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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/02/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Genova
Terza Sezione Civile
nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Ada Lucca Presidente
Dott. Roberto Bonino Giudice relatore
Dott. Alessandra Mainella Giudice
riuniti in Camera di Consiglio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. N. 1898/2022 promossa da:
, CF elettivamente domiciliato presso l'Avvocato Parte_1 C.F._1
SAVERIO SANTANIELLO che lo rappresenta e difende;
Attore contro
CF , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore elettivamente Controparte_2 domiciliato in via Nino Bixio 34/3 presso l'Avvocato Riccardo DELLACASA che lo CP_1
rappresenta e difende;
, c.f. elettivamente domiciliato in VIA BOLZANO 31 Parte_2 CodiceFiscale_2
MILANO presso l'Avvocato LAZAR GIORGIO GIUSEPPE che lo rappresenta e difende;
Convenuti
CP_3 Convenuta con
l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero
******
Sulle seguenti conclusioni delle parti
Per parte attrice : Parte_1
“In via preliminare:
1) Ordinare al condominio per mezzo del proprio amministratore il prospetto di attribuzione delle spese all'int. 3 di Corso Valparaiso 32, con indicazione delle logiche dallo stesso amministratore adottate per i conteggi dall'anno 2017 all'anno 2022.
2) Ordinare al condominio per mezzo del proprio amministratore la consegna di copia di tutte le fatture dei fornitori relative ai costi consuntivi dall'anno 2017 all'anno 2022.
3) Ammettersi querela di falso in via incidentale contro i verbali delle assemblee condominiali dall'anno 2017 all'anno 2022 comprendenti le approvazioni delle spese false attribuite all'int.3 di
Corso Valparaiso 32, chiamando il Pubblico Ministero nel processo con trasmissione del fascicolo alla Procura della Repubblica di Genova.
In via principale:
4) Annullare le richieste illecite e false delle rate del condominio di euro 8.403,50 del I versamento
2021/2022 e conguaglio consuntivo 2020/2021 e la rata ordinaria n.1, 2, 3 e 4 del 2021/2022 di euro 1.650,00 e la rata straordinaria conguaglio contatori vecchi acqua calda sanitari del
1.11.2021 di euro 1.650,00, con conseguente ricalcolo delle spese realmente maturate dall'int. 3 di
Corso Valparaiso 32, eventualmente per mezzo di professionista CTU incaricato dal Tribunale.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Per parte convenuta corso Valparaiso civico 32: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova, contrariis reiectis, per le causali esposte in parte narrativa degli atti difensivi e/o a verbale di udienza: rigettare la domanda avanzata in causa da parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto, dichiarare che l'Ing. ha agito con temerarietà ex art. 96 c.p.c. e per l'effetto Parte_1
dichiaralo tenuto e condannarlo al risarcimento dei danni nei confronti del convenuto Condominio
o, in subordine, all'indennità equitativa prevista dal comma 3° di tale articolo 96 c.p.c..
Vinte le spese e gli onorari del giudizio oltre accessori, Iva e Cpa.”. Per parte convenuta Parte_2
“Dichiararsi l'estinzione con effetto immediato del presente giudizio con compensazione delle spese di lite”
Per il Pubblico Ministero:
“Chiede che il Tribunale di Genova dichiari inammissibile o comunque respinga la querela di falso con i provvedimenti consequenziali.”
*****
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato citava in giudizio il Parte_1 [...]
esponendo: Controparte_4
- di essere coerede unitamente a e dell'immobile sito in CP_3 Parte_2
Corso Valparaiso 32 interno 3; CP_1
- che l'amministrazione aveva addebitato agli stessi spese abnormi, in difetto di CP_5 motivazione e di trasparenza contabile e senza che tali spese fossero maturate dall'interno 3;
- che nell'ultima assemblea condominiale, i condomini avevano indicato la necessità di porre rimedio alle spese dell'acqua calda e del riscaldamento falsamente attribuite all'interno 3;
- che l'amministratore di non aveva assunto alcuna iniziativa per correggerle;
CP_1
- che in data 17.02.2022 l'esponente aveva ricevuto una raccomandata da parte del condominio, in cui quest'ultimo chiedeva all'attore e agli altri comproprietari il pagamento di € 11.921,64 per spese di cui non indicava alcuna causale;
- che nelle spese venivano, altresì, addebitate rate per euro 1.670,00 per “conguaglio contatori”;
- di non comprendere le causali in forza delle quali tali spese siano state attribuite all'interno
3, dato che tale immobile non le aveva generate in quanto disabitato.
