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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/10/2025, n. 4687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4687 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Fabio Massimo Saga Presidente dott. Paolo Filippone Giudice relatore dott. Alice Zorzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 9276/2021 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. GRANINI ROMMY Parte_1 C.F._1
attrice contro
(c.f. ), con l'avv. CULOTTI GIUSEPPE CP_1 C.F._2
convenuto
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'attrice:
Nel merito in via principale: accertate le circostanze dedotte in atto di citazione e in tutti gli scritti difensivi, e quindi, accertato che il IG. ha gestito il patrimonio materno senza esservene a CP_1
ciò delegato compiendo atti illeciti allo scopo di sottrarli alle legittime aspettative della sorella
condannare il IG. a restituire all'attrice la somma di € 424.128,81= Parte_1 CP_1
(652.276,29 + 46.665,00 + € 149.316,32 /2) ovvero altra somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa anche a mezzo di CTU, quale importo di cui ha effettivamente beneficiato il convenuto, oltre interessi legali in misura di legge sino al soddisfo;
pagina 1 di 9 Sempre nel merito, in via subordinata: accertato che il IG. aveva ricevuto mandato ovvero CP_1
aveva una gestione di fatto del patrimonio materno obbligare il predetto al rendiconto a favore della sorella, parimenti erede, IG.ra ex art 1713 c.c. delle somme distratte dal 30.9.2021 e Parte_1
sino alla morte della madre, e in ipotesi di mancato rendiconto obbligarlo a restituire all'attrice la somma di € 424.128,81= (652.276,29 + 46.665,00 + € 149.316,32 /2) ovvero altra somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa anche a mezzo di CTU, quale importo di cui ha effettivamente beneficiato il convenuto, oltre interessi legali in misura di legge sino al soddisfo;
Sempre nel merito, in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui il convenuto dimostrasse che le somme uscite dal patrimonio materno siano frutto di donazioni allo stesso e/o a soggetti terzi, previa ricostruzione dell'asse ereditario materno, si chiede che le somme donate tornino nel patrimonio al fine di ricostruire la quota spettante alla IG.ra , ex artt. 537 c.c. e 555 Parte_1
c.c.
In ogni caso: condannare il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, oltre Iva, cpa e rimborso forfettario delle spese generali.
In via istruttoria:
a modifica dell'ordinanza 28.02.2023 e previa rimessione della causa in istruttoria:
- si chiede che il G.I. ordini la produzione in giudizio ex art. 210 c.p.c. dell'estratto del c/c acceso presso Banca Generali Italia dal 1.1.2009 al 3.6.2014, presumibilmente intestato a ovvero a CP_1
ovvero ad entrambe;
Persona_1
- Si chiede che il G.I. ordini la produzione in giudizio ex art, 210 c.p.c. dell'estratto del c/c acceso presso Banca d'Italia dal 1.1.2009 al 3.6.2009, presumibilmente intestato a ovvero a CP_1
ovvero ad entrambe;
Persona_1
Si evidenzia che la IG.ra non essendo cointestataria dei predetti conti non avrebbe Parte_1
potuto avere alcun accesso ai medesimi.
- si chiede CTU contabile volta a ricostruire l'entità del patrimonio della IG.ra , Persona_1
comprensiva di entrate ed uscite, anche oggetto di donazioni - dal 1.1.2009 e sino al 3.6.2014.
pagina 2 di 9 - si chiede che siano ammessi i capitoli di prova dedotti in memoria ex art. 183 co 6 n. 2 cpc in quanto rilevanti al fine di comprovare che il IG. ha commesso atti illeciti distraendo ingenti somme CP_1
del patrimonio materno al fine di sottrarlo alle legittime aspettative della sorella . Parte_1
Conclusioni del convenuto:
- nel merito rigettare le richieste di parte attrice e dichiarare che non era tenuto ad alcun CP_1
rendiconto, non avendo mai amministrato beni mobili o immobile della defunta madre Persona_1
- dichiarare che nulla deve a in merito alla successione materna non avendo CP_1 Parte_1
ricevendo alcuna donazione dalla stessa e non essendoci stata quindi alcuna lesione di legittima
Rigettare la richiesta di CTU e di esibizione dei documenti ex art 210.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 14.12.21, ritualmente notificato, conveniva in giudizio il fratello Parte_1
chiedendo che, previo accertamento del compimento di atti da parte del convenuto idonei a CP_1
sottrarre alle legittime aspettative dell'attrice somme rientranti nell'eredità materna, lo stesso fosse condannato alla restituzione della somma di € 424.128,81.
