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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 29/07/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 111/2024 promossa da:
Parte_1 con l'avv. Simone Forte appellante contro
Controparte_1 con l'avv. Niccolò Basili
INAIL con l'avv. Marisa Petrillo
CP_2 con gli avv.ti Marco Fallaci, Patrizia Colella, Paola Forgione appellati avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 738/2023 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data
8.9.2023 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 11 marzo 2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
aveva chiesto al Tribunale di Firenze di dichiarare: Parte_1
-la nullità dell'intimazione di pagamento n. 04120229007628836000, sottesa ai seguenti n. 15 cartelle/avvisi nonché la illegittimità/nullità e comunque la loro mancata notifica, CP_3
1 (04120130033498169000; 04120140021332540000; 04120150022652719000;
34120120002882880000; 34120120003560164000; 34120120003943181000;
34120130005645064000; 34120130005645266000; 34120140001353505000;
34120140002124286000; 34120140003318330000; 34120140006048381000;
34120150000007816000; 34120160002114447000; 34120130004082866000), con conseguente annullamento del ruolo e del debito;
-nel merito, di accertare l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dai medesimi titoli;
-di dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa indicazione del calcolo degli interessi.
Il Tribunale di Firenze respingeva il ricorso, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di CP_ lite a ciascuna parte convenuta che liquidava in € 4.201,00, oltre accessori, in favore di e
[...]
e in € 1.865,00, oltre accessori, in favore di Inail. Controparte_1
Il Tribunale - qualificata l'azione proposta in termini di opposizione all'esecuzione ex art 615 cpc - CP_ assumeva che l' aveva documentato di aver notificato al tutti gli avvisi di addebito Pt_1 impugnati mediante raccomanda a.r. (per tutti) o a mezzo PEC (con riferimento all'avviso di addebito n. 34120150000007816000). In relazione ai referti di notifica degli avvisi di addebito
34120120002882880000, 34120120003943181000, 34120140002124286000,
34120140003318330000, 34120160002114447000, era stata contestata la conformità all'originale delle copie fotostatiche prodotte in atti, prive di una benché minima autentica nonché l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sui referti, per patente apocrifia. Tuttavia, tale eccezione era infondata ai sensi dell'art 2719 cc che esigeva la necessità di un espresso disconoscimento (Cass. n. 18074/2019;
Cass. n. 30519/2022): infatti, il disconoscimento non poteva essere effettuato con clausole di stile generiche o onnicomprensive, ma in modo chiaro e circostanziato, a pena di sua inefficacia (Cass., n.
27633/2018; Cass. n. 40750/2021). Premesso che non sussisteva un obbligo di produzione degli originali, il non aveva comunque mai effettuato un disconoscimento con carattere di Pt_1 specificità. Inoltre, colui che intendeva contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione e di non aver mai apposto la propria sottoscrizione sull'avviso, doveva impugnarlo con la querela di falso, secondo quanto dedotto dalla giurisprudenza di legittimità che richiamava: querela che, nella specie, non era mai stata proposta.
Quanto alla nullità della notifica delle cartelle esattoriali n. 04120130033498169000 e n.
04120150022652719000 consegnate a persona diversa dal destinatario in assenza del successivo invio della raccomandata informativa in violazione degli artt. 25 e 26 DPR n. 602/73 e 60, co. 1 lett.
b-bis DPR n. 600/73, erano state prodotte da due distinte di postalizzazione, rispettivamente, CP_4 la raccomandata informativa n. 71000021016-2 e la raccomandata informativa n. 71000591824-0,
2 essendo sufficiente secondo l'art 60 citato (e la giurisprudenza di legittimità) soltanto la avvenuta spedizione di una lettera raccomandata, e non di una raccomandata con avviso di ricevimento (Cass.
n. 20863/2017); e, in caso in cui veniva eccepita la violazione dell'art 60, era sufficiente la produzione in giudizio della relata di notifica debitamente compilata dal messo notificatore, attestante l'avvenuta spedizione della lettera informativa.
Quanto alla documentazione depositata da in relazione alla cartella n. CP_4
CP_ 04120140021332540000, e da in relazione agli avvisi di addebito nn. 34120120003560164000,
34120130004082866000, 34120130005645064000, 34120130005645266000,
34120140001353505000, 34120140006048381000, con notifiche perfezionate per compiuta giacenza, era infondata l'eccezione relativa al mancato rispetto delle garanzie ex art 140 cpc: infatti, riguardo agli avvisi di addebito non trovava applicazione (ex art 30 DL n. 78/2010) l'art. 140 cpc.
Quanto alla cartella, era stato provato che la stessa era stata notificata il 20.12.2014 e che era CP_4 stato inviato l'avviso di deposito a mezzo di raccomandata a.r. n. EQU730005098967, raccomandata ricevuta il 26.12.2014.
Infondata era anche l'eccezione relativa all'avviso di addebito n. 34120150000007816000, in merito al quale era stata rilevata l'inesistenza giuridica della notifica dell'atto impugnato, in quanto non era CP_ stato utilizzato l'indirizzo di posta elettronica certificato attribuito ad e a di cui agli CP_4 elenchi ufficiali ( “IPA” e “PP.AA.”), ma un irrituale e ignoto indirizzo non risultante in alcun elenco
(nel caso di specie, infatti, il messaggio proveniva dall'indirizzo PEC
t”, ovvero un indirizzo ignoto, non contenuto nei registri Email_1 pubblici normativamente previsti: IPA e PP.AA.).
Il Tribunale assumeva che l'art. 30, co. 4 D.L. n. 78/2010, prevedeva la notifica tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra Comune e , dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale e che la CP_2 notifica poteva essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Tale disciplina doveva considerarsi speciale rispetto a quella di cui agli artt.
3-bis, co. 1 L. n. 53/1994 e
16-ter, co. 1 D.L. n. 179/2012, dal momento che l'articolo 3-bis prevedeva che la notifica poteva essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi, non sussistendo quindi alcun obbligo di utilizzo esclusivo degli indirizzi pubblicati nei registri “IPA” o “PP.AA.”, a pena di inesistenza/invalidità della notifica, bensì solo l'onere di notifica all'indirizzo del destinatario pubblicato nei registri pubblici. Inoltre, in base alla normativa speciale prevista per la notifica degli atti amministrativi tributari ex artt. 26 D.P.R. n.
602/73 e 60 n. D.P.R. 600/73 era ammessa la notifica diretta di tali atti da parte dal competente ufficio, con le modalità previste dal regolamento di cui al DPR n. 68/2005, a mezzo PEC, senza un obbligo
3 per di utilizzo esclusivo degli indirizzi pubblicati nei registri INIPEC ovvero REGINDE a CP_4 pena di invalidità della notifica.
