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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/10/2025, n. 4700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4700 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Maria Di Lorenzo - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. SA Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Torre
Annunziata, pubblicata in data 03/10/2017 e contraddistinta dal n. 2483/2017, iscritto
al n.1056/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisio-
ne all'udienza del 04 marzo 2025 e pendente
TRA
, codice fiscale Parte_1 C.F._1
, codice fiscale Parte_2 CodiceFiscale_2
, codice fiscale Parte_3 C.F._3
, codice fiscale Parte_4 C.F._4
, codice fiscale Parte_5 C.F._5
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Marco Sardegna, C.F. e avv. C.F._6
Rosario AN, C.F. in virtù di procura in calce dell'atto di cita- C.F._7
zione in appello, indirizzi di posta elettronica certificata e Email_1
Email_2 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
-APPELLANTI -
E
Parte_6
-APPELLATO CONTUMACE-
E
, C.F. , in persona del legale rappresen- Controparte_1 P.IVA_1
tante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Mario Tuccillo, C.F.
[...]
, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di costituzione in appello, C.F._8
indirizzo pec non indicato
CP_2
del processo e conclusioni delle parti
[...]
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 21.02.2018 a ed il Parte_6
20.02.2018 ad , , , Controparte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale Parte_4 Parte_5
di Torre Annunziata, emessa nel giudizio rubricato con il n. 1355/2010 del R.G.C., di rigetto della domanda da loro proposta, in proprio e nella qualità di eredi di Per_1
, nei confronti di ed per sentir ac-
[...] Parte_6 Controparte_1
certare e dichiarare la responsabilità esclusiva di per le lesioni arreca- Parte_6
te a a seguito di incidente stradale, che ne causavano il decesso, con Persona_2
condanna dei convenuti in solido, quale compagnia assicuratrice per Controparte_1
la r.c.a. del veicolo di proprietà del , ai danni arrecati in proprio e quali eredi. Pt_6
2. restava contumace e contestava la fondatezza Controparte_3 Controparte_1
della domanda attorea che era in sostanza respinta perché il nominato CTU, dott.
[...]
, redigeva un elaborato secondo il quale la patologia che causava il Persona_3
decesso di era causalmente del tutto indipendente ed autonoma. Persona_2
3. Gli attori allegavano che la conducente dell'autovettura aveva urtato la bicicletta di
, di anni 86, che “in seguito a ciò fu trasportato in ospedale” e dopo dieci Persona_2
Pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
giorni decedeva. Dagli atti di causa emergeva che l'incidente era indicato come avve-
nuto alle h.17,00, l'urto interessava il piede del ciclista ed il trasporto in ospedale av-
veniva il giorno seguente.
4. Il CTU, con il suo elaborato, dopo aver ricapitolato la documentazione sanitaria a disposizione evidenziava che l'attestato necrologico aveva individuato la causa del decesso nella cardiopatia ipertensiva in fase ischemica, decadimento cognitivo, so-
spetta neoplasia polmonare ed infine, come causa finale, una grave insufficienza car-
diorespiratoria”. Dalle cartelle cliniche “non c'è evidenza anamnestetica e clinica di trauma al piede sx etiologocamente correlato all'incidente stradale. Il deceduto soffriva di depressione maggiore, infermità psichica per la quale aveva interrotto l'assunzione di farmaci. Era portatore di BPCO e di ernia diaframmatica che induceva una insuffi-
cienza respiratoria. La condizione descritta giustificava l'insorgenza di leucocitosi neu-
trofila. Il consulente concludeva che “non esistono elementi, nemmeno di probabilità,
per ricondurre la morte all'incidente stradale del 17.10.2008 essendo incorrelabile in
Per_ tutti i suoi aspetti l'exitus del al trombembolismo proposto da parte istante”. Il
CTU puntualmente replicava alle note critiche del CTP che, per gli attori, formulava tre osservazioni, le stesse successivamente riportate con l'atto di appello, inerenti il sog-
gettivismo valutativo, l'ammissibilità dell'ipotesi di tromboembolismo polmonare, con-
cessione della ipotesi probabilistica alternativa. Il CTU replicava come le cause della morte fossero state evinte dal certificato necroscopico e non soggettive, che il CTP
non aveva neppure menzionato la presenza dell'ernia diaframmatica e quindi che l'ipotesi che il consulente di parte formulava era carente degli elementi del caso con-
creto. Il tromboembolismo polmonare avrebbe dovuto comportare un brusco incre-
mento del regime tensivo arterioso polmonare con pressione sistolica ventricolare de-
stra aumentata che non emergeva nell'ecocardiogramma all'epoca eseguito.
