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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/02/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere dr. Alida Marinuzzi Consigliere rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1138 dell'anno 2017 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Parte_1
Sammaritano appellante
CONTRO
(capitale sociale € Controparte_1
2.076.940.000,00 interamente versato, codice fiscale, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e partita IVA ), con Sede Legale e Direzione Generale P.IVA_1 in Roma, Via Vittorio Veneto 119, iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Contro Bancario - iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari presso la Banca d'Italia - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico Controparte_3 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Vittorio Balestrazzi e Francesco Balestrazzi, giusta procura generale alle liti per Notaio di Roma del 19.5.2009, Rep. n. 159499 Persona_1
appellata
OGGETTO: Mutuo
1 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 25 maggio 2015, conveniva Parte_1 in giudizio la dinanzi al Tribunale di Marsala, Controparte_4 chiedendo l'accertamento della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'istituto di credito. In particolare, lamentava che la avesse ritardato e ostacolato l'accollo del CP_1 mutuo e la successiva rinegoziazione, al fine di ottenere un vantaggio economico derivante Contro da un tasso di interesse più elevato. Inoltre, sosteneva che la aveva impedito la surroga del mutuo con un'altra banca e chiedeva, pertanto, la condanna dell'istituto al risarcimento dei danni subiti, con vittoria di spese.
Contro Costituitasi in giudizio, la chiedeva il rigetto della domanda, ritenendola infondata.
Istruita la causa mediante prova testimoniale, il Tribunale di Marsala la poneva in decisione all'udienza del 26 settembre 2016. Con sentenza n. 908/2016 del 31 ottobre
2016, il Tribunale rigettava integralmente le domande proposte dall'attore, condannandolo al pagamento delle spese di giudizio.
Con atto di citazione notificato il 28 aprile 2017, proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 908/2016 del Tribunale di Marsala, convenendo nuovamente in giudizio la formulando le seguenti conclusioni: “VOGLIA LA CORTE CP_5
D'APPELLO, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutività della sentenza impugnata per le motivazioni meglio illustrate nell'atto di appello;
Nel merito, in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento delle censure formulate, dichiarare l'ammissibilità e la fondatezza di tutte le domande proposte dall'appellante nel giudizio di primo grado nei confronti della accogliendole integralmente o, in via subordinata, parzialmente. CP_5
In particolare, riconoscere la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della
[...]
per le condotte tenute, come dedotto sia in primo grado che Controparte_6
2 nel presente atto di appello;
Per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni, contrattuali ed extracontrattuali, in favore dell'appellante, quantificati in €
25.500,00, o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, comprendente il danno patrimoniale, il danno non patrimoniale e il pregiudizio derivante dal ritardo nella surroga del mutuo;
Condannare la alla rifusione di tutte le spese legali, competenze e CP_5
onorari relativi sia al primo grado che al grado d'appello, oltre alle spese generali, CPA e
IVA, come per legge.”
Costituitasi in giudizio, la a chiesto il rigetto dell'appello. CP_5
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 21 marzo 2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'appellante, con il primo motivo di gravame, lamenta l'erronea, insufficiente e omessa motivazione della sentenza di primo grado, ritenendo erroneo il rigetto dell'azione proposta e delle domande avanzate. In particolare, contesta che il giudice di primo grado abbia erroneamente escluso un comportamento della banca contrario ai principi di buona fede e correttezza contrattuale, volto a prolungare le tempistiche per l'accollo del mutuo al fine di trarne un maggior profitto attraverso l'applicazione di tassi di interesse più elevati.
Tuttavia, tale censura risulta infondata.
L'art. 120 quater del Testo Unico Bancario disciplina la surrogazione del mutuo, che consente al debitore di trasferire il proprio contratto a un altro istituto finanziario senza necessità di cancellare la garanzia ipotecaria originaria, riducendo così formalità e costi notarili. In tal modo, la nuova banca subentrante estingue il debito residuo verso la banca originaria e assume la posizione di creditrice del mutuatario.
A tale disciplina si affianca la previsione contenuta al comma 7 del citato articolo
120-quater TUB, che prevede un risarcimento del danno per eventuali ritardi nel perfezionamento della surrogazione. In particolare, si stabilisce che, in caso di mancata conclusione della surroga entro trenta giorni lavorativi dalla richiesta di avvio delle procedure, la banca finanziatrice originaria è tenuta a risarcire il cliente con una somma pari
3 all'1% del debito residuo per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
Diversamente dalla surroga, la rinegoziazione del mutuo non è un diritto del mutuatario, ma richiede il consenso di entrambe le parti. Non esiste, dunque, un obbligo per la banca di accettare una modifica delle condizioni contrattuali, né il cliente può pretenderla unilateralmente.