Relativamente alla eccepita prescrizione (asseritamente maturata tra la data di notificazione delle cartelle e degli avvisi di addebito e la data di notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata), non era stata sollevata nessuna tempestiva contestazione sulla documentazione di interruzione CP_4 del decorso del termine prescrizionale con riferimento a tutti i titoli (nei confronti del era stata Pt_1 aperta procedura fallimentare innanzi al Tribunale di Firenze n. 154/2015; il 7.10.2015, aveva CP_4 depositato tre domande di insinuazione al passivo;
il 19.2.2020, aveva notificato alla CP_4 procedura preavviso di iscrizione ipotecaria n. 04176202000000389000; la procedura in questione era stata chiusa con decreto depositato il 25.11.2020). Andava poi considerato che l'art. 37, co. 2 D.L.
n. 18/2020 (convertito nella L. n. 27/2020) il termine di prescrizione era stato sospeso per 129 giorni della decorrenza;
mentre l'art 11, co. 9 D.L. n. 183/2020 (convertito nella L. n. 21/2021) aveva sospeso la prescrizione per ulteriori 181 (e quindi, complessivamente, per 310 giorni).
Infine, risultava infondata anche l'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento per omessa indicazione del calcolo degli interessi pretesi, dal momento che la stessa intimazione era stata redatta con il contenuto normativamente previsto (ex art. 50, comma 3, D.P.R. n. 602/1973), secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, non potendo essere il suo contenuto diverso da quello adottato in concreto ed essendo sufficiente che fosse fatto riferimento alla cartella di pagamento/avviso di addebito, senza la loro allegazione (Cass. n. 21065/2022). In sostanza, bastava che l'atto contenesse l'indicazione dell'importo monetario richiesto, la base normativa degli interessi, ma non la specificazione in esso dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo (Cass. SS.UU n. 22281/2022).
Il Tribunale, in ultimo, dava atto che la corretta notifica dei titoli sottesi all'intimazione di pagamento comportava l'inammissibilità per decadenza ex art 24 D.l.vo n. 46/1999 delle questioni inerenti il merito dei relativi crediti anteriori alla notifica dei titoli stessi nonché ogni questione relativa a vizi formali che avrebbe dovuto essere fatta valere ex art 617 cpc.
impugna la sentenza, chiedendo di accertare l'intervenuta prescrizione delle Parte_1 cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, con cancellazione dei titoli;
di accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, inesistenza e comunque la mancata notifica dei medesimi titoli, con annullamento del ruolo e del debito e degli atti prodromici e successivi;
di dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento per mancata e/o errata indicazione della modalità di calcolo degli interessi moratori, in violazione degli artt. 7 e 17 della L. n. 212/2000 e dell' art. 3 della L. n.
241/1990; con condanna al rimborso di quanto eventualmente pagato nelle more, con rivalutazione ed interessi, come per legge;
vinte le spese dei gradi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
4 L'appellante deduce i seguenti motivi di appello:
1) si era costituita a mezzo di un legale del libero foro e ciò comportava il difetto di una valida CP_4 procura che doveva in realtà essere conferita all'Avvocatura dello Stato, a norma del protocollo sussistente tra e Avvocatura del 22.6.2017, par.3.4 (in tal senso, si era espressa Cass. n. CP_4
34191/2022; ma anche Cass. n. 28741/2018 e Cass. n. 1992/2019). Sul punto, era poi da escludersi la possibilità di una sanatoria ex art 182 cpc, come rilevato dalla stessa pronuncia di legittimità in ultimo citata
2) quanto al disconoscimento della documentazione afferente alle notifiche prodotta in primo grado in copia rispetto agli originali e senza l'attestazione di un pubblico ufficiale sulla sua conformità agli stessi originali (peraltro mai prodotti), il disconoscimento non richiedeva formule specifiche. In merito, alla apocrifia delle sottoscrizioni, doveva sottolinearsi la differenza tra l'istanza di verificazione (che riguarda la scrittura non riconosciuta) e la querela di falso (che attiene alla scrittura riconosciuta): nella specie, la controparte avrebbe dovuto depositare istanza di verificazione.
Pertanto, la documentazione prodotta non era utilizzabile per effetto del disconoscimento.
3) quanto alla invalidità delle notifiche, relativamente agli atti prodotti da doveva censurarsi
CP_4 il mancato invio della seconda raccomandata per gli atti notificati a persona diversa dal contribuente, non essendo stato attestato da il collegamento tra ricevente e ricorrente. Riguardo poi a certi
CP_4 titoli ( e ) non erano state rispettate le garanzie previste dall'art 140 cpc per l'ipotesi di
CP_4 CP_2 notifica perfezionatasi per compiuta giacenza. Inoltre, doveva riproporsi la questione relativa all'utilizzo di indirizzi non provenienti dai pubblici registri. Infine, andava rilevata la nullità degli atti prodotti da (sub nn 1,4,5,7,) perché in formato PDF e non in formato CADES o PADES
CP_4 ovvero senza firma digitale
4) la prescrizione era maturata dal momento che i titoli non erano mai stati notificati ed erano stati conosciuti solo alla data della notifica dell'intimazione 6.7.2023; in ogni caso, anche se eventualmente notificati, la prescrizione era maturata decorso il quinquennio dalla data della notifica
(ed esattamente alle date specificate per ciascun titolo).
5) l'intimazione di pagamento era nulla per difetto di motivazione: invero, sussisteva un obbligo di motivazione dei provvedimenti;
di specificazione della base imponibile originaria e del tasso degli interessi;
nella specie, era stata omessa l'indicazione del calcolo e sul punto doveva richiamarsi la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 10481/2018; Cass. n. 16853/2021; Cass. n. 16854/2021) e di merito (Commissione Tributaria Veneto n. 404/2021; Trib Termini Imerese n. 344/2020).
i è costituita, contestando preliminarmente Controparte_5
l'eccezione relativa alla nullità della procura per essersi costituita l'agenzia con un procuratore del libero foro. Sempre in via preliminare, ha rilevato l'inammissibilità delle eccezioni formali (invalidità
5 della notifica, omesso calcolo degli interessi) ex art 617 cpc: nella specie, l'opposizione non era stata proposta nel termine perentorio di 20 giorni, dal momento che l'intimazione di pagamento era stata ricevuta il 22.10.2022, l'iscrizione a ruolo dell'opposizione era avvenuta il 22.11.2022.
Sul disconoscimento della conformità della copia agli originali, l'eccezione era inammissibile ex art
345 cpc;
in quanto domanda nuova nei confronti dei In ogni caso, doveva rilevarsi CP_4
l'infondatezza nel merito, essendo stato effettuato un disconoscimento generico alla prima udienza utile. Rilevava la correttezza della sentenza anche sotto il profilo della regolarità delle notifiche dei titoli (di competenza dell'ente impositore), da ritenersi immune da vizi.