L'attrice, in subordine, chiedeva che il convenuto rendesse il conto delle somme gestite nell'interesse della madre e, in ulteriore subordine, laddove accertate donazioni in favore del fratello e/o di terzi, che le stesse fossero ridotte per reintegrare la propria quota di legittima.
Secondo l'assunto attoreo, in particolare:
- , deceduto il 7.9.08, padre di e e coniugato con Per_2 Parte_1 CP_1 Persona_1
lasciava alla sua morte tre società attive, la BE LE S.n.c. di IN UN & C (con valore di €
514.353,00) di cui deteneva il 50% di partecipazione societaria, la Controparte_2
(con valore di € 25.262,00), di cui deteneva il 50% di partecipazione societaria, e Controparte_3
(con valore di € 77.605,00), di cui deteneva il 40% di partecipazione societaria;
[...]
- l'asse ereditario, del complessivo valore di € 648.839,47 (comprendente oltre le tre società, depositi bancari ed altri beni mobili), si ripartiva per un terzo ciascuno in favore del coniuge e dei due figli;
- dopo la morte del padre poneva in essere, con la collaborazione del commercialista di CP_1
famiglia dott. , un serie di operazioni sulle società finalizzate ad estromettere la sorella CP_4
dalla gestione del patrimonio familiare;
pagina 3 di 9 - il 5.12.08 la società di IN UN & C. continuava tra gli eredi e si trasformava in CP_3
con i figli nominati soci accomandanti, mentre il successivo Controparte_5
11.1.10 gli accomandanti cedevano la propria partecipazione alla (società Controparte_6
riconducibile al convenuto) e la madre rimaneva socio accomandatario d'opera;
- il 5.12.08 anche la BE LE di IN UN SN continuava con gli eredi divenendo BE
LE di ER IN SN, con soci per 4/6 ed i due figli per 1/6 ciascuno;
Persona_1
- il 24.1.11 il dott. D'Este comunicava all'attrice che, poiché l'immobile di Salzano, via Montegrappa
43, ove ella viveva, di proprietà de aveva un valore maggiore delle quote spettanti a Controparte_3
sull'eredità paterna e materna, con l'attribuzione dello stesso la figlia avrebbe dovuto Parte_1
ritenersi tacitata in relazione alla prima eredità ed alla seconda futura eredità;
- con missiva del 16.12.21, sottoscritta da e apparentemente anche dalla madre, i predetti CP_1
chiedevano all'attrice, con riferimento alla BE LE, di esprimersi sulla prelazione avendo ricevuto un'offerta d'acquisto per le quote sociali;
- con atto dell'11.9.09 la BE LE s.n.c. vendeva il terreno di proprietà per la somma di €
1.080.000,00;
- da estratto di contabilità redatto dal commercialista dott. , in cui risultano indicati tutti CP_4
i movimenti in entrata ed in uscita fino all'1.10.09 afferenti le società ereditate da , risulta a Per_2
credito di la somma di € 466.680,00, mentre a credito dei due figli la somma di € Persona_1
116.690,00 ciascuno;
- al 30.9.09 il saldo del c/c n. 042088 acceso presso – filiale di Jesolo, intestato a Controparte_7
BE LE SN, era pari ad € 848.974,08, somma questa integralmente di spettanza di Per_1
in quanto proveniente dall'eredità del marito e dalla vendita del suddetto terreno in data 11.9.09;
[...]
- ha compiuto successivamente al 30.9.09 operazioni sul patrimonio materno, senza che CP_1
, anche per le proprie condizioni psico-fisiche, avesse piena conoscenza e consapevolezza Persona_1
delle stesse;
- in particolare, dall'estratto del suddetto c/c intestato a BE LE SN, risultano uscite per le somme di 34.500,00 (per l'acquisto di una vettura), per la somma di € 500.000,00 (bonifico in favore di
Banca Generali) nonché vari prelievi sino a quello di € 98.892.00 20.11.09 che ha azzerato Parte_2
pagina 4 di 9 la provvista del conto corrente;
- il 12.1.10 apriva presso – filiale di Jesolo altro c/c (il n. 0421044), intestato CP_1 CP_7
a sé stesso ed alla madre, dove venivano fatti confluire versamenti provenienti da Banca d'Italia e la cui provvista diminuiva progressivamente per bonifici eseguiti in favore dello ed altri Parte_3
prelievi, con un saldo finale al 31.3.10 di € 152,43, mentre i successivi accrediti derivano esclusivamente dalla pensione di;
Persona_1
- nella denuncia di successione relativa a , l'erede dichiarava che la BE Persona_1 CP_1
LE SN (di cui la defunta era socia per i 2/3) aveva un patrimonio netto di € 524,03 ed il c/c n.
