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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 6056 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6056 / 2024 R.G. vertente tra:
( ), nato a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'Avv. Matteo Ponti, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Milano, via
M. Bandello n.5 giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
( ), nata a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
11.11.1975, con il patrocinio dell'Avv. Raffaella Pirotta, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Monza, via Francesco Frisi n.15, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano. Per_
2. Confermare che le figlie minori e saranno affidate in via condivisa e paritetica ad Per_1 entrambi i genitori, con collocamento presso ciascun genitore con le modalità e tempistiche di seguito indicate, mantenendo la residenza presso la casa materna sita in Muggiò (MB), via De Gasperi n.
10, ferma restando la più ampia reciproca facoltà dei genitori di sentirle o vederle anche al di fuori delle tempistiche indicate;
i genitori terranno presso la propria abitazione le figlie a week end alternati e a settimane alterne ciascuno. Nella scelta iniziale dei week end si darà opzione al sig. per consentire la concomitanza con i cuginetti. Per quanto concerne le vacanze natalizie queste Pt_1 verranno equamente divise fra i genitori: dall'inizio delle vacanze scolastiche al 30 dicembre con l'uno e dal 31 dicembre al termine delle vacanze con l'altro (il giorno di Natale e di Santo Stefano saranno alternati di anno in anno). Identica modalità per quanto concerne le vacanze pasquali e le ulteriori vacanze annuali (25 aprile, 1 maggio, ecc. ), rispettando l'eguaglianza fra i periodi e la equilibrata divisione e alternanza fra genitori.
3. I genitori si impegnano a prestarsi reciproca collaborazione ed elasticità nella gestione quotidiana delle figlie, cercando di mantenere le loro abitudini di vita, con particolare riferimento alla scuola e alle attività sportive e/o ludiche, affinché le stesse abbiano una effettiva rappresentazione del comune impegno di entrambi i genitori alla loro crescita affettiva.
4. I genitori si impegnano reciprocamente a comunicare all'altro la presenza di eventuali compagni/e nella loro vita, prima di introdurli e presentarli alle loro figlie.
5. I genitori, durante le vacanze estive, potranno ciascuno tenere con sé le figlie almeno quindici giorni consecutivi, da concordarsi possibilmente entro il 30 aprile di ogni anno sulla base delle rispettive disponibilità di ferie, impegnandosi a comunicare reciprocamente indirizzo e recapito telefonico del luogo di vacanza prescelto.
6. Alla luce dell'affido paritetico delle figlie e degli accordi intervenuti tra i coniugi in sede di separazione circa la divisone dei beni mobili e immobili pattuita, la madre rinuncia all'assegno di mantenimento in favore proprio e delle figlie.
7. In relazione alle spese straordinarie di mantenimento delle minori, saranno equamente ripartite tra i coniugi, fermo restando il necessario previo accordo di entrambi per quelle aventi carattere straordinario, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Monza;
8. I coniugi si concedono reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo della carta d'identità o di altro documento equipollente per l'espatrio delle minori, impegnandosi sin da ora a recarsi presso l'Autorità compente se necessario.
9. Le spese legali del presente giudizio si intendono interamente compensate tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con verbale del 9.12.2019 omologato dal Tribunale di Monza con decreto del 9.12.2019.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali delle figlie minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 18.09.2024, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili contratto da e Parte_1 [...]
n data 14.02.2010 (atto n. 146, parte II serie A del registro degli atti di Controparte_1 matrimonio del Comune di Milano), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16 gennaio 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6056 / 2024 R.G. vertente tra:
( ), nato a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'Avv. Matteo Ponti, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Milano, via
M. Bandello n.5 giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
( ), nata a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
11.11.1975, con il patrocinio dell'Avv. Raffaella Pirotta, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Monza, via Francesco Frisi n.15, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano. Per_
2. Confermare che le figlie minori e saranno affidate in via condivisa e paritetica ad Per_1 entrambi i genitori, con collocamento presso ciascun genitore con le modalità e tempistiche di seguito indicate, mantenendo la residenza presso la casa materna sita in Muggiò (MB), via De Gasperi n.
10, ferma restando la più ampia reciproca facoltà dei genitori di sentirle o vederle anche al di fuori delle tempistiche indicate;
i genitori terranno presso la propria abitazione le figlie a week end alternati e a settimane alterne ciascuno. Nella scelta iniziale dei week end si darà opzione al sig. per consentire la concomitanza con i cuginetti. Per quanto concerne le vacanze natalizie queste Pt_1 verranno equamente divise fra i genitori: dall'inizio delle vacanze scolastiche al 30 dicembre con l'uno e dal 31 dicembre al termine delle vacanze con l'altro (il giorno di Natale e di Santo Stefano saranno alternati di anno in anno). Identica modalità per quanto concerne le vacanze pasquali e le ulteriori vacanze annuali (25 aprile, 1 maggio, ecc. ), rispettando l'eguaglianza fra i periodi e la equilibrata divisione e alternanza fra genitori.
3. I genitori si impegnano a prestarsi reciproca collaborazione ed elasticità nella gestione quotidiana delle figlie, cercando di mantenere le loro abitudini di vita, con particolare riferimento alla scuola e alle attività sportive e/o ludiche, affinché le stesse abbiano una effettiva rappresentazione del comune impegno di entrambi i genitori alla loro crescita affettiva.
4. I genitori si impegnano reciprocamente a comunicare all'altro la presenza di eventuali compagni/e nella loro vita, prima di introdurli e presentarli alle loro figlie.
5. I genitori, durante le vacanze estive, potranno ciascuno tenere con sé le figlie almeno quindici giorni consecutivi, da concordarsi possibilmente entro il 30 aprile di ogni anno sulla base delle rispettive disponibilità di ferie, impegnandosi a comunicare reciprocamente indirizzo e recapito telefonico del luogo di vacanza prescelto.
6. Alla luce dell'affido paritetico delle figlie e degli accordi intervenuti tra i coniugi in sede di separazione circa la divisone dei beni mobili e immobili pattuita, la madre rinuncia all'assegno di mantenimento in favore proprio e delle figlie.
7. In relazione alle spese straordinarie di mantenimento delle minori, saranno equamente ripartite tra i coniugi, fermo restando il necessario previo accordo di entrambi per quelle aventi carattere straordinario, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Monza;
8. I coniugi si concedono reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo della carta d'identità o di altro documento equipollente per l'espatrio delle minori, impegnandosi sin da ora a recarsi presso l'Autorità compente se necessario.
9. Le spese legali del presente giudizio si intendono interamente compensate tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con verbale del 9.12.2019 omologato dal Tribunale di Monza con decreto del 9.12.2019.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali delle figlie minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 18.09.2024, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili contratto da e Parte_1 [...]
n data 14.02.2010 (atto n. 146, parte II serie A del registro degli atti di Controparte_1 matrimonio del Comune di Milano), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16 gennaio 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi