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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/06/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI PALERMO Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente rel.
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott.ssa Ivana Francesca Mancuso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1012/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, nato a [...] il C.F._1 Parte_2
13.8.1951, C.F. , nato a [...] C.F._2 Parte_3
il 31.3.1956, rappresentati e difesi dall'Avvocato Giuseppe Maria CONTI (domicilio digitale: Email_1 parte appellante contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2 in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO (domicilio digitale Email_2
1 parte appellata
***
Conclusioni per la parte appellante:
Reiectis adversis
- Riformare o, con qualsiasi statuizione, annullare la sentenza n. 4945/2019 (Rg. N.
19903/2016) del Tribunale di Palermo, Sezione III Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr. Enrico Catanzaro, depositata in data 12.11.19 e per l'effetto riconoscere e dichiarare il diritto degli odierni appellanti ad ottenere, da parte delle
Amministrazioni statali convenute, indebitamente arricchitesi, ed a fronte del periodo di specializzazione da ciascuno svolto, la corresponsione del relativo compenso, come previsto dalla legislazione vigente in materia, oltre al risarcimento del danno subito a causa della mancata remunerazione e della mancata attuazione della normativa comunitaria;
- Riconoscere e dichiarare che la misura della suddetta remunerazione, per quanto previsto dalla vigente normativa, è pari alla somma di € 33.311,46 ciascuno per il Dr.
il Dr. , ed il Dr. per Parte_1 Parte_2 Parte_3 complessivi € 99.934,38 oltre interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalla data in cui la remunerazione avrebbe dovuto essere corrisposta all'effettivo soddisfo;
- Condannare, di conseguenza, la in persona del Controparte_1
e legale rappresentante pro tempore e l' , in CP_3 Controparte_2
persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore ciascuno per quanto di competenza, (od in subordine soltanto la prima) al pagamento della complessiva somma di € alla corresponsione della somma di 33.311,46 per ciascun medico per complessivi € 99.934,38 oltre interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalla data in cui la remunerazione avrebbe dovuto essere corrisposta all'effettivo soddisfo od, in subordine, alla somma inferiore e dalla decorrenza dalla domanda o dalla messa in mora o da quella determinata dal giudice;
- Condannare le Amministrazioni statali convenute (od in subordine soltanto la prima) al pagamento, in favore degli attori, delle spese, competenze ed onorari di giudizio oltre l.v.a., C.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
2 Conclusioni per la parte appellata:
Che la Corte Ecc.ma rigetti l'appello e le avverse pretese, siccome infondate e/o prescritte, condannando l'appellante al pagamento delle spese di lite, oltre che di quelle prenotate a debito, di entrambi i gradi di giudizio, a fronte dell'eclatante infondatezza delle irragionevoli domande di controparte.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 4945/2019, dei giorni 5/12.11.2019, il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, ha rigettato la domanda che i dott.ri Parte_1
, , , e
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_2
– che avevano conseguito diplomi di specializzazione medica Parte_3 con frequenza dei relativi corsi a decorrere dall'anno 1980 senza percepire alcun compenso - avevano proposto nei confronti dell' Controparte_4
al fine di ottenerne la condanna al
[...] Controparte_1
pagamento di quanto a ciascuno spettante a causa dell'inadempimento, da parte dello
Stato Italiano, dell'obbligo di tempestivo e/o esatto recepimento delle direttive Europee disciplinanti la formazione dei medici specializzandi.
A sostegno della decisione, il primo giudice ha innanzitutto osservato che gli attori avevano proposto la domanda nel 2016 e perciò in ritardo – donde la prescrizione del relativo diritto – rispetto al termine decennale decorrente dal 27.10.1999, considerato pacificamente dalla giurisprudenza quale dies a quo per l'esercizio del diritto da parte di coloro i quali avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati negli anni compresi tra il 1° gennaio 1983 e l'anno accademico 1990-1991.
