Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 23/01/2025, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. ssa Barbara Fatale Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 333 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA con l'avv.to FERRATO UMBERTO Pt_1
appellante
E
difesa da se medesima CP_1
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Paola, pronunciandosi sul ricorso proposto da ha dichiarato CP_1
l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio della ricorrente alla gestione separata liberi professionisti dell' e, conseguenzialmente, ha dichiarato insussistente il credito Pt_1 contributivo relativo al reddito da lavoro autonomo prodotto dalla ricorrente nell'anno 2010 con annullamento dell'avviso di addebito impugnato n. 33420170004444250000 e compensazione integrale delle spese di lite (alla luce della natura delle questioni trattate, della qualità delle parti e dei mutamenti di giurisprudenza intervenuti in materia)
Dopo avere richiamato la giurisprudenza di legittimità in materia, ha affermato che si applica anche alla professione forense l'art. art. 44, co. 2, D. L. n. 269/2003; ha rilevato che il reddito dichiarato per l'anno 2010 è al di sotto della soglia di € 5000; ha ritenuto che l' onerato Pt_1
del relativo onere probatorio, non ha fornito concreti elementi per potere affermare che la ricorrente abbia svolto, per l'anno oggetto della pretesa, la professione in forma non
in particolare ha considerato che la sola iscrizione all'Albo e l'apertura della partita i.v.a., essendo presupposti necessari per poter svolgere la professione forense, costituiscono elementi insufficienti per ritenere in concreto sussistente l'abitualità di una professione svolta con sintomatica produzione reddituale sotto la soglia indicata dalla norma.
Avverso tale decisione ha interposto gravame l' ed ha lamentato: Pt_1
1. che ha errato il giudice di prime cure nell' affermare che “Non è condivisibile la tesi dell' nella parte in cui afferma che la soglia ex art. art. 44, co. 2 D.L. n. 269/2003 non Pt_1
è applicabile agli esercenti la professione di avvocato”.
Ha sostenuto che vi è una evidente contraddizione in termini nella qualificazione dell'attività di avvocato come lavoro occasionale, in quanto la disciplina del lavoro autonomo occasionale, anche alla luce del D.Lgs 81/2015, riguarda i soggetti che svolgono esclusivamente attività professionali di carattere intellettuale senza obbligo di iscrizione ad albi o elenchi professionali, in maniera saltuaria ed episodica e che, pertanto, non hanno l'obbligo di partita Iva: esempi classici sono quello dell'amministratore di condominio.
Ha affermato che “l'avvocato, in linea generale ma anche nel caso che ci occupa, è soggetto iscritto all'Albo, titolare di partita Iva, con una attività autonomamente organizzata mediante la disponibilità di uno studio proprio e, nella fattispecie peraltro, non esercitante altra attività lavorativa”.
2. ha errato il tribunale nel sostenere il mancato assolvimento dell'onere della prova a carico dell' laddove il fatto dello svolgimento dell'attività lavorativa in via abituale nonché CP_2
esclusiva è circostanza non contestata e, quindi, ex art. 115 c.p.c. provata dal momento che peraltro è parte ricorrente ad affermarla.
Ha infine richiamato le difese di prime grado relative alla tempestiva interruzione del termine quinquennale di prescrizione per effetto dell'avviso bonario ricevuto in data 1.7.2016, il cui dies a quo è stato differito al 6 luglio 2011 in virtù del DPCM del 12.5.2011; nonché quelle relative alle sanzioni correttamente computate, in conformità ai criteri dettati dall'art. 116 c. 8 lett. b) L. 388/2000, venendo in considerazione una ipotesi di evasione contributiva per omessa compilazione del modello di dichiarazione (quadro RR – Sezione II Modello Unico
PF 2008 Contributi Previdenziali - Contributi dovuti dai liberi professionisti iscritti alla
Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. 335/95).
Ha chiesto in riforma della gravata sentenza che si accerti e dichiari la piena legittimità della intervenuta iscrizione alla Gestione Separata e, quindi, la piena ed integrale sussistenza della pretesa contributiva oggetto di reazione giudiziale;
e, quindi, si rigetti integralmente
Pag. 2 di 4 l'opposizione ad avviso di addebito per cui è giudizio introdotta dinanzi al Tribunale di
Paola, con condanna dello stesso istante al pagamento degli importi richiesti, maggiorati di tutti gli accessori di legge.
L'appellata ha chiesto il rigetto del gravame perché infondato.
Alla fissata udienza, sentiti i difensori delle parti, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo.
1.L'appello è infondato.
“L'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento;
la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità” (cfr Cass. n. 23371/2021).
Nella pronuncia in oggetto la Suprema Corte ha affrontato proprio un caso analogo dell'iscrizione alla gestione separata di un avvocato il cui reddito nell'anno d'interesse era inferiore ad € 5000, affermando anche che il principio di non contestazione era stato invocato dall' in modo improprio, cioè come mancata contestazione della insussistenza del Pt_1 requisito di abitualità. Ha sottolineato (cfr parte motiva) che “L'onere di contestazione concerne, infatti, le sole allegazioni in punto di fatto, cioè i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, ovvero i fatti materiali che integrano la pretesa sostanziale dedotta in giudizio, e non si estende alle circostanze che implicano un'attività di giudizio
(Cass. nr. 11108/07; Sez. 6 nr. 6606 del 2016). In relazione al caso di specie, il requisito di abitualità, elemento costitutivo della pretesa avanzata dall non ha una dimensione Pt_1
meramente fattuale ma implica un'attività di valutazione e, come tale, si sottrae all'operare del principio di non contestazione”.
Si rileva altresì che nel caso di specie a p. 7 del ricorso la ricorrente aveva affermato che ella non rientrava nel novero dei soggetti che si devono iscrivere alla gestione separata perché aveva percepito redditi da attività non abituale né continuativo di una professione per cui è prevista l'iscrizione ad un albo.
Ciò posto, condividendosi le argomentazioni del giudice di prime cure, si ritiene che l'iscrizione all'albo e l'apertura della partita Iva siano circostanze poco significative, in quanto anche per assumere un solo mandato è necessaria l'iscrizione all'albo ed è obbligatorio
Pag. 3 di 4 fatturare il compenso ricevuto, sicchè in mancanza di offerta di prova dell'organizzazione di uno studio professionale (solo dedotto in modo peraltro generico), è corretta la valorizzazione della percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia quale indice negativo di abitualità (in tal senso la pronuncia della Suprema Corte sopra citata)
Per i motivi suesposti, l'appello deve essere rigettato con assorbimento di ogni altra questione.
2.Le spese del secondo grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso depositato Pt_1
il 28.4.2022, avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n. 70/2022, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2.condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese del secondo grado del giudizio, liquidate in € 1458,00, oltre accessori come per legge;
3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c.
1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, il
10.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. Emilio Sirianni
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