5. Il giudice, con l'impugnata sentenza, adottava le conclusioni del consulente.
6. Proponevano appello gli attori, sottoponendo alla Corte i seguenti motivi di appel-
Pagina 3 di 6 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
lo:
a) Erronea ed illegittima valutazione delle risultanze della CTU, erronea applicazione ed interpretazione del nesso di causalità. Evidenziava come non fosse stato possibile esaminare l'esame radiografico eseguito nell'immediatezza, perché andato smarrito,
che avrebbe potuto documentare la presenza dell'embolia polmonare che era indicata come “sospetta” e causata come complicanza della trombosi venosa profonda post-
traumatica del piede. Chiedevano quindi che si dichiarasse che il decesso per trom-
boembolia fosse compatibile e scientificamente supportato con il trauma subito al pie-
de.
b) Erronea valutazione delle risultanze istruttorie nella parte il cui il giudice riteneva che il teste escusso in primo grado, in merito alla dinamica dell'incidente, non avesse riferito di danni.
Concludevano quindi per la riforma della sentenza di primo grado con accoglimento delle conclusioni già articolate in primo grado.
7. si costituiva in giudizio chiedendone il rigetto perché inammissibi- Controparte_1
le, ed infondato.
8. All'udienza del 04.3.25, la causa era trattenuta in decisione con concessione alla parti dei termini ordinari per il deposito delle difese finali.
Motivi della decisione
9. La Corte dichiara la contumacia nel grado di , non costituitosi Parte_6
all'esito della regolare notifica dell'atto di citazione.
10. L'appello è infondato perché tale è il primo motivo di gravame.
Gli appellanti si dilungano illustrando ed invocando l'applicazione del noto criterio giu-
risprudenziale in materia civile, inerente la legge di governo del nesso causale, fonda-
to sul “più probabile che non“ ma la Corte, in via assorbente rileva come la verifica probabilistica invocata presupponga la previa demolizione della ricostruzione della vi-
cenda clinica descritta nella CTU redatta nel corso del primo grado, secondo la quale
Pagina 4 di 6 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
era da escludersi anche la mera possibilità della correlazione dell'evento descritto da-
gli attori con la patologia che conduceva al decesso . Persona_2
Il CTU, in sostanza, secondo quanto già in precedenza riportato, concludeva affer-
mando che “non esistono elementi, nemmeno di probabilità, per ricondurre la morte all'incidente stradale del 17.10.2008 essendo incorrelabile in tutti i suoi aspetti l'exitus
Per_ del al tromboembolismo proposto da parte istante” ed il giudizio, così perentorio,
impedisce agli attori di sortire un esito diverso del contenzioso. L'accoglimento della domanda attorea richiederebbe la previa smentita, da parte della Corte, dell'affidabilità
tecnica dell'elaborato redatto in primo grado ed il Collegio, letto l'elaborato e, soprat-
tutto, le repliche alle note critiche, non ritiene di doversi discostare dalle conclusioni del CTU. Constata, in particolare, come il CTU avesse replicato al CTP
l'incompatibilità della tesi perorata fondata sul tromboembolismo su un assunto tecnico per nulla oggetto di convincente confutazione anche nel gravame e costituito dal ne-
cessario conseguente brusco incremento del regime tensivo arterioso polmonare con pressione sistolica ventricolare destra aumentata, non riscontrato nell'ecocardiogramma del 18.10.2008. Tale circostanza, quindi, evidentemente implica l'assenza della patologia che, per gli attori, sarebbe stata causata dall'incidente e che,
a sua volta, avrebbe comportato il decesso. La Corte, che considera la CTU completa,
valida ed esaustiva, logica nell'articolazione e nelle conclusioni, aderendo all'elaborato peritale che non si ritiene di dover rinnovare, esclude l'esistenza del nesso causale,
giustificativo di una riforma della sentenza impugnata, con il conseguente rigetto dell'appello e assorbimento del secondo motivo di gravame.
11. La sentenza di primo grado deve essere quindi confermata e, dal rigetto dell'appello, discende la condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite con riferimento allo scaglione corrispondente al valore del contenzioso (indeterminato)
ed applicazione dei minimi tariffari, stante la natura delle questioni poste.
Pagina 5 di 6 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
12. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato per , Parte_1 [...]