Sulla base di tali argomentazioni, chiedeva che: Parte_1
(A) fosse ordinato al l'esibizione del prospetto di Parte_3 attribuzione delle spese all'interno 3 con indicazione delle logiche adottate per i conteggi dall'anno
2017 all'anno 2022;
(B) fosse ordinato al Condominio di C.so Valparaiso civ. 32 la consegna di copia di tutte le fatture relative ai costi consuntivi dall'anno 2017 all'anno 2022;
(C) fosse ammessa querela di falso in via incidentale contro i verbali delle assemblee condominiali dall'anno 2017 all'anno 2022 comprendenti approvazioni di spese;
(D) nel merito, fossero annullate le richieste illecite e false delle rate del condominio relative al consuntivo 2020/2021, le rate ordinarie 2021/2022 e la rata straordinaria conguaglio contatori acqua CP_ calda, con ricalcolo delle spese realmente maturate dall'interno 3 dello stabile condominiale di
Valparaiso civ. 32 in eventualmente per mezzo di professionista CTU su incarico del CP_1
Tribunale.
Il si costituiva in giudizio, eccependo in via Controparte_4
pregiudiziale, il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, in quanto la vertenza attiene alla materia condominiale.
Nel merito, il Condominio esponeva come l'azione avviata da fosse conseguente Parte_1 all'invio del sollecito di pagamento degli oneri condominiali pregressi e derivanti dal bilancio consuntivo dell'esercizio 2020/2021 e dal bilancio preventivo dell'esercizio 2021/2022.
Tali bilanci dapprima erano stati ritualmente inviati in allegato alla convocazione dell'assemblea condominiale ordinaria fissata per la data del 23 ottobre 2021 ed erano stati approvati all'unanimità durante tale assemblea, con il voto favorevole dello stesso attore.
Con riferimento agli addebiti relativi al consumo di acqua calda, il evidenziava che CP_1 erano conseguenza della lettura del contatore dell'abitazione interno 3, lettura trasmessa all'amministrazione dello stabile dallo stesso attore (cfr. produzione n. 5 convenuto). CP_1
Con riferimento ai criteri di ripartizione oneri condominiali, il convenuto precisava CP_1
che, in forza di prassi consolidata da anni, i bilanci condominiali riportano dettagliatamente le varie voci di spesa affrontate per le esigenze dello stabile, con conseguente suddivisione sia in ragione dei millesimi, sia in ragione dei consumi.
Sulla base di quanto esposto, il chiedeva che fosse dichiarata l'improcedibilità della CP_1
domanda avversaria per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e che nel merito le domande formulate fossero rigettate in quanto infondate in fatto ed in diritto, con condanna di parte attrice al risarcimento dei danni cagionati per temerarietà dell'azione proposta ex art. 96 c.p.c. o, in subordine, al pagamento dell'indennizzo da determinarsi in via equitativa previsto dal 3° comma del medesimo art. 96 c.p.c..
A seguito del decesso del difensore di parte attrice avvenuto in data 20.08.2022, l'attore depositava istanza di interruzione del giudizio. Contestualmente veniva depositato ricorso in riassunzione, con il quale l'attore chiedeva la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio e la concessione del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza nei confronti delle parti.
Con decreto del 20 settembre 2022 il Giudice disponeva la notifica del ricorso in riassunzione e del decreto entro il 31 ottobre 2022, concedeva termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissava per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 19 gennaio 2023. Si costituiva in giudizio il quale chiedeva che venisse dichiarata l'estinzione del Parte_2
presente giudizio, dal momento che lo stesso non era stato riassunto nel termine previsto.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 10 febbraio 2023, il Giudice ritenuto di dover sentire i difensori delle parti a chiarimenti rinviava la causa al 09 marzo 2023. In tale udienza, il insisteva CP_1
come in comparsa di costituzione e chiedeva la fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni;
mentre, nessuno compariva per le altre parti del giudizio. La causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 07.06.2024. Con provvedimento del 17 aprile 2024, veniva revocata tale udienza e veniva fissato termine per il deposito di note in sostituzione di udienza al 14 giugno 2024.
