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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 28/11/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 819/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Daniela BOSIO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 819/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. IMBERTI CLELIA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Separazione consensuale e Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 i sigg.ri e Parte_1 Parte_2
hanno esposto:
pagina 1 di 3 di aver contratto matrimonio civile in ROCCAVIONE il 23/05/2009, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 2, parte
I dell'anno 2009; che dal matrimonio è nata la FI , il 25.5.2006; Per_1
che la convivenza è diventata intollerabile;
che ricorrono pertanto le condizioni di legge per dichiararsi la separazione dei coniugi e, una volta decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza parziale del 16.4.2025 è stata omologata la separazione e con ordinanza in pari data la causa è stata rimessa in istruttoria per la trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio.
Con note scritte depositate il 1.7.2025, le parti hanno confermato di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
La sentenza di separazione è infatti passata in giudicato e sono decorsi sei mesi dall'autorizzazione a vivere separatamente senza che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia stata ricostituita.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di mantenimento per la FI, maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la scioglimento del matrimonio contratto il 23/05/2009 in ROCCAVIONE da , Parte_1
nata a [...] il [...], e da , nato a [...] il [...], Parte_2
matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di ROCCAVIONE al
N. 2, parte I, anno 2009, alle seguenti
CONDIZIONI assegnare la casa coniugale sita in Borgo San Dalmazzo (CN), Via Alcide De Gasperi n.9, alla sig.ra
, che vi vivrà unitamente alla FI , maggiorenne ma non ancora Parte_1 Per_1
pagina 2 di 3 economicamente indipendente, dandosi atto che il sig. ha già prelevato prima d'ora i Parte_2 propri effetti personali nonché tutti i beni mobili e gli arredi di sua preferenza, d'intesa con la coniuge;
disporre che il sig. versi a favore della sig.ra , a titolo di Parte_2 Parte_1
mantenimento per la FI , entro il giorno 5 di ogni mese e sino al raggiungimento Per_1 dell'indipendenza economica della stessa, l'importo di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
stabilire che ciascun genitore contribuirà nella misura del 50% ciascuno a tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse della FI , come da Protocollo del Tribunale di Torino, che si allega, Per_1
da intendersi qui richiamato;
stabilire che la sig.ra percepirà l'Assegno unico familiare nella misura del 100%; Parte_1 dare atto dell'indipendenza economica di ciascun coniuge, senza che alcuno di essi sia onerato di contribuire al mantenimento dell'altro, e viceversa;
dare atto che i coniugi hanno già prima d'ora definito ogni questione economico – patrimoniale tra di loro;
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ROCCAVIONE di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 27/11/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Daniela BOSIO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 819/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. IMBERTI CLELIA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Separazione consensuale e Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 i sigg.ri e Parte_1 Parte_2
hanno esposto:
pagina 1 di 3 di aver contratto matrimonio civile in ROCCAVIONE il 23/05/2009, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 2, parte
I dell'anno 2009; che dal matrimonio è nata la FI , il 25.5.2006; Per_1
che la convivenza è diventata intollerabile;
che ricorrono pertanto le condizioni di legge per dichiararsi la separazione dei coniugi e, una volta decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza parziale del 16.4.2025 è stata omologata la separazione e con ordinanza in pari data la causa è stata rimessa in istruttoria per la trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio.
Con note scritte depositate il 1.7.2025, le parti hanno confermato di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
La sentenza di separazione è infatti passata in giudicato e sono decorsi sei mesi dall'autorizzazione a vivere separatamente senza che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia stata ricostituita.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di mantenimento per la FI, maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la scioglimento del matrimonio contratto il 23/05/2009 in ROCCAVIONE da , Parte_1
nata a [...] il [...], e da , nato a [...] il [...], Parte_2
matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di ROCCAVIONE al
N. 2, parte I, anno 2009, alle seguenti
CONDIZIONI assegnare la casa coniugale sita in Borgo San Dalmazzo (CN), Via Alcide De Gasperi n.9, alla sig.ra
, che vi vivrà unitamente alla FI , maggiorenne ma non ancora Parte_1 Per_1
pagina 2 di 3 economicamente indipendente, dandosi atto che il sig. ha già prelevato prima d'ora i Parte_2 propri effetti personali nonché tutti i beni mobili e gli arredi di sua preferenza, d'intesa con la coniuge;
disporre che il sig. versi a favore della sig.ra , a titolo di Parte_2 Parte_1
mantenimento per la FI , entro il giorno 5 di ogni mese e sino al raggiungimento Per_1 dell'indipendenza economica della stessa, l'importo di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
stabilire che ciascun genitore contribuirà nella misura del 50% ciascuno a tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse della FI , come da Protocollo del Tribunale di Torino, che si allega, Per_1
da intendersi qui richiamato;
stabilire che la sig.ra percepirà l'Assegno unico familiare nella misura del 100%; Parte_1 dare atto dell'indipendenza economica di ciascun coniuge, senza che alcuno di essi sia onerato di contribuire al mantenimento dell'altro, e viceversa;
dare atto che i coniugi hanno già prima d'ora definito ogni questione economico – patrimoniale tra di loro;
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ROCCAVIONE di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 27/11/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
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