Quanto ai documenti (da 12 a 17), ossia agli atti interruttivi della prescrizione, questi non erano mai stati contestati dal ricorrente. Sull'omessa motivazione dell'intimazione di pagamento per assenza delle modalità di calcolo degli interessi, non era previsto che l'atto censurato dovesse contenere tale previsione;
in ogni caso, si trattava di eccezione valevole solo nei confronti dell'ente impositore.
si è costituito in giudizio, ripercorrendo le argomentazioni del primo grado e affermando che la CP_2 decisione era scevra da ogni possibilità di censura. Era infondata la questione sull'avvenuto disconoscimento delle copie fotostatiche. L'opposizione era del tutto strumentale, atteso che l'appellante aveva presentato istanza di dilazione e di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, entrambe relativamente ad alcuni crediti di cui ai titoli oggetto di causa. Le notifiche dei medesimi titoli erano avvenute correttamente e conseguentemente era infondata l'eccezione di prescrizione.
INAIL si è costituita, ribadendo le difese del primo grado di giudizio;
assumendo che i crediti erano stati resi noti con le ordinarie forme di notificazione;
gli atti notificati erano completi ai fini di rendere edotta la parte sui medesimi crediti. Eccepiva inoltre la tardività dell'opposizione proposta oltre i termini decadenziali di 40 e 20 giorni, di cui rispettivamente agli artt 24 D.l.vo n. 46/1999 e 617 cpc.
*******
Di seguito, si esaminano i motivi di appello proposti dall'odierno appellante.
MOTIVO SUB 1).
Il motivo relativo alla costituzione di con un difensore del libero foro, anziché con CP_4
l'Avvocatura dello Stato, è infondato.
In merito, sono condivisibili le argomentazioni svolte nella sua memoria da CP_4
Innanzitutto aveva dato applicazione all'art 1 comma 8, del DL n. 193/2016, secondo cui CP_4
“L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello
Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì
6 avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente;
in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa”.
In merito, deve poi rilevarsi un dato già di per sé significativo, ovverosia che il protocollo del giugno/luglio 2017 invocato dall'appellante era stato superato da altri due protocolli del 24.9.2020 e del 25.6.2024 (come dedotto incontestatamente da e quindi non era un protocollo attuale CP_4 all'epoca dell'introduzione del giudizio: su tali ultimi e più recenti protocolli nulla ha dedotto di ulteriore l'odierno appellante.
MOTIVI SUB 2) E SUB 3).
Tali motivi possono essere trattati congiuntamente.
Sulla questione della non conformità delle copie delle relate all'originale, il Tribunale aveva innanzitutto rilevato che non vi era alcun obbligo di produrre gli originali;
che il disconoscimento ex art 2719 cc doveva essere specifico a pena di inefficacia;
che chi voleva contestare l'autenticità delle sottoscrizioni doveva farlo con querela di falso (questioni oggetto del motivo sub 2). Aveva poi argomentato analiticamente sulle questioni relative alle nullità delle notifiche sotto il profilo del mancato invio della raccomandata informativa nel caso di ricezione da parte di persona diversa dal destinatario;
sulla violazione delle garanzie ex art 140 cpc;
sul fatto che gli indirizzi da cui provenivano le notifiche non fossero contenuti nei pubblici registri indicati (questioni oggetto del motivo sub 3).
Questa Corte intende preliminarmente richiamare la propria giurisprudenza a cui intende uniformarsi:
”…… deve innanzi tutto rilevarsi come nel ricorso di primo grado la parte privata avesse affermato di non avere ricevuto la notifica di alcuno dei titoli di cui è causa, assumendo poi l'onere delle controparti di dimostrare, oltre all'effettività di dette notifiche, la loro regolarità sotto ogni profilo.
Rileva in contrario la Corte che non “può ritenersi acquisito al "thema decidendum" l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio in conseguenza della mera proposizione
"eccezione di inesistenza" della notifica, non essendo dato ravvisare una relazione di continenza tra la inesistenza ed i vizi di nullità dell'atto notificatorio: ciò, infatti, comporterebbe una inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la proposta eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali la eccezione si fonda e che sostanzia l'onere di allegazione ricadente
7 esclusivamente sulla parte” (così testualmente, ma ex plurimis Cass. civ. Sez. V, Sent., 05-04-2013,
n. 8398).
Facendo allora applicazione di tali principi, che questo collegio condivide, poiché è onere della parte che eccepisca la nullità della notificazione dedurre specificamente i fatti su cui l'eccezione si fonda, una volta che sia stata lamentata nel ricorso di primo grado l'inesistenza delle notifiche, a fronte della prova contraria offerta dalla controparte (come è stata offerta nella specie, in quanto è pacifica
l'esistenza delle notificazioni di cui si discute), è di una certa evidenza che l'originario attore non possa più dedurre ogni e qualsiasi vizio della notifica come effettivamente eseguita, ma unicamente quelli che siano compatibili con la sua originaria difesa (così tipicamente i rilievi che attengono, se non alla conoscenza effettiva, alla conoscibilità legale della notifica pur materialmente eseguita).
In contrario nella specie l'appellante, provata l'esistenza delle notifiche eseguite a mezzo pec, non nega oltre di avere ricevuto quegli atti, ma si duole di fatti del tutto diversi, quali l'irregolarità dell'indirizzo pec di provenienza e di destinazione della notifica e la presunta “non genuinità” della copia informatica rispetto all'originale in ragione del formato dell'atto notificato.
Entrambe difese, ad avviso del collegio, precluse dall'originaria prospettazione, in quanto esse presuppongono un fatto (la ricezione della notifica) contrario a quello posto in ricorso a fondamento dell'eccezione proposta…….” (si veda, sent. Corte Appello Firenze nel proc. n. 809/2020).
Ciò premesso, l'eccezione relativa al disconoscimento della conformità tra copia e originale della relata di notifica appare una eccezione che, seppur tempestivamente proposta alla prima udienza utile dopo la costituzione delle controparti, non era ammissibile alla luce di quanto sopra argomentato perché estranea al thema decidendum.
Quanto alle altre eccezioni (apocrifia della firma;
invio raccomandata informativa;
violazione art 140 cpc;
notifiche non provenienti da indirizzi su pubblici registri) erano eccezioni sollevate nella memoria autorizzata del 31.5.2023 concessa dal Tribunale ex art 127 ter cpc e dunque oltre la prima udienza utile dopo la costituzione delle controparti.
In ogni caso, si dovrebbe valutare la loro ammissibilità alla luce della giurisprudenza di questa Corte
(come sopra richiamata), rispetto a quella che era la difesa di cui al ricorso in opposizione, incentrata sul fatto di non avere mai ricevuto le notifiche.
