidità intestata alla suocera), dopo essersi qualificata alla quale unica erede del medesimo, in tal modo CP_2 già ledendo in modo considerevole la quota di legittima spettante al figlio, il che giustifica
8 a posteriori la cautela ora manifestata dalla resistente;
che, inoltre, dalle dichiarazioni di successione prodotte dalla ricorrente emergono anche ulteriori cespiti attivi presso altre banche, per un totale di oltre € 100.000,00 (doc. 1 e 2 parte ricorrente), il che rappresenta un'ulteriore ragione per ritenere l'insussistenza del periculum in mora stante la natura meramente patrimoniale del diritto vantato”, come da ordinanza del 28.07.2016 (cfr. pag. 5 del doc. 1 fasc. parte attrice). Si aggiunge come all'esito del procedimento cautelare il legale - in accoglimento dell'invito rivolto dal giudice tutelare all'amministratrice di sostegno ad “attivarsi” nell'interesse dell'amministrato - abbia provveduto a richiedere la nomina di un curatore speciale, che, determinando il superamento del conflitto d'interessi in parola, accettava la quota d'eredità spettante all'erede pretermesso, come da rogito notarile (cfr. doc. 6 fasc. parte attrice), circostanze comprovanti, a maggior ragione, l'incongruenza del rimedio esperito ex art. 700 dall'avv. rispetto alle necessità CP_1 della cliente, indotta a incardinare una causa inutile, con conseguente configurazione dell'inadempimento professionale dello stesso. Si ritiene, dunque, tenuto l'avv. a CP_1 versare in favore della SInora la somma pari a € 7.295,60 a titolo di rifusione Pt_1 delle spese legali pagate dalla stessa in favore di in forza Controparte_2 dell'ordinanza, che la dichiarava soccombente all'esito del giudizio ex art. 700 c.p.c. RG n. 17930/2016 incardinatosi dinanzi al Tribunale di Torino;
vertendosi nell'ambito di un debito di valuta, cioè “liquido”, aritmeticamente individuato sin dalla richiesta, non si dispone nulla in punto interessi ex art. 1284 penult, comma c.c. in difetto di domanda.
Per quanto concerne la richiesta azionata in via riconvenzionale da parte convenuta, si sottolinea come l'avv. abbia allegato di avere diritto al pagamento da parte della CP_1 SInora della somma pari a € 7.997,89 per compensi derivanti dall'attività Pt_1 professionale da lui prestata in favore di controparte. In particolare, il difensore allegava:
“Specificando analiticamente le dette proposte si osserva: - Il conteggio relativo alla pratica AN (042), prende le mosse dall'attività svolta per il recupero del credito della SI.ra nei confronti del SI. , ed in particolare nella pronuncia del Pt_1 Controparte_5 giudice penale, che ha valutato una condanna provvisionale nei suoi riguardi. L'attività svolta è consistita in un primo pignoramento presso terzi (Tribunale Torino Proc. Es
1216/2019), che ha avuto come conseguenza una pronuncia nei confronti della sorella del debitore, nella procedura di pignoramento presso terzi nei confronti dei quest'ultima, altresì risultato infruttuoso (e quindi non iscritto a ruolo), ed in una procedura di pignoramento immobiliare (notificata nel marzo 2021). Oltre a questo, si è provveduto a richiedere, con rituale atto di precetto, le spese del grado d'appello: tutte procedura interrotte all'atto della revoca dei vari mandati. Ed infine procedendo alla predisposizione ed al deposito di querela per i fatti addebitati ai LL . Il totale dell'attività CP_5 assomma quindi ad €.6.306,21, come da dettaglio analitico nella allegata proposta. Il conteggio relativo alla pratica ES (043) prende le mosse dalla cifra liquidata direttamente dal Magistrato decidente nella relativa procedura: ancorché il medesimo ha posto a carico della parte convenuta ES il 50% delle spese (Tribunale di Torino –
