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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
n. rg8057 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa IVa Sassi - Giudice rel. -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8057 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
DI
rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1
atti, dall'avv. RECANO ANNALISA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via G.B. Marino n. 4 Sc. D,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_2
atti, dall'avv. RECANO ANNALISA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via G.B. Marino n. 4 Sc. D,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/05/2024 e Controparte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Controparte_2
ARZANO il 01/12/2001 e che dalla loro unione sono nati due figli
1 il 27.04.2002 maggiorenne non economicamente autosufficiente e Per_1
IV il 10.02.2009 minore, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
II. Il figlio IV è affidato ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avrà residenza presso la madre in Arzano alla Via III
Traversa Galilei n. 20 Int. 01;
III. Le decisioni di maggiore interesse per la prole, relative alla istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
IV. La casa familiare sita in Arzano alla Via III Traversa Galilei n. 20 Int. 01 è assegnata con tutti gli arredi alla IG.ra Controparte_2
V. Il padre IG. potrà vedere e tenere con sé il figlio un pomeriggio Controparte_1
a settimana, un week end alternato. Quindici giorni ad agosto, festività natalizie e pasquali alternate con la IG.ra . CP_2
VI. Il padre si obbliga a corrispondere all'altro genitore la somma di Euro 500,00, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, spese mediche (da documentare) che non richiedono il
2 preventivo accordo e spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo;
VII. Il IG. si obbliga a corrispondere altresì l'importo di Euro 260,00 per le CP_1
spese di mutuo per l'acquisto dell'appartamento, assegnato alla IG.ra ; CP_2
VIII. spese straordinarie al 50%, scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo e spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo, spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo, spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione. Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
Parte_1
(atto n.144, parte II, s. A, reg. Atti Matrimonio anno
2001);
3 b) omologa le pattuizioni delle parti,
c) prende atto delle ulteriori condizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ARZANO per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 27/12/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa IVa Sassi Dott.ssa Carla Hubler
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa IVa Sassi - Giudice rel. -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8057 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
DI
rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1
atti, dall'avv. RECANO ANNALISA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via G.B. Marino n. 4 Sc. D,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_2
atti, dall'avv. RECANO ANNALISA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via G.B. Marino n. 4 Sc. D,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/05/2024 e Controparte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Controparte_2
ARZANO il 01/12/2001 e che dalla loro unione sono nati due figli
1 il 27.04.2002 maggiorenne non economicamente autosufficiente e Per_1
IV il 10.02.2009 minore, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
II. Il figlio IV è affidato ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avrà residenza presso la madre in Arzano alla Via III
Traversa Galilei n. 20 Int. 01;
III. Le decisioni di maggiore interesse per la prole, relative alla istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
IV. La casa familiare sita in Arzano alla Via III Traversa Galilei n. 20 Int. 01 è assegnata con tutti gli arredi alla IG.ra Controparte_2
V. Il padre IG. potrà vedere e tenere con sé il figlio un pomeriggio Controparte_1
a settimana, un week end alternato. Quindici giorni ad agosto, festività natalizie e pasquali alternate con la IG.ra . CP_2
VI. Il padre si obbliga a corrispondere all'altro genitore la somma di Euro 500,00, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, spese mediche (da documentare) che non richiedono il
2 preventivo accordo e spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo;
VII. Il IG. si obbliga a corrispondere altresì l'importo di Euro 260,00 per le CP_1
spese di mutuo per l'acquisto dell'appartamento, assegnato alla IG.ra ; CP_2
VIII. spese straordinarie al 50%, scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo e spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo, spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo, spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione. Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
Parte_1
(atto n.144, parte II, s. A, reg. Atti Matrimonio anno
2001);
3 b) omologa le pattuizioni delle parti,
c) prende atto delle ulteriori condizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ARZANO per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 27/12/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa IVa Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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