Ha poi rappresentato che quale dies exordium praescriptionis non sarebbe stato possibile neanche fare riferimento al 20.10.2007, ovverosia al momento in cui l'obbligo di attuare la direttiva europea - relativa all'obbligo di retribuire la formazione del medico specializzando - era cessato, a seguito della direttiva 2005/36/CE che aveva previsto l'abrogazione, a partire dal 20 ottobre 2007, della direttiva 93/16. Lo Stato
Italiano – ha chiosato il Tribunale - successivamente alla sentenza della Corte di
Giustizia sul caso aveva infatti ritenuto - con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. Parte_6
11 - di procedere a un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo nei confronti di tutte le categorie astratte in relazione alle quali dopo il 31 dicembre 1982 si erano
3 potute verificare le condizioni fattuali idonee a dare luogo all'acquisizione dei diritti previsti dalle note direttive e che non risultavano considerate dal D.Lgs. 257/1991 (cioè quelle degli ammessi alle specializzazioni per gli anni accademici dal 1983-1984 al 1990-
199,1), ma tanto aveva fatto considerando all'interno di tali categorie soltanto i soggetti destinatari di talune sentenze passate in giudicato del TAR Lazio, con ciò dando rilievo a particolarità fattuali del tutto estranee all'astrattezza del dovere di adempimento, sia pure riferito a categorie di soggetti in identica condizione: l'esistenza dei detti giudicati, infatti, era una circostanza di fatto del tutto estranea alle fattispecie astratte riguardo alle quali era mancato l'adempimento. <Pertanto>>, ha concluso, <si deve ritenere che
l'entrata in vigore della suddetta norma, cioè il 27 ottobre 1999, abbia determinato una situazione nella quale la condotta di inadempimento dello Stato verso i soggetti esclusi, cioè quelli dei corsi di specializzazione per gli indicati anni accademici estranei ai giudicati richiamati dalla norma, fino a quel momento determinante con efficacia permanente l'obbligo risarcitorio, ha cessato di poter essere ragionevolmente intesa come tale. Con la conseguenza che, essendo divenuto l'obbligo risarcitorio apprezzabile come un effetto della condotta di inadempimento ormai definitivo, si deve ritenere che da tale pubblicazione sia iniziato il decorso della prescrizione ordinaria decennale della pretesa risarcitoria, dapprima invece non iniziato perché la condotta di inadempimento era apprezzabile come condotta permanente>>.
2. Sul tempestivo atto di appello proposto (soltanto) dai dott.ri Parte_1
, e nel contraddittorio col
[...] Parte_2 Parte_3
l' e della Controparte_2 Controparte_1
costituiti e resistenti, la causa è stata rimessa all'udienza del 20.11.2024, svoltasi mediante scambio di memorie scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e in pari data assunta in deliberazione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
3. Corre obbligo, preliminarmente, chiarire che la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, con sentenza 24.1.2018, in causa C-616/16, ha distinto tre categorie di specializzandi:
a) quelli che hanno iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982 (data di entrata in vigore della direttiva 82 del 1976), i quali non hanno diritto ad alcuna
4 remunerazione;
b) quelli che hanno iniziato la specializzazione nel corso dell'anno 1982, i quali hanno diritto alla remunerazione a partire dal 1° gennaio 1983;
c) quelli che hanno iniziato la specializzazione dopo il 1° gennaio 1983, i quali hanno diritto alla remunerazione per l'intera durata del corso.
Con la più recente sentenza del 3 marzo 2022, in causa C-590/20, la Corte di
Giustizia è poi intervenuta nuovamente sul tema del risarcimento spettante ai medici specializzandi, stabilendo che questo spetta anche a coloro i quali si sono iscritti a una scuola di specializzazione prima del 1982, anno di approvazione della direttiva n.
82/76, ma esclusivamente per il periodo successivo al 10 gennaio 1983.
Posto, quindi, che agli odierni appellanti la remunerazione spetterebbe, astrattamente, solo per il periodo successivo al 10 gennaio 1983, e non già per gli anni precedenti, e così delimitato il thema decidendum, possono esaminarsi le doglianze dagli stessi formulate.
4. Gli appellanti si dolgono che il primo giudice abbia ritenuto prescritto il diritto al risarcimento del danno da loro subito in ragione della mancata attuazione delle direttive n. 75/362/CEE, 75/363/CE, 82/76/CEE da parte dello Stato Italiano, dopo aver considerato quale dies a quo del computo del relativo termine il 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 l. n. 370del 1999.
Ritengono, in proposito, e qui sinteticamente, che ai fini del decorso dell'ordinario termine di prescrizione non vi sarebbe alcun dies a quo, in assenza di una norma giuridica specifica che abbia riconosciuto una remunerazione in favore di coloro i quali abbiano frequentato una scuola di specializzazione nel periodo anteriore al 1991; aggiungono che, in via subordinata, il termine dovrebbe farsi decorrere < ottobre 2009, data di entrata in vigore dell'art. 11 della n. 370/1999>>; e in via ancor più subordinata la decorrenza del termine dovrebbe a loro avviso ricondursi al giorno 20 ottobre 2007, data di entrata in vigore della Direttiva CEE n. 2005/36 che all'art. 62 ha previsto l'abrogazione della Direttiva CEE 93/16, con conseguente tempestività dell'atto di citazione del 2016.
Richiamano gli appellanti, a conforto della tesi sostenuta, giurisprudenza eurounitaria e nazionale a tenore della quale, nell'assenza di misure nazionali di trasposizione delle direttive in materia, il diritto dell'Unione impone allo Stato membro 5 di risarcire i danni che questi abbia causato ai singoli, in ragione della mancata trasposizione della direttiva stessa.
