Articolo 1716 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 1716. Servizio presso le Forze armate o altri enti 1. Gli ufficiali della Croce rossa italiana, chiamati in servizio e comandati in tempo di pace o di mobilitazione a prestare servizio presso comandi, uffici o unita' delle Forze armate dello Stato o alle dipendenze della sanita' pubblica, sono collocati fuori quadro rispettivamente all'organico prescritto dall'articolo 1642. Essi sono presi in forza e amministrati dai comandi, uffici e unita' presso i quali sono stati comandati.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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