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 Parte_7
, , , , avverso la sentenza pronunziata
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata in data 03/10/2017 e contraddistinta dal n. 2483/2017, così provvede:
a) Rigetta l'appello.
b) NN , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
al pagamento, in favore di , delle spese di lite del grado, li- Parte_5 Controparte_1
quidate in €.5.000,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
c) Dichiara la sussistenza, per , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , dei presupposti previsti per il versamento dell'ulteriore Parte_4 Parte_5
importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso il 23.09.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. SA Figliozzi dr.ssa Maria Di Lorenzo
Pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Maria Di Lorenzo - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. SA Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Torre
Annunziata, pubblicata in data 03/10/2017 e contraddistinta dal n. 2483/2017, iscritto
al n.1056/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisio-
ne all'udienza del 04 marzo 2025 e pendente
TRA
, codice fiscale Parte_1 C.F._1
, codice fiscale Parte_2 CodiceFiscale_2
, codice fiscale Parte_3 C.F._3
, codice fiscale Parte_4 C.F._4
, codice fiscale Parte_5 C.F._5
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Marco Sardegna, C.F. e avv. C.F._6
Rosario AN, C.F. in virtù di procura in calce dell'atto di cita- C.F._7
zione in appello, indirizzi di posta elettronica certificata e Email_1
Email_2 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
-APPELLANTI -
E
Parte_6
-APPELLATO CONTUMACE-
E
, C.F. , in persona del legale rappresen- Controparte_1 P.IVA_1
tante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Mario Tuccillo, C.F.
[...]
, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di costituzione in appello, C.F._8
indirizzo pec non indicato
CP_2
del processo e conclusioni delle parti
[...]
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 21.02.2018 a ed il Parte_6
20.02.2018 ad , , , Controparte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale Parte_4 Parte_5
di Torre Annunziata, emessa nel giudizio rubricato con il n. 1355/2010 del R.G.C., di rigetto della domanda da loro proposta, in proprio e nella qualità di eredi di Per_1
, nei confronti di ed per sentir ac-
[...] Parte_6 Controparte_1
certare e dichiarare la responsabilità esclusiva di per le lesioni arreca- Parte_6
te a a seguito di incidente stradale, che ne causavano il decesso, con Persona_2
condanna dei convenuti in solido, quale compagnia assicuratrice per Controparte_1
la r.c.a. del veicolo di proprietà del , ai danni arrecati in proprio e quali eredi. Pt_6
2. restava contumace e contestava la fondatezza Controparte_3 Controparte_1
della domanda attorea che era in sostanza respinta perché il nominato CTU, dott.
[...]
, redigeva un elaborato secondo il quale la patologia che causava il Persona_3
decesso di era causalmente del tutto indipendente ed autonoma. Persona_2
3. Gli attori allegavano che la conducente dell'autovettura aveva urtato la bicicletta di
, di anni 86, che “in seguito a ciò fu trasportato in ospedale” e dopo dieci Persona_2
Pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
giorni decedeva. Dagli atti di causa emergeva che l'incidente era indicato come avve-
nuto alle h.17,00, l'urto interessava il piede del ciclista ed il trasporto in ospedale av-
veniva il giorno seguente.
4. Il CTU, con il suo elaborato, dopo aver ricapitolato la documentazione sanitaria a disposizione evidenziava che l'attestato necrologico aveva individuato la causa del decesso nella cardiopatia ipertensiva in fase ischemica, decadimento cognitivo, so-
spetta neoplasia polmonare ed infine, come causa finale, una grave insufficienza car-
diorespiratoria”. Dalle cartelle cliniche “non c'è evidenza anamnestetica e clinica di trauma al piede sx etiologocamente correlato all'incidente stradale. Il deceduto soffriva di depressione maggiore, infermità psichica per la quale aveva interrotto l'assunzione di farmaci. Era portatore di BPCO e di ernia diaframmatica che induceva una insuffi-
cienza respiratoria. La condizione descritta giustificava l'insorgenza di leucocitosi neu-
trofila. Il consulente concludeva che “non esistono elementi, nemmeno di probabilità,
per ricondurre la morte all'incidente stradale del 17.10.2008 essendo incorrelabile in
Per_ tutti i suoi aspetti l'exitus del al trombembolismo proposto da parte istante”. Il
CTU puntualmente replicava alle note critiche del CTP che, per gli attori, formulava tre osservazioni, le stesse successivamente riportate con l'atto di appello, inerenti il sog-
gettivismo valutativo, l'ammissibilità dell'ipotesi di tromboembolismo polmonare, con-
cessione della ipotesi probabilistica alternativa. Il CTU replicava come le cause della morte fossero state evinte dal certificato necroscopico e non soggettive, che il CTP
non aveva neppure menzionato la presenza dell'ernia diaframmatica e quindi che l'ipotesi che il consulente di parte formulava era carente degli elementi del caso con-
creto. Il tromboembolismo polmonare avrebbe dovuto comportare un brusco incre-
mento del regime tensivo arterioso polmonare con pressione sistolica ventricolare de-
stra aumentata che non emergeva nell'ecocardiogramma all'epoca eseguito.