RG 7375/2014) Ne consegue che la SI.ra doveva farsi carico del restante 50%, ma Pt_1 ha provveduto solo al versamento di un acconto. Per totale di €.1.136,67, come già esplicitato direttamente all'attuale legale della attrice. La proposta per la pratica Il ET (044) riguarda l'attività svolta per la notifica di un atto di precetto e per l'ammissione del credito, ancorché in modo tardivo, nella procedura n. 163/2013 del Tribunale Monza. Tale attività è stata quantifica in un totale di €. 355,01, come da proposta allegata. Ne consegue come il convenuto, stante anche l'atteggiamento dell'attrice, non può esimersi dal proporre tale domanda in via riconvenzionale, chiedendo, in ogni caso, la condanna della stessa al pagamento delle ridette somme
9 vantate per credito per prestazioni professionali” (cfr. pag. 19-22 della comparsa); parte convenuta compiegava, quindi, alla seconda memoria istruttoria i relativi atti difensivi compiuti nell'interesse della SInora (cfr. docc. da 42 a 45) Per converso, la Pt_1 SInora , alla prima difesa utile costituita dalla memoria ex art. 183, VI c. n. 1 Pt_1 c.p.c., replicava di non aver ricevuto alcuna proposta di parcella, aggiungendo: “Volendo comunque considerare la suddetta attività svolta dall'avv. per il pignoramento che CP_1 lo stesso suddivide in 4 fasi, si deve porre molta attenzione alle date dei pagamenti successivi alla causa contro . In data 08.01.2018 la SI.ra Controparte_2 Pt_1 corrispondeva per assistenza su pratiche € 19.080 a saldo di tutto quanto Controparte_2 dovuto fino a quella data. In data 01.06.2018 la SI.ra corrispondeva tramite Pt_1 assegno n. 0081196865-09 € 5.000 per acconto “ restituzione Parte_5 CP_2 somme e AN” (fattura n. 33 del 01.06.2018, atto di citazione, pag.7 del doc.8) creando molta confusione fra due cause diverse. Infine, in data 15.06.2019 l'avv. emetteva CP_1 fattura (pagata) a saldo prime due fasi del preventivo € 1.690,00 (fattura n. 35/2018, atto di citazione, pag.6 del doc.8). Non si capisce il pagamento effettuato in data 27.07.2020 ad insaputa della SI.ra da controparte nel pignoramento, di € Pt_1 Testimone_1
4.114,72; poiché l'avv. non lo cita nella sua dettagliatissima esposizione dei fatti CP_1 dobbiamo dedurre che sia estraneo ai conteggi da lui stesso effettuati. Quindi: • nel gennaio 2018 la SI.ra salda tutta l'attività pregressa, nel giugno 2018 versa Pt_1 ulteriori 5.000 euro • nel giugno 2019 salda le prime due fasi del pignoramento. • nel luglio 2020 versa ancora € 4.114,72. Dopo il mese di giugno 2019 Testimone_1 resterebbero quindi insolute la fase 3 e 4 del Preventivo e cioè: • II fase precetto spese appello penale € 146,65, mai documentato;
• querela € 990, mai documentata;
Per un totale di € 1.136,65. Secondo questo inattaccabile calcolo, la SI.ra NON deve Pt_1 quindi pagare € 6.306,21 per il pignoramento, ma dovrebbe pagare solo la terza e quarta fase del preventivo e cioè € 1.136,65 che si contestano in toto, in quanto attività non documentata” (cfr. pag. 14 della memoria attorea ex art. 183, VI c. n. 1 c.p.c.). Ora, le argomentazioni difensive di parte attrice paiano generiche, spurie, retoricamente formulate e prive di riscontro probatorio idoneo a paralizzare le richieste di controparte;
la SInora si è, infatti, limitata ad articolare in modo non organico brevi cenni a Pt_1 plurime controversie, senza, tuttavia, fornire alcun elemento serio per i riferimenti richiamati, preciso, univoco e/o intellegibile, che consenta all'organo giudicante di procedere alla ricostruzione in punto allegatorio – ancor prima che probatorio –dei fatti dedotti dalla stessa a sostegno delle proprie difese e ciò, a fortiori, in considerazione dell'impossibilità di conoscenza “diretta” da parte del giudice adito di fatti attinenti a procedimenti diversi da quello per cui è causa. Si aggiunge, in ogni caso, che, “nel caso di imputazione di pagamento di un debito a fronte di più situazioni di debito-credito tra gli stessi soggetti, il