Nel caso in esame, a seguito del decesso della cointestataria del mutuo,
[...]
avvenuto il 10.05.2012, e della successiva presentazione della denuncia di Per_2 successione all'Agenzia delle Entrate di Marsala in data 5.02.2013, il ha chiesto alla Pt_1
l'accollo del mutuo e la rinegoziazione delle relative condizioni. Controparte_1
La pratica di subentro nel mutuo richiese del tempo sia perché il chiese di Pt_1 escludere dal mutuo l'altro erede per cui, come riferito dal teste (impiegata Testimone_1
Contro della che istruì la pratica), si doveva procedere ad un accollo formale di tipo liberatorio, che doveva essere deliberato dalla banca, sia perché, come riferito dalla difesa della banca, risultava necessario procedere alla rettifica di un errore su un dato catastale
(foglio di mappa 490 anziché 409).
Solo a seguito di tale accollo è stata avviata in data 4.7.2013 l'istruttoria della pratica di rinegoziazione del mutuo richiesta dall'appellante,
Tuttavia, la domanda di rinegoziazione del mutuo, come riferito dall'appellante, veniva rigettata in quanto si trattava della richiesta di un contratto di mutuo non rientrante tra quelli previsti dalla banca.
La domanda di rinegoziazione del mutuo formalmente ripresentata con nota del
5.11.2013 ha ricevuto risposta negativa dalla banca con nota dell'8.11.2013 con la quale la banca affermava di non essere obbligata alla rinegoziazione in quanto il diritto alla rinegoziazione era circoscritto esclusivamente ai mutui a tasso variabile destinati all'acquisto, costruzione o ristrutturazione della prima casa e nel caso di specie, il mutuo, originariamente a tasso variabile, era già entrato in ammortamento a tasso fisso per l'intera durata residua fino al 30.04.2025.
4 Ne consegue che non può imputarsi alla Banca una condotta abusiva nella gestione della pratica di rettifica del mutuo e dell'accollo, e che eventuali ritardi non hanno determinato alcuna lesione dei diritti dell'appellante, dal momento che la banca non era obbligata a rinegoziare il mutuo.
I testimoni escussi (dipendenti della Banca) hanno altresì confermato che avevano informato l'appellante che l'istruzione della pratica non garantiva il suo esito positivo, essendo comunque necessario il successivo vaglio della banca per l'eventuale accoglimento della domanda di rinegoziazione.
Alla luce di quanto esposto, il motivo di appello deve essere rigettato.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura l'erroneità e l'insufficienza della motivazione con cui il giudice di primo grado ha rigettato la domanda risarcitoria per illegittima segnalazione alla CRIF, nonostante sia stata riconosciuta l'illegittimità della Contro condotta posta in essere dalla Lamenta, in particolare, che il primo giudice, pur accertando l'irregolarità della segnalazione, ha ritenuto che il danno non derivasse automaticamente da tale condotta e che, nel caso specifico, mancasse la prova di un effettivo pregiudizio economico. L'appellante sostiene, invece, che la segnalazione abbia impedito la surroga del mutuo presso un'altra banca, con conseguente danno patrimoniale.
Tuttavia, anche questa doglianza risulta infondata.
Secondo la giurisprudenza consolidata, il danno all'immagine derivante da un'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi non può essere considerato sussistente "in re ipsa", ma deve essere allegato e provato da chi ne chiede il risarcimento (Cass., sez. 6-3,
28/03/2018, n. 7594).
È stato altresì precisato che il danno patrimoniale da segnalazione indebita alla
Centrale Rischi della Banca d'Italia deve essere provato dal danneggiato anche per presunzioni, potendo consistere, se imprenditore, nel peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza, e, per qualsiasi
5 altro soggetto, nella maggiore difficoltà nell'accesso al credito. (Cass., sez. 3, 10/02/2020, n.
3133).
Nel caso in esame, l'appellante non ha fornito alcuna prova concreta di avere subito Contro un danno a seguito della segnalazione di incaglio effettuata dalla
Infatti, non risulta dimostrato in modo certo che la segnalazione abbia effettivamente impedito la surroga del mutuo presso altro istituto bancario.
Al riguardo, il teste direttore della Banca Intesa San Paolo che si occupò Tes_2 della pratica di surroga, ha dichiarato di non sapere quale istituto avesse effettuato la segnalazione al CRIF.
Ha inoltre affermato che già a gennaio 2014 era stato possibile avviare una nuova istruttoria per la surroga, circostanza che conferma come l'eventuale ritardo sia stato Contr minimo, considerando che la segnalazione della era stata cancellata dopo pochissimo tempo e precisamente il 3.01.2014 e che il rifiuto della surroga fu comunicato da Banca
Intesa in data 4.12.2013.
Inoltre, è difficile che sia stata la segnalazione a “Incaglio” ad impedire la surroga del mutuo, in quanto questa segnalazione corrispondente ad una sorta di status pre-sofferenza, che per le banche non è particolarmente significativa. Per gli istituti di credito, infatti, la discriminante è il passaggio a “Sofferenza”, che avviene al momento della segnalazione degli insoluti.
Alla luce di tali elementi, anche il secondo motivo di appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 147 del 2022, in euro 1.700,00 oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., nella misura di legge.
Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
6 impugnazione.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Palermo, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la Sentenza n. 908/2016 del Parte_1
31.10.2016 del Tribunale di Marsala;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.700,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
3. dà atto, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo il 06/02/2025
Il Consigliere rel.
Alida Marinuzzi Il Presidente
Antonino L. Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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