Preme altresì evidenziare come la motivazione della sentenza di primo grado su tali questioni fosse stata particolarmente analitica, richiamando normativa e giurisprudenza a confutazione delle argomentazioni di parte ricorrente (si veda sopra, quanto dedotto dal Tribunale sulle singole questioni).
A fronte di ciò l'odierno appellante ha omesso di confrontarsi con le motivazioni della pronuncia, non effettuando deduzioni idonee a confutare il processo argomentativo del Tribunale, ma limitandosi
8 a riproporre le medesime difese sulla questione della necessità della raccomandata informativa;
non contestando le argomentazioni del Tribunale sulla inapplicabilità dell'art 140 cpc al caso in esame né il fatto dell'assenza di un obbligo dell'ente di utilizzazione di determinati indirizzi PEC.
Peraltro, si rammenta che, per la pronuncia di questa Corte sopra citata, tale ultimo vizio era stato ritenuto integrante un vizio formale da farsi valere nel termine perentorio ex art 617 cpc:
“……..l'eccezione relativa all'irregolarità degli indirizzi pec di provenienza e di destinazione rappresenta all'evidenza una nullità formale che avrebbe dovuto essere fatta valere con
l'opposizione agli atti esecutivi, invece mai proposta…..
Tale ultima argomentazione (sulla perentorietà del termine ex art 617 cpc) parrebbe poi valer anche per tutte le censure attinenti ai vizi di natura formale.
Infine, deve osservarsi che nulla era mai stato eccepito nel giudizio di primo grado sulla notifica di atti di intimazione prodotti da in formato PDF anziché in formato CADES o PADES: CP_4 questione pertanto inammissibile in quanto introdotta solo in questo grado (sotto il motivo di appello sub 3).
MOTIVO SUB 4)
Il motivo è infondato.
In appello vengono reiterate le difese in punto di prescrizione, ossia in merito alla sua avvenuta maturazione in caso di mancata notifica dei titoli nonché (per l'ipotesi di accertata notifica) da tale data in poi, essendo quindi scaduto il termine prescrizionale prima della notifica dell'intimazione di pagamento (l'appellante evidenziava in relazione alle singole cartelle/avvisi numericamente individuati le seguenti circostanze: n. 04120130033498169000 asseritamente notificata il 20.3.14 e quindi prescritta il 20.3.19; n. 04120140021332540000 asseritamente notificata il 20.12.14 e quindi prescritta il 20.12.19; n. 04120150022652719000 asseritamente notificata il 21.10.15 e quindi prescritta il 21.10.20; n. 34120120002882880000 asseritamente notificata il 25.7.12 e quindi prescritta il 25.7.17; n. 34120120003560164000 asseritamente notificata il 14.11.12 e quindi prescritta il 14.11.17; n. 34120120003943181000 asseritamente notificata il 27.11.12 e quindi prescritta il 27.11.17; n. 34120130005645064000 asseritamente notificata il 4.3.14 e quindi prescritta il 4.3.19; n. 34120130005645266000 asseritamente notificata il 6.3.14 e quindi prescritta il 6.3.19; n.
34120140001353505000 asseritamente notificata il 28.6.14 e quindi prescritta il 28.6.19; n.
34120140002124286000 asseritamente notificata il 24.7.14 e quindi prescritta il 24.7.19; n.
34120140003318330000 asseritamente notificata il 2.10.14 e quindi prescritta il 2.10.19; n.
34120140006048381000 asseritamente notificata il 28.1.15 e quindi prescritta il 28.1.20; n.
34120150000007816000 asseritamente notificata il 20.2.15 e quindi prescritta il 20.2.20;
9 34120160002114447000 asseritamente notificata il 8.6.16 e quindi prescritta il 8.6.21; n.
34120130004082866000 asseritamente notificata l'1.2.14 e quindi prescritta l'1.2.19)
L'appellante assume anche in questo grado che mai gli erano stati notificati atti interruttivi, senza confrontarsi su quanto dedotto dal Tribunale in merito: infatti, deve osservarsi che una volta prodotti in giudizio da i doc. 12-17 (insinuazione al passivo 2015; iscrizione ipotecaria 2015, chiusura CP_4 fallimento 2020, ecc.), il ricorrente nulla aveva mai eccepito sulla idoneità di tali atti ad interrompere la prescrizione, come correttamente dedotto anche in sentenza.
In appello, nulla è stato poi argomentato sul fatto che vi sarebbe stata (come affermato nella medesima pronuncia di primo grado) una sospensione della prescrizione per ben 310 giorni, essendosi in periodo di emergenza Covid.
Pertanto, la prescrizione non era maturata al momento in cui era stata notificata l'intimazione di pagamento in data 21.10.2022.
5) infondato appare anche il motivo relativo alla mancata motivazione dell'intimazione di pagamento e quindi della sua nullità per mancata specificazione delle modalità di calcolo degli interessi.
In merito, deve richiamarsi l'art 50, comma 3, DPR n. 602/1973, secondo cui l'avviso di cui al comma
2 (contenente l'intimazione di pagamento) deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze;
pertanto, l'atto in questione deve considerarsi regolarmente redatto.
Inoltre, l'art 7 della L. n. 212/2020 (statuto del contribuente) - nel rilevare che gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della L. n.
241/1990, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione - al comma 2 precisa quali sono gli elementi che devono essere indicati tassativamente dall'amministrazione finanziaria, ossia: a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
Gli elementi essenziali dell'atto, quindi, sono solo quelli relativi ai soggetti a cui si può chiedere informazioni o il riesame nonché alle modalità anche temporali per il ricorso, null'altro dovendo essere indicato, con particolare riferimento al calcolo degli interessi.
Pertanto, è condivisibile la motivazione del Tribunale che aveva escluso un difetto di motivazione richiamando la normativa e la giurisprudenza di legittimità.
10 In definitiva, dalle suesposte considerazioni consegue che l'appello deve essere respinto integralmente.
Le spese del grado sono a carico di parte appellante e devono essere liquidate ex DM n, 55/2014 e successivi aggiornamenti, considerato il valore della causa e l'attività compiuta. CP_ Pertanto, in favore di ciascuna parte appellata e deve essere Controparte_1 liquidato l'importo di € 4.997,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap se dovuti;
in favore di parte appellata Inail, l'importo di € 3.996,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap se dovuti.
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante dell'art. 13 del Testo Unico di cui al DPR 30 maggio
2002, n. 115 se e in quanto dovuto
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-respinge l'appello avverso la sentenza di primo grado;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in favore di ciascuna parte CP_ appellata e in € 4.997,00, oltre 15% per spese generali, oltre Controparte_1
Iva e Cap se dovuti e in favore di parte appellata Inail in € 3.996,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap se dovuti;
-dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1- quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se e in quanto dovuto.