0421044 presentava un saldo di € 419,52, laddove in realtà come risulta dalla dichiarazione di sussistenza redatta dalla banca la provvista era pari ad € 5.347,61;
- nulla viene indicato nella denuncia di successione, inoltre, circa i proventi della vendita di altro immobile a Salzano effettuata nel 2011 (per € 148.000,00), circa il risarcimento conseguito dalla de cuius in esito ad un sinistro stradale nel 2011 e circa i preziosi di cui la stessa era proprietaria per il valore di € 20.000,00;
- può escludersi che , dal 2009, quando aveva 70 anni ed era gravemente malata, abbia Persona_1
compiuto autonomi atti di disposizione sul proprio patrimonio (quale risultante dalle somme presenti sul c/c intestato a BE LE SN e poi confluite nel conto aperto presso Banca Generali di ignota intestazione, nel quale sono successivamente confluite somme provenienti da Banca d'Italia), dovendosi piuttosto ritenere che senza averne i poteri, abbia compiuto operazioni di CP_1
depauperamento con conseguente responsabilità ex art. 2043 c.c.;
- in ogni caso, laddove il convenuto dimostrasse di aver ricevuto apposito mandato dalla madre per la gestione del patrimonio, non potrà esimersi dall'obbligo di rendicontare la sorella coerede;
- qualora dovessero emergere donazioni in favore del convenuto o di terzi, le relative somme debbono tornare a ricostituire il patrimonio ereditario a tutela della quota di riserva spettante all'attrice.
Il convenuto si costituiva ritualmente in giudizio e, eccepiti preliminarmente il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e la carenza di legittimazione all'azione di riduzione in difetto di accettazione beneficiata di eredità, chiedeva il rigetto delle domande attoree siccome infondate.
in particolare, contestava di aver mai distratto somme di denaro rientranti nel patrimonio CP_1
pagina 5 di 9 materno, avendo la madre sempre amministrato autonomamente le proprie sostanze;
deduceva che la sorella occupava senza titolo, senza versare alcun indennizzo e senza pagare gli oneri condominiali, un immobile in Salzano di proprietà della poi confluita nella Business & Investments s.r.l. CP_3
(di cui il convenuto era unico socio); allegava che nel 2013 l'intestato Tribunale respingeva un ricorso proposto dall'attrice per la nomina di amministratore di sostegno in favore della madre, evidenziandosi nella motivazione del provvedimento che era nel pieno delle facoltà intellettive e soffriva Persona_1
delle iniziative intraprese dalla figlia interessata solo al denaro;
contestava di aver ricevuto donazioni dalla madre o di aver amministrato il di lei patrimonio con obbligo di rendiconto.
Scambiate le memorie ex art. 183 c.p.c. e respinte le istanze di prova formulate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27.3.25.
Le domande attoree sono infondate.
Quanto alla domanda principale, assume l'attrice che il fratello si sarebbe illegittimamente appropriato, prima dell'apertura della successione materna, della complessiva somma di € 848.257,61, sottraendola per la metà al diritto dell'attrice quale erede legittima.
Le allegazioni e la documentazione finalizzate a dimostrare l'assunto risultano inidonee, così come le formulate istanze di prova costituenda.
Deduce l'attrice, in primo luogo, che il saldo al 30.9.09 del c/c n. 042088 presso la filiale di Jesolo di
, intestato a BE LE di ER IN SN, per la somma di € 848.974,08, Controparte_7
sarebbe di esclusiva spettanza di e deriverebbe, in parte, da quanto ricevuto dalla stessa in Persona_1
eredità dal defunto marito , in parte, dalla vendita di un terreno intestato alla BE Per_2
LE in data 11.9.09 per la somma di € 1.080.000,00.
Tali assunti, si osserva, non risultano suffragati da adeguati elementi di riscontro.
Se è vero che dall'estratto contabile redatto dal dott. all'1.10.09 (all. 16 attoreo), CP_4
incontestato dal convenuto quanto alle risultanze, si evince che a spettava la complessiva Persona_1
somma di € 466.690,00 per le società ereditate dal marito , il c/c n. 042088 è intestato a Per_2
BE LE SN, soggetto giuridico diverso e distinto come noto dal socio illimitatamente responsabile, di tal che la tesi secondo cui le liquidità confluite nel suddetto conto sarebbero di esclusiva proprietà di solo perché, contestualmente, la predetta verosimilmente incassava Persona_1
pagina 6 di 9 quanto spettantele in forza dell'eredità del marito appare aprioristica.
