Art. 1716. Servizio presso le Forze armate o altri enti 1. Gli ufficiali della Croce rossa italiana, chiamati in servizio e comandati in tempo di pace o di mobilitazione a prestare servizio presso comandi, uffici o unita' delle Forze armate dello Stato o alle dipendenze della sanita' pubblica, sono collocati fuori quadro rispettivamente all'organico prescritto dall'articolo 1642. Essi sono presi in forza e amministrati dai comandi, uffici e unita' presso i quali sono stati comandati.
Versione
9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Commentari • 2
- 1. Blog ilCaso.ithttps://www.ilcaso.it/
Spunti di dottrina sull'art. 1153 CC.: una norma, molteplici sfaccettature a tutela della buona fede Pubblicato il 08/05/21 00:00 [Articolo 1716]
Leggi di più… - 2. Blog ilCaso.ithttps://www.ilcaso.it/