Firenze, 11 Marzo 2025
La Consigliera est. La Presidente
dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
11
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 111/2024 promossa da:
Parte_1 con l'avv. Simone Forte appellante contro
Controparte_1 con l'avv. Niccolò Basili
INAIL con l'avv. Marisa Petrillo
CP_2 con gli avv.ti Marco Fallaci, Patrizia Colella, Paola Forgione appellati avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 738/2023 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data
8.9.2023 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 11 marzo 2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
aveva chiesto al Tribunale di Firenze di dichiarare: Parte_1
-la nullità dell'intimazione di pagamento n. 04120229007628836000, sottesa ai seguenti n. 15 cartelle/avvisi nonché la illegittimità/nullità e comunque la loro mancata notifica, CP_3
1 (04120130033498169000; 04120140021332540000; 04120150022652719000;
34120120002882880000; 34120120003560164000; 34120120003943181000;
34120130005645064000; 34120130005645266000; 34120140001353505000;
34120140002124286000; 34120140003318330000; 34120140006048381000;
34120150000007816000; 34120160002114447000; 34120130004082866000), con conseguente annullamento del ruolo e del debito;
-nel merito, di accertare l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dai medesimi titoli;
-di dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa indicazione del calcolo degli interessi.
Il Tribunale di Firenze respingeva il ricorso, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di CP_ lite a ciascuna parte convenuta che liquidava in € 4.201,00, oltre accessori, in favore di e
[...]
e in € 1.865,00, oltre accessori, in favore di Inail. Controparte_1
Il Tribunale - qualificata l'azione proposta in termini di opposizione all'esecuzione ex art 615 cpc - CP_ assumeva che l' aveva documentato di aver notificato al tutti gli avvisi di addebito Pt_1 impugnati mediante raccomanda a.r. (per tutti) o a mezzo PEC (con riferimento all'avviso di addebito n. 34120150000007816000). In relazione ai referti di notifica degli avvisi di addebito
34120120002882880000, 34120120003943181000, 34120140002124286000,
34120140003318330000, 34120160002114447000, era stata contestata la conformità all'originale delle copie fotostatiche prodotte in atti, prive di una benché minima autentica nonché l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sui referti, per patente apocrifia. Tuttavia, tale eccezione era infondata ai sensi dell'art 2719 cc che esigeva la necessità di un espresso disconoscimento (Cass. n. 18074/2019;
Cass. n. 30519/2022): infatti, il disconoscimento non poteva essere effettuato con clausole di stile generiche o onnicomprensive, ma in modo chiaro e circostanziato, a pena di sua inefficacia (Cass., n.
27633/2018; Cass. n. 40750/2021). Premesso che non sussisteva un obbligo di produzione degli originali, il non aveva comunque mai effettuato un disconoscimento con carattere di Pt_1 specificità. Inoltre, colui che intendeva contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione e di non aver mai apposto la propria sottoscrizione sull'avviso, doveva impugnarlo con la querela di falso, secondo quanto dedotto dalla giurisprudenza di legittimità che richiamava: querela che, nella specie, non era mai stata proposta.
Quanto alla nullità della notifica delle cartelle esattoriali n. 04120130033498169000 e n.
04120150022652719000 consegnate a persona diversa dal destinatario in assenza del successivo invio della raccomandata informativa in violazione degli artt. 25 e 26 DPR n. 602/73 e 60, co. 1 lett.
b-bis DPR n. 600/73, erano state prodotte da due distinte di postalizzazione, rispettivamente, CP_4 la raccomandata informativa n. 71000021016-2 e la raccomandata informativa n. 71000591824-0,
2 essendo sufficiente secondo l'art 60 citato (e la giurisprudenza di legittimità) soltanto la avvenuta spedizione di una lettera raccomandata, e non di una raccomandata con avviso di ricevimento (Cass.
n. 20863/2017); e, in caso in cui veniva eccepita la violazione dell'art 60, era sufficiente la produzione in giudizio della relata di notifica debitamente compilata dal messo notificatore, attestante l'avvenuta spedizione della lettera informativa.
Quanto alla documentazione depositata da in relazione alla cartella n. CP_4
CP_ 04120140021332540000, e da in relazione agli avvisi di addebito nn. 34120120003560164000,
34120130004082866000, 34120130005645064000, 34120130005645266000,
34120140001353505000, 34120140006048381000, con notifiche perfezionate per compiuta giacenza, era infondata l'eccezione relativa al mancato rispetto delle garanzie ex art 140 cpc: infatti, riguardo agli avvisi di addebito non trovava applicazione (ex art 30 DL n. 78/2010) l'art. 140 cpc.
Quanto alla cartella, era stato provato che la stessa era stata notificata il 20.12.2014 e che era CP_4 stato inviato l'avviso di deposito a mezzo di raccomandata a.r. n. EQU730005098967, raccomandata ricevuta il 26.12.2014.
Infondata era anche l'eccezione relativa all'avviso di addebito n. 34120150000007816000, in merito al quale era stata rilevata l'inesistenza giuridica della notifica dell'atto impugnato, in quanto non era CP_ stato utilizzato l'indirizzo di posta elettronica certificato attribuito ad e a di cui agli CP_4 elenchi ufficiali ( “IPA” e “PP.AA.”), ma un irrituale e ignoto indirizzo non risultante in alcun elenco
(nel caso di specie, infatti, il messaggio proveniva dall'indirizzo PEC
t”, ovvero un indirizzo ignoto, non contenuto nei registri Email_1 pubblici normativamente previsti: IPA e PP.AA.).
Il Tribunale assumeva che l'art. 30, co. 4 D.L. n. 78/2010, prevedeva la notifica tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra Comune e , dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale e che la CP_2 notifica poteva essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Tale disciplina doveva considerarsi speciale rispetto a quella di cui agli artt.
3-bis, co. 1 L. n. 53/1994 e
16-ter, co. 1 D.L. n. 179/2012, dal momento che l'articolo 3-bis prevedeva che la notifica poteva essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi, non sussistendo quindi alcun obbligo di utilizzo esclusivo degli indirizzi pubblicati nei registri “IPA” o “PP.AA.”, a pena di inesistenza/invalidità della notifica, bensì solo l'onere di notifica all'indirizzo del destinatario pubblicato nei registri pubblici. Inoltre, in base alla normativa speciale prevista per la notifica degli atti amministrativi tributari ex artt. 26 D.P.R. n.
602/73 e 60 n. D.P.R. 600/73 era ammessa la notifica diretta di tali atti da parte dal competente ufficio, con le modalità previste dal regolamento di cui al DPR n. 68/2005, a mezzo PEC, senza un obbligo
3 per di utilizzo esclusivo degli indirizzi pubblicati nei registri INIPEC ovvero REGINDE a CP_4 pena di invalidità della notifica.