Lo stesso dicasi con riferimento al ricavato della vendita del terreno intestato alla BE LE SN, che la difesa attorea assume spettare esclusivamente al socio . Persona_1
In ogni caso, si osserva ulteriormente, quand'anche ritenuto dimostrato che il saldo del predetto c/c al
30.9.09 sia di esclusiva spettanza della madre, non risulta adeguatamente dimostrato che le successive operazioni indicate dalla difesa attorea, che hanno conseguito l'effetto di svuotare il conto, siano riconducibili al fratello e, soprattutto, siano andate a beneficio del predetto. CP_1
Esaminando l'estratto conto prodotto dall'attrice sub 17, risultano bonifici in favore di CP_8
plurimi prelievi, versamenti di imposte ed un giroconto in favore di Banca Generali per la somma di €
500.000,00.
Nessuna valida istanza istruttoria è stata dalla difesa attorea formulata al fine di provare che i bonifici in favore di per l'acquisto di una vettura (come indicato nell'estratto conto) siano andati a CP_8
beneficio del convenuto e che i prelevamenti di contanti siano riconducibili al medesimo, mentre con riferimento al giroconto in favore di Banca Generali viene formulata unicamente istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. che risulta inammissibile giacché, da un lato non viene esattamente specificato il documento di cui è richiesta l'ostensione (indicato genericamente come “estratto del c/c presumibilmente intestato a a ovvero ad entrambi”), dall'altro non è stata CP_1 Persona_1
preceduta da richiesta stragiudiziale formulata all'Istituto bancario (si veda, sul punto, Trib. Milano, sez. IV, 6.9.11 n. 10829).
Allega, poi, l'attrice che il 12.1.10 veniva aperto diverso conto corrente presso la filiale di Jesolo della
(il n. 0421044), intestato alla madre ed al fratello, nel quale venivano fatte confluire Controparte_7
varie somme, provenienti da Banca d'Italia, che successivamente venivano bonificate al commercialista dott. o costituivano oggetto di prelievi (all.ti 18-19 attorei). CP_4
Le somme versate in favore di (che non è parte di questo giudizio) non possono essere CP_4
imputate al convenuto, per quanto l'attrice assuma apoditticamente nelle difese conclusive che il pagamento al commercialista avrebbe avuto la finalità (distrattiva) di vanificare le legittime aspettative ereditarie di Quanto ai prelievi, parimenti, non consta prova o idonea offerta di prova che Parte_1
gli stessi siano stati effettuati dal convenuto e che le relative somme siano state impiegate per finalità
pagina 7 di 9 personali.
Per tali ragioni risulta superfluo, oltreché inammissibile per i motivi sopra evidenziati, l'istanza di esibizione afferente presunti conti (intestati al convenuto e/o alla madre) accesi presso Banca d'Italia.
Quanto, infine, ad asserite somme incassate dalla madre come risarcimento in seguito ad un sinistro e per la vendita di diverso immobile in Salzano, nonché in ordine all'esistenza di oggetti preziosi di proprietà della de cuius per la somma di € 20.000,00, non consta alcuna prova o valida richiesta di prova sul punto.
In ordine alla subordinata domanda di rendiconto, ritiene l'attrice inverosimile che la madre, all'epoca settantenne e malata, possa aver gestito da sola il proprio patrimonio, di tal che il fratello avrebbe l'obbligo di rendere il conto della gestione anche eventualmente in assenza di un formale mandato.
Si osserva, peraltro, che l'asserito stato di incapacità della de cuius a gestire le proprie sostanze appare indimostrato;
risulta, anzi, dal decreto in data 13.6.13 con il quale l'intestato Tribunale respingeva il ricorso proposto dall'odierna attrice per la nomina di un amministratore di sostegno in favore della madre, che è “in condizioni di coscienza e volontà e non manifesta sostanziali cedimenti Persona_1
compatibilmente con l'età” (all. 3 convenuto).
Circa la domanda di riduzione di asserite donazioni per lesione di legittima, nulla risulta comprovato in ordine a ipotetiche donazioni che abbiano pregiudicato la quota di riserva spettante all'attrice.
Si osserva, infine, quanto alle somme presenti nell'asse quali risultanti dalla denuncia di successione presentata dal convenuto, che l'attrice, limitandosi a concludere per la condanna del fratello al pagamento dell'importo di € 424.128,81, pari alla metà della somma che il convenuto avrebbe illegittimamente sottratto dal patrimonio materno, non ha formulato specifica domanda di pagamento nei confronti del coerede per tale titolo, onde nulla può essere riconosciuto.
Le spese seguono l'integrale soccombenza dell'attrice e vengono liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/14.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- rigetta le domande attoree pagina 8 di 9 - condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto, che si liquidano in €
15.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Venezia, nella camera di consiglio del 30 settembre 2025
Il Giudice estensore dott. Paolo Filippone
Il Presidente dott. Fabio Massimo Saga
pagina 9 di 9