Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/09/1988, n. 5102
CASS
Sentenza 8 settembre 1988

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

La convenzione con la quale un soggetto si impegna ad assumere i futuri eventuali debiti altrui costituisce un negozio preliminare di accollo in cui la prestazione dedotta è rappresentata dall'Obbligo di accollarsi il debito, mentre l'accollo effettivo costituisce esecuzione della prestazione stessa. Tale convenzione, sempre che sussista il rapporto sottostante al momento della scadenza (ancorché non al momento della stipulazione) non si pone in contrasto con l'art. 1273 cod. civ. da cui non può desumersi un divieto di accollo di un debito futuro. ( V 1180/82, mass n 419063; ( V 2042/74, mass n 370320).*

Anche nel processo del lavoro, la domanda di garanzia intanto viene attratta nella Competenza del giudice della domanda principale, a norma dell'art. 32 cod. proc. civ., in quanto si tratti di garanzia propria, che si verifica allorquando, per contratto o per legge, il terzo è tenuto a rivalere il convenuto dalla domanda dell'attore. In ipotesi, invece, di garanzia impropria - che si verifica quando il convenuto tende a riversare sul preteso garante la conseguenza del proprio inadempimento - i normali criteri di Competenza per valore e territorio non possono essere derogati. ( V 620/84, mass n 432873; ( V 5293/83, mass n 430193; ( Conf 1620/83, mass n 426456; ( Conf 515/80, mass n 403900).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/09/1988, n. 5102
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5102
    Data del deposito : 8 settembre 1988

    Testo completo