In data 13.06.2024 depositava istanza di ricusazione del Giudice, istanza dichiarata Parte_2
inammissibile in quanto non sussistenti i presupposti normativi. La causa veniva rinviata all'udienza del 12 settembre 2024 e veniva, altresì, disposto che ne fosse data comunicazione al pubblico ministero per l'intervento obbligatorio, ai sensi dell'articolo 221 c.p.c.
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio e assumeva le conclusioni precisate in epigrafe.
All'udienza cartolare del 3 ottobre 2024, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata all'udienza del 21 novembre 2024 per precisazione delle conclusioni.
Sulla scorta della precisazione delle conclusioni effettuata dal solo la causa veniva CP_1
rimessa al Collegio con concessione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e successive memorie di replica.
*****
1. L' eccezione di estinzione
L' attore e il convenuto con l' istanza del 9/2/2023 e con la comparsa Parte_1 Parte_2 di costituzione del 6/2/2023 hanno eccepito l' avvenuta estinzione del giudizio non avendo l' attore provveduto a notificare alle altre parti il ricorso in riassunzione del 19/9/2022 depositato in seguito al decesso dell' Avv. Sabini, iniziale difensore di e il decreto del G.I. in data Parte_1
20/9/2022.
L' eccezione è infondata per le seguenti ragioni.
L' attore ha rilasciato una nuova procura alle liti in data 19/9/2022 all' Avvocato Saverio Santaniello il quale in data 19/9/2022 ha depositato comparsa di costituzione in giudizio con richiesta di interruzione contestualmente seguita lo stesso giorno dal deposito del ricorso in riassunzione.
Il Collegio rileva che la Suprema Corte ha in più occasioni affermato:
che l' interruzione del processo per morte del difensore disposto dall' art. 301 c.p.c. non ha più ragione d' essere e quindi non può avere luogo e il processo può procedere regolarmente quando la parte interessata provveda immediatamente alla sostituzione del procuratore deceduto ( Cass. n.
732/1963; Cass. n. 2264/1998 ); che al fine di evitare l' interruzione del processo per la morte del procuratore della parte costituita è sufficiente che il nuovo difensore della parte medesima presenti la procura in cancelleria o direttamente all' udienza già fissata non occorrendo un' ulteriore comparsa di costituzione ( Cass. n. 10884/1990 );
che la nomina di un nuovo difensore nel corso del giudizio in sostituzione di altro deceduto può essere effettuata anche su un atto diverso da quelli indicati nel terzo comma dell' art. 83 c.p.c. purchè evidenzi inequivocabilmente la volontà della parte di conferire la procura ( Cass. sez. un. n.
2565/1988; Cass. n. 5923/1991 ).
Ne consegue che avendo l' attore conferito in data 19/9/2022 la procura alle liti al nuovo difensore Avv. Santaniello – procura allegata e depositata unitamente all' atto di costituzione in giudizio depositato in PCT il 19/9/2022 – il processo non aveva ragione di essere interrotto e il ricorso in riassunzione depositato dall' attore sempre il 19/9/2022 era superfluo così come il decreto del G.I. in data 20/9/2022.
L' omessa notifica del ricorso in riassunzione e del decreto del GI in data 20/9/2022 non comportano conseguentemente l' estinzione del giudizio perché il processo in seguito alla sostituzione del procuratore deceduto con il nuovo difensore Avv. Santaniello non ha subito alcuna interruzione e poteva procedere regolarmente.
2. La querela di falso
con l' atto di citazione ha proposto querela di falso, qualificata in via incidentale Parte_1 ma in realtà proposta con l' atto introduttivo del giudizio, contro i verbali delle assemblee condominiali dall'anno 2017 all'anno 2022 comprendenti le approvazioni delle spese asseritamente false attribuite all'int.3 di Corso Valparaiso 32.
La querela di falso proposta contro i verbali di assemblea di condominio, neppure prodotti in giudizio, deve essere dichiarata nulla ai sensi dell' art. 221, secondo comma, c.p.c. perché non contiene alcuna indicazione degli elementi e delle prove della asserita falsità non essendo tale falsità rilevabile “ictu oculi” dai documenti impugnati, peraltro non prodotti in giudizio neppure in copia, senza particolari indagini per accertarla ( in senso conforme Cass. n. 6383/1988; Cass. n.
10874/2018; Cass. ord. n. 27408/2023 ).