5. Il giudice, con l'impugnata sentenza, adottava le conclusioni del consulente.
6. Proponevano appello gli attori, sottoponendo alla Corte i seguenti motivi di appel-
Pagina 3 di 6 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
lo:
a) Erronea ed illegittima valutazione delle risultanze della CTU, erronea applicazione ed interpretazione del nesso di causalità. Evidenziava come non fosse stato possibile esaminare l'esame radiografico eseguito nell'immediatezza, perché andato smarrito,
che avrebbe potuto documentare la presenza dell'embolia polmonare che era indicata come “sospetta” e causata come complicanza della trombosi venosa profonda post-
traumatica del piede. Chiedevano quindi che si dichiarasse che il decesso per trom-
boembolia fosse compatibile e scientificamente supportato con il trauma subito al pie-
de.
b) Erronea valutazione delle risultanze istruttorie nella parte il cui il giudice riteneva che il teste escusso in primo grado, in merito alla dinamica dell'incidente, non avesse riferito di danni.
Concludevano quindi per la riforma della sentenza di primo grado con accoglimento delle conclusioni già articolate in primo grado.
7. si costituiva in giudizio chiedendone il rigetto perché inammissibi- Controparte_1
le, ed infondato.
8. All'udienza del 04.3.25, la causa era trattenuta in decisione con concessione alla parti dei termini ordinari per il deposito delle difese finali.
Motivi della decisione
9. La Corte dichiara la contumacia nel grado di , non costituitosi Parte_6
all'esito della regolare notifica dell'atto di citazione.
10. L'appello è infondato perché tale è il primo motivo di gravame.
Gli appellanti si dilungano illustrando ed invocando l'applicazione del noto criterio giu-
risprudenziale in materia civile, inerente la legge di governo del nesso causale, fonda-
to sul “più probabile che non“ ma la Corte, in via assorbente rileva come la verifica probabilistica invocata presupponga la previa demolizione della ricostruzione della vi-
cenda clinica descritta nella CTU redatta nel corso del primo grado, secondo la quale
Pagina 4 di 6 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
era da escludersi anche la mera possibilità della correlazione dell'evento descritto da-
gli attori con la patologia che conduceva al decesso . Persona_2
Il CTU, in sostanza, secondo quanto già in precedenza riportato, concludeva affer-
mando che “non esistono elementi, nemmeno di probabilità, per ricondurre la morte all'incidente stradale del 17.10.2008 essendo incorrelabile in tutti i suoi aspetti l'exitus
Per_ del al tromboembolismo proposto da parte istante” ed il giudizio, così perentorio,
impedisce agli attori di sortire un esito diverso del contenzioso. L'accoglimento della domanda attorea richiederebbe la previa smentita, da parte della Corte, dell'affidabilità
tecnica dell'elaborato redatto in primo grado ed il Collegio, letto l'elaborato e, soprat-
tutto, le repliche alle note critiche, non ritiene di doversi discostare dalle conclusioni del CTU. Constata, in particolare, come il CTU avesse replicato al CTP
l'incompatibilità della tesi perorata fondata sul tromboembolismo su un assunto tecnico per nulla oggetto di convincente confutazione anche nel gravame e costituito dal ne-
cessario conseguente brusco incremento del regime tensivo arterioso polmonare con pressione sistolica ventricolare destra aumentata, non riscontrato nell'ecocardiogramma del 18.10.2008. Tale circostanza, quindi, evidentemente implica l'assenza della patologia che, per gli attori, sarebbe stata causata dall'incidente e che,
a sua volta, avrebbe comportato il decesso. La Corte, che considera la CTU completa,
valida ed esaustiva, logica nell'articolazione e nelle conclusioni, aderendo all'elaborato peritale che non si ritiene di dover rinnovare, esclude l'esistenza del nesso causale,
giustificativo di una riforma della sentenza impugnata, con il conseguente rigetto dell'appello e assorbimento del secondo motivo di gravame.
11. La sentenza di primo grado deve essere quindi confermata e, dal rigetto dell'appello, discende la condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite con riferimento allo scaglione corrispondente al valore del contenzioso (indeterminato)
ed applicazione dei minimi tariffari, stante la natura delle questioni poste.
Pagina 5 di 6 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
12. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato per , Parte_1 [...]
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 Parte_7
, , , , avverso la sentenza pronunziata
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata in data 03/10/2017 e contraddistinta dal n. 2483/2017, così provvede:
a) Rigetta l'appello.
b) NN , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
al pagamento, in favore di , delle spese di lite del grado, li- Parte_5 Controparte_1
quidate in €.5.000,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
c) Dichiara la sussistenza, per , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , dei presupposti previsti per il versamento dell'ulteriore Parte_4 Parte_5
importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso il 23.09.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. SA Figliozzi dr.ssa Maria Di Lorenzo
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