Relativamente alla eccepita prescrizione (asseritamente maturata tra la data di notificazione delle cartelle e degli avvisi di addebito e la data di notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata), non era stata sollevata nessuna tempestiva contestazione sulla documentazione di interruzione CP_4 del decorso del termine prescrizionale con riferimento a tutti i titoli (nei confronti del era stata Pt_1 aperta procedura fallimentare innanzi al Tribunale di Firenze n. 154/2015; il 7.10.2015, aveva CP_4 depositato tre domande di insinuazione al passivo;
il 19.2.2020, aveva notificato alla CP_4 procedura preavviso di iscrizione ipotecaria n. 04176202000000389000; la procedura in questione era stata chiusa con decreto depositato il 25.11.2020). Andava poi considerato che l'art. 37, co. 2 D.L.
n. 18/2020 (convertito nella L. n. 27/2020) il termine di prescrizione era stato sospeso per 129 giorni della decorrenza;
mentre l'art 11, co. 9 D.L. n. 183/2020 (convertito nella L. n. 21/2021) aveva sospeso la prescrizione per ulteriori 181 (e quindi, complessivamente, per 310 giorni).
Infine, risultava infondata anche l'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento per omessa indicazione del calcolo degli interessi pretesi, dal momento che la stessa intimazione era stata redatta con il contenuto normativamente previsto (ex art. 50, comma 3, D.P.R. n. 602/1973), secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, non potendo essere il suo contenuto diverso da quello adottato in concreto ed essendo sufficiente che fosse fatto riferimento alla cartella di pagamento/avviso di addebito, senza la loro allegazione (Cass. n. 21065/2022). In sostanza, bastava che l'atto contenesse l'indicazione dell'importo monetario richiesto, la base normativa degli interessi, ma non la specificazione in esso dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo (Cass. SS.UU n. 22281/2022).
Il Tribunale, in ultimo, dava atto che la corretta notifica dei titoli sottesi all'intimazione di pagamento comportava l'inammissibilità per decadenza ex art 24 D.l.vo n. 46/1999 delle questioni inerenti il merito dei relativi crediti anteriori alla notifica dei titoli stessi nonché ogni questione relativa a vizi formali che avrebbe dovuto essere fatta valere ex art 617 cpc.
impugna la sentenza, chiedendo di accertare l'intervenuta prescrizione delle Parte_1 cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, con cancellazione dei titoli;
di accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, inesistenza e comunque la mancata notifica dei medesimi titoli, con annullamento del ruolo e del debito e degli atti prodromici e successivi;
di dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento per mancata e/o errata indicazione della modalità di calcolo degli interessi moratori, in violazione degli artt. 7 e 17 della L. n. 212/2000 e dell' art. 3 della L. n.
241/1990; con condanna al rimborso di quanto eventualmente pagato nelle more, con rivalutazione ed interessi, come per legge;
vinte le spese dei gradi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
4 L'appellante deduce i seguenti motivi di appello:
1) si era costituita a mezzo di un legale del libero foro e ciò comportava il difetto di una valida CP_4 procura che doveva in realtà essere conferita all'Avvocatura dello Stato, a norma del protocollo sussistente tra e Avvocatura del 22.6.2017, par.3.4 (in tal senso, si era espressa Cass. n. CP_4
34191/2022; ma anche Cass. n. 28741/2018 e Cass. n. 1992/2019). Sul punto, era poi da escludersi la possibilità di una sanatoria ex art 182 cpc, come rilevato dalla stessa pronuncia di legittimità in ultimo citata
2) quanto al disconoscimento della documentazione afferente alle notifiche prodotta in primo grado in copia rispetto agli originali e senza l'attestazione di un pubblico ufficiale sulla sua conformità agli stessi originali (peraltro mai prodotti), il disconoscimento non richiedeva formule specifiche. In merito, alla apocrifia delle sottoscrizioni, doveva sottolinearsi la differenza tra l'istanza di verificazione (che riguarda la scrittura non riconosciuta) e la querela di falso (che attiene alla scrittura riconosciuta): nella specie, la controparte avrebbe dovuto depositare istanza di verificazione.
Pertanto, la documentazione prodotta non era utilizzabile per effetto del disconoscimento.
3) quanto alla invalidità delle notifiche, relativamente agli atti prodotti da doveva censurarsi
CP_4 il mancato invio della seconda raccomandata per gli atti notificati a persona diversa dal contribuente, non essendo stato attestato da il collegamento tra ricevente e ricorrente. Riguardo poi a certi
CP_4 titoli ( e ) non erano state rispettate le garanzie previste dall'art 140 cpc per l'ipotesi di
CP_4 CP_2 notifica perfezionatasi per compiuta giacenza. Inoltre, doveva riproporsi la questione relativa all'utilizzo di indirizzi non provenienti dai pubblici registri. Infine, andava rilevata la nullità degli atti prodotti da (sub nn 1,4,5,7,) perché in formato PDF e non in formato CADES o PADES
CP_4 ovvero senza firma digitale
4) la prescrizione era maturata dal momento che i titoli non erano mai stati notificati ed erano stati conosciuti solo alla data della notifica dell'intimazione 6.7.2023; in ogni caso, anche se eventualmente notificati, la prescrizione era maturata decorso il quinquennio dalla data della notifica
(ed esattamente alle date specificate per ciascun titolo).
5) l'intimazione di pagamento era nulla per difetto di motivazione: invero, sussisteva un obbligo di motivazione dei provvedimenti;
di specificazione della base imponibile originaria e del tasso degli interessi;
nella specie, era stata omessa l'indicazione del calcolo e sul punto doveva richiamarsi la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 10481/2018; Cass. n. 16853/2021; Cass. n. 16854/2021) e di merito (Commissione Tributaria Veneto n. 404/2021; Trib Termini Imerese n. 344/2020).
i è costituita, contestando preliminarmente Controparte_5
l'eccezione relativa alla nullità della procura per essersi costituita l'agenzia con un procuratore del libero foro. Sempre in via preliminare, ha rilevato l'inammissibilità delle eccezioni formali (invalidità
5 della notifica, omesso calcolo degli interessi) ex art 617 cpc: nella specie, l'opposizione non era stata proposta nel termine perentorio di 20 giorni, dal momento che l'intimazione di pagamento era stata ricevuta il 22.10.2022, l'iscrizione a ruolo dell'opposizione era avvenuta il 22.11.2022.
Sul disconoscimento della conformità della copia agli originali, l'eccezione era inammissibile ex art
345 cpc;
in quanto domanda nuova nei confronti dei In ogni caso, doveva rilevarsi CP_4
l'infondatezza nel merito, essendo stato effettuato un disconoscimento generico alla prima udienza utile. Rilevava la correttezza della sentenza anche sotto il profilo della regolarità delle notifiche dei titoli (di competenza dell'ente impositore), da ritenersi immune da vizi.
