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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/11/2024, n. 4785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4785 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 10354/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Tribunal e O rdinari o di B rescia
Settima Sezi one Ci vile nel giudizio promosso da nato in [...] il [...], con l'avvocato Marco Bignotti Parte_1
ricorrente nei confronti di
Controparte_1
resistente ha pronunciato la seguente sen ten za
1. Con decreto emesso il 27.3.2024 la Prefettura di Mantova ha rigettato l'istanza presentata il
21.12.2021 per il ricongiungimento con il figlio e la moglie a causa della Persona_1 Parte_2
mancata produzione nel corso del procedimento amministrativo dello stato di famiglia, dello stato di famiglia dell'alloggio rilasciato dal Comune, del certificato di idoneità alloggiativa, del titolo con cui si detiene l'alloggio, del modello S2, del modello unilav e del modello S3.
In data 29.8.2024 il ricorrente:
− ha chiesto di condannare al rilascio del permesso richiesto;
− ha affermato i fatti costitutivi del diritto fatto valere precisando che al momento della presentazione dell'istanza il figlio era minorenne;
− ha prodotto i seguenti documenti: n. 6 stato di famiglia, n. 7 unilav CMN di , n. 8 Persona_2
carta identità di , n. 9 buste paga CMN di , n. 10 buste paga Persona_2 Persona_2
Multiservice di Ronzisvalle Davide, n. 11 certificazione unica 2022 n. 12 Pt_3
certificazione dei redditi collaboratore autonomo, n. 13 certificazione unica 2022 CMN di
, n. 14 certificazione unica 2023 CMN di , n. 15 dichiarazione dei Persona_2 Persona_2
redditi 2024, n. 16 carta identità dell'ospitante, n. 17 contratto di compravendita, n. 18 mod. s1 e s2, n. 19 idoneità alloggio per 4 persone, n. 20 stato famiglia dell'ospitante.
Con decreto del 9.9.2024 è stata fissata udienza per la discussione del ricorso sostituita ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
1 di 2 Nonostante la regolare notificazione del ricorso e del decreto, l'amministrazione resistente non si è costituita.
Con nota del 20.11.2024 il ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
2. L'oggetto del processo è il diritto fatto valere con l'istanza rigettata dall'autorità amministrativa.
Ciascuna norma del decreto legislativo n. 286/1998 delinea un differente diritto. Di conseguenza non è possibile chiedere l'accertamento di un diritto diverso da quello fatto valere in sede amministrativa. In ogni caso, è vietato al giudice pronunciarsi su poteri amministrativi non esercitati, ossia su posizioni giuridiche intorno alle quali non è stato neppure avviato un procedimento amministrativo (articolo 34 c.p.a.). Di conseguenza, non sono rilevanti ai fini della decisione le considerazioni svolte in riferimento a differenti tipi di permesso di soggiorno e quelle riguardanti eventuali vizi del procedimento e del provvedimento.
È onere di parte ricorrente provare i fatti costitutivi del suo diritto contestati nel procedimento e nel processo.
Fatte queste premesse è possibile esaminare la vicenda emergente dal ricorso.
Tramite i documenti prodotti nel presente giudizio e indicati sopra il ricorrente ha provato i fatti costitutivi del diritto fatto valere e previsti dall'articolo 29 decreto legislativo 286/1998.
In particolare, il ricorrente ha provato il rapporto familiare con il figlio e la moglie Persona_1
il reddito percepito nell'anno 2023 pari ad euro 13.964,00 (doc. 15) superiore Parte_2
all'importo annuo dell'assegno sociale (6.947,33 euro) aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale (3.473,66 euro) per ogni familiare da ricongiungere (6.947,33 + 6.947,33 =
13.894,66), l'idoneità dell'alloggio dove risiede ad accogliere 4 persone (doc. 19).
La domanda è fondata.
3. L'accoglimento del ricorso è derivato dai documenti prodotti nel presente giudizio (in particolare la certificazione unica 2024 e l'idoneità dell'alloggio diverso da quello indicato nell'istanza).
L'amministrazione non ha dato causa al processo. Le spese dovrebbero essere compensate per intero tra le parti. Tuttavia, l'amministrazione non si è costituita in giudizio. Nulla può, dunque, essere disposto sulle spese.
Per qu esti motivi
1. Dichiara il diritto al rilascio del permesso indicato in motivazione.
2. Nulla sulle spese processuali.
Si comunichi.