5. Il motivo è manifestamente infondato.
La giurisprudenza di legittimità, alla quale anche questa Corte si è costantemente informata in numerosi analoghi casi e alla quale anche oggi intende dar seguito in assenza di motivi con carattere di originalità che consentano di discostarsene, ha invero ormai da lungo tempo definitivamente chiarito che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n.
75/362/CEE e n. 75/363/CEE, insorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati dopo l'applicabilità del regime eurounitario ed entro l'anno accademico 1990-1991, in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Cass. nn. 10813, 10814, 10815, 10816 del 2011; Cass. 20/03/2014, n.
6606; Cass. 15/11/2016, n. 23199; nonché Cass. Sez. U. n. 30649 del 2018; Id. n. 18640 del
2022; Cass. nn. 32957-32960 del 2022; n. 29132 del 2022; n. 8096 del 2022; n. 39421 del
2021; n. 1589 del 2020; n. 18961 del 2020; n. 14112 del 2020; n. 16452 del 2019).
In particolare, secondo il condiviso orientamento della Corte di Cassazione al quale si è correttamente adeguato il primo giudice, <il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione nell'ordinamento interno - realizzata solo con il d.lgs. n. 257 del 1991 - delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione dell'anno accademico 1990-1991, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore
(27 ottobre 1999) della legge n. 370 del 1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo>> (Cass. n.16452/2019 e n. 6606/2014 e più recentemente Cass. n. 4088/2023).
A parere dei giudici di legittimità, infatti,<a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari -realizzata solo con il d.lgs. 5 agosto 1991 n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato
6 italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato necessari requisiti nel periodo che va dal
10 gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991; la lacuna è stata parzialmente colmata con l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999 n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo;
ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea;
nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre
1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11».
Ed inoltre (Cass. n. 3010/2021), <Il principio appena ricordato non solo non collide, ma anzi è puntualmente conforme all'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia nella sentenza OT (CGUE, sentenza 19.5.2011, in causa C-452/09), nella quale si è affermato che:
(a) lo Stato inadempiente nell'attuazione di una direttiva comunitaria, se convenuto in giudizio da chi domandi il risarcimento del danno causato dalla tardiva attuazione di quella direttiva, ben può opporre all'attore l'eccezione di prescrizione, se non fu lo Stato con il suo comportamento a causare la tardività del ricorso;
(b) l'accertamento da parte della Corte di giustizia della violazione del diritto dell'Unione europea è ininfluente sul dies a quo del termine di prescrizione, allorché detta violazione è fuori di dubbio>>.
E nella vicenda oggi in esame l'inadempimento dello Stato all'obbligo di remunerare la frequentazione delle scuole di specializzazione non era né dubitabile, né incerto. Conseguentemente, la domanda inoltrata dagli appellanti nell'ottobre nel 2016, volta ad ottenere il risarcimento dei danni per inadempimento dello Stato italiano alla direttiva n. 86/76/CEE è stata tardivamente proposta, oltre il termine decennale di prescrizione. Esattamente come ritenuto dal Tribunale.
6. L'appello va, in definitiva, rigettato, con assorbimento di ogni altra questione ormai arata da pacifica giurisprudenza di legittimità e di merito che ne ha escluso la fondatezza agglutinando i principi di diritto applicabili nel nucleo essenziale fin qui illustrato.
7. Le spese del giudizio di appello non possono se non seguire la soccombenza, nei termini specificati in dispositivo, non vertendosi più in ipotesi di questione incerta o nuova, né constando eccezionali ragioni per derogare alle ordinarie regole di riparto.
Con riferimento alla data di proposizione della domanda di prime cure, può invece
7 condividersi il, diverso sul punto, giudizio del Tribunale, e non può perciò accogliersi il relativo motivo di appello incidentale formulato dalle Amministrazioni appellate.
La liquidazione fa riferimento al D.M. 147/2022; cause dinanzi alla Corte di
Appello; scaglione di riferimento indicato dagli appellanti (euro 99.934,38); onorari minimi;
tre fasi. Avuto riguardo alla costituzione unitaria degli appellati, si procede a unica liquidazione.
8. Infine, deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del T.U. n. 115/2002, dell'obbligo degli appellanti del versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti e il Procuratore Generale, respinta ogni altra domanda, eccezione e difesa, rigetta l'appello proposto da , Parte_1
e , nei confronti della Parte_2 Parte_3 Controparte_1
e dell' , contro la sentenza n. 4945/2019,
[...] Controparte_2 dei giorni 5/12.11.2019, resa dal Tribunale di Palermo in composizione monocratica.
Condanna gli appellanti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di appello sostenute dalle controparti, che liquida unitariamente nella complessiva somma di euro
5.746,55, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta
Palermo, 09/05/2025
Il Presidente est.
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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