Quanto ai documenti (da 12 a 17), ossia agli atti interruttivi della prescrizione, questi non erano mai stati contestati dal ricorrente. Sull'omessa motivazione dell'intimazione di pagamento per assenza delle modalità di calcolo degli interessi, non era previsto che l'atto censurato dovesse contenere tale previsione;
in ogni caso, si trattava di eccezione valevole solo nei confronti dell'ente impositore.
si è costituito in giudizio, ripercorrendo le argomentazioni del primo grado e affermando che la CP_2 decisione era scevra da ogni possibilità di censura. Era infondata la questione sull'avvenuto disconoscimento delle copie fotostatiche. L'opposizione era del tutto strumentale, atteso che l'appellante aveva presentato istanza di dilazione e di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, entrambe relativamente ad alcuni crediti di cui ai titoli oggetto di causa. Le notifiche dei medesimi titoli erano avvenute correttamente e conseguentemente era infondata l'eccezione di prescrizione.
INAIL si è costituita, ribadendo le difese del primo grado di giudizio;
assumendo che i crediti erano stati resi noti con le ordinarie forme di notificazione;
gli atti notificati erano completi ai fini di rendere edotta la parte sui medesimi crediti. Eccepiva inoltre la tardività dell'opposizione proposta oltre i termini decadenziali di 40 e 20 giorni, di cui rispettivamente agli artt 24 D.l.vo n. 46/1999 e 617 cpc.
*******
Di seguito, si esaminano i motivi di appello proposti dall'odierno appellante.
MOTIVO SUB 1).
Il motivo relativo alla costituzione di con un difensore del libero foro, anziché con CP_4
l'Avvocatura dello Stato, è infondato.
In merito, sono condivisibili le argomentazioni svolte nella sua memoria da CP_4
Innanzitutto aveva dato applicazione all'art 1 comma 8, del DL n. 193/2016, secondo cui CP_4
“L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello
Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì
6 avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente;
in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa”.
In merito, deve poi rilevarsi un dato già di per sé significativo, ovverosia che il protocollo del giugno/luglio 2017 invocato dall'appellante era stato superato da altri due protocolli del 24.9.2020 e del 25.6.2024 (come dedotto incontestatamente da e quindi non era un protocollo attuale CP_4 all'epoca dell'introduzione del giudizio: su tali ultimi e più recenti protocolli nulla ha dedotto di ulteriore l'odierno appellante.
MOTIVI SUB 2) E SUB 3).
Tali motivi possono essere trattati congiuntamente.
Sulla questione della non conformità delle copie delle relate all'originale, il Tribunale aveva innanzitutto rilevato che non vi era alcun obbligo di produrre gli originali;
che il disconoscimento ex art 2719 cc doveva essere specifico a pena di inefficacia;
che chi voleva contestare l'autenticità delle sottoscrizioni doveva farlo con querela di falso (questioni oggetto del motivo sub 2). Aveva poi argomentato analiticamente sulle questioni relative alle nullità delle notifiche sotto il profilo del mancato invio della raccomandata informativa nel caso di ricezione da parte di persona diversa dal destinatario;
sulla violazione delle garanzie ex art 140 cpc;
sul fatto che gli indirizzi da cui provenivano le notifiche non fossero contenuti nei pubblici registri indicati (questioni oggetto del motivo sub 3).
Questa Corte intende preliminarmente richiamare la propria giurisprudenza a cui intende uniformarsi:
”…… deve innanzi tutto rilevarsi come nel ricorso di primo grado la parte privata avesse affermato di non avere ricevuto la notifica di alcuno dei titoli di cui è causa, assumendo poi l'onere delle controparti di dimostrare, oltre all'effettività di dette notifiche, la loro regolarità sotto ogni profilo.
Rileva in contrario la Corte che non “può ritenersi acquisito al "thema decidendum" l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio in conseguenza della mera proposizione
"eccezione di inesistenza" della notifica, non essendo dato ravvisare una relazione di continenza tra la inesistenza ed i vizi di nullità dell'atto notificatorio: ciò, infatti, comporterebbe una inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la proposta eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali la eccezione si fonda e che sostanzia l'onere di allegazione ricadente
7 esclusivamente sulla parte” (così testualmente, ma ex plurimis Cass. civ. Sez. V, Sent., 05-04-2013,
n. 8398).
Facendo allora applicazione di tali principi, che questo collegio condivide, poiché è onere della parte che eccepisca la nullità della notificazione dedurre specificamente i fatti su cui l'eccezione si fonda, una volta che sia stata lamentata nel ricorso di primo grado l'inesistenza delle notifiche, a fronte della prova contraria offerta dalla controparte (come è stata offerta nella specie, in quanto è pacifica
l'esistenza delle notificazioni di cui si discute), è di una certa evidenza che l'originario attore non possa più dedurre ogni e qualsiasi vizio della notifica come effettivamente eseguita, ma unicamente quelli che siano compatibili con la sua originaria difesa (così tipicamente i rilievi che attengono, se non alla conoscenza effettiva, alla conoscibilità legale della notifica pur materialmente eseguita).
In contrario nella specie l'appellante, provata l'esistenza delle notifiche eseguite a mezzo pec, non nega oltre di avere ricevuto quegli atti, ma si duole di fatti del tutto diversi, quali l'irregolarità dell'indirizzo pec di provenienza e di destinazione della notifica e la presunta “non genuinità” della copia informatica rispetto all'originale in ragione del formato dell'atto notificato.
Entrambe difese, ad avviso del collegio, precluse dall'originaria prospettazione, in quanto esse presuppongono un fatto (la ricezione della notifica) contrario a quello posto in ricorso a fondamento dell'eccezione proposta…….” (si veda, sent. Corte Appello Firenze nel proc. n. 809/2020).
Ciò premesso, l'eccezione relativa al disconoscimento della conformità tra copia e originale della relata di notifica appare una eccezione che, seppur tempestivamente proposta alla prima udienza utile dopo la costituzione delle controparti, non era ammissibile alla luce di quanto sopra argomentato perché estranea al thema decidendum.
Quanto alle altre eccezioni (apocrifia della firma;
invio raccomandata informativa;
violazione art 140 cpc;
notifiche non provenienti da indirizzi su pubblici registri) erano eccezioni sollevate nella memoria autorizzata del 31.5.2023 concessa dal Tribunale ex art 127 ter cpc e dunque oltre la prima udienza utile dopo la costituzione delle controparti.
In ogni caso, si dovrebbe valutare la loro ammissibilità alla luce della giurisprudenza di questa Corte
(come sopra richiamata), rispetto a quella che era la difesa di cui al ricorso in opposizione, incentrata sul fatto di non avere mai ricevuto le notifiche.
