Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/09/2025, n. 2301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2301 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Andrea Basta, all'udienza del 24.09.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex ART.127 TER C.P.C. nelle causa iscritta al n.4278/2022 R.G. tra in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Marcello Raho come da procura Pt_1 generale indicata in ricorso
opponente
e
CP_1
opposto/contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.04.2022 l' proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Pt_1
n. 321/20225 con il quale il Tribunale di Lecce, su richiesta dell'odierna parte opposta, gli aveva ingiunto il pagamento di € 1.296,00 (oltre accessori e competenze della fase monitoria) a titolo di arretrati sui ratei di pensione di inabilità civile (cat. INVCIV n.07105260), trovanti titolo in un conguaglio elaborato dall' in data 23.01.2021. Pt_1
A sostengo dell'opposizione, deduceva che a seguito di successive rielaborazioni d'ufficio effettuate in data 28.10.2021 e 06.04.2022, il credito originariamente riconosciuto era stato conguagliato con altre partite debitorie del pensionato e ridotto ad € 418,73 in pagamento a giugno 2022.
Contestando di dover versare somme ulteriori, concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, parte opposta rimaneva contumace.
Esaurita la trattazione, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Risulta dalla documentazione prodotta in allegata al ricorso che il credito per arretrati di pensione originariamente quantificato in € 1.296,00 (cfr. mod. Teo8 del 23.01.2021), sia stato rideterminato in €
418,73 all'esito di successive operazioni di conguaglio (cfr. mod. TE08 del 28.10.2021 e del 06.04.2022), in pagamento col rateo di pensione di maggio 2022.
La maggiore pretesa azionata da patre opposta – che non ha prodotto elementi di valutazione di segno contrario – è dunque priva di fondamento, per cui l'opposizione deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti in considerazione del fatto per cui la rideterminazione finale del credito del pensionato è stata operata dopo l'emissione del decreto ingiuntivo
(31.03.2022).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 321/22 del Tribunale di Lecce;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Lecce, 24.09.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)