creditore è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, ma non del mancato pagamento, fatto estintivo la cui prova incombe sul debitore, quest'ultimo, deve provare che il pagamento sia stato eseguito con riferimento a un determinato credito. Solo in presenza di una prova di pagamento, l'onere della prova grava sul creditore, che deve dimostrare che il pagamento debba essere imputato a un credito diverso”, presupposti, però, non integrati nella vicenda in esame (cfr. Cass. civ. sez. II, 16.07.2024, n.19528). La SInora non pare aver adeguatamente adempiuto in maniera tempestiva nella prima Pt_1 memoria ex art. 183, VI c. c.p.c. all'onere allegatorio e probatorio in punto adempimento della prestazione a proprio carico, evidenziandosi, con maggior onere motivazionale, come la parcella depositata dalla stessa unitamente alla memoria n. 397/2012, recante il timbro
“pagato”, rechi, a bene vedere, nell'oggetto la parola “acconto”, indicante un maggior
10 dovuto. Appaiono, analogamente, generiche, nonché avulse dal contesto evincibile dalla narrativa della stessa comparsa di costituzione le richieste di parte attrice di “condannare l'avv. ad un risarcimento danni pari ad € 7.295,60 quale spese legali di Controparte_1 soccombenza nel Ricorso ex art. 700 c.p.c. RG n. 17930/2016 versati alla Controparte_2
in quanto soccombente;
a questo esborso di danaro si devono sommare le diverse
[...] parcelle già pagate all'avv. il cui totale ammonta ad € 32.686,56 quale attività CP_1 stragiudiziale propedeutica a detta causa per un totale di € 32.686,56 o quanto sarà ritenuto di giustizia (…), condannare l'avv. alla restituzione dell'importo di € CP_1 19.080,40 relativi alla fattura n. 1 del 08.01.2018 per i motivi espressi in narrativa”. Si rileva come dette domande siano, comunque, inammissibili, in quanto tardive, essendo state formulate soltanto in occasione della precisazione delle conclusioni e non alla prima difesa utile successiva alla comparsa di costituzione di controparte, costituita dalla prima memoria ex art. 183, VI c. n. 1 c.p.c., ove, in calce, si legge: “Si richiamano le conclusioni già esposte in citazione”, attinenti al mero ristoro delle spese legali all'esito della soccombenza della SInora nel giudizio ex art. 700 c.p.c. Pertanto, in accoglimento della Pt_1 domanda riconvenzionale, si condanna parte attrice al pagamento della somma pari a
€7.997,89 per prestazioni professionali rese in proprio favore dalla parte convenuta, oltre a interessi ex art. 1284 cc dal deposito della comparsa di costituzione in data 27.10.2022 al saldo, con assorbimento di qualsivoglia altra questione.
Infine, si ritiene di disporre l'integrale compensazione delle spese di lite in ragione della sostanziale reciproca soccombenza di ciascuna parte rispetto alle domande azionate dall'altra. Nulla in punto immotivato rifiuto, avendo l'avv. conseguito all'esito del CP_1 giudizio un risultato complessivo maggiormente favorevole di questo recato dalla proposta conciliativa giudiziale recata dall'ordinanza del 20.01.2023;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita: CONDANNA l'avv. a versare in favore della SInora la somma pari a CP_1 Pt_1
€7.295,60 a titolo di rifusione delle spese legali pagate dalla stessa in favore di
[...]
all'esito del giudizio ex art. 700 c.p.c. RG n. 17930/2016 incardinatosi CP_2 dinanzi al Tribunale di Torino;
CONDANNA la SInora al pagamento in favore dell'avv. della somma Pt_1 CP_1 pari a € 7.997,89 per compensi, oltre a interessi ex art. 1284 cc dal deposito della comparsa di costituzione in data 27.10.2022 al saldo.
Con integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso nella camera di conSIlio tenutasi a Biella in data 05.02.2025.
IL PRESIDENTE Dott. E. MIGLIORE
IL GIUD. REL. EST.
Dott.ssa F. MARRAPODI
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