3. Le domande dell' attore
a) Cessazione della materia contendere sulle domande preliminari di cui al capi 1) e 2) dell'attore
L' attore in qualità di condomino del convenuto ha chiesto che venga ordinato CP_1 all'amministratore del di consegnare alcuni documenti ( prospetto di attribuzione delle CP_1 spese all'int. 3 di Corso Valparaiso 32, con indicazione delle logiche dallo stesso amministratore adottate per i conteggi dall'anno 2017 all'anno 2022 e copia di tutte le fatture dei fornitori relative ai costi consuntivi dall'anno 2017 all'anno 2022 ).
Il condomino aveva il diritto di ottenere, previo rimborso della spesa, la copia della documentazione come previsto dagli art. 1129, secondo comma, 1130 n. 9) e 1130-bis, primo comma, c.c. ma non risulta che abbia rivolto all' amministratore del condominio una specifica istanza in Parte_1 tal senso prima dell' avvio del giudizio né che l' amministratore abbia opposto un rifiuto alla richiesta di consegna.
In corso di causa l' amministratore del ha trasmesso all' attore la documentazione CP_1
relativa alle spese e ai bilanci condominiali come risulta dalle produzioni documenti 8), 9), 10) e
11) del convenuto e pertanto sul punto, in assenza di qualsiasi contestazione ulteriore CP_1 da parte dell' attore in corso di causa, risulta cessata la materia del contendere.
b) La richiesta di annullare le richieste illecite e false delle rate del condominio di euro
8.403,50 del I versamento 2021/2022 e conguaglio consuntivo 2020/2021 e la rata ordinaria n.1, 2, 3 e 4 del 2021/2022 di euro 1.650,00 e la rata straordinaria conguaglio contatori vecchi acqua calda sanitari del 1.11.2021 di euro 1.650,00,
L' amministratore del condominio con la diffida del 10/2/2022 ha chiesto ai comproprietari dell'interno 3 il versamento delle quote di rispettiva competenza per spese ordinarie e straordinarie in seguito ad approvazione dei relativi riparti da parte dell' assemblea di condominio da ultimo con la delibera del 23/10/2021 con la quale sono stati approvati il consuntivo 2020-2021 e il preventivo
2021-2022 ( doc. 3 del ). CP_1
L' attore ha chiesto che siano “annullate le richieste illecite e false delle rate del condominio”.
La domanda è infondata e comunque non provata atteso che non risulta alcuna “illiceità o falsità” della richiesta da parte dell' amministratore il quale si è limitato semplicemente a chiedere il versamento di spese condominiali approvate dall' assemblea dei condomini: l' attore se riteneva le delibere del condominio viziate avrebbe dovuto proporre specifica impugnazione contro le stesse ai sensi dell' art. 1137 c.c. nei termini di legge e non agire con l' azione promossa in giudizio.
4. Le spese legali
Le spese legali seguono la sostanziale soccombenza dell' attore ( la consegna dei documenti avvenuta in corso di causa non era stata preceduta da una specifica richiesta in via stragiudiziale e per il resto le domande sono state dichiarate nulle o rigettate ) e sono liquidate in conformità al D.M. n. 147/2022: valore della lite indeterminabile vista la querela di falso e la richiesta di consegna di documenti, complessità bassa: onorari corrispondenti ai parametri medi per la prima, seconda e quarta fase e al parametro minimo per la terza fase e così complessivamente
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00 Compenso tabellare € 6.713,00 oltre spese generali 15%, cpa ed iva di legge.
Non sussistono i presupposti per l' applicazione dell' art. 96 c.p.c. atteso che la consegna dei documenti è avvenuta in corso di causa sebbene non preceduta da alcuna preventiva richiesta stragiudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova terza sezione civile in composizione collegiale definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
DICHIARA
la nullità della querela di falso proposta dall' attore;
DICHIARA
cessata la materia del contendere sulle domande proposte in via preliminare dall' attore volte ad ottenere la consegna di documentazione dall' amministratore del convenuto;
CP_1
RIGETTA
le altre domande proposte in via principale dall' attore;
CONDANNA
a rimborsare al convenuto le spese legali del giudizio liquidate in € Parte_1 CP_1
6.713,00 per compensi/onorari, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa ed iva di legge
Così deciso in Genova il 12 Febbraio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Roberto Bonino Dott.ssa Ada Lucca