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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 10000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10000 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
n. 11310/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XII Sezione Civile
Il Giudice Unico dott.ssa Luigia Stravino,
preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies cpc nella causa civile iscritta al n. 11310/2025 del ruolo generale promossa da:
C.F. , residente in [...] C.F._1
Comunale Cintia n. 94, rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele Mundo, con studio in
Napoli alla Via Pietro Castellino n. 88, presso il quale è domiciliato
- OPPONENTE -
contro
, in persona del Controparte_1
procuratore speciale Ing. con sede in Napoli alla Via Argine n. 929, Controparte_2
P.IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Scognamiglio, C.F. P.IVA_1
, con studio in Ercolano (NA) alla Via Ciro Buonajuto n. 5, C.F._2
presso il quale è domiciliata pagina 1 di 6 - OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 3-11-2025 i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12.05.2025, il Sig. proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1592/2025 emesso dal Tribunale di Napoli, con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 11.443,91, oltre interessi di legge e spese processuali, per crediti derivanti da somministrazione idrica relativi a due utenze site in Napoli, quartiere Soccavo, alla Via Comunale Cintia
n. 94.
A fondamento dell'opposizione, l'opponente eccepiva genericamente l'insussistenza delle ragioni del credito, richiamando il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto e sostenendo che le difficoltà economiche derivanti dal periodo pandemico non avrebbero consentito di raggiungere un accordo di ricomposizione del debito con l'azienda opposta.
L' si costituiva con comparsa di costituzione e risposta, Controparte_1
contestando le avverse difese e chiedendo il rigetto dell'opposizione, nonché la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di pagina 2 di 6 convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Grava sull'opponente l'onere di contestare specificamente i fatti costitutivi della pretesa creditoria allegati dall'opposto. La contestazione deve essere puntuale, analitica e circostanziata, non potendosi limitare a formule di stile o clausole generiche.
Nel caso di specie, l'opponente non ha formulato alcuna contestazione specifica in ordine alla fondatezza del credito azionato in via monitoria. In particolare, il Sig. non ha contestato: Pt_1
a) di aver ricevuto le somministrazioni idriche relative alle due utenze identificate con i numeri di fornitura 10821705000 e 10822566000;
b) l'entità dei consumi addebitati nelle fatture oggetto del decreto ingiuntivo;
c) la debenza dei relativi corrispettivi fatturati dal gestore idrico.
Come stabilito dall'art. 115 c.p.c., "il giudice deve porre a fondamento della decisione
[...] i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita". La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio".
"L'opponente non può limitarsi ad una contestazione generica del credito [...] ma deve svolgere una contestazione analitica e dettagliata" (v.Trib.Torre Annunziata sent.
N.922/2025).
Le eccezioni formulate dall'opponente risultano manifestamente generiche e inidonee a contrastare la pretesa creditoria. Il richiamo al principio di buona fede contrattuale e alle difficoltà economiche derivanti dalla pandemia Covid-19 appare del tutto generico, non pagina 3 di 6 avendo la parte neppure precisato quale attività commerciale svolgerebbe nei locali serviti dalle forniture idriche in questione.
Inoltre, dalla documentazione prodotta emerge chiaramente che entrambi i contratti di somministrazione allegati recano la dicitura "uso abitativo", circostanza che rende del tutto inconferente il richiamo alle difficoltà dell'attività d'impresa durante il periodo pandemico.
La contestazione generica dell'opponente, di fronte all'assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'opposto, è processualmente equiparabile alla non contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c. e risulta insufficiente a fondare l'opposizione.
L' dal canto suo, ha pienamente assolto all'onere Controparte_1
probatorio su di essa gravante, avendo prodotto nella fase monitoria i due contratti di somministrazione idrica regolarmente sottoscritti dal resistente, nonché le fatture rimaste insolute.
D'altra parte, l'ingiunto non ha contestato la sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti, né l'effettiva erogazione in suo favore delle forniture idriche, della quali oggi l'opposta reclama il pagamento.
Infine, contrariamente a quanto sostenuto nelle difese dell'opponente, emerge dalla documentazione prodotta che l'opposta ha dimostrato di aver concesso all'opponente significative agevolazioni:
a) un piano di rateizzazione sottoscritto in data 19.04.2021 per l'importo di € 6.034,50, suddiviso in 60 rate mensili, che l'opponente non ha rispettato, decadendo dal relativo beneficio;
b) un'agevolazione per perdita occulta concessa in data 27.05.2022 in conformità alla
Delibera ARERA n. 2018/2016/R/idr, con annullamento di bollette per € 22.902,64 ed emissione di fattura sostitutiva ridotta a € 5.503,63, anch'essa rateizzata in 20 rate. Per
pagina 4 di 6 tale ultima fattura, oltre ad un acconto di € 800,00, veniva pagata la sola prima rata di €
216,21 (con un residuo impagato, richiesto con il ricorso per ingiunzione, di € 4.487,42).
