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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/03/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.g. 1299/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Michela Palladino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1299/2024 del Registro Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: accertamento di responsabilità ex art. 2049, 2051 e 2052 c.c., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Salvo, dom.ta come in atti;
Parte_1
attrice
E
in persona del Presidente p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Anna Carbone, Controparte_1
dom.ta come in atti;
convenuta
Conclusioni: le parti concludevano come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale la in persona del Presidente p.t., al fine di accertare Controparte_1
e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità dell'ente convenuto al risarcimento dei danni materiali subiti, in occasione dell'invasione di cinghiali sui terreni appartenenti all'azienda agricola di cui parte attrice è titolare e conduttrice, oltre che alle spese processuali. Si costituiva la chiedendo in via preliminare di dichiarare la propria Controparte_1
estraneità ai fatti di causa;
in subordine e nel merito deduceva l'infondatezza della domanda, non provata sia nell'an che nel quantum debeatur, vinte le spese di lite.
All'udienza dell'10.10.2024 il Giudice lette le note di trattazione scritta inoltrate dalle parti, si riservava.
A scioglimento della riserva con ordinanza del 20.11.2024 il Giudice, ritenuto che ricorreva una questione preliminare di rito inerente la competenza per valore del Giudice di Pace a conoscere della presente controversia, in quanto di valore inferiore ad € 10.000,00, da sottoporre al contraddittorio delle parti, ai sensi dell'art. 101 c.p.c. sottoponeva alle parti la detta questione e fissava per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 6.3.2025.
All'udienza del 6.3.2025 parte attrice e la hanno prestato adesione alla Controparte_1
questione preliminare, con le note di trattazione scritta depositate in atti.
La decisione della eccezione di incompetenza per valore riveste carattere assorbente e pregiudiziale.
Come evidenziato nell'ordinanza del 20.11.2024, il valore della causa, essendo inferiore a €
10.000,00, rientra nella competenza funzionale del Giudice di Pace ai sensi dell'art. 7 c.p.c..
L'azione spiegata da parte attrice va qualificata come azione di responsabilità ex artt. 2049,
2051 e 2052 c.c., in quanto si contesta il diritto al risarcimento dei danni cagionati da fauna selvatica subiti da parte attrice.
Ne consegue che, essendo il valore della controversia pari ad € 7.709,45 sussiste la competenza del GDP, trattandosi di valore compreso in quello previsto dalla legge per la competenza funzionale del GDP dall'art. 7 c.p.c..
L'art. 10 c.p.c. prevede che il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda.
In base all'art. 14 c.p.c. nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili [812 c.c.], il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore.
Va, dunque, dichiarata la incompetenza del Tribunale di Avellino, rientrando la causa nella competenza esclusiva del Giudice di Pace territorialmente competente, dinanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto nei termini di legge.
Restano compensate le spese in ragione della adesione di entrambe le parti alla questione sollevata con rilievo d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la incompetenza per valore del Tribunale di Avellino adito, rientrando la causa nella competenza del Giudice di Pace territorialmente competente, dinanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto nei termini di legge;
2. compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Avellino il 12.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Palladino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Michela Palladino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1299/2024 del Registro Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: accertamento di responsabilità ex art. 2049, 2051 e 2052 c.c., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Salvo, dom.ta come in atti;
Parte_1
attrice
E
in persona del Presidente p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Anna Carbone, Controparte_1
dom.ta come in atti;
convenuta
Conclusioni: le parti concludevano come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale la in persona del Presidente p.t., al fine di accertare Controparte_1
e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità dell'ente convenuto al risarcimento dei danni materiali subiti, in occasione dell'invasione di cinghiali sui terreni appartenenti all'azienda agricola di cui parte attrice è titolare e conduttrice, oltre che alle spese processuali. Si costituiva la chiedendo in via preliminare di dichiarare la propria Controparte_1
estraneità ai fatti di causa;
in subordine e nel merito deduceva l'infondatezza della domanda, non provata sia nell'an che nel quantum debeatur, vinte le spese di lite.
All'udienza dell'10.10.2024 il Giudice lette le note di trattazione scritta inoltrate dalle parti, si riservava.
A scioglimento della riserva con ordinanza del 20.11.2024 il Giudice, ritenuto che ricorreva una questione preliminare di rito inerente la competenza per valore del Giudice di Pace a conoscere della presente controversia, in quanto di valore inferiore ad € 10.000,00, da sottoporre al contraddittorio delle parti, ai sensi dell'art. 101 c.p.c. sottoponeva alle parti la detta questione e fissava per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 6.3.2025.
All'udienza del 6.3.2025 parte attrice e la hanno prestato adesione alla Controparte_1
questione preliminare, con le note di trattazione scritta depositate in atti.
La decisione della eccezione di incompetenza per valore riveste carattere assorbente e pregiudiziale.
Come evidenziato nell'ordinanza del 20.11.2024, il valore della causa, essendo inferiore a €
10.000,00, rientra nella competenza funzionale del Giudice di Pace ai sensi dell'art. 7 c.p.c..
L'azione spiegata da parte attrice va qualificata come azione di responsabilità ex artt. 2049,
2051 e 2052 c.c., in quanto si contesta il diritto al risarcimento dei danni cagionati da fauna selvatica subiti da parte attrice.
Ne consegue che, essendo il valore della controversia pari ad € 7.709,45 sussiste la competenza del GDP, trattandosi di valore compreso in quello previsto dalla legge per la competenza funzionale del GDP dall'art. 7 c.p.c..
L'art. 10 c.p.c. prevede che il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda.
In base all'art. 14 c.p.c. nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili [812 c.c.], il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore.
Va, dunque, dichiarata la incompetenza del Tribunale di Avellino, rientrando la causa nella competenza esclusiva del Giudice di Pace territorialmente competente, dinanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto nei termini di legge.
Restano compensate le spese in ragione della adesione di entrambe le parti alla questione sollevata con rilievo d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la incompetenza per valore del Tribunale di Avellino adito, rientrando la causa nella competenza del Giudice di Pace territorialmente competente, dinanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto nei termini di legge;
2. compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Avellino il 12.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Palladino