Brescia, 21.11.2024
Il giudice
Christian Colombo
2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Tribunal e O rdinari o di B rescia
Settima Sezi one Ci vile nel giudizio promosso da nato in [...] il [...], con l'avvocato Marco Bignotti Parte_1
ricorrente nei confronti di
Controparte_1
resistente ha pronunciato la seguente sen ten za
1. Con decreto emesso il 27.3.2024 la Prefettura di Mantova ha rigettato l'istanza presentata il
21.12.2021 per il ricongiungimento con il figlio e la moglie a causa della Persona_1 Parte_2
mancata produzione nel corso del procedimento amministrativo dello stato di famiglia, dello stato di famiglia dell'alloggio rilasciato dal Comune, del certificato di idoneità alloggiativa, del titolo con cui si detiene l'alloggio, del modello S2, del modello unilav e del modello S3.
In data 29.8.2024 il ricorrente:
− ha chiesto di condannare al rilascio del permesso richiesto;
− ha affermato i fatti costitutivi del diritto fatto valere precisando che al momento della presentazione dell'istanza il figlio era minorenne;
− ha prodotto i seguenti documenti: n. 6 stato di famiglia, n. 7 unilav CMN di , n. 8 Persona_2
carta identità di , n. 9 buste paga CMN di , n. 10 buste paga Persona_2 Persona_2
Multiservice di Ronzisvalle Davide, n. 11 certificazione unica 2022 n. 12 Pt_3
certificazione dei redditi collaboratore autonomo, n. 13 certificazione unica 2022 CMN di
, n. 14 certificazione unica 2023 CMN di , n. 15 dichiarazione dei Persona_2 Persona_2
redditi 2024, n. 16 carta identità dell'ospitante, n. 17 contratto di compravendita, n. 18 mod. s1 e s2, n. 19 idoneità alloggio per 4 persone, n. 20 stato famiglia dell'ospitante.
Con decreto del 9.9.2024 è stata fissata udienza per la discussione del ricorso sostituita ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
1 di 2 Nonostante la regolare notificazione del ricorso e del decreto, l'amministrazione resistente non si è costituita.
Con nota del 20.11.2024 il ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
2. L'oggetto del processo è il diritto fatto valere con l'istanza rigettata dall'autorità amministrativa.
Ciascuna norma del decreto legislativo n. 286/1998 delinea un differente diritto. Di conseguenza non è possibile chiedere l'accertamento di un diritto diverso da quello fatto valere in sede amministrativa. In ogni caso, è vietato al giudice pronunciarsi su poteri amministrativi non esercitati, ossia su posizioni giuridiche intorno alle quali non è stato neppure avviato un procedimento amministrativo (articolo 34 c.p.a.). Di conseguenza, non sono rilevanti ai fini della decisione le considerazioni svolte in riferimento a differenti tipi di permesso di soggiorno e quelle riguardanti eventuali vizi del procedimento e del provvedimento.
È onere di parte ricorrente provare i fatti costitutivi del suo diritto contestati nel procedimento e nel processo.
Fatte queste premesse è possibile esaminare la vicenda emergente dal ricorso.
Tramite i documenti prodotti nel presente giudizio e indicati sopra il ricorrente ha provato i fatti costitutivi del diritto fatto valere e previsti dall'articolo 29 decreto legislativo 286/1998.
In particolare, il ricorrente ha provato il rapporto familiare con il figlio e la moglie Persona_1
il reddito percepito nell'anno 2023 pari ad euro 13.964,00 (doc. 15) superiore Parte_2
all'importo annuo dell'assegno sociale (6.947,33 euro) aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale (3.473,66 euro) per ogni familiare da ricongiungere (6.947,33 + 6.947,33 =
13.894,66), l'idoneità dell'alloggio dove risiede ad accogliere 4 persone (doc. 19).
La domanda è fondata.
3. L'accoglimento del ricorso è derivato dai documenti prodotti nel presente giudizio (in particolare la certificazione unica 2024 e l'idoneità dell'alloggio diverso da quello indicato nell'istanza).
L'amministrazione non ha dato causa al processo. Le spese dovrebbero essere compensate per intero tra le parti. Tuttavia, l'amministrazione non si è costituita in giudizio. Nulla può, dunque, essere disposto sulle spese.
Per qu esti motivi
1. Dichiara il diritto al rilascio del permesso indicato in motivazione.
2. Nulla sulle spese processuali.
Si comunichi.
Brescia, 21.11.2024
Il giudice
Christian Colombo
2 di 2