Ebbene, tali circostanze allegate dall'opposta non sono state specificamente contestate dall'opponente nella prima difesa utile.
Tale comportamento dell'azienda opposta dimostra l'infondatezza delle eccezioni relative alla mancanza di buona fede contrattuale, risultando piuttosto che è stato proprio l'opponente a non rispettare gli accordi raggiunti.
Per le ragioni esposte, l'opposizione proposta dal Sig. risulta Parte_1
manifestamente infondata, non avendo l'opponente contestato specificamente né
l'avvenuta ricezione delle forniture idriche, né l'entità dei consumi addebitati, limitandosi a formulare eccezioni generiche.
L' ha invece fornito piena prova della fondatezza della Controparte_1
propria pretesa creditoria mediante la produzione dei contratti di somministrazione sottoscritti dall'opponente e della documentazione attestante l'erogazione del servizio.
L'opposizione va, dunque, rigettata e va confermato il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
Le spese del presente procedimento di opposizione seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori medi per le fasi studio e introduttiva e nei valori minimi per la fase istruttoria-trattazione, esauritasi nel deposito della memoria integrativa, senza l'assunzione di prove costituende, e per la fase decisionale, esauritasi nel deposito delle note scritte ex art.127 ter cpc.
Infine, va respinta la domanda di risarcimento dei danni ex art.96 cpc, avanzata dall'opposta, posto che sulla base degli atti, non si ravvisa né mala fede, né colpa grave nel comportamento processuale dell'opponente.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
-Rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1592/2025; conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 1592/2025 emesso dal
Tribunale di Napoli in data 26/03/2025, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
-Respinge la domanda di risarcimento dei danni ex art.96 cpc, avanzata dall'opposta;
-Condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1
dell'opposta che si liquidano in € 3387,00 per onorari, Controparte_1
oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. del 4% e I.V.A. del 22%, con distrazione in favore dell'Avv. Gianluca Scognamiglio.
Napoli, 3-11-2025
Il Giudice
Dott.ssa Luigia Stravino
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XII Sezione Civile
Il Giudice Unico dott.ssa Luigia Stravino,
preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies cpc nella causa civile iscritta al n. 11310/2025 del ruolo generale promossa da:
C.F. , residente in [...] C.F._1
Comunale Cintia n. 94, rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele Mundo, con studio in
Napoli alla Via Pietro Castellino n. 88, presso il quale è domiciliato
- OPPONENTE -
contro
, in persona del Controparte_1
procuratore speciale Ing. con sede in Napoli alla Via Argine n. 929, Controparte_2
P.IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Scognamiglio, C.F. P.IVA_1
, con studio in Ercolano (NA) alla Via Ciro Buonajuto n. 5, C.F._2
presso il quale è domiciliata pagina 1 di 6 - OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 3-11-2025 i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12.05.2025, il Sig. proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1592/2025 emesso dal Tribunale di Napoli, con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 11.443,91, oltre interessi di legge e spese processuali, per crediti derivanti da somministrazione idrica relativi a due utenze site in Napoli, quartiere Soccavo, alla Via Comunale Cintia
n. 94.
A fondamento dell'opposizione, l'opponente eccepiva genericamente l'insussistenza delle ragioni del credito, richiamando il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto e sostenendo che le difficoltà economiche derivanti dal periodo pandemico non avrebbero consentito di raggiungere un accordo di ricomposizione del debito con l'azienda opposta.
L' si costituiva con comparsa di costituzione e risposta, Controparte_1
contestando le avverse difese e chiedendo il rigetto dell'opposizione, nonché la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di pagina 2 di 6 convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Grava sull'opponente l'onere di contestare specificamente i fatti costitutivi della pretesa creditoria allegati dall'opposto. La contestazione deve essere puntuale, analitica e circostanziata, non potendosi limitare a formule di stile o clausole generiche.
Nel caso di specie, l'opponente non ha formulato alcuna contestazione specifica in ordine alla fondatezza del credito azionato in via monitoria. In particolare, il Sig. non ha contestato: Pt_1
a) di aver ricevuto le somministrazioni idriche relative alle due utenze identificate con i numeri di fornitura 10821705000 e 10822566000;
b) l'entità dei consumi addebitati nelle fatture oggetto del decreto ingiuntivo;
c) la debenza dei relativi corrispettivi fatturati dal gestore idrico.