Preme altresì evidenziare come la motivazione della sentenza di primo grado su tali questioni fosse stata particolarmente analitica, richiamando normativa e giurisprudenza a confutazione delle argomentazioni di parte ricorrente (si veda sopra, quanto dedotto dal Tribunale sulle singole questioni).
A fronte di ciò l'odierno appellante ha omesso di confrontarsi con le motivazioni della pronuncia, non effettuando deduzioni idonee a confutare il processo argomentativo del Tribunale, ma limitandosi
8 a riproporre le medesime difese sulla questione della necessità della raccomandata informativa;
non contestando le argomentazioni del Tribunale sulla inapplicabilità dell'art 140 cpc al caso in esame né il fatto dell'assenza di un obbligo dell'ente di utilizzazione di determinati indirizzi PEC.
Peraltro, si rammenta che, per la pronuncia di questa Corte sopra citata, tale ultimo vizio era stato ritenuto integrante un vizio formale da farsi valere nel termine perentorio ex art 617 cpc:
“……..l'eccezione relativa all'irregolarità degli indirizzi pec di provenienza e di destinazione rappresenta all'evidenza una nullità formale che avrebbe dovuto essere fatta valere con
l'opposizione agli atti esecutivi, invece mai proposta…..
Tale ultima argomentazione (sulla perentorietà del termine ex art 617 cpc) parrebbe poi valer anche per tutte le censure attinenti ai vizi di natura formale.
Infine, deve osservarsi che nulla era mai stato eccepito nel giudizio di primo grado sulla notifica di atti di intimazione prodotti da in formato PDF anziché in formato CADES o PADES: CP_4 questione pertanto inammissibile in quanto introdotta solo in questo grado (sotto il motivo di appello sub 3).
MOTIVO SUB 4)
Il motivo è infondato.
In appello vengono reiterate le difese in punto di prescrizione, ossia in merito alla sua avvenuta maturazione in caso di mancata notifica dei titoli nonché (per l'ipotesi di accertata notifica) da tale data in poi, essendo quindi scaduto il termine prescrizionale prima della notifica dell'intimazione di pagamento (l'appellante evidenziava in relazione alle singole cartelle/avvisi numericamente individuati le seguenti circostanze: n. 04120130033498169000 asseritamente notificata il 20.3.14 e quindi prescritta il 20.3.19; n. 04120140021332540000 asseritamente notificata il 20.12.14 e quindi prescritta il 20.12.19; n. 04120150022652719000 asseritamente notificata il 21.10.15 e quindi prescritta il 21.10.20; n. 34120120002882880000 asseritamente notificata il 25.7.12 e quindi prescritta il 25.7.17; n. 34120120003560164000 asseritamente notificata il 14.11.12 e quindi prescritta il 14.11.17; n. 34120120003943181000 asseritamente notificata il 27.11.12 e quindi prescritta il 27.11.17; n. 34120130005645064000 asseritamente notificata il 4.3.14 e quindi prescritta il 4.3.19; n. 34120130005645266000 asseritamente notificata il 6.3.14 e quindi prescritta il 6.3.19; n.
34120140001353505000 asseritamente notificata il 28.6.14 e quindi prescritta il 28.6.19; n.
34120140002124286000 asseritamente notificata il 24.7.14 e quindi prescritta il 24.7.19; n.
34120140003318330000 asseritamente notificata il 2.10.14 e quindi prescritta il 2.10.19; n.
34120140006048381000 asseritamente notificata il 28.1.15 e quindi prescritta il 28.1.20; n.
34120150000007816000 asseritamente notificata il 20.2.15 e quindi prescritta il 20.2.20;
9 34120160002114447000 asseritamente notificata il 8.6.16 e quindi prescritta il 8.6.21; n.
34120130004082866000 asseritamente notificata l'1.2.14 e quindi prescritta l'1.2.19)
L'appellante assume anche in questo grado che mai gli erano stati notificati atti interruttivi, senza confrontarsi su quanto dedotto dal Tribunale in merito: infatti, deve osservarsi che una volta prodotti in giudizio da i doc. 12-17 (insinuazione al passivo 2015; iscrizione ipotecaria 2015, chiusura CP_4 fallimento 2020, ecc.), il ricorrente nulla aveva mai eccepito sulla idoneità di tali atti ad interrompere la prescrizione, come correttamente dedotto anche in sentenza.
In appello, nulla è stato poi argomentato sul fatto che vi sarebbe stata (come affermato nella medesima pronuncia di primo grado) una sospensione della prescrizione per ben 310 giorni, essendosi in periodo di emergenza Covid.
Pertanto, la prescrizione non era maturata al momento in cui era stata notificata l'intimazione di pagamento in data 21.10.2022.
5) infondato appare anche il motivo relativo alla mancata motivazione dell'intimazione di pagamento e quindi della sua nullità per mancata specificazione delle modalità di calcolo degli interessi.
In merito, deve richiamarsi l'art 50, comma 3, DPR n. 602/1973, secondo cui l'avviso di cui al comma
2 (contenente l'intimazione di pagamento) deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze;
pertanto, l'atto in questione deve considerarsi regolarmente redatto.
Inoltre, l'art 7 della L. n. 212/2020 (statuto del contribuente) - nel rilevare che gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della L. n.
241/1990, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione - al comma 2 precisa quali sono gli elementi che devono essere indicati tassativamente dall'amministrazione finanziaria, ossia: a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
Gli elementi essenziali dell'atto, quindi, sono solo quelli relativi ai soggetti a cui si può chiedere informazioni o il riesame nonché alle modalità anche temporali per il ricorso, null'altro dovendo essere indicato, con particolare riferimento al calcolo degli interessi.
Pertanto, è condivisibile la motivazione del Tribunale che aveva escluso un difetto di motivazione richiamando la normativa e la giurisprudenza di legittimità.
10 In definitiva, dalle suesposte considerazioni consegue che l'appello deve essere respinto integralmente.
Le spese del grado sono a carico di parte appellante e devono essere liquidate ex DM n, 55/2014 e successivi aggiornamenti, considerato il valore della causa e l'attività compiuta. CP_ Pertanto, in favore di ciascuna parte appellata e deve essere Controparte_1 liquidato l'importo di € 4.997,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap se dovuti;
in favore di parte appellata Inail, l'importo di € 3.996,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap se dovuti.
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante dell'art. 13 del Testo Unico di cui al DPR 30 maggio
2002, n. 115 se e in quanto dovuto
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-respinge l'appello avverso la sentenza di primo grado;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in favore di ciascuna parte CP_ appellata e in € 4.997,00, oltre 15% per spese generali, oltre Controparte_1
Iva e Cap se dovuti e in favore di parte appellata Inail in € 3.996,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap se dovuti;
-dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1- quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se e in quanto dovuto.
Firenze, 11 Marzo 2025
La Consigliera est. La Presidente
dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
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