Come stabilito dall'art. 115 c.p.c., "il giudice deve porre a fondamento della decisione
[...] i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita". La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio".
"L'opponente non può limitarsi ad una contestazione generica del credito [...] ma deve svolgere una contestazione analitica e dettagliata" (v.Trib.Torre Annunziata sent.
N.922/2025).
Le eccezioni formulate dall'opponente risultano manifestamente generiche e inidonee a contrastare la pretesa creditoria. Il richiamo al principio di buona fede contrattuale e alle difficoltà economiche derivanti dalla pandemia Covid-19 appare del tutto generico, non pagina 3 di 6 avendo la parte neppure precisato quale attività commerciale svolgerebbe nei locali serviti dalle forniture idriche in questione.
Inoltre, dalla documentazione prodotta emerge chiaramente che entrambi i contratti di somministrazione allegati recano la dicitura "uso abitativo", circostanza che rende del tutto inconferente il richiamo alle difficoltà dell'attività d'impresa durante il periodo pandemico.
La contestazione generica dell'opponente, di fronte all'assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'opposto, è processualmente equiparabile alla non contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c. e risulta insufficiente a fondare l'opposizione.
L' dal canto suo, ha pienamente assolto all'onere Controparte_1
probatorio su di essa gravante, avendo prodotto nella fase monitoria i due contratti di somministrazione idrica regolarmente sottoscritti dal resistente, nonché le fatture rimaste insolute.
D'altra parte, l'ingiunto non ha contestato la sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti, né l'effettiva erogazione in suo favore delle forniture idriche, della quali oggi l'opposta reclama il pagamento.
Infine, contrariamente a quanto sostenuto nelle difese dell'opponente, emerge dalla documentazione prodotta che l'opposta ha dimostrato di aver concesso all'opponente significative agevolazioni:
a) un piano di rateizzazione sottoscritto in data 19.04.2021 per l'importo di € 6.034,50, suddiviso in 60 rate mensili, che l'opponente non ha rispettato, decadendo dal relativo beneficio;
b) un'agevolazione per perdita occulta concessa in data 27.05.2022 in conformità alla
Delibera ARERA n. 2018/2016/R/idr, con annullamento di bollette per € 22.902,64 ed emissione di fattura sostitutiva ridotta a € 5.503,63, anch'essa rateizzata in 20 rate. Per
pagina 4 di 6 tale ultima fattura, oltre ad un acconto di € 800,00, veniva pagata la sola prima rata di €
216,21 (con un residuo impagato, richiesto con il ricorso per ingiunzione, di € 4.487,42).
Ebbene, tali circostanze allegate dall'opposta non sono state specificamente contestate dall'opponente nella prima difesa utile.
Tale comportamento dell'azienda opposta dimostra l'infondatezza delle eccezioni relative alla mancanza di buona fede contrattuale, risultando piuttosto che è stato proprio l'opponente a non rispettare gli accordi raggiunti.
Per le ragioni esposte, l'opposizione proposta dal Sig. risulta Parte_1
manifestamente infondata, non avendo l'opponente contestato specificamente né
l'avvenuta ricezione delle forniture idriche, né l'entità dei consumi addebitati, limitandosi a formulare eccezioni generiche.
L' ha invece fornito piena prova della fondatezza della Controparte_1
propria pretesa creditoria mediante la produzione dei contratti di somministrazione sottoscritti dall'opponente e della documentazione attestante l'erogazione del servizio.
L'opposizione va, dunque, rigettata e va confermato il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
Le spese del presente procedimento di opposizione seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori medi per le fasi studio e introduttiva e nei valori minimi per la fase istruttoria-trattazione, esauritasi nel deposito della memoria integrativa, senza l'assunzione di prove costituende, e per la fase decisionale, esauritasi nel deposito delle note scritte ex art.127 ter cpc.
Infine, va respinta la domanda di risarcimento dei danni ex art.96 cpc, avanzata dall'opposta, posto che sulla base degli atti, non si ravvisa né mala fede, né colpa grave nel comportamento processuale dell'opponente.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
-Rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1592/2025; conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 1592/2025 emesso dal
Tribunale di Napoli in data 26/03/2025, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
-Respinge la domanda di risarcimento dei danni ex art.96 cpc, avanzata dall'opposta;
-Condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1
dell'opposta che si liquidano in € 3387,00 per onorari, Controparte_1
oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. del 4% e I.V.A. del 22%, con distrazione in favore dell'Avv. Gianluca Scognamiglio.
Napoli, 3-11-2025
Il Giudice
Dott.ssa Luigia Stravino
pagina 6 di 6